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LA CARTELLA ESATTORIALE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 febbraio 2008 0:00
 
Attenzione! Dal 1/1/2020 la riscossione dei tributi di alcuni enti locali, tra cui i comuni e le province, è stata potenziata dando efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento, quindi escludendo la necessità di notificare cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali prima di dare avvio alle azioni di riscossione coattiva. Si veda per informazioni la scheda Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020

Ultimo aggiornamento 31/12/2020

Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da prendere sottogamba. Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' al riscossore (Agenzia delle entrate-riscossione), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu' potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Tutto cio' non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.
Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita' a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio "gestire", anche autonomamente.


INDICE SCHEDA
- COS'E'
- FORMA E CONTENUTO
- LA NOTIFICA
- A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI
- COME PAGARE, RATEIZZAZIONE
- MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?
- ERRORI EVIDENTI E CARTELLE "PAZZE": RIESAME E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
- SE SI PAGA TROPPO
- ROTTAMAZIONE
- RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)
- QUALE PRESCRIZIONE?
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- LINK UTILI

COS'E'
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è uno strumento di riscossione con il quale la pubblica amministrazione attiva il recupero coattivo dei propri crediti -debiti del contribuente come tasse, multe, etc- scaturiti a seguito di un inadempimento (tipicamente il mancato pagamento alle scadenze “naturali”), di un’attività di accertamento oppure di una sentenza.

Il nuovo soggetto esattore nazionale da Luglio 2017 è l’”Agenzia delle entrate–riscossione” subentrato in tutto e per tutto ad Equitalia (che a sua volta lo era dal 2006), e l’attività può riguardare crediti dello Stato o degli enti locali. In termini generali sono riscuotibili crediti derivanti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, le imposte ipotecaria e catastale, gli oneri e le sanzioni amministrative (multe), i tributi locali (Imu, Tari, Tasi e vecchie Ici, Tarsu, Tia), le imposte comunali (tosap, cosap) e regionali (bollo auto).

Il credito, una volta maturato, viene iscritto a ruolo, ovvero viene inserito in un elenco formato dall'ente creditore e poi trasmesso all’esattore nazionale come incarico di riscossione.

Gli enti locali (Regioni e Comuni), lo evidenziamo, non sono obbligati ad affidare all’esattore nazionale le proprie entrate; ciò costituisce una facoltà in alternativa alla cosiddetta “riscossione diretta” che ogni ente può fare da solo o affidandosi a società terze ed utilizzando un altro tipo di strumento, l’ingiunzione fiscale (a cui la legge ha comunque dato la stessa forza esecutiva della cartella esattoriale).

L’attività di riscossione, dopo la notifica della cartella di pagamento, prosegue con l’attuazione di azioni coattive esecutive come il pignoramento (del conto corrente, di beni mobili, dello stipendio), il fermo amministrativo dei veicoli, etc. La cartella infatti ha potere esecutivo come un atto di precetto.

Nota: dal 2011 non viene più utilizzata la cartella esattoriale -ma bensì direttamente l’avviso di accertamento esecutivo- per i contributi previdenziali (inps), per le imposte dirette (irpef, ires e irap) e per l’iva. Si tratta di un atto simile all’avviso di accertamento ordinario ma a cui la legge attribuisce forza esecutiva al pari di una cartella esattoriale.

FORMA E CONTENUTO
La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E' l'atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;
- atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.

COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto
L'ultimo modello di cartella esattoriale e' quello disposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 14/7/2017
Vi sono i dati inerenti l’ente creditore, l’iscrizione a ruolo e la sua provenienza (es.controllo modello UNICO, infrazione al codice della strada), anno di imposta, importo, oneri, diritti di notifica, modalità di pagamento, di rateizzazione, di ricorso, etc. Dal 2008 vi sono anche riportati i dati del soggetto responsabile del procedimento, uniti ai dati utili (ufficio, orari, sportelli) per avere informazioni.
Per i dettagli si veda il sito dell'Agenzia delle entrate.

Nota sulle spese e maggiorazioni dovute
Le spese di notifica, fisse, nonche' i compensi della riscossione dovuti all'agente della riscossione, sono disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99. Gli attuali compensi (oneri) della riscossione sono del 3% sugli importi iscritti a ruolo; se il pagamento avviene dopo il 60simo giorno questa percentuale aumenta fino al 6%, con aggiunta di interessi di mora.
Sulle cartelle che riguardano sanzioni amministrative (multe) e' anche aggiunta una maggiorazione semestrale del 10% fissata dall'art.27 della legge 689/81 e calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Su questa va detto che non sarebbe piu' dovuta grazie al parere dell'Avvocatura dello Stato Prot. n. CS 32494/13 del 31 luglio 2013 che si riferisce alla sentenza di Cassazione n.3701/2007. Attenzione, pero'. La questione e' dibattuta, ci sono altre sentenze di Cassazione, successive, di parere opposto (n.22100/2007 e n.28389/2011). Quindi l'esito di un ricorso basato su questo presupposto risulterebbe, a nostro avviso, tutt'altro che scontato.

LA NOTIFICA
Brevemente, la cartella esattoriale può essere notificata in vari modi, previsti dal Dpr 602/73 art.26:
- dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’esattore (Agenzia delle entrate-riscossione);
- dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale previa convenzione con l'esattore;
- con raccomandata a/r. In questo caso la notifica si considera eseguita nella data indicata sull’avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata (PEC); nel caso del cittadino (non ditta, società etc.) questo tipo di notifica avviene solo se questi ne ha fatto specifica richiesta all’Agenzia delle entrate.

Se procedono i messi comunali o la polizia municipale le eventuali formalità necessarie possono essere eseguite anche dagli altri soggetti della lista di cui sopra purché le stesse siano compiute in massimo 30 giorni con una relazione datata e sottoscritta (vedi Dl 148/2017 convertito nella Legge 172/2017). 
In termini generali si deve sapere che oltre che direttamente nelle mani del destinatario la notifica può avvenire anche con la consegna dell’atto nelle mani di terzi (familiari, addetti alla casa o all’ufficio, portieri, etc.) oppure per giacenza, sia presso la casa comunale (in caso di notifica con messi comunali) sia presso le Poste.

Ogni approfondimento si trova nella scheda Notifica degli atti tributari, legge e giurisprudenza

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente agli uffici emittenti (Agenzia delle entrate-riscossione). Si tenga presente, in merito, che le relate di notifica e le ricevute di ritorno devono essere conservate per cinque anni, con obbligo di esibizione su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi l'esattore potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore/creditore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" . Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

Per tutte le informazioni sulla propria situazione debitoria si puo' accedere al servizio dell'Agenzia delle entrate-riscossione disponibile a questo link.

COME PAGARE, RATEIZZAZIONE
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso. Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

RATEIZZAZIONE
Dal 2008 è richiedibile la rateizzazione della cartella esattoriale, nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, in due modi: 
- rateizzazione ORDINARIA del debito fino a 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
- rateizzazione STRAORDINARIA del debito fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria volontà/responsabilità.

Nel 2020 è stato aperto un nuovo termine per le richieste di rateizzazione, con scadenza a fine 2021, a condizioni particolari che sono:
- temporanea situazione di obiettiva difficoltà da documentare nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (prima questo limite era di 60mila euro). Per importi inferiori è sufficiente un'autocertificazione; 
- decadenza dalla rateizzazione che scatta nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (in precedenza erano 5);
- anche in caso di decadenza si può comunque ottenere la dilazione presentando la richiesta entro Dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione. Possono presentare domanda di rateizzazione quindi anche i decaduti accorpando vecchi e nuovi debiti in un unico nuovo piano di rientro;
- all’atto della presentazione della domanda si sospendono (almeno fino al momento dell’eventuale rigetto della stessa) i termini di prescrizione e decadenza e NON possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né ipoteche, né possono essere avviate nuove procedure esecutive
- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il modulo per la richiesta si trova allegato alla cartella, presso gli sportelli dell'Agenzia e sul sito della stessa. 
Oltre al piano straordinario di rateizzazione si può ottenere, in casi particolari, anche la proroga. 

Informazioni e modulistica si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate

Effetti dell'ottenimento: sospensione dell'attività di riscossione
L'ottenimento della rateizzazione interrompe e sospende tutte le eventuali attività di riscossione coattiva fino a quel momento eventualmente attivate dal riscossore (fermo auto, ipoteca, pignoramento, etc); più precisamente, dal 22/10/2015, l'interruzione segue il pagamento della prima rata. Fanno eccezione, dalla stessa data, le azioni dove è già avvenuto l'incanto (vendita coattiva) o è stata già presentata istanza di assegnazione oppure vi sia già stata dichiarazione del terzo pignorato. La semplice presentazione della domanda non ha invece questo effetto, anche se può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo che le procedure sono partite. Essa però impedisce per legge che le attività di riscossione coattiva si attivino.
Considerando quanto sopra è facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.

Riferimenti normativi
- Dpr 602/73 art.19 modificato più volte, in ultimo dal D.lgs.159/2015;
- DM Min.Finanze del 6/11/2013 (proroga rateazione fino a 120 mesi);
- D.lgs.46/99 artt. 7, 17, 18 e 26 (estensione delle regole della rateazione della cartella esattoriale a tutte le entrate dello stato, degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali);
- Dl 78/2010 art.29 comma 1 lettera g (avviso di accertamento esecutivo);
- D.lgs.159/2015 riforma art.19 Dpr 602/73 e nuova rateazione per decaduti.
- Dl 113/2016 convertito nella Legge 160/2016 art.13 bis (nuova rateizzazione per decaduti).
- Dl 157/2020 (ristori quater) art.7 - disposizione ripresa dalla conversione in legge del  
- Dl 137/2020 (ristrori) convertito nella Legge 176/2020 art.13 decies

MANCATO PAGAMENTO, COSA SUCCEDE?
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica possono essere messe in atto le procedure esecutive al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

L'ipoteca sugli immobili puo' essere iscritta per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Oltre al preavviso di iscrizione di ipoteca, al debitore deve anche pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.
All'iscrizione di ipoteca puo' seguire -dopo sei mesi- l'espropriazione dell'immobile (iniziata con il pignoramento) se l'importo del debito non supera il 5% del valore dell'immobile. Per debiti superiori a questo tetto l'agente della riscossione puo' procedere direttamente con l'azione di espropriazione.
Dal 2/3/2012 l'ipoteca puo' essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro. In precedenza era iscrivibile solo per debiti superiori a 8.000 euro o 20.000 euro in casi particolari (immobile abitazione principale del debitore e pretesa gia' impugnata in giudizio o con termini ancora aperti per farlo).

L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo' essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori ai 120.000 euro, decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca. Dal 22/6/2013 NON e' piu' pignorabile la prima casa, intesa come casa di residenza anagrafica, se trattasi dell'unico immobile di proprieta' del debitore. Costituiscono eccezione a tale deroga le case di lusso, i castelli, le ville (categorie catastali A8 e A9).
La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni, preavviso che dovrà essere ripetuto se il pignoramento non segue entro 180 giorni.

Dopo il pignoramento, se il debito non viene ancora pagato (o sgravato) la procedura di espropriazione si completa con la vendita dell'immobile all'asta.

Per quanto riguarda il fermo amministrativo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.

L'agente della riscossione puo' inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.

Si fa presente che dal 1/1/2013, per tutti i debiti di importo fino a 1.000 euro, qualsiasi azione esecutiva NON puo' partire prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio al debitore -per posta ordinaria- di una comunicazione di preavviso contenente i dettagli dell'iscrizione a ruolo. Questa disposizione e' stata introdotta dalla Legge di stabilita' 2013 al posto di quella che prevedeva l'invio di due solleciti di pagamento per i debiti fino a 2.000 euro.

Fonte normativa: D.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87, codice civile art. 2910 modificati ed integrati dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011. Vedi anche sentenza Cassazione sezioni unite n.4077 del 22/2/2010 e Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010. Per le ultime modifiche sui tetti massimi si veda il Dl 69/2013. Per l'obbligo di preavviso vedi Legge 228/2012 art.1 commi 544 e 545.
Per le attivita' di riscossione che riguardano i nuovi avvisi di accertamento esecutivi  (notificati dopo il 1/10/2011) si veda il nuovo art.29 DL 78/2010.

In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi (attualmente dell'8%, vedi Dl 95/2012), interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo' essere preventivata. Gli interessi di mora sono fissati da provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. L'attuale e' del 5,2233%, cosi' aumentato dal Maggio 2013 per effetto del provvedimento Ag.entrate 4/3/2013.

ERRORI EVIDENTI E CARTELLE "PAZZE": RIESAME E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Ad oggi due le strade percorribili, a seconda del caso.
Credito inesigibile
Fino a tutto il 2012 anche in casi di errore palese si doveva tentare di ottenere uno sgravio tramite l'istituto dell'autotutela (vedi piu' avanti), senza garanzie riguardo alla ricezione di una risposta e soprattutto senza poter considerare la cartella "sospesa" in attesa di una decisione dell'ente creditore. In poche parole una procedura inutile, che rendeva praticamente obbligatorio, anche in questi casi, di presentare un ricorso.

Dal 1/1/2013 le cose sono cambiate. In tutti i casi in cui il credito oggetto della cartella possa dirsi "inesigibile" (perche' prescritto, gia' pagato, annullato o sospeso da provvedimenti dell'ente creditore o da un giudice), e' possibile ottenere -all'atto della presentazione di una domanda di annullamento- la sospensione immediata della cartella esattoriale e/o delle attivita' di riscossione successive.
La risposta ha poi tempi precisi (deve arrivare entro 70 giorni dall'invio della domanda) ed in piu' e' garantito l'annullamento dell'atto in caso di mancata risposta entro 220 giorni dall'invio della domanda.

Informazioni e modulistica si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Altri casi (errori di calcolo, logici, etc.)
In tutti i casi in cui l'errore nella cartella non comporti l'inesigibilita' del credito e quindi la sua annullabilita' (evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc.) e' consigliabile tentare di farsi correggere la cartella rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.

Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo' essere piu' presentato.

Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e' bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita' di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi' come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).

Tutte le informazioni sull'autotutela in questa scheda L'AUTOTUTELA.

SE SI PAGA TROPPO
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro il riscossore deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.

Informazioni sui rimborsi si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione

Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008

ROTTAMAZIONE
La rottamazione o sanatoria delle cartelle esattoriali è stata introdotta dal legislatore per offrire la possibilità ai debitori che non hanno pagato in tutto o in parte una cartella esattoriale di liberarsi del proprio debito versando un importo ridotto in un’unica soluzione o a rate, evitando sanzioni ed interessi di mora e pagando solo la parte capitale (debito iscritto a ruolo), gli interessi legali e i compensi della riscossione.
Dopo la prima rottamazione relativa a ruoli del periodo 2000/2016, scaduta nei primi mesi del 2017, un decreto legge di Ottobre 2017 convertito in legge a Dicembre ha riaperto i termini per tutti comprendendo i ruoli consegnati nel periodo 2000/2017, fino a Settembre 2017. L'ultima rottamazione, quella detta "ter", ha riaperto di nuovo i termini di accesso con ulteriore proroga (nel 2018) fino a Luglio 2019. In ultimo un decreto di Ottobre 2019 ha differito -per le rottamazioni già ottenute- il termine di pagamento di Luglio 2019 a Novembre.

Tutte le informazioni su questo articolo Pace fiscale - Rottamazione ter cartelle esattoriali - Decreto Legge 119/2018
Informazioni anche sul sito dell'Agenzia delle entrate.

RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)
Motivi di ricorso
Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.
Se l'atto precedente risulta infatti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella NON puo' essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa/tributo/sanzione dovuta ma solo per VIZI PROPRI  (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06).
Gli atti precedenti la cartella possono essere, a seconda del caso, degli avvisi di liquidazione, di pagamento, gli avvisi di accertamento, un verbale che irroga una sanzione amministrativa (come le multe), etc.

Riguardo alle sanzioni amministrative (come le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.

Termini di ricorso e organo presso cui ricorrere
I termini di ricorso e l'organo presso cui ricorrere cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.
- In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere al giudice tributario (commissione provinciale tributaria, vedi scheda tra i link).
- in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si rivolge al giudice del lavoro.
- in caso di sanzioni amministrative il termine e' di 30 giorni e ci si rivolge al giudice ordinario competente per valore e per materia. In generale si va dal giudice di pace se il valore del ricorso non supera i 15.493 euro e se il ricorso non riguarda particolari materie (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc,). Si veda in proposito l'art.22 della legge 689/81 e l'art.6 del d.lgs. 150/2011.

Un caso particolare: l'opposizione alla cartella che segue un verbale per multa al codice della strada:
In termini generali, essendo la multa al codice della strada una sanzione amministrativa, valgono le regole dette sopra. In piu' c'e' da dire che il d.lgs.150/2011 tratta il caso dell'opposizione ai verbali delle multe a parte (art.7), affidandone la competenza al giudice di pace senza limiti di importo.
Tuttavia se ci si oppone ad una cartella esattoriale la questione e' piu' complessa e va valutata a seconda del motivo per cui si intende fare opposizione.

La materia e' regolata dalla giurisprudenza, e si possono individuare, brevemente, tre casi:
1) opposizione per questioni che riguardano il verbale, l'atto che precede la cartella. In questo caso si presenta un ricorso presso il giudice di pace del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, entro 30 giorni dalla notifica. Alcuni esempi:
- vizio di notifica del verbale (da verificare tenendo conto che in molti casi i verbali risultano notificati per giacenza. Si veda in proposito questa scheda).
- assenza del verbale, ovvero verbale mai emesso o annullato da una sentenza.
- mancata indicazione, sulla cartella, del verbale e della sua data di notifica.
- ricorso avverso il verbale ancora pendente presso il giudice di pace.
- difetto di notifica della sentenza -o del decreto prefettizio- riguardante il ricorso fatto avverso il verbale.
2) opposizione che riguarda l'avvenuta estinzione del verbale che puo' derivare da motivi diversi (verbale pagato nei termini, morte del soggetto multato, decorso del termine di prescrizione di cinque anni per l'invio della cartella, etc.). Trattandosi di casi dove si puo' rilevare un palese errore dell'amministrazione e' consigliabile tentare di ottenere uno sgravio della cartella attraverso un tentativo "amichevole", l'autotutela (si veda sopra la sezione "cartelle pazze"). Se non si ottiene nulla in tal modo ci si puo' rivolgere al giudice di pace non con un ricorso ma con una citazione ai sensi dell'art.615 c.p.s., quindi facendo una vera e propria causa contro l'agente della riscossione. Se l'importo della cartella non supera i 1.100 euro si puo' procedere senza avvocato, presentando la citazione oralmente dopo aver preso appuntamento con il giudice, per poi far notificare la citazione da un ufficiale giudiziario. Per agire non vi sono limiti di tempo, l'importante e' che non siano partite le azioni esecutive successive alla cartella (in tal caso ci si deve opporre ad esse con un avvocato). Informazioni sulla procedura di citazione si ottengono presso l'ufficio del giudice di pace ed anche in questa nostra scheda.
3) opposizione per tutti i casi diversi dai precedenti, ovvero contro vizi formali o di notifica della cartella. Considerato che la cartella notificata entro i termini di prescrizione e' il primo atto dell'azione esecutiva, per questi casi si deve procedere presso il giudice del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art.617 c.p.c. E' un tipo di procedimento per il quale occorre affidarsi ad un legale.

Per approfondire: sentenze di Cassazione n.8200/2009, n.26173/2009, n.22080/2017 e 22094/2019.

Organo contro cui fare ricorso
Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c'e' diatriba giurisprudenziale) si puo' genericamente dire che puo' essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche' si e' gia' pagato o perche' si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e' di competenza dell'ente creditore). C'e' da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perche' qualora questi riscontrasse responsabilita' non sue, e' obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita' (si veda l'art. 39 del d.lgs.112/99). Il principio generale e' che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e' semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso.
Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall'Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08.

QUALE PRESCRIZIONE?
Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili per il consumatore:
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28. Si veda anche la sentenza di Cassazione n.4375/2008);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);
- Bollo auto: il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
- Canone RAI: la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Per le attivita' di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall'art.25 del dpr 602/73, cosi' come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l'articolo stesso.

Anche per le azioni esecutive successive la prescrizione applicabile è quella del debito sottostante. Lo ha precisato una importante sentenza della Corte di Cassazione escludendo che per le cartelle la prescrizione del debito sottostante si converta in quella ordinaria decennale allo scadere del termine utile per fare opposizione (Cassazione sezione unite civili sentenza n.23397/2016).

Per approfondimenti sulla prescrizione si vedano queste schede:
- LA PRESCRIZIONE: clicca qui
- TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI: clicca qui

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- d.p.r.600/73 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d.p.r. 602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
- d.p.r. 43/88 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici", abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;
- d.lgs.37/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337";
- d.lgs.46/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo";
- d.lgs.112/99 "Riordino del servizio nazionale della riscossione", abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;
- d.lgs.193/2001 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione";
- d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione", costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;
- d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.
- d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.10 commi 13bis, 13quater, 13octies
- Legge di stabilita' 2013 (Legge 228/2012), art.1 commi 527 (sanatoria cartelle), 537 e segg.(sospensione cartelle per debiti inesigibili) e 544 (preavviso per debiti sotto i 1000 euro).
- Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 (modifiche alle disposizioni sulla rateizzazione e sul pignoramento)
- Dl 193/2016 convertito nella Legge 225/2016 artt.1/2/3  (subentro Agenzia delle entrate-riscossione su Equitalia) 

LINK UTILI
- Sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione
- GUIDA Agenzia delle Entrate
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS