Attenzione! Dal 1/1/2020 la riscossione dei tributi di alcuni enti locali, tra cui i comuni e le province, è stata potenziata dando efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento, quindi escludendo la necessità di notificare cartelle esattoriali o ingiunzioni fiscali prima di dare avvio alle azioni di riscossione coattiva. Si veda per informazioni la scheda Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020 |
Com’è noto da Luglio 2017 Equitalia, il riscossore nazionale delle tasse ed imposte,
è stata sostituita dal nuovo ente “Agenzia delle Entrate – riscossione” con funzioni praticamente immutate se non potenziate.
E’ noto anche i Comuni, come gli altri enti locali e territoriali (le Regioni), possono scegliere se affidare la riscossione delle proprie entrate al nuovo ente oppure provvedere autonomamente tramite propri uffici o società delegate.
Per capirsi, nel primo caso l’ente locale potrebbe riscuotere una multa non pagata tramite la cosiddetta “iscrizione a ruolo” con emissione di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, nel secondo la stessa multa la riscuoterebbe con un atto diverso,
l’ingiunzione fiscale, emessa dai propri uffici o da quelli di una società delegata al servizio di riscossione.
Si parla di tutte le entrate degli enti locali, quindi di multe, tasse, imposte come l’IMU, la Tasi, il bollo auto, etc., con procedure diverse.
La legge già da tempo -fin da quando nel 2011 era stata pensata, poi mai attuata, l’obbligatorietà della riscossione diretta per i Comuni- ha dotato l’ingiunzione fiscale di poteri riscossori analoghi a quelli della cartella esattoriale, specificando che sono applicabili le stesse normative (Dpr 602/73).
Anche in altri aspetti l'ingiunzione fiscale è stata via via assimilata alla cartella esattoriale.
Oltre alla legge anche la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate -con una risoluzione di Dicembre 2017- sono intervenute in tal senso nei propri ambiti.
Chiariamo quindi cos’è l’ingiunzione fiscale e quali sono i suoi poteri.
Indice scheda
INGIUNZIONE FISCALE, COS'E'
NOTIFICA
POTERI ESECUTIVI
ROTTAMAZIONE
OPPOSIZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
INGIUNZIONE FISCALE, COS’E’
L’ingiunzione fiscale è il primo atto della riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici istituita addirittura nel 1910 con un Regio Decreto, caduta poi in disuso -a beneficio della riscossione con iscrizione a ruolo- e poi riemersa nelle normative italiane che l'hanno “risuscitata” come mezzo di riscossione utilizzabile dagli enti locali in alternativa a quella con iscrizione a ruolo (cartella esattoriale).
L’utilizzo che viene fatto oggi di questo vecchio mezzo di riscossione vede combinata la normativa del 1910 -via via modificata- con le normative di riscossione successive. Per dirla in termini pratici, questo strumento è stato via via assimilato alla cartella esattoriale sotto molti aspetti.
Come la cartella l'ingiunzione segue il mancato pagamento di un avviso di accertamento oppure, in caso di multe, di un verbale emesso ai sensi del Cds (codice della strada).
Come la cartella, ulteriormente, i termini di pagamento e di opposizione -nonchè il giudice competente- dipendono dal tipo di debito sottostante.
Se il Regio decreto del 1910 prevede 30 giorni per pagare e la competenza, per le opposizioni, del giudice ordinario, ampia e autorevole giurisprudenza si è riferita a normative successive stabilendo per i debiti di natura tributaria la competenza del giudice tributario con conseguente termine più lungo per opporsi o pagare, 60 giorni (vedi più avanti).
Sull'ingiunzione stessa -che si riconosce anche perchè si riferisce al RD del 1910- queste informazioni devono esserci.
NOTIFICA
L'ingiunzione deve essere notificata al debitore personalmente -secondo le normative del codice di procedura civile- oppure via posta.
Nel dettaglio, le varie disposizioni di legge consentono la notifica dell'ingiunzione fiscale tramite:
- ufficiali giudiziari secondo le disposizioni del codice di procedura civile (RD 639/1910);
- funzionari responsabili della riscossione (Dl 70/2011 art.7 comma 2 lettera gg-sexies);
- messi comunali o notificatori nominati dagli uffici (Legge 296/2006 art.1 comma 158).
L'ente locale, direttamente o tramite il messo comunale, può legittimamente notificare l'ingiunzione anche a mezzo posta (Legge 265/1999 art.10).
POTERI ESECUTIVI
La legge prevede espressamente l'esecutività di diritto dell'ingiunzione fiscale, non più dipendente dal pretore (D.lgs.51/1998 art.229). Tuttavia alcune pronunce giurisprudenziali precisano che il funzionario che emette l'atto non debba solo sottoscriverlo ma anche apporre il cosiddetto "visto di esecutorietà o esecutività", che in pratica consiste nella certificazione che il credito sia "certo, liquido ed esigibile". Alcune sentenze addirittura stabiliscono che la mancanza di tale certificazione possa far scattare la nullità dell'atto, contrastando con la normativa (per esempio Ctr Puglia con la sentenza 2249/2019), ma di fatto nella gran parte delle ingiunzioni il visto c'è.
Riguardo alle azioni esecutive attivabili il Regio decreto del 1910 prevede di per sé che a fronte del mancato pagamento di un ingiunzione fiscale -o nel caso di rigetto di un eventuale opposizione- si possa procedere al pignoramento dei beni mobili del debitore o all’espropriazione dei beni immobili. Nel tempo poi il potere esecutivo dell’ingiunzione si è evoluto ed adattato alle nuove norme e procedure, arrivando ad equipararsi a quello delle cartelle esattoriali (si vedano per i dettagli le fonti normative).
Più norme hanno infatti chiarito non solo che gli enti locali possono riscuotere le proprie entrate con ingiunzione fiscale, ma anche che sono applicabili le regole di riscossione fissate dal Dpr 602/73 al Titolo II, ovvero:
- espropriazione forzata (pignoramento) mobiliare e immobiliare (con iscrizione di ipoteca);
- espropriazione forzata (pignoramento) presso terzi;
- fermo amministrativo dei veicoli.
Sul punto è anche intervenuta l’Agenzia delle Entrate confermando l’equiparazione -in termini di riscossione coattiva- dell’ingiunzione fiscale con il ruolo (cartella esattoriale), argomentando specificatamente riguardo all’iscrizione di ipoteca applicabile per crediti tributari dei Comuni (Risoluzione AE 149/2017).
ROTTAMAZIONE
Per le ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2017 rimaste impagate i Comuni o gli altri enti locali che le hanno emesse (Provincia, Regione, Città metropolitana) potrebbero aver deciso di concedere una rottamazione, entro Giugno 2019, secondo quanto previsto dal cosiddetto decreto crescita 2019. Le modalità di accesso, l’eventuale rateizzazione ottenibile e i termini di presentazione delle domande vengono nel caso autonomamente decisi dall’ente locale che deve pubblicare sul proprio sito l’atto adottato riguardo all’agevolazione con tutti i dettagli della stessa. L’ultima rata della rottamazione non può comunque scadere oltre il 30/9/2021. Per legge la presentazione della domanda di rottamazione sospende i termini di prescrizione relativi al debito che però riprendono a decorrere in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata o di una delle rate.
Nel caso di interesse è opportuno pertanto controllare il sito dell'ente che ha emesso l'ingiunzione.
Fonte: Dl crescita, 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, art.15
OPPOSIZIONE
Come giudice competente per l'opposizione il RD del 1910 stabilisce quello ordinario, quindi giudice di pace o tribunale.
Tuttavia la questione è stata dibattuta a livello giurisprudenziale fino ad arrivare al principio affermato dalla Cassazione (a sezioni unite) che sancisce che la competenza è diversa a seconda del caso e della natura del debito
(Cassazione sentenza 29/2016).
Per i debiti tributari, in particolare, quindi ICI, IMU e altre imposte e tasse, la competenza è del giudice tributario e il riferimento è il D.lgs. 546/92 anche riguardo ai termini di opposizione (60 giorni). Per le ingiunzioni che riguardano altri tipi di debito, come per esempio le multe, il giudice competente è e rimane quello ordinario.
I termini e il giudice competente per l'opposizione sono in ogni caso specificati nell'ingiunzione stessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regio Decreto 639/1910
- Dl 248/2007 convertito nella legge 31/2008 art.36 comma 2:
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Dl 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-quater
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
- Dl 193/2016 convertito nella legge 225/2016 (istitutivo del nuovo riscossore nazionale Agenzia delle entrate-riscossione) art.2 comma 2
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.
- Risoluzione Agenzia delle entrate n. 149/E del 12/12/2017