Ultima revisione: 31/12/2020
La recente entrata in vigore del DM Ministero dell'economia inerente la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate delle cartelle esattoriali ci offre l'opportunità di fare chiarezza sulle rateizzazioni ottenibili dall'utente/consumatore anche nella sua posizione di contribuente.
Indice scheda
RATEIZZAZIONE BOLLETTE
RATEIZZAZIONE VERBALI MULTE
RATEIZZAZIONE CANONE RAI
RATEIZZAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE
RATEIZZAZIONE ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (cartelle esattoriali e avvisi di accertamento esecutivi)
RATEIZZAZIONE INGIUNZIONI FISCALI
RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DEI COMUNI
RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE
RATEIZZAZIONE BOLLETTE
In termini generali la possibilità di rateizzare le bollette dipende dai contratti, che dettano eventualmente anche le condizioni di ottenimento del beneficio. Ciò vale in particolar modo per i contratti di telefonia o di telecomunicazione e in generale per i contratti sottoscritti con i venditori del mercato libero (in ambito di energia e gas).
Tuttavia le autorità garanti intervengono sull'argomento, a vari livelli:
Per i contratti di TELECOMUNICAZIONE (telefonici, pay tv, etc.) la possibilità di chiedere una rateizzazione delle bollette è prevista dal garante nel caso in cui il gestore fatturi il dovuto in ritardo rispetto alla periodicità stabilita dal contratto. In tal caso non solo gli importi devono essere fatturati a parte o comunque evidenziati rispetto a quelli fatturati "puntualmente", ma all'utente deve essere data informazione sul diritto di chiederne il pagamento rateizzato senza interessi, per un periodo di durata almeno pari al ritardo.
Per i contratti di fornitura di ENERGIA ELETTRICA il garante ARERA disciplina la rateizzazione per i contratti sotto il suo controllo (cosiddetti vincolati o a maggior tutela). La rateizzazione in questi casi è possibile se:
- la bolletta di conguaglio supera del 150% l'addebito medio delle bollette in acconto riferite al periodo di conguaglio.
- vi è un malfunzionamento del contatore e viene chiesto un pagamento di consumi non registrati e ricostruiti.
- nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione.
- in caso di fatturazione di importi anomali previsti dalla Delibera 413/2016 (vedi sotto).
PER LE BOLLETTE DEL GAS sempre relativamente ai clienti in maggior tutela, si può chiedere la rateizzazione:
- quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette di acconto riferite al periodo di conguaglio. E' escluso il caso in cui la differenza tra l'addebito di conguaglio e gli addebiti di acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente. E' importante quindi verificare il periodo oggetto del conguaglio.
- se vi è un malfunzionamento del contatore e viene chiesto un pagamento di consumi non registrati e quindi ricostruiti.
- se viene richiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture di un contatore accessibile.
- nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione.
- nei casi di fatturazione di importi anomali previsti dalla Delibera 413/2016 (vedi sotto).
Le disposizioni suddette riguardano i contratti domestici, per i non domestici consultare le delibere.
PER LE BOLLETTE DELL’ACQUA la rateizzazione è possibile
- se l’importo della fattura supera dell’80% (*) il valore dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi.
In questo caso il gestore deve consentire all’utente di pagare a rate con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione o altra frutto di accordo.
La rateizzazione va richiesta dall’utente entro 10 giorni solari dalla scadenza della fattura.
(*) se la percentuale di superamento è maggiore del 150% alla fattura devono essere allegati i bollettini per la rateizzazione.
Per dettagli:
ENERGIA ELETTRICA: UNA GUIDA
GAS: UNA GUIDA
ACQUA: GUIDA ALLE REGOLE COMUNI
Riferimenti normativi:
Per i contratti di telecomunicazione: Delibera AGCOM n. 418/07/CONS, art. 4
Per le bollette elettriche in maggior tutela: Delibera AEEGSI 200/99 art.13 e Delibera 301/2012 art.13bis
Per le bollette gas in maggior tutela: Delibera ARERA 229/01 che rimanda alla Delibera ARERA 64/09 art.12bis
Per le bollette dell’acqua: Delibera ARERA 655/2015 (RQSII) modificata dalla Delibera 311/2019
RATEIZZAZIONE VERBALI MULTE
I verbali delle multe stradali sono rateizzabili in massimo 60 rate, a determinate condizioni.
1 - il richiedente deve risultare in condizioni economiche disagiate, misurate in questo caso rispetto al reddito dichiarato (reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro).
2 - il verbale (singolo, riferito ad una o più infrazioni) deve essere di importo superiore a 200 euro.
A seconda dell'importo del verbale, cambia il numero delle rate:
- 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale è tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.
Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata è 100 euro.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore oppure al Prefetto (se l'organo accertatore è la polizia) oppure al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende, rispettivamente, dalla regione, dalla provincia o dal comune).
La presentazione della domanda congela gli importi dovuti, che rimangono tali fino alla definizione della richiesta di rateizzazione.
E' bene fin da subito informarsi presso l'ente accertatore, che spesso fornisce istruzioni e modulistica anche telematicamente (sul proprio sito internet).
Entro 90 giorni l'organo accertatore deciderà se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso.
In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualità tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.
In caso di rigetto, la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si può opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.
Da sapere, inoltre:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.
- la presentazione della richiesta impedisce, inoltre, di usufruire dello sconto del 30% previsto per chi paga entro 5 giorni.
Riferimenti normativi:
- D.lgs.285/1992 - Codice della strada - art.202/202-bis
- Circolari Min.Interno
del 22/4/2011 (n.6535) e del 19/8/2013 (prot.300/A/6399/13/101/20/21/1)
RATEIZZAZIONE CANONE RAI
I pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone con una trattenuta dalla pensione, in massimo 11 rate. La richiesta va presentata entro il 15/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone Rai all'ente che eroga la pensione. L'ente comunica poi al pensionato l'accettazione della domanda entro il 15 del successivo mese di Gennaio. L'addebito scatta poi a partire dal mese di Gennaio dell'anno a cui si riferisce il Canone Rai.
Informazioni si trovano sul sito dell’Agenzia delle entrate
Riferimenti normativi:
- Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art.38 comma 8 e Provvedimento Agenzia delle entrate n.133729 del 29/9/2010
RATEIZZAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Si tratta dei cosiddetti "avvisi bonari" che possono scaturire dalle prime fasi dei controlli fiscali, automatici o formali, che riguardano le dichiarazioni obbligatorie. Si tratta di controlli preventivi che non hanno ancora carattere sostanziale come le verifiche di merito effettuate dall'Agenzia delle entrate anche con l'intervento della guardia di finanza, verifiche alle quali segue eventualmente l'emissione di un altro tipo di avviso, più formale e con efficacia esecutiva, l'avviso di accertamento.
Per gli avvisi di liquidazione è prevista la possibilità di effettuare il pagamento rateizzato in 8 rate trimestrali per debiti di importo pari o inferiori a 5.000 euro; per importi superiori il numero massimo delle rate sale a 20.
Si veda per approfondimenti la Circolare Agenzia delle entrate 17e del 29/4/2016
Riferimenti normativi:
- D.lgs.462/1997 art.3 bis modificato dall’art.2 comma 1 D.lgs.159/2015
RATEIZZAZIONE ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (cartelle esattoriali e avvisi di accertamento esecutivi)
La rateizzazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento esecutivi è richiedibile nei casi in cui il debitore sia in difficoltà finanziaria, in due modi:
- rateizzazione ORDINARIA del debito fino a 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- rateizzazione STRAORDINARIA del debito fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria volontà/responsabilità.
Nel 2020 è stato aperto un nuovo termine per le richieste di rateizzazione, con scadenza a fine 2021, a condizioni particolari che sono:
- temporanea situazione di obiettiva difficoltà da documentare nel caso in cui le somme a debito siano di importo superiore a 100.000 euro (prima questo limite era di 60mila euro). Per importi inferiori è sufficiente un'autocertificazione;
- decadenza dalla rateizzazione che scatta nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (in precedenza erano 5);
- anche in caso di decadenza si può comunque ottenere la dilazione presentando la richiesta entro Dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione. Possono presentare domanda di rateizzazione quindi anche i decaduti accorpando vecchi e nuovi debiti in un unico nuovo piano di rientro;
- all’atto della presentazione della domanda si sospendono (almeno fino al momento dell’eventuale rigetto della stessa) i termini di prescrizione e decadenza e NON possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né ipoteche, né possono essere avviate nuove procedure esecutive
- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il modulo per la richiesta si trova allegato alla cartella, presso gli sportelli dell'Agenzia e sul sito della stessa.
Oltre al piano straordinario di rateizzazione si può ottenere, in casi particolari, anche la proroga.
Informazioni e modulistica si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate
Informazioni sulla cartella esattoriale nella scheda LA CARTELLA ESATTORIALE
RATEIZZAZIONE INGIUNZIONI FISCALI
Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali, mezzo tramite il quale gli enti locali (comuni, province, regioni) possono procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, la rateizzazione è possibile solo se prevista da leggi o regolamenti locali.
Si rimanda quindi agli uffici tributi degli enti e/o ai loro siti ufficiali.
Informazioni sull’ingiunzione si trovano nella scheda pratica
Enti locali, la riscossione con ingiunzione fiscale
RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DEI COMUNI
Dal 1/1/2020 alcuni enti locali (comuni, province) possono riscuotere coattivamente i propri tributi (come IMU, TARI) con emissione di un avviso di accertamento esecutivo, senza quindi necessità di dover notificare atti ulteriori per dare avvio alle procedure esecutive di riscossione.
Anche in questo caso è l’ente locale (comune, provincia) decide autonomamente, attenendosi al seguente schema di possibili rateizzazioni concedibili in caso di difficoltà economica del debitore:
- debito fino a 100 euro: nessuna rateizzazione;
- debito da 101 a 500 euro: rateizzazione fino a quattro rate a cadenza mensile;
- debito da 501 a 3.000 euro: rateizzazione da cinque a dodici rate a cadenza mensile;
- debito da 3.001 a 6.000 euro: rateizzazione da tredici a ventiquattro rate a cadenza mensile;
- debito da 6.001 a 20.000 euro: rateizzazione da venticinque a trentasei rate a cadenza mensile;
- debito oltre 20.000 euro: rateizzazione da trentasette a settantadue rate a cadenza mensile.
Informazioni e dettagli si trovano nella scheda pratica
Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020
RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE
Il saldo dovuto come da dichiarazione dei redditi e il primo acconto inerente le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) possono essere pagati a rate, a condizione di aver esercitato l'opzione nella dichiarazione stessa. Fanno eccezione gli acconti di Novembre, che devono essere versati in un'unica soluzione.
Anche per l'IVA a debito che scaturisce dalla dichiarazione annuale all'ordinario termine unico di versamento (16/3 dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione) può essere sostituita una rateizzazione.
Le rate sono costanti e scadenti il 16 di ciascun mese fino massimo al Novembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione. A ciascuna quota dovrà essere applicato un interesse.
Riferimenti normativi:
- D.lgs.241/1997 art.20
- Dpr 542/1999 art.6
-
Circolare Agenzia entrate n.27/E del 2/8/2013 (errori sui versamenti)
Tutti i dettagli sul sito dell'Agenzia delle entrate,
QUI per le imposte dirette
Qui per l'IVA
Note:
Attenzione! Le rateizzazioni non hanno nulla a che fare con il cosiddetto ravvedimento operoso, ovvero la regolarizzazione di un mancato pagamento inerente tasse o imposte. In tal caso ci si puo' regolarizzare versando il dovuto entro massimo un anno pagando sanzioni (ridotte) e interessi, ma i versamenti devono essere unitari e non possono essere rateizzati. Si veda per chiarimenti la scheda pratica
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.