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Controversie con soggetti UE (non italiani): il procedimento europeo per cause di modesta entità
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
25 giugno 2011 11:56
 
Ultimo aggiornamento: 5/2/2021

In ambito europeo sono applicabili regole comuni per gestire in modo semplificato e veloce le controversie transfrontaliere di modesta entita' (fino a 5.000 euro) tra consumatori e imprese in ambito commerciale e tra cittadini in ambito civile.

Il sistema, disciplinato dal Regolamento CE 861/2007, e' alternativo a quelli esistenti negli ordinamenti di ciascun stato membro, che continuano ad esistere e ad essere accessibili.

L'obiettivo e' quello di agevolare l'accesso alla giustizia, ridurre le spese a carico del consumatore, semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (senza la necessita' di una dichiarazione di esecutivita') e garantire parita' di condizioni per i creditori e i debitori di tutta l'Unione europea.

Indice scheda 
CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA NELL'ALTRO STATO EUROPEO
RIFERIMENTI NORMATIVI e LINK UTILI

CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'
Sono comprese tutte le controversie transfrontaliere (tra cittadini o tra cittadini e imprese appartenenti a Stati europei diversi) in materia civile e commerciale, di valore -esclusi interessi, diritti e spese- non superiore a 5.000 euro.

Con controversia transfrontaliera il Regolamento intende "una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito".

L'ambito civile e commerciale e' ampio e comprende, tipicamente, contratti di acquisto di beni (mobili e immobili) e/o servizi. E' definito, come spesso, avviene, precisando le esclusioni.
Sono escluse dall'applicabilita' del Regolamento le controversie inerenti:
- materia fiscale, doganale o amministrativa;
- responsabilita' dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri;
- lo stato o capacita' giuridica delle persone fisiche;
- regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni e obbligazioni alimentari;
- fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
- sicurezza sociale;
- arbitrato;
- diritto del lavoro;
- affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
- violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Sono escluse inoltre tutte le controversie con imprese o cittadini della Danimarca, unico Paese europeo a non aver aderito al Regolamento.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Presentazione

Il consumatore/cittadino che intenda accedere alle vie giudiziarie per una controversia transfrontaliera di modesta entita' (vedi sopra), puo' farlo compilando un apposito modulo di domanda (modulo A) e presentandolo all'organo giurisdizionale competente.

E' importante sapere che per usufruire della procedura non e' obbligatoria ne' l'assistenza ne' la rappresentanza di un avvocato.
Per la quasi totalita' dei casi, trattandosi di controversie di piccolo importo, l'organo a cui rivolgersi sara' il giudice di pace competente per la zona di residenza del consumatore; tuttavia e' bene valutare il caso, in special modo la materia del contendere, per assicurandosi che non ci si debba rivolgere al Tribunale.
La presentazione della domanda puo' avvenire con consegna a mano presso la cancelleria del giudice o tramite invio per raccomandata a/r. E' possibile, ma va verificato, che in alcuni uffici sia consentito anche l'invio con altre modalita' (telematicamente o per per posta elettronica certificata, PEC) .
L'ufficio ricevente puo', se ritiene, chiedere all'attore (colui che attiva il procedimento) di integrare la domanda con ulteriori informazioni o rettificare quelle date. In questo caso occorre compilare il modulo B.

QUI informazioni e modulistica
QUI il sito per accedere in modalità giudata alla Piattaforma degli Small Claims 

Svolgimento
Tutto il procedimento si svolge in forma scritta. Viene tenuta un'udienza solo se il giudice lo ritiene necessario, o se una delle parti lo richiede e il giudice acconsente.

Entro 14 giorni dalla ricezione della domanda, il giudice adito informa del procedimento la parte chiamata in causa (convenuto) inviandogli il cosiddetto "modulo di replica" (Modulo C allegato al Regolamento) compilato, con allegata copia della domanda presentata dall'attore (colui che attiva il procedimento).

Il convenuto e' tenuto a replicare entro trenta giorni dalla ricezione di quanto sopra, finendo di compilare il "modulo di replica", col quale gli vengono poste delle domande inerenti la contestazione fattagli dall'attore. Il convenuto puo' allegare documentazione o inoltrare le proprie osservazioni su un foglio a parte, senza procedere alla compilazione del modulo (che comunque va rispedito al giudice).

Entro 14 giorni dalla ricezione della "risposta", il giudice invia la stessa all'attore.

Il convenuto puo', come nel processo civile, presentare domanda "riconvenzionale" utilizzando il modulo A, allegando se vuole documenti giustificativi. Si tratta di una domanda con la quale il chiamato in causa va oltre la propria difesa, rilanciando all'attore proprie richieste magari piu' sostanziose di quelle a lui fatte (del tipo: l'attore fa causa chiedendo "100", il convenuto risponde negativamente chiedendo "200"). In questo caso il giudice "gira" questa "contro-richiesta" all'attore entro 14 giorni e questi ha i successivi 30 giorni di tempo per rispondere.

Il giudice emette la sentenza entro 30 giorni dal momento in cui riceve la replica da parte del convenuto, oppure la risposta dell'attore ad una domanda riconvenzionale.

In alternativa, entro lo stesso termine, il giudice puo':
- chiedere alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia, oppure
- assumere delle prove (testimonianze, perizie, etc.), oppure
- fissare un'udienza da tenersi entro 30 giorni (anche per videoconferenza o con altri mezzi tecnologici).
Emettendo poi la sentenza dopo 30 giorni dalla ricezione delle informazioni o dall'udienza.

Se il convenuto non ha risposto nei tempi previsti (vedi sopra) all'invio del modulo di replica, la sentenza dara' automaticamente ragione all'attore. Stessa cosa, invertita, se l'attore non risponde nei tempi dovuti all'eventuale domanda riconvenzionale presentata dal convenuto.

Durante tutto il procedimento, comunque, il giudice tenta sempre di pervenire ad una conciliazione delle parti.

La sentenza e' subito esecutiva ed e' impugnabile nelle modalita' previste dall'ordinamento del Paese dove ha sede il giudice che l'ha emessa. Inoltre, in alcuni casi il convenuto puo' chiederne il riesame (quando il modulo di domanda non e' stato correttamente notificato, o quando non gli e' stato possibile replicare nei tempi per cause di forza maggiore).

Lingue
I principali documenti che riguardano il procedimento (domanda, replica, eventuali domande e repliche riconvenzionali, descrizione dei giustificativi), devono essere redatti nella lingua del Paese ove si trova l'organo che lo gestisce.
Se il giudice riceve un documento redatto in lingua diversa (per esempio in inglese o in tedesco quando il procedimento si svolge in Italia), puo' rifiutarlo e chiederne alla controparte la traduzione. Se si tratta di un documento considerato secondario, non necessario per l'emissione della sentenza, la traduzione puo' essere evitata.

RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA NELL'ALTRO STATO EUROPEO
La sentenza e' automaticamente riconosciuta ed esecutiva nello Stato membro della parte convenuta senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutivita'. In termini pratici cio' significa che non ci si deve rivolgere al giudice estero per ottenere il riconoscimento dell'esecutivita' della sentenza, con eliminazione quindi di un passaggio invece obbligatorio per le sentenze che seguono una classica causa civile.

Non e' detto pero' che non sia necessario adire il giudice del Paese in cui si vuol far valere la sentenza. Se non si ottiene quanto dovuto dalla controparte in modo "amichevole" (con adesione "spontanea" di quest'ultimo alla sentenza emessa), ci si deve infatti rivolgere al giudice -estero- dell'esecuzione, che procedera' con atti equivalenti al nostro precetto, e poi con azioni esecutive come il pignoramento.
I procedimenti di esecuzione utilizzabili sono quelli disciplinati dalla legge del Paese estero ove la sentenza viene fatta valere, come se la sentenza fosse "interna".

La parte che richiede l'esecuzione è tenuta a fornire una copia della sentenza e del certificato che attesti la provenienza di questa da un procedimento disciplinato dal regolamento 861/2007. Tale certificato e' emesso dal giudice, su richiesta della parte, utilizzando il modulo D allegato al Regolamento (vedi link utili).

La stessa parte NON e' invece obbligata ad avere un rappresentante, ne' un recapito postale (se non quello delle persone responsabili per l'esecuzione). Non e' inoltre tenuta a pagare cauzioni, garanzie, depositi, per il fatto di essere straniera e di non avere, nel Paese di esecuzione, un domicilio.

RIFERIMENTI NORMATIVI e LINK UTILI
- Regolamento CE 861/2007 con Allegati (Moduli A,B,C,D)
- Sito della Giustizia Europea con informazioni, guide, link e modulistica 
 
 
 
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