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MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 dicembre 2007 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 25/6/2015 e 9/3/2016

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

In questa scheda analizziamo le sanzioni applicabili, le modalita' di pagamento e le conseguenze di un pagamento tardivo od insufficiente.
Indice scheda 
SANZIONI APPLICABILI
CHI DEVE PAGARE
COME SI PAGA
NOTE IMPORTANTI
Pagamento con la riduzione del 30%
Conteggio del termine di pagamento
Pagamento a rate 
Pagamento insufficiente o ritardato
Le multe non si ereditano
Prescrizione delle multe
LINK UTILI

SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il pagamento in misura ridotta non e' consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con se' e mostrare a richiesta. E' altresi' inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l' inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, etc.etc.

Fonte: codice della strada, art.202

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni e qualora non sia stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e' invece la meta' dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale (entro cinque anni dalla notifica del verbale, si veda piu' avanti).
Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino alla consegna del ruolo all'esattore) nonche' parte dei compensi dell'esattore (attualmente il 4,65%, a quanto ci risulta) e dei diritti di notifica della cartella.
Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive previste dalla legge (dal fermo dell'auto al pignoramento od addirittura all'ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.

Avverso la cartella esattoriale puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la cartella stessa e la sua notifica, nonche' la notifica del provvedimento originale (verbale).

Maggiori informazioni sulla cartella esattoriale, sul fermo amministrativo dell'auto e sui ricorsi inerenti il verbale si possono trovare nelle schede riportate tra i link.

CHI DEVE PAGARE
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che e' quindi l'obbligato principale. Solo pero' responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
- il proprietario del veicolo o -al suo posto- l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta';
- la societa' di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
- Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente e' minorenne e' responsabile in solido anche chi esercita su questi la "potestà" );
- chi ha autorita' o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest'ultima commetta l'infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
- l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l'infrazione.

Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale da tale obbligo, ma puo' ovviamente rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.

E' interessante osservare che nei casi di solidarieta' l'amministrazione puo' scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato pagamento, con l'attivazione della procedura di riscossione coattiva detta sopra (vedi la sezione “sanzioni applicabili”).

Nota importante: il principio di solidarietà vale solo per la sanzione principale, quella pecuniaria. Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti strettamente personali ed applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato. E' bene a tal proposito sapere che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il conducente non e' immediatamente identificato, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo il quale e' obbligato a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l'applicabilità di una sanzione ulteriore variabile da € 286 a € 1.142 (dal 1/1/2015).
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

Fonte: C.d.s. art.126 bis e sentenza corte costituzionale n.27/2005

COME SI PAGA
Le modalità di pagamento devono sempre prevedere la possibilità di pagare presso l'ufficio accertatore, in contanti, oppure con bollettino di c/c postale. A discrezione dell'ufficio può essere previsto il bonifico e/o il pagamento con strumenti elettronici tipo bancomat e carta di credito. 
Non di rado viene data la possibilità di pagare le multe telematicamente, non solo tramite i servizi di pagamento on-line dei bollettini postali messi a disposizione di molte banche, ma anche attraverso sistemi specifici nati dalla convenzione dei Comuni con le banche. E' consigliabile, volendo verificare e approfondire tale possibilità, visionare il sito dello specifico Comune di interesse.
Le modalità di pagamento devono in ogni caso essere precisate sul verbale. 

Dal 21/8/2013 e' possibile anche pagare, nel caso si venga fermati e venga quindi subito consegnato il verbale, nelle mani dell'agente accertatore con bancomat o carta di credito, se l'agente e' munito dell'apposita attrezzatura.

Attenzione alla data in cui si procede. Mentre per i pagamenti diretti, in contanti o attraverso il bollettino postale come data di pagamento vale quella di esecuzione, non è così per i pagamenti telematici e in particolar modo per il bonifico. In questi casi il pagamento si intende eseguito alla data di accredito dell'importo sul conto dell'ente a cui appartiene l'organo accertatore. Lo ha precisato il Min.interno con circolare del 14/1/2016 (n.300/A/227/16/127/34) dopo parere favorevole del Min.economia. 

Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve avvenire subito. Puo' essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione” corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la possibilità di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore. Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

NOTE IMPORTANTI
Pagamento con la riduzione del 30%
Pagando entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica differita dello stesso, a seconda del caso) e' possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione e' applicata alle sanzioni per le quali e' previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale. Sono escluse le multe a cui e' associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida. Sul verbale devono esserci tutte le informazioni, anche relative alla riduzione.
Se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni), e' possibile integrarlo con la differenza rispetto all'intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. Se non si procede il debito sara' iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sara' considerata come acconto sul dovuto.
Per tutti i particolari sul punto si veda QUESTA SCHEDA

Conteggio del termine di pagamento
In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno successivo alla stessa. Nei casi di contestazione differita, i piu' comuni, il termine decorre da quando in verbale viene notificato via posta o via messo comunale.
Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo. 
Se c'e' di mezzo una giacenza postale (per destinatario assente), il termine decorre dall'undicesimo giorno dall'invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l'atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente.

Pagamento a rate 
Grazie alla riforma del codice della strada del 2010 (legge 120/2010 art.38), e al via libera dato dal Ministero dell'interno con circolare del 22/4/2011, le multe possono essere pagate a rate.
Queste, a grandi linee, le regole.  Potranno chiedere il pagamento a rate coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro) per verbali (singoli, anche se riferiti a piu' infrazioni) di importo superiore a 200 euro, con queste modalita':
- 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale e' tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.
Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata e' 100 euro.
La richiesta di rateizzazione dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore nonche' al Prefetto (se l'organo accertatore e' la polizia) o al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende da uno di questi organi).
Entro 90 giorni tale organo decidera' se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso.
In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualita' tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.
In caso di rigetto la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si puo' opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.

Da sapere, inoltre:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.

Fonte: Codice della strada art.202-bis e circolare Min.Interno del 22/4/2011 (n.6535).


Attenzione! Queste regole di rateizzazione valgono per i verbali, non per le cartelle esattoriali. Per le cartelle le regole sono diverse, si veda la scheda LA CARTELLA ESATTORIALE.

Pagamento insufficiente o ritardato
Il pagamento di una multa insufficiente o ritardato, pur di un solo euro o di un solo giorno, e' assimilato -ai fini sanzionatori gia' detti- al mancato pagamento. A cio' quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, dove all'importo totale dovuto viene decurtata la somma gia' pagat che viene considerata un semplice "acconto". In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la meta' del massimo della sanzione relativa a quell'infrazione (in molti casi corrispondente proprio con l'importo della sanzione originaria), con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.

Per cercare di evitare l'emissione della cartella esattoriale si dovrebbe "sanare" l'illecito con il pagamento del dovuto con una sorta di "ravvedimento operoso". Cio' potrebbe essere fatto solo rivolgendosi all'ente impositore o a Equitalia, se la pratica di riscossione fosse gia' passata all'esattore pubblico.

Fonte: Regolamento al codice della strada, Dpr 495/92, art.389 e Circolare Min.Interno M/2413 dell'11/4/97.

Sul punto si segnala un'interessante sentenza di Cassazione (n.9507/2014) relativa al caso in cui non siano state pagate o siano state pagate in misura insufficiente (per esempio per un calcolo sbagliato dello sconto del 30%) le spese di notifica. Secondo la Cassazione in questi casi non è applicabile la regola del raddoppio perchè il meccanismo, previsto dall'art.202 comma 1 cds, riguarda solo la sanzione. Quindi in questi casi non dovrebbe seguire iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, ma un semplice recupero da parte del Comune delle spese.  Se i Comuni non si adeguano (ci risulta l'abbia fatto Torino), a fronte della notifica della cartella occorre presentare ricorso citando la sentenza.

Le multe non si ereditano
L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie NON si trasmettono agli eredi, quindi il caso di morte dell'obbligato si estinguono.
Fonte: codice della strada art. 199

Prescrizione multe
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e' di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa l'infrazione.
Attenzione pero', perche' la legge prevede che il termine di prescrizione possa essere interrotto (con conseguente ripartenza) dalla notifica di qualsiasi atto inerente la multa, quindi, nel caso specifico, dalla notifica del verbale entro i 90 giorni (150 per infrazioni commesse prima del 13/8/2010).
La prescrizione quinquennale quindi riguarda soprattutto l'atto successivo al verbale, la cartella esattoriale, che deve pertanto venir notificata -ovvero consegnata al messo comunale o alle poste- entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso.
Fonti: codice della strada art. 209 (201 per la notifica del verbale)
art. 28 legge 689/81


SERVIZIO "SCRIVIMI UN RICORSO". Per chi è interessato, l'Aduc offre il servizio a contributo minimo di redazione di ricorsi. Per informazioni e preventivo, scrivi a [email protected] allegando la scannerizzazione del verbale e indicando i motivi per cui si intende ricorrere.

LINK UTILI
- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: clicca qui
- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL RICORSO: clicca qui

- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE: clicca qui
- Scheda pratica IL FERMO AMMINISTRATIVO: clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS