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MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
3 dicembre 2007 0:00
 
Ultima revisione: 22/11/2017 

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

Abbiamo gia' visto, sulla scheda MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO quali sono le sanzioni applicabili e le modalita' di pagamento.
Qui vogliamo invece approfondire le modalita' di contestazione e notificazione dei verbali, nonche' le caratteristiche salienti degli stessi.

Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.

Indice scheda
ORGANI RILEVATORI
IL VERBALE
LA NOTIFICA
IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI
IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE
LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU’ DI UNA – IL CUMULO GIURIDICO
LINK UTILI

ORGANI RILEVATORI
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- in via principale la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l'arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel suo ambito;
- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;
Fonte normativa (anche per approfondimenti): codice della strada art.12

Nota sugli ausiliari del traffico
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da varie sentenze di Cassazione, la n.18186/2006, la n.16777/2007 e la n.5621/2009.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa' di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' puo' essere fatto sia riferendosi al comma dell'art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo' essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 art.68).

IL VERBALE
Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notificazione delle sanzioni. La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere
* data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;
* generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
* indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
* tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
* citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
* eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;
* somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo' essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo' eventualmente essere usato (solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);
* le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
* gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;
* le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
* firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
* nominativo e firma degli agenti accertatori.

L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l'art.2700 del codice civile). Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente). Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Cio' per quanto sancito dal'art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione n. 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con varie sentenze, tra cui la n.12160/2016, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

Vizi del verbale
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e puo' essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);
- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu' avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);

Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu' punti perche' -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).

LA NOTIFICA
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati. Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 a tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti (puo' esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di leasing).
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo. Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
La notifica dev'essere fatta entro 90 giorni  "dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".  In termini pratici si considera che tale data coincida con quella dell’infrazione, ma potrebbe essere giustificata una data -di poco- successiva.
Il caso di residenti all'estero il verbale dev'essere notificato invece entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo' essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Modalità di notifica
Per i verbali il codice della strada prevede che la notifica possa avvenire:
- tramite gli organi accertatori previsti dal codice della strada: polizia stradale, polizia di stato, carabinieri, etc – si veda sezione “organi rilevatori”);
- messi comunali;
- funzionari dell’amministrazione che ha accertato la violazione.

Per le modalità – che comprendono anche l’invio per posta- si veda alla scheda NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI, LEGGE E GIURISPRUDENZA

Conteggio dei 90 giorni
Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere notificato al proprietario del mezzo o ad uno degli altri soggetti solidalmente responsabili entro 90 giorni dall'infrazione, salvo casi particolari.
Il conteggio parte dal giorno dell'infrazione per la prima notifica del verbale, che qualora non sia stato subito identificato il conducente viene notificato al proprietario del mezzo. Questi e' obbligato, per legge, a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, come visto sopra.
In molti casi segue l'invio di un secondo verbale, per il quale deve essere riconteggiato il termine di 90 giorni. Cio' tipicamente in tutti i casi in cui il primo destinatario del verbale, il proprietario del mezzo, non si identifica come conducente ma comunica i dati di un'altra persona. In questi casi il conteggio riparte dalla ricezione della comunicazione da parte dei vigili.
Se invece il proprietario si identifica come conducente, o comunque firma la dichiarazione contestualmente alla persona che si dichiara tale (per esempio l'azienda che firma la dichiarazione insieme al dipendente/conducente), il secondo verbale non viene inviato.
Ricordiamo che la comunicazione dei dati del conducente riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, etc.). I due soggetti, proprietario e conducente, rimangono in ogni caso responsabili solidalmente per quanto riguarda la sanzione principale, quella pecuniaria.
E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.

Fonte normativa:
C.d.s. art.201, cosi' come modificato, in ultimo, dalla legge 120/2010
Si veda anche sentenza Corte Costituzionale n.198/1996 e la circolare del Ministero dei Trasporti n. n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14/9/2004 (sulla notifica del secondo verbale).
Per il momento in cui si perfeziona la notifica si veda: : Art. 149 c.3 Codice procedura civile - Legge 890/82 (notifica postale) - Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004 - Circolare Ministero Interno n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07
Nota: Il termine di 90 giorni per la notifica differita dei verbali vale per le infrazioni commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il termine era di 150 giorni.


Caso particolare: notifica dopo un cambio di residenza
In mancanza di specifiche di legge, per capire come si calcolano i 90 giorni utili per la notifica in caso di cambio di indirizzo del destinatario, ci si può riferire ad una sentenza della Cassazione piuttosto importante perchè emanata a sezioni unite (sentenza n.24851/2010). La Cassazione stabilisce in questi casi come principio di diritto che il giorno da cui far partire il termine di notifica (90 giorni) decorre dall'annotazione della variazione anagrafica nei registri del Comune -stante la regolare richiesta dell'interessato presentata al Comune stesso con indicazione dei dati del veicolo- e NON dalla data di trascrizione al PRA  o all'archivio nazionale veicoli. La Corte precisa anche che la variazione della residenza al PRA è a cura degli uffici della pubblica amministrazione e quindi un'eventuale ritardo o errore o mancata annotazione rende non corretta la conseguente notifica al vecchio indirizzo (quindi  in poche parole l'errore o il ritardo ricade sulla pubblica amministrazione e non sul cittadino che ha presentato la regolare richiesta di cambio residenza al Comune).

Caso particolare: notifica al proprietario che ha venduto l’auto prima dell’infrazione
Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione non era piu' proprietario ne' obbligato solidale puo' comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo.
L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, puo' rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.
Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio puo' procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. In questo caso l'ufficio accertatore puo' trasmettere gli atti al Prefetto (per l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.
Fonte normativa: Regolamento dell' art.201 del codice della strada

Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato. E' bene presentare l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine utile per il ricorso formale (al prefetto o al giudice di pace), presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.

Puo' essere utile al riguardo la lettura della scheda VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE

Caso particolare: notifica a conducente di auto con targa straniera
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice della strada il conducente puo' effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione va specificato sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all'estero.

Fonte normativa: Sito dell'ACI e codice della strada art.207

IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI
Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.
Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada all'art.201 comma 1 bis (vedi qui sotto) puo' bastare una “citazione” dell'articolo di legge stesso, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:
- impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);
- sorpasso in curva o comunque vietato;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i telelaser);
- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox).
- rilevamento degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici e alle zone a traffico limitato nonche' della circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis. (esempi tipici: le cosiddette “porte telematiche” installate intorno alle z.t.l o presso le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).
- accertamenti fatti con dispositivi o apparecchi di rilevamento, anche automatici, di vari tipi di violazioni (eccesso di velocita', circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, trasporto oggetti e passeggeri sui motorini, uso del casco, circolazione con mezzo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo).
- accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi (r.c.auto), effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi.
Fonte normativa: codice della strada art.201 comma 1 bis e suo regolamento, come modificati in ultimo dalla legge 124/2017

In caso di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento automatico (vedi i casi contemplati sopra) l'art.201 cds specifica in modo chiaro che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Ricordiamo che gli apparecchi per il rilevamento automatico sottostanno a regole precise di omologazione ed installazione. Nel caso vengano posti su strade strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento occorre l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo. In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.
Fonte normativa: oltre all'art.201 c.d.s., art. 4 del d.l. 121/2002, convertito nella legge 168/2002

Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:
- accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione della dinamica;
- accertatore in borghese e fuori dal servizio;
- accertatore impegnato in altre contestazioni;
- infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore responsabile;
- caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere del trasgressore;
- impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche' impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a dirigere il traffico);
- impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente della societa' di trasporto pubblico);

Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.

E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilità di dare un nome o quando si fa ricorso contro il verbale, vedi note), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da € 286 a € 1.143.
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo già pronto.

Fonte normativa: C.d.s. art.126 bis e sentenza corte costituzionale n.27/2005

Note:
- l'interpretazione del “valido motivo” , non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”. Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un proprietario (un'azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti. Il principio enunciato dai giudici e' che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente” (Cassazione, 13748 del 12/6/07). Il concetto e' ulteriormente ribadito dalla sentenza di Cassazione n.10786 del 24/4/2008 che sancisce un lapidario principio: l'obbligo di comunicazione NON si assolve semplicemente dichiarando di non essere in grado di indicare i dati del conducente ma soltanto con la comunicazione completa delle informazioni richieste. Il proprietario in pratica non puo' giustificare la mancata identificazione con problemi organizzativi, e la regola vale sia per le persone giuridiche (ditte, scuole guida, etc,) sia per quelle fisiche. Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verità rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e' aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.
- la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche se si presenta ricorso avverso il verbale. Si tratta infatti di un'adempimento separato dagli altri collegati alla multa (come il pagamento, che invece in caso di ricorso NON deve essere eseguito). Il concetto è stato ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, l'ultima con sentenza 15542/2015.

Ricordiamo, inoltre, che la Corte Costituzionale ha piu' volte sancito la legittimita' costituzionale dell'art.126 bis (ordinanze 244/2006 e 165/2008).

QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA: IL CUMULO GIURIDICO
Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu' violazioni della stessa disposizione si puo' subire la sola sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo. Trattasi dell'istituto della continuazione, previsto anche all'art. 81 del codice penale e applicabile non solo alle multe per il codice della strada, ma a tutte le sanzioni amministrative in base all'art. 8bis della l. 689/1981, norma dalla quale si ricava anche il principi secondo cui: "le sanzioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria". Ad esempio: se ricevo 'a raffica' molte multe relative ad uno stesso autovelox sollevate quotidianamente nello stesso mese sulla strada per andare a lavorare, è plausibile che non mi sia accorto della presenza di quell'autovelox. Pertanto, trattandosi di una violazione commessa in lasso di tempo ristretto, posso chiedere al giudice che consideri quelle violazioni come una unica violazione e così pagarne soltanto una, quella più grave, moltiplicata per tré.
Questa regola, comunque, non riguarda le violazioni compiute nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (Ztl), specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione. Tuttavia, nella pratica, si sono registrati alcuni temperamenti a questa eccezione diretti a evitare un'applicazione di una massa di sanzioni a carico di un utente che non si accorge, se non quando riceve la prima sanzione, di avere un permesso scaduto oppure di entrare in una zona a traffico limitato. Vedi: ordinanza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2007 n.14 sull'unicità della condotta; sentenze del Giudice di pace di Livorno n.778/2008 e del Giudice di pace di Pisa n. 3398/2007, che prevedono la nullità delle multe plurime successive alla prima anche in Ztl, se non immediatamente contestate.

Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi' questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa. Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra' poi eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
Fonte normativa: codice della strada, art.198

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo' essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e' previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).
Fonte normativa: codice della strada, artt.6 e 7 ed art.158 comma 7
 
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LINK UTILI
- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO
- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL RICORSO
 
 
 
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