Lunedì 8 giugno 2026
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Auto e moto

VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE

Scheda · Barbara Vallini ·
Ultimo aggiornamento: 16/15/2025

Quando si vende un'auto è opportuno controllare che il compratore trascriva il passaggio di proprietà entro 60 giorni, come previsto dall'art. 94 del Codice della Strada, altrimenti la vettura rimane intestata al venditore che, pur inconsapevole, rischia di incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso ed uso (bolli non versati, danni provocati a cose o persone, multe).
Per verificare l'avvenuta trascrizione, oltre a rivolgersi direttamente agli uffici del PRA chiedendo una visura, è possibile utilizzare il servizio on-line dell'ACI.
Non appena si è informati della mancata trascrizione occorre provvedervi. 

PRINCIPI GIURIDICI FONDAMENTALI
È importante chiarire che, secondo la giurisprudenza consolidata, il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del consenso delle parti ai sensi dell'art. 1376 c.c., mentre la trascrizione nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né costituisce requisito di efficacia dell'atto traslativo. Come chiarito dal Tribunale di Velletri (sentenza n. 2425 del 22 novembre 2024), "la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico (R.D.L. n. 426 del 1927, art. 6) non incide sulla validità né è requisito di efficacia dell'atto traslativo, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dallo stesso autore".
Le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno pertanto valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova, ivi compresa la carta di circolazione, la cronologia degli atti di trasferimento e la documentazione dei versamenti del bollo auto e delle sanzioni amministrative effettuati dall'acquirente.

RIMEDI DISPONIBILI
Direttamente da parte del venditore:
In primo luogo, si può chiedere al PRA la trascrizione di un nuovo atto in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita (tramite scrittura privata autenticata in doppia copia). In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonché le spettanze ACI), così come già previste per la trascrizione al PRA. Il vantaggio è nel non dover presentare il documento di proprietà (che probabilmente non è in possesso del venditore).
Tramite ricorso al Giudice:
Se la prima strada non è percorribile, è possibile rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace se l'importo oggetto della contesa, comprensivo di sanzioni ed interessi, non supera i 5.000 euro) che riconosca, tramite sentenza, che l'auto sia stata venduta ad un compratore che non ha fatto la trascrizione al PRA.
Per la causa occorre presentare un certificato cronologico del veicolo, rilasciato dal PRA, oltre a - ovviamente - tutte le prove che dimostrino la vendita (contratto, assegni, estratti conto, eventuali testimoni), chiedendo al Giudice di pronunciarsi con sentenza ad ordinanza, sulla cui base si fa la trascrizione. Contestualmente, su richiesta del venditore, il Giudice ordina alla Conservatoria del PRA di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri per il venditore.
Come stabilito dal Tribunale di Potenza (sentenza n. 1952 del 28 novembre 2024), "l'atto di vendita è una dichiarazione scritta indicante tutti i termini della vendita, effettuato dal venditore davanti a un Pubblico Ufficiale che ne autentica la sottoscrizione (come di fatto avvenuto), mentre il passaggio di proprietà è l'intero processo che comporta la trascrizione dell'atto di vendita nei registri pubblici (PRA) affinché sia annotato il trasferimento della proprietà del veicolo dall'ex proprietario al nuovo".
Questa procedura vale anche se ci si è rivolti a un'Agenzia di pratiche automobilistiche che - magari perché fallita - non ha fatto la trascrizione (esistono i pagamenti dell'agenzia per il disbrigo delle pratiche).

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI BOLLI AUTO
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al PRA tutti i documenti - con data certa - che dimostrino l'indisponibilità del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge. È bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore (carta di circolazione e certificato di proprietà in particolare) nonché la propria copia dell'atto di vendita.
L'art. 94, comma 7, del Codice della Strada stabilisce che "ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa".
Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presenta al PRA denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia.
La denuncia di perduto possesso, di solito, si presenta quando non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si è consegnato il veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile, ma anche quando il veicolo è stato ceduto ad un terzo che poi lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo è stato rottamato (e non se ne abbia documentazione) prima del 30/06/98 (in seguito, sono i rottamatori che provvedono direttamente alla pratica di demolizione presso il PRA).

COSA FARE IN CASO DI MULTE AL CODICE DELLA STRADA
Quando la trascrizione al PRA non è stata fatta ed al proprietario precedente vengono notificate contravvenzioni commesse dal nuovo proprietario, il venditore può difendersi e non pagare solo dimostrando di non essere più titolare dei diritti sull'auto.
La giurisprudenza ha chiarito che la trascrizione dell'atto di compravendita al PRA ha natura meramente pubblicitaria e non costitutiva del trasferimento di proprietà, sicché le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di mera presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova. Come stabilito dal Tribunale di Potenza, l'art. 94 del D.lgs. n. 285/1992 pone l'onere di richiedere la trascrizione del passaggio di proprietà esclusivamente a carico dell'acquirente, senza imporre alcun adempimento al venditore, al quale non può essere mosso alcun rimprovero a titolo di colpa per la condotta omissiva dell'acquirente.
Per cui, o si segue la procedura di cui sopra, esibendo gli atti all'Ente che ha comminato la multa e chiedendo una liberatoria scritta, oppure, in un procedimento di opposizione contro la multa avanti al Giudice di Pace, si fa una trascrizione "coattiva". Nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per la trascrizione (spesso ci si rende conto della mancata trascrizione dopo che è arrivata una multa), il ricorso contro la multa - sempre avanti al Giudice di Pace - si fa esibendo tutte le prove documentali e testimoniali che dimostrino mancanza di titolarità dell'ex proprietario, e quindi il suo diritto a essere liberato da indebiti carichi.

ONERE DELLA PROVA
È importante sottolineare che grava sulla parte che agisce per ottenere la rettifica delle risultanze del pubblico registro l'onere di provare l'effettivo trasferimento del bene mediante elementi idonei. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tali elementi possono consistere nella dimostrazione della dazione del prezzo, atti sottoscritti dalle parti o altra documentazione probatoria anche presuntiva.

RESPONSABILITÀ DELLE AGENZIE DI PRATICHE AUTO
Quando si ricorre ad agenzie di pratiche automobilistiche, è importante verificare che abbiano effettivamente provveduto alla trascrizione. Come dimostrato dal caso deciso dal Tribunale di Civitavecchia (sentenza n. 1506 del 15 novembre 2024), "la mancata trascrizione era stata conseguenza di uno specifico ordine del venditore con l'adesione dell'agenzia, pur avendo tuttavia l'acquirente corrisposto, contestualmente alla vendita, i compensi all'agenzia al fine di ottenere l'adempimento della formalità pubblicitaria".

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
L'art. 94 del Codice della Strada prevede che "in caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione".
Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che "in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".
Per approfondire consigliamo la consultazione della pagina del sito ACI dedicata all'argomento e la lettura della Circolare del Ministero delle finanze 122/98.
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