Giovedì 4 giugno 2026
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Prescrizione e decadenza

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: aprile 2026

La prescrizione è l'estinzione di un diritto per mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge (c.c., artt. 2934 e segg.). La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per mancato compimento di un atto in un termine perentorio (c.c., artt. 2964 e segg.).

Differenza fondamentale: la prescrizione è stabilita solo dalla legge; la decadenza può anche essere pattuita tra le parti. Esempio: il termine per denunciare i vizi di un bene acquistato è 2 mesi dalla scoperta (decadenza), ma il diritto di agire si prescrive in 26 mesi dall'acquisto (prescrizione).

Indice scheda

REGOLE FONDAMENTALI
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE
TIPI DI PRESCRIZIONE E DURATA
COME SI CALCOLA
LA NOTIFICAZIONE E I SUOI EFFETTI
COME CONTESTARE LA PRESCRIZIONE
› TERMINI PER ARGOMENTO
NOTE FINALI E CONSIGLI PRATICI
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
REGOLE FONDAMENTALI

La prescrizione non si applica da sola. L'art. 2938 c.c. stabilisce che il giudice non può rilevarla d'ufficio: deve essere eccepita attivamente dalla parte interessata. Il pagamento — anche parziale — preclude definitivamente la possibilità di opporla.
Interruzione della prescrizione: può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado, se risulta dagli atti (Cass. S.U. n. 15661/2005).

Decadenza: non può essere rilevata d'ufficio (art. 2969 c.c.), salvo che riguardi materie sottratte alla disponibilità delle parti.

Diritti non soggetti a prescrizione (principali):
  • proprietà e altri diritti reali (salvo usucapione);
  • azioni di contestazione della paternità e di riconoscimento filiale;
  • diritto al riconoscimento dell'eredità;
  • domanda di divisione dei coeredi.
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SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Sospensione — crea una "pausa": il periodo anteriore si somma con quello successivo.
Principali casi (art. 2941 c.c.):
  • rapporti particolari tra le parti (coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto);
  • occultamento doloso da parte del debitore;
  • condizioni speciali del titolare (minori, interdetti, militari in guerra).
Interruzione — azzera il tempo trascorso e fa ripartire un nuovo termine identico.
Principali cause (art. 2943 c.c.):
  • notifica di un atto giudiziario (citazione, ricorso, decreto ingiuntivo);
  • costituzione in mora del debitore (richiesta scritta, anche senza indicazione di termine);
  • riconoscimento del debito da parte del debitore.
Attenzione: sospensione e interruzione NON si applicano alla decadenza. La decadenza si impedisce solo compiendo l'atto previsto dalla legge o dal contratto, oppure con il riconoscimento del diritto da parte della controparte.
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TIPI DI PRESCRIZIONE E DURATA

Prescrizione estintiva: al debitore è sufficiente invocare il decorso del termine.
  • Ordinaria: 10 anni (art. 2946 c.c.) per tutti i crediti non diversamente disciplinati.
  • Breve: 5 anni, 3 anni, 2 anni, 1 anno, 6 mesi — previste per specifici crediti.
Prescrizione presuntiva: la legge presume che il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive. Il debitore può vincere la presunzione provando (anche con confessione) che non ha mai pagato. Se invece ammette in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, l'eccezione è rigettata (art. 2959 c.c.).

Effetti della sentenza passata in giudicato: i diritti con prescrizione inferiore a 10 anni, se accertati con sentenza definitiva, si prescrivono poi in 10 anni (art. 2953 c.c.). Questo vale solo per le sentenze giudiziarie definitive — non per cartelle non impugnate, decreti ingiuntivi non opposti o verbali non contestati.

Mito da sfatare: "Se non impugno la cartella, la prescrizione diventa decennale" — FALSO. La conversione in 10 anni avviene solo con una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).
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COME SI CALCOLA LA PRESCRIZIONE

  • decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto;
  • non si conta il giorno iniziale del termine;
  • si considera il calendario comune (sabati e festivi compresi);
  • se il termine cade in giorno festivo, è prorogato al giorno successivo non festivo;
  • per i termini a mesi: la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese;
  • il calcolo deve considerare tutte le eventuali interruzioni.
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LA NOTIFICAZIONE E I SUOI EFFETTI

Compiuta giacenza — atti giudiziari civili (L. 890/1982): la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza, anche se il destinatario non ritira mai il plico (Cass. n. 17227/2024).

Compiuta giacenza — atti amministrativi (multe, cartelle): periodo di giacenza 30 giorni; la notifica si perfeziona alla scadenza dei 30 giorni (TAR Lazio n. 4842/2025).

Scissione soggettiva (importante per atti fiscali): ai fini del rispetto dei termini di decadenza, conta la data di spedizione alle poste da parte dell'ente, non la data di ricezione da parte del destinatario (Cass. n. 1781/2026, Cass. n. 21765/2025).

Esempio: un avviso di accertamento IMU 2019 spedito il 30/12/2024 ma ricevuto il 15/01/2025 è comunque valido.

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COME CONTESTARE LA PRESCRIZIONE

  • rispondere per iscritto (raccomandata A/R o PEC) eccependo la prescrizione;
  • non pagare prima di aver verificato: il pagamento — anche parziale — fa perdere la prescrizione definitivamente;
  • non ignorare cartelle o atti giudiziari: rispondere sempre entro i termini processuali;
  • conservare sempre la documentazione che attesta atti interruttivi (raccomandate, notifiche, pagamenti parziali, riconoscimenti di debito).
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1. ACQUISTI E CONTRATTI

Vizi su beni acquistati dal consumatore
2 mesi dalla scoperta
Denuncia del difetto (decadenza) — art. 132 co. 2 Cod. Consumo. Non richiede forma speciale; è sufficiente portare a conoscenza del venditore il difetto. Anche il ricovero del bene presso l'assistenza è valida denuncia (Cass. n. 3695/2022).
26 mesi dall'acquisto
Prescrizione del diritto ad agire — art. 133 co. 3 Cod. Consumo. Decorre dalla consegna del bene.
6 mesi (o 1 anno)
Inversione dell'onere della prova — art. 132 co. 3 Cod. Consumo. Entro questo termine si presume che il vizio esistesse già alla consegna: il consumatore allega il vizio, il venditore deve provare la conformità.
Vizi su beni acquistati tra non consumatori (B2B o tra privati)
8 giorni dalla scoperta
Denuncia del vizio (decadenza) — art. 1495 c.c. Decorre dal momento in cui l'acquirente ha certezza obiettiva e completa del vizio (Cass. n. 40814/2021).
1 anno dalla consegna
Prescrizione del diritto — art. 1495 c.c. Vale anche per l'azione di risarcimento (Cass. n. 36052/2021).
Diritto di recesso
14 giorni dalla consegna
Acquisti online o fuori locali commerciali — art. 52 Cod. Consumo. Se il venditore non informa: 12 mesi aggiuntivi. Eccezioni: beni personalizzati, deperibili, sigillati aperti (art. 59).
14 giorni
Contratti bancari, assicurativi, finanziari a distanza — dalla sottoscrizione.
14 giorni
Credito al consumo (prestiti, finanziamenti, carte revolving) — art. 125-ter TUB.
30 giorni
Polizza vita — dalla firma del contratto.
14 giorni
Contenuti/servizi digitali — si perde se il consumatore acconsente all'esecuzione immediata (art. 57 co. 4 Cod. Consumo).
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2. BANCHE E FINANZA

60 giorni dal ricevimento
Errori di scritturazione in estratti conto (calcolo, omissioni, duplicazioni) — art. 119 TUB, decadenza ex art. 1832 c.c.
10 anni
Errori sostanziali (spese non dovute, interessi errati, addebiti indebiti) — art. 2946 c.c. Conservare gli estratti conto per 10 anni.
3 anni dalla scadenza
Assegno bancario — azione diretta contro il traente (art. 74 R.D. 1736/1933). Regresso contro giranti: 6 mesi dal protesto.
3 anni dalla scadenza
Cambiale/pagherò — azione diretta (art. 94 R.D. 1669/1933). Regresso: 1 anno dal protesto.
10 anni per ogni rata
Rate di mutuo o finanziamento — art. 2946 c.c. Conservare contratto e ricevute per 10 anni dalla scadenza.
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3. ASSICURAZIONI

1 anno
Rate di premi assicurativi — dalla scadenza delle rate (art. 2952 co. 1 c.c.). Se la ricevuta serve per detrazione fiscale: conservare 5 anni.
2 anni dall'evento
Contratti danni e RC auto — art. 2952 co. 2 c.c. Per RC auto il termine decorre dalla richiesta del terzo danneggiato all'assicurato.
10 anni
Assicurazione vita — art. 2952 co. 2 c.c. La Corte Costituzionale n. 32/2024 ha dichiarato incostituzionale la prescrizione biennale per i contratti stipulati tra il 2008 e il 2012: si applica la decennale anche per quei rapporti (Cass. n. 19148/2024, Cass. n. 3937/2026).
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4. UTENZE (LUCE, GAS, ACQUA, TELEFONO)

2 anni — luce
Fatture con scadenza dopo il 1° marzo 2018 — L. 205/2017, art. 1 co. 4.
2 anni — gas
Fatture con scadenza dopo il 1° gennaio 2019 — L. 205/2017, art. 1 co. 5.
2 anni — acqua
Fatture con scadenza dopo il 1° gennaio 2020 — L. 205/2017, art. 1 co. 10 (Cass. n. 15102/2024).
2 anni — telefono/internet
Delibera AGCOM 347/18/CONS — dalla scadenza fattura.
La prescrizione biennale si applica alla fattura con scadenza dopo le date indicate, anche se relativa a consumi antecedenti. Le bollette oggetto di controversia possono beneficiare della prescrizione ordinaria di 10 anni.

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5. CASA E AFFITTO

5 anni
Canoni d'affitto arretrati — art. 2948 n. 3 c.c. Dalla scadenza di ciascun canone mensile.
2 anni
Spese condominiali (quota conduttore) — art. 6 L. 841/1973. Vale anche per i contratti a canone libero, non solo equo canone (Cass. n. 8609/2006, Cass. n. 1205/2012).
5 anni
Spese condominiali (quota proprietario) e restituzione deposito cauzionale — art. 2948 c.c. Il deposito: dalla fine del contratto (riconsegna chiavi).
1 anno dalla scoperta
Denuncia vizi gravi immobile (decadenza) — art. 1669 c.c. Decorre dalla conoscenza obiettiva della gravità dei difetti (Cass. n. 365/2025, Cass. n. 1579/2026). Poi 1 anno dalla denuncia per agire. Termine massimo assoluto: 10 anni dal compimento della costruzione.
8 giorni / 1 anno
Vizi contratti d'opera (riparazioni, artigiani, idraulico, carrozzeria) — art. 2226 c.c. Denuncia entro 8 giorni dalla scoperta; prescrizione 1 anno.
60 giorni / 2 anni
Vizi su appalti — art. 1667 c.c. Denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; prescrizione 2 anni dalla consegna. Il D.Lgs. 36/2023 non ha modificato questi termini per i privati.
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6. DANNI E RESPONSABILITÀ

5 anni
Danno extracontrattuale — art. 2947 co. 1 c.c. Dalla commissione del fatto o dalla conoscenza del danneggiante.
2 anni dall'evento
RC auto — art. 2947 co. 2 c.c. Se il fatto è reato con prescrizione più lunga, si applica quella.
3 anni dalla conoscenza
Danno da prodotto difettoso — art. 125 Cod. Consumo. Decadenza assoluta: 10 anni dalla messa in circolazione.
5 o 10 anni
Responsabilità medica — L. 24/2017. Struttura sanitaria (contrattuale): 10 anni. Medico dipendente (extracontrattuale): 5 anni. Se il fatto integra reato si applica la prescrizione penale se più lunga (Cass. n. 31378/2024).
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7. TRASPORTI E TURISMO

10 anni
Compensazione volo (ritardo/cancellazione) — Reg. CE 261/2004 non prevede termine; si applica la prescrizione ordinaria italiana (CGUE C-139/11).
7 / 21 giorni
Bagaglio aereo — denuncia entro 7 giorni per danni, 21 giorni per ritardo (Convenzione di Montreal 1999). Limite risarcimento: circa €1.675 al 2026.
1 anno dal viaggio
Rimborso treno per ritardo — Reg. UE 2021/782 (in vigore dal 7/6/2023). 25% del biglietto (60-119 min), 50% (≥120 min).
Nessun termine decadenziale
Reclamo pacchetti turistici — il termine di 10 giorni pre-riforma è stato abolito dal D.Lgs. 62/2018 (art. 42 D.Lgs. 79/2011).
3 anni dal rientro
Risarcimento danni alla persona da vacanza rovinata — art. 43 co. 8 D.Lgs. 79/2011.
2 anni dal rientro
Risarcimento altri danni (riduzione prezzo, disservizi) da vacanza rovinata — art. 43 co. 7 D.Lgs. 79/2011.
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8. PROFESSIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO

3 anni
Parcelle professionisti (avvocati, commercialisti, notai) — artt. 2956-2957 c.c. Per gli avvocati decorre dalla sentenza passata in giudicato, dall'accordo conciliativo o dalla revoca del mandato.
1 anno (o 3 anni se >1 mese)
Lezioni da insegnanti privati — art. 2955 n. 1 c.c. Se si paga una retta regolare a scuola o istituto: 5 anni (art. 2948 c.c.).
1 anno
Iscrizioni a scuole e palestre private — art. 2955 n. 3 c.c. Prescrizione presuntiva.
6 mesi
Prestazioni alberghiere (vitto e alloggio) — art. 2954 c.c. Prescrizione presuntiva.
1 anno
Acquisti da consumatore presso commerciante — art. 2955 n. 5 c.c. Prescrizione presuntiva. Solo per vendite al minuto di beni per uso personale, senza formalità documentali. NON si applica se: vendita per iscritto, dilazione pattuita, bene per attività produttiva.
10 anni
Fatture artigiani e manutentori — art. 2946 c.c. Se pagamenti periodici (almeno annuali): 5 anni (art. 2948 c.c.).
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9. CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1 anno
Retribuzioni mensili — art. 2955 n. 2 c.c. Per i rapporti a tempo indeterminato post-L. 92/2012 e D.Lgs. 23/2015, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non in costanza di rapporto (Cass. n. 26246/2022, Cass. lav. n. 17520/2023).
3 anni
Retribuzioni corrisposte a periodi > 1 mese — art. 2956 n. 1 c.c.
5 anni dalla cessazione
TFR e indennità di fine rapporto — art. 2948 n. 5 c.c.
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10. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS)

5 anni (post-1996)
Contributi INPS — L. 335/1995, art. 3 co. 9. Per contributi maturati prima del 1996: resta decennale se vi sono stati atti interruttivi dell'INPS prima del 31/12/1995 (Cass. S.U. n. 5784/2008).
5 anni (poi 10 per riscuotere)
Denuncia del lavoratore per omissione contributiva — L. 335/1995, art. 3 co. 9 lett. a). Se il lavoratore denuncia entro 5 anni, l'INPS ha 10 anni dalla denuncia per riscuotere (Cass. lav. n. 24946/2015).
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11. TRIBUTI E FISCO

5 anni (7 se omessa)
Accertamento IRPEF/IVA — art. 43 DPR 600/1973. Termine di decadenza per la notifica dell'avviso: 31/12 del 5° anno successivo se la dichiarazione è stata presentata, del 7° se omessa.
5 anni
IMU, TARI, TOSAP — accertamento entro 31/12 del 5° anno successivo (L. 296/2006). Prescrizione del credito: 5 anni. NON diventa decennale se la cartella non è impugnata (Cass. n. 34670/2021, Cass. n. 32779/2024).
3-4 anni
Bollo auto — D.L. 2/1986. Cade alla fine del terzo anno successivo a quello di scadenza. Vale anche per rimborsi al contribuente.
10 anni
Canone RAI — art. 2946 c.c. Decorre dalla fine di gennaio dell'anno di riferimento.
5 anni
Conservazione documenti bonus edilizi — dall'anno successivo alla dichiarazione. Vale per tutti i bonus: 36%, 50%, 65%, Superbonus 110%, ecc.
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12. MULTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

5 anni dalla notifica del verbale
Multa Codice della Strada — art. 209 CdS + art. 28 L. 689/81. Il termine decorre dalla notifica del verbale, non dalla commissione della violazione (Cass. S.U. n. 23397/2016, Cass. n. 18152/2024). NON si converte in decennale se la cartella non è impugnata.
Errore comune da evitare: alcune fonti datate indicano "5 anni dalla commissione della violazione". È sbagliato: il termine quinquennale decorre dalla notifica del verbale.
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13. CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE

10 anni dal pagamento
Ripetizione indebito per somme pagate in forza di clausola nulla — art. 33 Cod. Consumo + art. 2946 c.c. (Cass. S.U. n. 24418/2010, Cass. n. 2454/2025).
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14. EREDITÀ E SUCCESSIONI

10 anni
Accettazione/rinuncia eredità — art. 480 c.c. Dall'apertura della successione.
3 mesi + 40 giorni
Accettazione con beneficio d'inventario — art. 485 c.c. Per redigere l'inventario.
10 anni
Azione di riduzione (legittimari) — art. 2946 c.c. Dall'apertura della successione.
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15. NUOVE FATTISPECIE DIGITALI (dal 2021)

2 mesi dalla scoperta
Denuncia difetto di contenuto/servizio digitale (app, software, streaming, cloud, email, social) — D.Lgs. 173/2021.
2 anni dalla fornitura
Prescrizione del diritto su contenuti/servizi digitali — art. 22 D.Lgs. 173/2021. Se la fornitura è continuativa per >2 anni: responsabilità del fornitore per tutta la durata contrattuale.
14 giorni
Recesso su contenuti/servizi digitali — si perde se il consumatore acconsente all'esecuzione immediata (art. 57 co. 4 Cod. Consumo).
2 anni
Bollette telefono/internet — Delibera AGCOM 347/18/CONS. Per controversie con operatori: tentativo obbligatorio di conciliazione; se l'AGCOM non convoca entro 30 giorni si può adire il giudice (Cass. n. 13487/2025).
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NOTE FINALI E CONSIGLI PRATICI

Di fronte a una richiesta di pagamento:
  • verificare quando è sorto il credito e calcolare il termine applicabile;
  • controllare se ci sono stati atti interruttivi (raccomandate, notifiche precedenti);
  • se prescritto: rispondere per iscritto eccependo la prescrizione (raccomandata A/R o PEC);
  • non pagare mai prima di aver verificato — il pagamento, anche parziale, fa perdere la prescrizione definitivamente.
Di fronte a un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, cartella):
  • non ignorare mai: il silenzio equivale ad accettazione;
  • verificare i termini per opporsi (30, 40 o 60 giorni a seconda dell'atto);
  • in caso di dubbio: consultare un avvocato, i termini processuali sono perentori.
Per interrompere la prescrizione (se sei creditore):
  • inviare raccomandata A/R o PEC con richiesta di pagamento e conservare la ricevuta;
  • ogni interruzione azzera il termine e ne fa decorrere uno nuovo identico.
Sospensione COVID-19: l'art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza tributari e amministrativi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (circa 3 mesi in più per le scadenze di quel periodo).

Conservazione prudenziale: conservare i documenti per 1-2 anni in più rispetto ai termini indicati: possono intervenire leggi, condoni o sentenze che allungano i termini.

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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

I termini processuali (non quelli di prescrizione) sono sospesi dall'1 al 31 agosto (L. 742/1969).

SI sospendono: ricorso al Giudice di Pace, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a ingiunzione fiscale, tutti i termini per impugnazioni e ricorsi giurisdizionali.

NON si sospendono: termini di pagamento (multe, bollette), termini di prescrizione (sempre in corso), ricorso al Prefetto (procedimento amministrativo), decadenze amministrative (es. denuncia vizi).

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