La legge di Bilancio 2020 ha tra le altre cose potenziato la riscossione coattiva dei tributi degli enti locali, più precisamente dei comuni, delle comunità montane, delle unioni e consorzi di comuni e delle province.
Il potenziamento consiste nel dare efficacia esecutiva al primo atto della riscossione, ovvero all’avviso di accertamento, che diventa quindi “avviso di accertamento esecutivo” già oggi utilizzato per le imposte dirette l’iva e l’inps.
Ciò, in parole povere, significa che non sono più necessarie né la cartella esattoriale né l’ingiunzione fiscale per poter dare avvio, in caso di mancato pagamento dell’avviso, alle azioni esecutive di riscossione come il fermo amministrativo, l’ipoteca e il pignoramento (anche presso terzi, come quello dello stipendio).
Dal 1 Gennaio, quindi, anche con riferimento a rapporti pendenti, potranno essere notificati questi nuovi avvisi che si riconoscono poiché contengono l’espressa indicazione di costituire titolo esecutivo con indicazione del soggetto che, decorso il termine di pagamento, si occuperà della riscossione forzata del dovuto.
Si ricorda che i comuni possono svolgere l’attività di riscossione in modo diretto, tramite affidatari in house o esterni, e tramite l’Agenzia delle entrate-riscossione.
Si fa presente in ultimo che è previsto l’arrivo di un decreto ministeriale che dovrà esprimersi sull’adeguamento degli atti e sulle procedure di trasmissione del carico dagli enti creditori ai soggetti riscossori in attesa del quale, tuttavia, gli enti potranno provvedere autonomamente.
Indice scheda
CASI COINVOLTI
PROCEDURA DI RISCOSSIONE
RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
ONERI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI
CASI COINVOLTI
I casi coinvolti nelle procedure di riscossione coattiva sono quelli che riguardano inadempimenti del debitore riguardo a tributi dei comuni come IMU, TARI, TASI, delle comunità montane, delle unioni e consorzi di comuni e delle province. L’inadempimento, per il quale la legge prevede addebito di sanzioni, può riguardare una dichiarazione (omessa incompleta o infedele) o un pagamento (ritardato od omesso).
Il nuovo avviso di accertamento esecutivo si notifica, a partire dal 1/1/2020, anche relativamente a rapporti pendenti, quindi ad annualità pregresse, ovviamente nel rispetto del termine di decadenza di 5 anni (vedi sotto).
Per gli avvisi di accertamento notificati prima della data suddetta si applicano le procedure di riscossione previgenti, pur se attivate nel 2020, che prevedono la notifica di una cartella esattoriale o di un ingiunzione fiscale prima dell’avvio delle azioni esecutive.
PROCEDURA DI RISCOSSIONE
La procedura di riscossione prevede questi passi:
Notifica di un avviso di accertamento che contenga:
- l’intimazione ad adempiere entro il termine utile per presentare ricorso (o, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) all’obbligo di pagamento degli importi indicati;
- l’indicazione di costituire titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione delle somme, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Oltre a quanto sopra, che costituisce novità, si ricorda che l’avviso deve contenere anche altre informazioni, tra cui la motivazione e i presupposti su cui si basa, l’indicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio presso il quale ottenere informazioni, l’indicazione dell’organo presso il quale è possibile proporre riesame in autotutela, le modalità i tempi e l’organo per presentare il ricorso giurisdizionale. Collegato vi è ovviamente il provvedimento che irroga le sanzioni applicabili per legge (vedi scheda tra i link utili).
Il termine entro il quale l’avviso deve essere notificato, lo ricordiamo, è di cinque anni. Più precisamente esso va notificato a mezzo posta raccomandata a/r entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Affidamento della riscossione al soggetto legittimato e sospensione termini
Come già detto i nuovi avvisi acquistano efficacia esecutiva decorso il termine per il ricorso o i 60 giorni dalla notifica, SENZA necessità di notifica di ulteriori atti come la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale.
Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione. L’esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento del carico, ridotto a 120 giorni se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari e di tutela del credito e nemmeno in caso di accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza di rateizzazioni.
Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
In presenza di fondato pericolo motivato per il positivo esito della riscossione, portato a conoscenza del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti la riscossione delle somme può essere affidata in carico ai soggetti legittimati anche subito. Il riscossore, se viene a conoscenza di elementi che dimostrano il fondato pericolo, può ulteriormente non applicare i termini di sospensione e non inviare informativa al debitore.
Messa in atto delle attività di riscossione
Le attività di riscossione coattiva sono quelle disciplinate dal Dpr 602/1973, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramento (anche presso terzi, per esempio il conto corrente), etc.
Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’avviso di accertamento è divenuto esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro ulteriori 30 giorni saranno attivate le procedure.
Per importi fino a 1.000 euro scatta anche una sospensione ulteriore di 60 giorni (non 120 come previsto dall’art 1, comma 544, Legge 228/2012).
Se è già decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento prima di dare avvio alle azioni di riscossione coattiva deve essere notificato un ulteriore avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni.
RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
Il debitore, oltre che pagare tutto il dovuto in un’unica soluzione, può chiedere una rateizzazione se versa in una situazione di temporanea ed effettiva difficoltà.
Una volta accolta la richiesta da parte dell’ente creditore, non possono più essere attivate azioni di riscossione. In altre parole l’ipoteca o il fermo amministrativo possono essere iscritte solo in caso di mancato accoglimento. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono in piedi, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.
Questo lo schema delle possibili rateizzazioni:
- debito fino a 100 euro: nessuna rateizzazione;
- debito da 101 a 500 euro: rateizzazione fino a quattro rate a cadenza mensile;
- debito da 501 a 3.000 euro: rateizzazione da cinque a dodici rate a cadenza mensile;
- debito da 3.001 a 6.000 euro: rateizzazione da tredici a ventiquattro rate a cadenza mensile;
- debito da 6.001 a 20.000 euro: rateizzazione da venticinque a trentasei rate a cadenza mensile;
- debito oltre 20.000 euro: rateizzazione da trentasette a settantadue rate a cadenza mensile.
Se la situazione del debitore peggiora la rateizzazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente, a meno che non sia intervenuta una decadenza.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi. Il debito, in questo caso, non è più rateizzabile, ma è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Note:
- le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- l’ente può soggettivamente disciplinare la rateizzazione, ferma restando la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a 6.000 euro
ONERI
Oltre alle sanzioni e agli interessi di mora a carico del debitore vi sono i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive azioni cautelari ed esecutive. Si tratta:
- degli « oneri di riscossione a carico del debitore » pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60simo giorno (fino ad un massimo di 300 euro) oppure al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- delle « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti, relative all’attivazione delle procedure esecutive.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi da 784 a 815
- Legge finanziaria 2007 (legge 296/06), art.1 commi dal 161 al 167 (parte di interesse)
LINK UTILI
- Scheda
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI