Ingiunzioni fiscali emesse per debiti tributari: il giudice competente per le opposizioni è quello tributario (Cassazione, sentenza n.29 del 5/1/2016)
Sentenza
5 gennaio 2016 9:37
Importante sentenza della Cassazione a sezioni unite che argomenta lungamente in merito alla competenza della giurisdizione.
Relativamente alle ingiunzioni fiscali aventi come oggetto un debito tributario (ICI nella fattispecie), viene sentenziato che la giurisdizione di competenza per le opposizioni è quella del giudice tributario e non del giudice ordinario.
Partendo dal presupposto che il RD 639/1910 (ingiunzione fiscale) rimanda per quanto riguarda il giudice competente per le opposizioni al D.lgs.150/2011, che prevede la competenza del giudice ordinario (art.32), la Corte di Cassazione argomenta che questa disposizione non introduce deroghe alle norme attributive della giurisdizione, che deve essere verificata caso per caso in ragione della natura del rapporto. Per quanto concerte le ingiunzioni fiscali aventi per oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato quindi, al posto del giudice ordinario potrebbe essere competente, a seconda del caso, quello amministrativo, quello contabile o quello speciale.
Viene fatto riferimento quindi al D.lgs.546/1992 che sancise che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali [....]", per affermare che la giurisdizione, in caso di debiti tributari, va al giudice tributario.
Viene ulteriormente aggiunto che "l'ingiunzione fiscale è sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo, notificata al contribuente. Ne consegue che il giudizio di opposizione all'ingiunzione medesima, promosso sensi dell'art. 3 del R.d. n. 639 del 1910, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo, controversia che, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d. Igs. 546 del 1992, e 15 del d. Igs. n. 504 del 1992, è indiscutibilmente attribuito alla giurisdizione del Giudice tributario".
Principi affermati:
1) «La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza - in quanto fondata sulle norme costituzionali relative al diritto alla tutela giurisdizionale (24, primo comma), alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge (25, primo comma), ai principi del "giusto processo" (111, primo e secondo comma), alla attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed al suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati (artt. 102, primo e secondo comma, 103, VI disp. trans. e fin.) - può essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione».
2) «Nel caso in cui avverso una sentenza (di primo grado) - con la quale il giudice ordinario adito abbia esaminato e deciso sia una questione di giurisdizione, dichiarando espressamente la giurisdizione del giudice ordinario, sia una questione di competenza, declinando la propria competenza ed indicando il diverso giudice ritenuto competente - sia stato proposto regolamento di competenza, da qualificarsi come "facoltativo", la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 43, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., in forza dei concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte di cassazione di tutte le questioni di giurisdizione e di competenza, nonché del rilievo che la statuizione sulla sola questione di competenza potrebbe risultare inutiliter data a séguito di un esito del processo d'impugnazione sulla questione di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario».
3) «In materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita e disciplinata dal d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, imposta da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente - ai sensi dell'art. 3 del R. D. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 34, comma 40, del d. Igs. 10settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall'art. 32 dello stesso d. Igs. n. 150 del 2011 - avverso l'ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 68 del d. Igs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la controversia medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d. Igs. 546 del 1992, e 15 del d. Igs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario».