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MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso)
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Scheda Pratica di Barbara Vallini
1 marzo 2001 0:00
 
Ultimo aggiornamenti: 16/8/2010,  9/2/2011 e 6/10/2011 di Rita Sabelli

La prima possibilita' e' provvedere al pagamento dell'infrazione commessa (che e', tra l'altro, in misura ridotta) entro 60 gg dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.
In taluni casi, pero', e' legittimo -in quanto consentito dalla legge- se non addirittura giusto, ricorrere.

Il ricorso piu' semplice sarebbe un'istanza di autotutela da presentare all'organo che ha emesso la contravvenzione, ma e' sconsigliabile in quanto generalmente inutile.

Indice scheda 
RICORSO AL PREFETTO
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
CHI PUO' PROCEDERE AL RICORSO
UN CASO PARTICOLARE: ricorso verso il verbale relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti
NOTA SULLA NOTIFICA DEL VERBALE (dalla quale parte il termine per ricorrere)
NOTA IMPORTANTE SULL'ORGANO CONTRO CUI RICORRERE
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA E NON SI RICORRE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

RICORSO AL PREFETTO
Il primo ricorso possibile e' al Prefetto, da presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore. Il Prefetto si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorche' pochissimi casi di palese ovvieta', di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia (*) come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione.
L'ordinanza dev'essere emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine e' consigliabile recarsi personalmente in Prefettura per verificare che l'ordinanza sia stata emessa. In caso contrario il ricorso potra' intendersi accolto e ne potra' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.
E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette l'ordinanza oltre i termini suddetti, cio' costituisce motivo di opposizione -oltre, naturalmente, agli elementi gia' citati in ricorso.

Sul ricorso al Prefetto e' da segnalare una sentenza di Cassazione (sezioni unite civili n.1786/2010)  che fissa due principi:
- il Prefetto a cui e' stato presentato ricorso PUO' decidere di rigettare lo stesso ignorando del tutto le considerazioni del ricorrente ed anche l'eventuale richiesta di audizione dello stesso, senza che tutto cio' costituisca motivo di annullamento del verbale in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.
- cio' in quanto tutte le argomentazioni del ricorrente potranno comunque essere ripresentate in sede di opposizione al decreto prefettizio davanti al Giudice di pace.
E' una sentenza che a nostro avviso indebolisce ancor di piu' la forza del ricorso al Prefetto, utile soltanto in caso di conclamato errore o illecito. E' innovativo il fatto di poter ripresentare al Giudice di Pace gli argomenti presentati al Prefetto e da questo ignorati e quindi NON citati nel decreto di rigetto. In ogni caso si tratta comunque di fare un ricorso ex novo al Giudice di pace, che quindi varrebbe la pena di adire subito, per primo.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, entro 30 gg dalla notifica dell'atto. Dev'essere presentato  alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa.
La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullamento del procedimento.

Se si ricorre ad un giudice di un comune diverso dal proprio e' probabile si debba prendere domicilio (unicamente per quel procedimento, ai fini dell'invio delle varie notifiche e comunicazioni)  nel comune di "competenza" del Giudice, presso la cancelleria o presso una persona di fiducia che vi abita. In ambedue i casi ci si dovra' poi periodicamente informare (presso la cancelleria o la persona di fiducia) sull'arrivo di avvisi di convocazione o altro.
Molti uffici giudiziari evitano questa incombenza ed avvisano i ricorrenti ovunque essi siano domiciliati, con raccomandata (ed addirittura utilizzando il fax o l'email se indicate sul ricorso). Cio' anche perche' in merito e' intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge che disciplina genericamente i ricorsi (art.22 legge 689/81) dove non prevede l'utilizzo di mezzi alternativi al deposito in cancelleria per la notifica degli atti, facendo presente che per coloro che non hanno domicilio del distretto del Giudice cio' rappresenta una lesione al diritto di difesa.
E' bene quindi Informarsi sempre presso la cancelleria su questo particolare, magari facendo presente la sentenza che dovrebbe essere immediatamente esecutiva, senza attendere che il legislatore modifichi la legge.

Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera' (*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni.
Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006 (clicca qui).

Ricordiamo che dal 1/1/2010 il ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni amministrative (e quindi anche le multe previste dal codice della strada) non e' piu' gratuito. Per dettagli sugli importi e sugli scaglioni di valore si veda questa scheda.

CHI PUO' PROCEDERE AL RICORSO
Il codice della strada prescrive che il ricorso puo' essere fatto dal trasgressore/conducente o dagli altri obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo). In termini pratici, e' bene precisare che la persona legittimata a fare ricorso e' quella a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.

Nel paricolare ma diffusissimo caso in cui il verbale non viene notificato subito al trasgressore ma giunge successivamente al proprietario che e' persona diversa, la questione si complica. In questi casi il conducente che intenda far ricorso dovra' farlo insieme al proprietario, cointestandolo  e facendosi poi accompagnare dal proprietario per l'udienza dal giudice di pace. Laddove intenda andare da solo deve farsi delegare alla sostituzione processuale per l'udienza fissata, altrimenti il ricorso potrebbe decadere oppure il giudice potrebbe dichiararlo  inammissibile.
E' importante, in questi casi, che il ricorso appaia comunque presentato principalmente dal proprietario con propria firma. Cio', stante l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni all'agente rilevatore, con firma sua e del conducente stesso. 

Per completezza, dobbiamo chiarire che nel caso in cui la dichiarazione con la quale si comunicano i dati del conducente venga firmata solo dal proprietario, al conducente verra' successivamente notificato un secondo verbale a fronte del quale questi potra' fare autonomamente ricorso. E' questo il tipico caso delle multe prese con auto a noleggio o con auto aziendali, per le quali magari il proprietario non paga ne' ricorre ma comunica i dati del conducente.

UN CASO PARTICOLARE: ricorso verso il verbale relativo alla mancata comunicazione di dati o alla mancata presentazione di documenti richiesti
Contro i verbali inerenti le violazioni agli art.126 bis comma 2 e 180 comma 8, ovvero relativi alla mancata comunicazione di dati (tipicamente del conducente, a seguito della rilevazione di un'infrazione senza fermo immediato tramite, per esempio, un autovelox) o alla mancata presentazione di documenti (patente, certificato assicurazione, etc.) quando richiesti dall'organo accertatore a seguito di un controllo, e' possibile ricorrere autonomamente rispetto agli eventuali verbali precedenti.
Il ministero dell'interno aveva stabilito, con circolare n.M/2413/28 del 14/2/07, che contro questi verbali, in deroga alla regola generale, si poteva procedere presentando il ricorso presso il giudice di pace o il prefetto del luogo di residenza indipendentemente dal luogo ove e' avvenuta l'infrazione originaria.
Recentemente pero' lo stesso Ministero ha cambiato idea, e con una successiva circolare, del 2/4/07, ha riattivato per questi verbali la vecchia regola "generale" secondo la quale le contestazioni vanno fatte nel luogo ove e' avvenuta l'infrazione. Da tale data, quindi, i verbali suddetti tornano ad essere contestabili presso il prefetto, od il giudice di pace, del luogo ove e' avvenuta l'infrazione, come avveniva prima del 14/2/07. Probabilmente cio' portera' molta confusione nelle prefetture e nelle cancellerie dei giudici di pace. E' bene quindi che almento i ricorrenti siano informati, cosa che ci proponiamo di fare costantemente.

NOTA SULLA NOTIFICA DEL VERBALE (DALLA QUALE PARTE IL TERMINE PER RICORRERE) 
Si ricorda che il verbale deve essere notificato entro 90 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore, momento che non e' detto corrisponda alla data dell'infrazione poiche', per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un subitaneo trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilita', indicando il vero contravventore).Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore.

E' bene anche ricordare che la notifica puo' avvenire per giacenza: se non si ritira la multa, questa non svanira', ma si avra' per notificata alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare raddoppiata (*) e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, piu' opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale). Perche' la notifica per giacenza si perfezioni e' necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sara' comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi.
Attenzione, perche' in caso di notifica per giacenza il termine per ricorrere (30 oppure 60 giorni) parte
- da quando si e' ritirato il verbale alla posta, se cio' avviene entro il decimo giorno di giacenza;
- dal compimento del decimo giorno se il ritiro del verbale avviene successivamente o non avviene.

(*) si parla di raddoppio della multa impropriamente. Si dovrebbe dire: entro 60 giorni e' possibile pagare la sanzione minima (ridotta) prevista per quell'infrazione. Trascorso tale periodo si applica invece "la meta' della sanzione massima". Siccome la minima e' spesso (non sempre) circa 1/4 di quella massima, questo meccanismo fa si' che la multa, generalmente,"raddoppi".

NOTA IMPORTANTE SULL'ORGANO CONTRO CUI RICORRERE
Si ricorre contro il Comune nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale o dagli ausiliari del traffico, o comune da agenti o funzionari comunali.

Si ricorre contro la Provincia nel caso di multe elevate dalla Polizia provinciale o comune da agenti o funzionari provinciali.
Si ricorre contro la Regione nel caso di multe elevate da agenti o funzionari regionali.
Si deve ricorrere contro il Prefetto nel caso di multe elevate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS (quindi, nel caso di multe elevate da Carabinieri, Polizia stradale, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc.).

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA E NON SI RICORRE
Se non si paga (entro i 60gg oppure dopo il rigetto del ricorso) si ricevera', entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entita' del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.) . Contro la cartella e' possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono pero' contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono piu' opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile), etc.etc.
Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sara’ possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia gia’ stata pagata); non sara’ comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.
Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un'ipoteca, potra' essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza.

 
SERVIZIO "SCRIVIMI UN RICORSO". Per chi è interessato, l'Aduc offre il servizio a contributo minimo di redazione di ricorsi. Per informazioni e preventivo, scrivi a [email protected] allegando la scannerizzazione del verbale e indicando i motivi per cui si intende ricorrere.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.285/92 (codice della strada) artt. 200 e 201 (per le notifiche) e 203, 204 e 204bis, modificati dal D.lgs.150/2011 (per i ricorsi)
- D.lgs.150/2011 art.7 che ha modificato, tra gli altri, la legge 689/81
- Circolare Ministero interno n.300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30/9/2011 (specifica per il nuovo termine di ricorso al giudice di pace, di 30 giorni, applicabile alle violazioni commesse dal 6/10/2011)


LINK UTILI

- Il nostro modulo pronto
Riportiamo il link del nostro modulo utilizzabile per la presentazione dei ricorsi, sia presso il giudice di pace che, nei particolari casi gia' visti, presso il Prefetto: clicca qui


Schede collegate
- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE  (con informazioni sulle procedure esecutive che possono seguirvi)
- Scheda pratica IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA
- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO
 
 
 
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