La questione e' complessa e relativamente nuova, ma e' nostra opinione che, se limitare la banda e' legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto), bloccare specificamente un particolare software/sito costituisca invece una triplice violazione.
1.
Violazione contrattuale. E' illegittima la pratica se le condizioni generali di contratto non prevedono specificamente il blocco del P2P. Anche ove il contratto genericamente prevedesse una limitazione della banda in caso di intenso traffico sulla rete, il blocco esclusivo e mirato di P2P -certamente non l'unico protocollo a pesare sulla rete- costituirebbe comunque violazione contrattuale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo' richiede molta piu' banda di quella necessaria a diverse modalita' d'uso di P2P. Se lo scopo e' davvero quello di limitare la banda per
tutti affinche'
tutti ne possano usufruire, perche' non limitare anche l'accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, se il contratto non prevede nello specifico il blocco anti-P2P, si e' in presenza di violazione contrattuale.
2.
Violazione del diritto alla libera circolazione del pensiero e delle idee. La questione si rifa' al concetto di
Network neutrality (neutralita' del network), che contraddistingue Internet dai suoi albori: i gestori Adsl non dovrebbero avere la facolta' di limitare l'accesso a particolari siti o programmi -proprio come i gestori telefonici non possono importi chi e quando chiamare, o i benzinai non possono dirti quale strada puoi o non puoi fare. Offrire al gestore la possibilita' di censurare quello specifico software/sito/utente e' un principio pericoloso che mette a rischio il diritto alla liberta' di pensiero e alla sua diffusione protetto dalla Costituzione, nonche' da vari trattati internazionali. Viola inoltre il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) che all'art. 4, fra l'altro, recita: "
La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità."
3.
Violazione della concorrenza. Un esempio su tutti. Negli Stati Uniti, Comcast -il secondo maggior gestore di Adsl- sta limitando l'accesso a programmi P2P, proprio come Tele2 o altri gestori qui in Italia. Poiche' molte TV online usano il protocollo P2P, il comportamento di Comcast -che e' anche il piu' grande gestore di Tv via cavo- colpisce direttamente la potenziale concorrenza televisiva.
Cosa fare. Le consigliamo di intimare al gestore l'eliminazione del filtro anti-P2P e fare richiesta di risarcimento del danno tramite
raccomandata a/r o PEC di messa in mora. Faccia anche una segnalazione all'
Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
In caso di risposta negativa da parte del gestore alla messa in mora, si dovra' prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione (procedura d'urgenza) presso il
Co.Re.Com della propria Regione. (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace della propria citta' accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non e' esperito entro 30gg dalla data della richiesta, si potra' citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace della propria citta' (e' consigliabile recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere anche tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).