Ultimi aggiornamenti: 01/03/2023
Il Giudice di Pace e' l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita'. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e' ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore.
Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
Di quella penale trattiamo a parte, in scheda diversa da questa.
Indice scheda
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
CONTENZIOSO (CAUSA) O CONCILIAZIONE?
COME AGIRE
RICORSI IN MATERIA AMMINISTRATIVA (contro sanzioni, multe)
QUANTO COSTA
SOSPENSIONE FERIALE
RICORSI ON-LINE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, si puo' andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 10.000 euro, innalzati a 25.000 se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Tali limiti non sussistono in caso di conciliazione (vedi sotto).
Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
- alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- alle cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
- alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
- alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Nota di aggiornamento:
Dal 31 ottobre 2025 le competenze del Giudice di Pace saranno più ampie.
Sul valore:
- euro 30.000 per le cause relative a beni mobili;
- euro 50.000 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti;
- euro 30.000 per cause in materia di usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, di riordinamento della proprietà rurale e di altri diritti in materia immobiliare (accessione, superficie).
Si ampliano anche gli ambiti dove la competenza c’è a prescindere dal valore della causa (pignoramenti mobiliari, successione, enfiteusi, servitù, acque, stillicidio, etc.).
Aumenta anche la soglia fino a cui il giudice di pace può decidere secondo equità (da 1100 a 2500 euro), con eccezione delle controversie che riguardano contratti conclusi con moduli e formulari (art.1342 cc).
Fonte: D.lgs.116/2017 art. 27 |
CONTENZIOSO (CAUSA) O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.
Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un "accordo".
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del giudice, puo' essere fissata una seconda udienza.
Quando il giudice decide che il procedimento e' giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c'e' sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare con l'ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l'addebito delle spese legali della controparte.
Se il valore della controversia non supera i 1.100 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si puo' procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara' il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.
Per cause di valore fino 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equita'/congruita', cioe' senza attenersi strettamente alle norme di diritto e seguendo, in parte, criteri soggettivi.
In questo particolare caso la sentenza e' appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.
In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L'unico rischio della conciliazione e' che si perda tempo. Infatti, la controparte non e' obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l'accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.
Se la materia trattata e' di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo "stra-giudiziale", e' titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza. In caso contrario esso ha comunque la validita' di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nella conciliazione i rischi sono limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che cio' non rientri nell'accordo) e non e' necessario essere assistiti da un legale.
La conciliazione NON e' obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni "semplici" di lieve entita'.
Alla conciliazione che si conclude senza successo puo' ovviamente esser fatta seguire la causa.
Ricordiamo che, in alternativa, e' possibile tentare la conciliazioneanche davanti alle camere di commercio, le cui commissioni sono competenti in tutte le materie inerenti il commercio.
In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e' obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell'Autorita' garante delle telecomunicazioni.
Per approfondimenti si vedano le schede riportate tra i link utili.
COME AGIRE
A parte particolari eccezioni (vedi i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, vedi piu' avanti) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l'ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).
Di solito, quando ad agire e' un consumatore, e' competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e' competente il giudice del luogo ove e' avvenuta l'infrazione.
Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari" o sul sito internet del Ministero della Giustizia (vedi link utili).
Per le cause nelle quali si e' assistiti da un legale questi deposita direttamente il ricorso, dopo averlo notificato alla controparte.
Se si vuole evitare l'assistenza di un legale e ricorrere in proprio (come gia' visto cio' e' possibile per cause di valore fino a 1.100 euro) si puo' fare la cosiddetta
domanda orale (ex art. 316 c.p.c.): basta recarsi personalmente presso l'ufficio del giudice di pace e esporre oralmente le proprie ragioni, accompagnate da eventuale documentazione, e sarà cura dell'ufficio redigere il ricorso scritto. Il giudice, entro 5 giorni, dovrà emanare il decreto di fissazione dell'udienza. Il ricorrente dovrà poi notificare il ricorso e il decreto del giudice alla controparte tramite ufficiale giudiziario, ed infine depositare il ricorso e la relazione di notificazione presso l'ufficio del giudice di pace.
Nel caso di ricorsi avverso le sanzioni amministrative (multe) viene di solito riempito un modulo disponibile in cancelleria, ma e' ugualmente possibile redigere il ricorso liberamente, stando attenti a non tralasciare gli elementi imporanti (si veda per esempio il
nostro modulo).
Nel caso invece si voglia tentare una conciliazione (vedi sopra) viene solitamente usato un modulo disponibile in cancelleria. Non è mai necessario l'avvocato.
E' bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L'operativita', infatti, puo' cambiare da ufficio a ufficio.
Per affrontare bene la controversia potrebbe anche essere utile la lettura di questa scheda su come imbastire una pratica legale:
clicca qui
Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e' utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un'intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte (vedi istruzioni tra i link utili).
La prova di aver inviato una diffida alla controparte, evidentemente inascoltata, e magari di aver anche tentato una conciliazione, puo' pesare a nostro favore nell'eventuale causa. In tal modo, infatti, si dimostra al giudice che la controparte -per esempio- si e' rifiutata di risolvere la questione in modo "amichevole" o ha proposto soluzioni inadeguate.
RICORSI IN MATERIA AMMINISTRATIVA (contro sanzioni, multe)
Ci si puo' opporre davanti al giudice di pace anche per fare ricorso contro le sanzioni amministrative di importo non superiore ai 15.493 euro. Bisogna rivolgersi al tribunale per sanzioni di importo maggiore e per sanzioni che riguardino particolari materie (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza, di tutela dell'ambiente, valutaria, antiriciclaggio, etc.).
Fanno eccezione, dal 6/10/2011, i verbali per le multe al codice della strada per i quali e' sempre possibile fare ricorso al giudice di pace.
L'assetto normativo e' infatti cambiato da questa data, e si devono tenere come riferimento gli articoli 6 e 7 del d.lgs.150/2011.
Ci si deve rivolgere al giudice di pace del luogo ove e' avvenuta la violazione, di persona o inviando il ricorso per raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento a cui ci si oppone (nel caso di multe il verbale).
Attenzione! Il termine era di 60 giorni fino all'entrata in vigore del D.lgs.150/2011. E' di trenta giorni per violazioni commesse dal 6/10/2011.
Il ricorso puo' essere redatto in modo libero ma e' bene che in esso siano presenti determinati elementi. Per redigerlo puo' essere utilizzata la modulistica che gli uffici del giudice di pace rendono disponibile (anche attraverso i loro siti internet) oppure la
nostra modulistica che contiene anche molte informazioni pratiche.
Il procedimento e' regolato dal D.lgs. 150/2011, artt.6 e 7.
Contro l'eventuale sentenza avversa del giudice di pace e' possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione rimane competente nei casi di voglia agire contro le sentenze che hanno decretato l'inammissibilita' del ricorso.
Attenzione! E' possibile, in linea generale, ricorrere al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale avente per oggetto una sanzione amministrativa o comunque una multa. La questione e' complessa, pero', perche' l'organo a cui riferirsi e la procedura da utilizzare sono diverse a seconda del motivo per il quale ci si oppone. Si veda, al riguardo, la scheda
LA CARTELLA ESATTORIALE.
Utile, per approfondimenti, anche la scheda
MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA
QUANTO COSTA
- Ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) fino a 1.033 euro: euro 43,00 (solo contributo unificato);
- Ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) di valore da 1.033 a 1.100 euro: 43,00 euro +27,00 euro in marche da bollo;
- Contenziosi (compresi ricorsi contro sanzioni amministrative) di importo da 1.100 a 5.200 euro: 98,00 euro + 27,00 euro in marche da bollo;
- Contenziosi (compresi ricorsi contro sanzioni amministrative) di importo da 5.200 a 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 237,00 euro + 27,00 euro in marche.
(per fasce di importo superiore si rimanda al Dpr 115/02)
Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria dei diritti, indennita' di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti.
Dal 1/1/2010 il pagamento e' dovuto anche per le cause aventi per oggetto sanzioni amministrative, come le multe. Per questi ricorsi, quando il valore non supera i 1.033 euro, e' sufficiente il pagamento del contributo unificato di 37 euro
(circolare Ministero della Giustizia del 28/9/2010).
Ovviamente restano a parte gli oneri eventualmente dovuti al legale coinvolto.
QUI istruzioni per il pagamento del contributo unificato.
Per i riferimenti normativi si veda il Dpr 115/02, artt.10/13/30 modificati, in ultimo, dal DL 66/2014 convertito nella legge 98/2014.
SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l'ufficio del giudice di pace, cosi' come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso dal 1 al 31 agosto.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi. Ovvero, per dirla in altre parole, ai fini del calcolo del termine utile per ricorrere, il periodo di sospensione non deve essere computato.
Chiariamo che tale sospensione non riguarda i termini per notificare verbali, cartelle, etc., ne' riguarda il termine di pagamento delle sanzioni o per ricorsi amministrativi (ad es., ricorso al Prefetto). Essa riguarda UNICAMENTE il termine per la presentazione delle cause e dei ricorsi all'autorità giudiziaria.
Fonte: Legge 742/69 art.1 modificata dal Dl 132/2014 convertito nella Legge 162/2014 art.16
RICORSI ON-LINE
Il Ministero della Giustizia ha avviato un processo di informatizzazione degli uffici dei giudici di pace tale da permettere la gestione a distanza dei ricorsi avverso sanzioni amministrative (multe), cartelle esattoriali, decreti prefettizi.
Partito in alcune regioni (tra cui la Toscana) si diffondera' gradatamente a tutto il territorio nazionale.
Per il momento esso e' attivo solo per compilare i ricorsi e per controllare a distanza lo stato della pratica. Il ricorso va sempre e comunque presentato di persona (in cancelleria dovrebbe essere attiva una corsia preferenziale) o con raccomandata a/r. In seguito, quando sara' a regime il sistema di posta elettronica certificata (PEC) si potra' utilizzare la via telematica anche per l'invio.
Per accedere ai servizi consultare il sito web dell'ufficio del giudice di pace di interesse oppure questo sito predisposto dal Ministero:
clicca qui
FONTI NORMATIVE
-
Legge 374/1991 "Istituzione del giudice di pace" , modificata dalla legge 673/1994, d.lgs.51/98, legge 84/1999, legge 468/1999, legge 479/1999, legge 4/2001, legge 259/2002, legge 1/2003, legge 271/2004, legge 311/2004, legge 168/2005 e vari regolamenti di esecuzione (dpr 404/1992, legge 477/1992, etc.).
-
Codice di procedura civile art. 7 (competenze), art.8 comma 1 (competenze), art. 40 (connessione), art. 82 (patrocinio), art. 113 comma 2 (giudizio secondo equita'), art.dal 311 al 322 ("Del procedimento davanti al giudice di pace"), art. 325 comma 1 (termine per impugnazioni), art.339 (appellabilita' delle sentenze), art.341 (giudice dell'appello).
- Legge 689/81 art.22/22bis/23 e codice della strada art.204bis per quanto riguarda i ricorsi avverso le sanzioni amministrative e le multe.
- D.P.R. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- D.lgs.150/2011, artt.6/7
-
D.l. 212/2011 convertito nella legge 10/2012, art. 13
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
LINK UTILI
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