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VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE
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Scheda Pratica di Barbara Vallini
1 novembre 2000 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 18/7/2006 di Rita Sabelli

Quando si vende un'auto sarebbe opportuno controllare che il compratore trascriva il passaggio di proprieta' entro 60 gg, come previsto dalla normativa, altrimenti la vettura rimane intestata al venditore che, pur inconsapevole, rischia di incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso ed uso (bolli non versati, danni provocati a cose o persone, multe).

Per farlo, oltre a rivolgersi direttamente agli uffici del Pra, chiedendo una visura, e' possibile utilizzare il servizio on-line dell'Aci: clicca qui

Non appena si e' informati della mancata trascrizione occorre provvedervi. Questi i rimedi previsti:

Direttamente da parte del venditore:
In primo luogo, si puo' chiedere al Pra la trascrizione di un nuovo atto in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita (tramite scrittura privata autenticata in doppia copia). In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonche' le spettanze ACI), cosi' come gia' previste per la trascrizione al Pra. Il vantaggio e' nel non dover presentare il documento di proprieta' (che probabilmente non e' in possesso del venditore).

Tramite ricorso al Giudice:

Se la prima strada non e' percorribile, e' possibile rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace se l'importo oggetto della contesa, comprensivo di sanzioni ed interessi, non supera i 5.000 euro) che riconosca, tramite sentenza, che l'auto sia stata venduta ad un compratore che non ha fatto la trascrizione al PRA.
Per la causa occorre presentare un certificato cronologico del veicolo, rilasciato dal PRA, oltre a -ovviamente- tutte le prove che dimostrino la vendita (contratto, assegni, estratti conto, eventuali testimoni), chiedendo al Giudice di pronunciarsi con sentenza ad ordinanza, sulla cui base si fa la trascrizione. Contestualmente, su richiesta del venditore, il Giudice ordina alla Conservatoria del Pra di trascrivere il passaggio di proprieta' senza oneri per il venditore.
Questa procedura vale anche se ci si e' rivolti a un'Agenzia di pratiche automobilistiche che -magari perche' fallita- non ha fatto la trascrizione (esistono i pagamenti dell'agenzia per il disbrigo delle pratiche).

Esonero dal pagamento dei bolli auto
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al Pra tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilita' del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge. E' bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore (carta di circolazione e certificato di proprieta' in particolare) nonche' la propria copia dell'atto di vendita. Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presentata al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia.

La denuncia di perduto possesso, di solito, si presenta quando non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si e consegnato il veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile, ma anche quando il veicolo e' stato ceduto ad un terzo che poi lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo e' stato rottamato (e non se ne abbia documentazione) prima del 30/06/98 (in seguito, sono i rottamatori che provvedono direttamente alla pratica di demolizione presso il Pra).

Cosa fare in caso di multe al c.d.s.

Quando la trascrizione al Pra non e' stata fatta ed al proprietario precedente vengono notificate contravvenzioni commesse dal nuovo proprietario, il venditore puo' difendersi e non pagare solo dimostrando di non essere piu' titolare dei diritti sull'auto. Per cui, o si segue la procedura di cui sopra, esibendo gli atti all'Ente che ha comminato la multa e chiedendo una liberatoria scritta, oppure, in un procedimento di opposizione contro la multa avanti al Giudice di Pace, si fa una trascrizione "coattiva". Nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per la trascrizione (spesso ci si rende conto della mancata trascrizione dopo che e' arrivata una multa), il ricorso contro la multa -sempre avanti al Giudice di Pace- si fa esibendo tutte le prove documentali e testimoniali che dimostrino mancanza di titolarita' dell'ex proprietario, e quindi il suo diritto a essere liberato da indebiti carichi.

Per approfondire consigliamo la consultazione della pagina del sito ACI dedicata all'argomento e la lettura della Circolare del Ministero delle finanze 122/98.
 
 
 
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