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INFRAZIONI SEMAFORICHE: regole sui rilevamenti
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
5 gennaio 2010 17:27
 
Ultimi aggiornamenti:  7/2/2011 e 4/9/2014 (giurisprudenza)

Recenti casi, polemiche e sentenze di vario grado (compreso la Cassazione) talvolta diffuse con poca chiarezza, hanno creato confusione e incertezza su un argomento molto sentito dal cittadino, quello delle multe semaforiche "automatiche".

E' necessario fare chiarezza cosi' da rendere consapevole il cittadino delle regole e delle effettive possibilita' di contestare le multe ritenute ingiuste.

Indice scheda
LE NORME 
LE APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO
LA GIURISPRUDENZA, LE CIRCOLARI, I PARERI
DURATA DEL GIALLO E SEMAFORI "TRUCCATI"
SEMAFORI "INTELLIGENTI": NOVITA' IN ARRIVO?
LINK UTILI

LE NORME 
Il primo riferimento e' l'articolo 41 del codice della strada (d.lgs.285/92), che ai commi 9/10/11 regola il passaggio dei veicoli ai semafori.

Durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa (...).
Durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

Il riferimento in caso di infrazione e' invece l'art.146 comma 3, che cita:
"Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613" (dal 1/1/2011).

Sull'annosa questione del fermo dei veicolo da parte degli agenti il discorso e' ad oggi molto simile ad altri casi dove la maggioranza delle rilevazioni e' automatica (vedi autovelox per gli eccessi di velocita').

E' vero infatti che vale sempre il principio generale -sancito dall'art.200 del codice della strada- per cui quando possibile la contestazione dev'essere immediata, con il fermo del conducente e la notifica del verbale nelle sue mani. E' vero anche che lo stesso codice della strada prevede, all'art.201 e sempre in termini generali, la possibilita' di contestare l'infrazione successivamente nei casi in cui non sia possibile farlo subito, con invio differito del verbale a casa dove dev'essere riportata la motivazione del mancato fermo.

L'attraversamento col rosso e' pero' stato inserito (dal 2003, vedi *) tra quei casi per i quali l'art.201 suddetto (comma 1 bis lettera b) sancisce che il fermo immediato NON E' NECESSARIO, in deroga alla regola generale.

Si tratta di casi, come il sorpasso vietato, l'assenza del conducente, l'utilizzo di apparecchiature a rilevamento automatico debitamente omologate, per i quali sul verbale e' sufficiente sia riportata una dicitura che faccia riferimento al codice della strada art. 201 comma 1 bis (lettera b nel caso di passaggio con semaforo rosso).

Per quanto riguarda il passaggio col rosso, inoltre, allo stesso art.201 comma 1 ter (introdotto anche questo nel 2003*) e' disposto che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiature debitamente omologate la presenza degli organi di polizia non e' necessaria.

(*) Queste modifiche, introdotte dall'art.4 del DL 151/2003, hanno cambiato radicalmente l'assetto normativo al riguardo, dando sempre piu' via libera alle rilevazioni automatiche senza la presenza degli agenti, sia per quanto riguarda il rilevamento degli eccessi di velocita' (tramite autovelox) sia per quanto riguarda i rilevamenti al semaforo.

LE APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO
Come avviene per le rilevazioni della velocita' (vedi autovelox) anche nel caso di rilevazione del passaggio col rosso le apparecchiature eventualmente utilizzate debbono essere omologate dal Ministero dei Trasporti ed utilizzate nel rispetto di tale omologazione.

A seguito della riforma del codice della strada del 2003, piu' precisamente dal 18/3/2004, ha preso il via l'omologazione degli apparecchi a rilevamento automatico, i quali attualmente sono praticamente tutti omologati per la rilevazione senza la presenza degli agenti, con specifiche regole di installazione ed uso.

In genere e' previsto l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione fissa e protetta, non manomettibile o oscurabile, di produrre documentazione fotografica dove sia visibile il semaforo con lo scatto di due immagini, una all'atto di superamento della linea di arresto e una successiva, quando il veicolo si trova al centro dell'intersezione. Sulle foto, inoltre, deve apparire almeno la localita' dell'infrazione, la data e l'ora.
Non ci risulta invece, a differenza di quanto vale per gli autovelox, obbligo di segnalazione della presenza dell'apparecchio.

Il riferimento da tener presente e' il decreto di omologazione della singola apparecchiatura. TUTTI i decreti sono visionabili cliccando qui

Ne citiamo alcuni:
- T RED (decreto di approvazione n. 3458 del 15/12/05; estensioni n. 19403 del 27/7/06 e n. 48534 del 9/6/08).
- T RED Speed (approvazione 34047 del 16/4/08).
- Vista RED (approvazione162 del 23/2/06; estensioni 60298 dell'11/12/06 e 57768 dell'11/7/08).
- Photored F17A (conferma approvazione 1130 del 18/3/04; estensione 16708 del 19/2/07).
- Photored F17D (approvazione 47017 dell'11/5/2009).
- Velocar Red&Speed (decreto di approvazione 56214 dell'8/7/08)
- Traffistar SR 520 (approvazione 47177 del 4/6/08).
- L'Autostop k20 (conferma approvazione 1135 del 18/3/04).
- il Traffiphot III G (conferma approvazione 1132 del 18/3/04).
- L'Italian Red Speed TM (conferma approvazione 1131 del 18/3/04).

Per quanto riguarda la taratura, il Ministero precisa, come per gli autovelox, che non e' necessaria alcuna taratura perche' non si tratta di strumenti di misura che ricadono nella disciplina della legge 273/1991 istitutiva del servizio nazionale di taratura.
Dello stesso parere la Cassazione, che ha analizzato il punto nella sentenza 19775/2009.
Tuttavia, il manuale tecnico degli apparecchi puo' prevedere controlli periodici obbligatori sulla funzionalita', ripresi poi nel decreto di omologazione.
Non ci risulta in ogni caso alcun obbligo di riportare sul verbale della multa la periodicita' e gli esiti di tali controlli.

LA GIURISPRUDENZA, LE CIRCOLARI, I PARERI
La Cassazione
Molta attenzione, nel valutare la giurisprudenza su questo argomento spesso sbandierata dai media come "rivoluzionaria", va fatta relativamente alle modifiche che il codice della strada, specificatamente l'art. 201, ha subito nel 2003 e relativamente al fatto, conseguente, che sono variate le omologazioni e gli utilizzi degli apparecchi rilevatori, come gia' visto.

Sono tipici esempi tre recenti sentenze di Cassazione, la 8465/2006, la 7388/2009 e la 23084/2009, tutte piu' o meno sopravvalutate dalla maggior parte dei media, che hanno argomentato sull'opportunita' della presenza dei vigili e del fermo dell'auto nel caso di passaggio col rosso.
I casi trattati sono, rispettivamente, del 2002, dei primi del 2003 e del 16 Marzo 2004, data questa che precede (pur se di soli due giorni) l'emanazione dei decreti di omologazione emanati a seguito della riforma del 2003. Per essi, quindi, e' applicabile la vecchia normativa che, effettivamente, non contemplava precise disposizioni riguardo alla deroga dell'obbligo di fermo e soprattutto riguardo alla presenza del vigile.
Piu' precisamente, le tre sentenze si basano principalmente sul fatto che (all'epoca) la disposizione che preveda il fermo come NON necessario nel caso di passaggio col rosso fosse contenuta in un semplice decreto di regolamentazione del codice della strada (D.p.r.495/92 art.384). Dopo la riforma del 2003, invece, tale disposizione e' stata introdotta direttamente nel codice, unitamente al comma (1ter) che prevede espressamente che gli strumenti automatici possano essere utilizzati senza la presenza degli agenti.

L'unico principio che emerge dalle sentenze e che puo' essere semmai utilizzato nelle contestazioni e' quello per cui la rilevazione automatica "si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile puo' evitare."
E' pero' da osservare che un'asserzione del genere, da sola, potrebbe non risultare sufficiente soprattutto relativamente alle prove in mano agli agenti (due fotografie, in genere). Ovviamente tutto dipende dal caso specifico e dagli elementi in mano al soggetto che intende opporsi. Una contestazione valida per tutti non esiste, come nella maggioranza dei casi che coinvolgono le multe stradali.

Nota: dello stesso tenore numerose precedenti pronunce di Cassazione, come la sentenza 23301/2005 riferita ad un caso del 2001.

Ancora Cassazione....
Una sentenza che offre invece uno spunto interessante, anche per eventuali contestazioni, e' la 24248 del 17/11/2009. Essa punta il dito sul fatto che il codice della strada, nel prevedere la non necessita' del fermo, parla di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" (art.201 comma 1 bis lettera b), tagliando fuori dalle nuove disposizioni introdotte del 2003 tutti i casi in cui il semaforo NON sia posto ad un incrocio di strade. I giudici ne desumono, quindi, che in questi casi valgono le regole generali secondo cui il fermo deve avvenire, quando possibile, e l'eventuale impossibilita' deve essere riportata in modo chiaro sul verbale (e ovviamente valutata caso per caso).
Pienamente in linea con la riforma del 2003 e' la sentenza di Cassazione n.21605/2011: per la validità della multa bastano le fotografie del TRed e i rilevamenti della stessa apparecchiatura, senza necessità di presenza dei vigili e tanto meno di fermo.

La nota ministeriale e il il chiarimento dell'Avvocatura
Il Ministero dell'Interno, con parere 369 del 17/1/08, avrebbe espresso l'opinione (non vincolante e poi sottoposta al parere all'Avvocatura dello Stato) secondo cui per l'installazione degli apparecchi automatici rilevatori di passaggio col rosso occorrerebbe, come per gli autovelox, l'autorizzazione prefettizia nelle strade di cui all'art.4 DL 121/2002 (extraurbane secondarie e urbane di scorrimento).
Per l'Avvocatura dello Stato (parere 46819 del 10/4/08) tale "licenza" prefettizia non e' invece necessaria, ma occorre una delibera del Comune che motivi le ragioni (di esigenze di traffico e sicurezza) che hanno portato all'installazione degli apparecchi automatici. Sara' poi il singolo giudice di pace eventualmente adito che decidera' in merito a tali ragioni e all'eventuale mancato rispetto delle disposizioni del decreto di omologazione riguardo all'installazione e all'uso del singolo apparecchio.

Il Ministero dei Trasporti, con nota del 16/7/07 (n.67906) ribadisce che per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalita' totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi e' obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi del gia' citato art. 201 C.D.S. commi 1, 1-bis lett. b) e 1-ter.

DURATA DEL GIALLO E SEMAFORI "TRUCCATI"
Sulla durata del giallo la legge non si esprime. L'unico riferimento sono alcune normative tecniche richiamate dalla nota del Ministero dei Trasporti del 16/7/07 (n.67906).

Il Ministero chiarisce che la legge (art.41 c.10 c.d.s) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla, ma si limita ad affermare un principio generale che regola il passaggio dei veicoli (vedi sopra).
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocita' dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, e' indicata una durata di 4 secondi anche per velocita' di 50 km/h.

Nella pratica, ai fini della massima uniformita' applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Al di la' di queste generiche indicazioni, non e' pero' facile ne' immediato appurare quale sia la durata giusta del giallo in casi specifici e dimostrare che un Comune abbia "truccato" un semaforo, anche perche' -ripetiamo- non esiste nessuna norma di legge che regola tale durata.

Giurisprudenza utile
Rilevante, nel merito della durata del giallo, e' la sentenza di Cassazione 25769/2009 che si e' pronunciata sull'"irragionevolezza della durata di quattro secondi" lamentata dal ricorrente. I giudici hanno invece ritenuto congruo questo periodo di tempo in modo particolare per un semaforo posto ad un incrocio, presso il quale la velocita' dovrebbe essere ridotta anche rispetto ai limiti vigenti. In altre parole, la velocita' conta e deve essere adeguata allo stato dei luoghi, e l'esistenza di un limite non giustifica il mantenimento della velocita' anche in presenza di un incrocio. Con queste motivazioni il giudice ha "demolito" tutti i calcoli con i quali il ricorrente intendeva dimostrare che andando a quella velocita' (70 km/h, entro i limiti) la durata esigua del giallo non gli consentiva di fermarsi in tempo e in sicurezza.
Altra sentenza di Cassazione che entra nel merito sostenendo che 3 secondi sono sufficienti perchè questo è il tempo necessario per frenare a 50km orari e' la n.1847/2014. 

Una nota sulle truffe
In molti Comuni italiani sono state invece scoperte truffe che riguardavano gli appalti per l'istallazione degli apparecchi automatici, con indagini penali e sequestri disposti dalle varie procure.

Nei casi specifici, che vanno valutati individualmente, e' sensato opporsi a multe elevate da apparecchi sottoposti a indagini, sia che queste riguardino l'installazione e il funzionamento sia che riguardino gli appalti.
In generale, e' sensato contestare gli utilizzi irregolari (e in questo fanno fede principalmente i decreti di omologazione) tenendo sempre presente che comunque l'esito dei ricorsi e' legato alla soggettiva decisione del giudice di pace al quale ci si rivolge.
Difficilmente, al di la' degli sbandieramenti dei media, si ottengono "annullamenti collettivi" di verbali da parte dei Comuni o miracolose "sanatorie", salvo casi particolari che, ripetiamo, vanno valutati specificatamente.

SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita' in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti "intelligenti", che si attivano al superamento del limite di velocita' dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu' volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).

Le cose, pero', potrebbero cambiare a breve. L'ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l'emanazione di un decreto ministeriale che introdurra' nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento di velocita' dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi. Il tutto e' al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.

Nota: Discorso a parte per gli apparecchi omologati -con apposito decreto- per rilevare sia i passaggi col rosso che gli eccessi di velocita' (vedi i Velocar e il Traffistar). Per essi -del tutto legali- e' sufficiente che vi sia un utilizzo disgiunto delle due funzionalita'.

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