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PATENTE DI GUIDA: SOSPENSIONE A SEGUITO DI IPOTESI DI REATO, EX ART.223 C.D.S.
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2006 0:00
 
Ultimo aggiornamento 7/4/2016

La sospensione della patente, oltre che come sanzione accessoria a varie violazioni amministrative previste dal c.d.s. (clicca qui), puo' anche essere applicata come:

Sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali (norme del codice della strada che prevedono l'arresto o l'ammenda, come la guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, oppure il non fermarsi dopo aver causato un incidente).

In questi casi la patente e' ritirata direttamente dall'agente accertatore della violazione che la trasmette, unitamente al rapporto ed entro dieci giorni alla prefettura del luogo dov'e' stata commessa la violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Gli estremi del provvedimento sono iscritti sulla patente e comunicati alla direzione generale della MCTC.
Quando il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

Il provvedimento di sospensione cautelativa, in taluni casi, puo' essere disposto (dal prefetto, tramite imposizione di una revisione della patente) al fine di far sottoporre il conducente a visita medica per accertare le sue condizioni psico-fisiche. Se la visita e' positiva, la patente dev'essere restituita, altrimenti puo' scattare la revoca.

A seguito di incidente con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo). I provvedimenti previsti dal codice sono:
- in caso di lesioni personali colpose sospensione della patente da 15gg a sei mesi;
- se la lesione e' grave o gravissima la sospensione puo' arrivare a due anni;
- nel caso di omicidio colposo la sospensione puo' durare fino a quattro anni;
Nelle ipotesi di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione puo' essere applicata la revoca della patente.

Anche in questo caso la patente viene ritirata subito, dagli agenti che hanno rilevato il sinistro, ed inviata insieme al verbale di contestazione, entro dieci giorni, al prefetto del luogo dov'e' stata commessa la violazione e, contestualmente, alla direzione generale della MCTC. Il prefetto, dopo aver sentito il parere di tale direzione (che deve esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto) e se ritiene che sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni.

Se in conseguenza all'incidente compiuto violando una norma del codice della strada vi sono morti o vengono provocate lesioni a una o più persone si applicano le regole dei nuovi reati dell'omicidio stradale o lesioni personali stradali applicabili dal 25/3/2016 (nuovi artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter del codice penale), con ritiro immediato della patente e sospensione provvisoria che può arrivare a 5 anni, e successiva revoca.
Si veda per approfondimenti la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali: guida alle nuove norme

In ambedue i casi i provvedimenti definitivi sono applicati come conseguenza di una sentenza di un giudice, previa una sospensione provvisoria ed a carattere anticipatorio (nel primo caso) o cautelare (nel secondo) disposta, come visto, dal prefetto.
Il fine della misura cautelare e' impedire che il responsabile di un sinistro con lesioni, potenzialmente pericoloso per la sicurezza della circolazione, continui a circolare liberamente fino a che non sia accertato, a seguito di processo penale, il suo effettivo apporto causale.
Al momento in cui viene pronunciata la sentenza, il cancelliere del giudice ne trasmette copia autentica al Prefetto entro 15gg. Il prefetto adotta il relativo provvedimento stabilito dall'autorita' giudiziaria (sospensione o revoca) dandone comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

Se la sentenza e' di proscioglimento, il prefetto ordina la restituzione della patente all'intestatario tramite emissione di un'ordinanza.

NOTE, OSSERVAZIONI:
* non esistono termini massimi per l'adozione del provvedimento di sospensione anticipatoria o cautelare. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul punto, stabilendo che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che il termine deve essere "ragionevole", non eccessivo e non di "molti mesi" (la sentenza n.26018/2007 si esprimeva su 15 mesi, la sentenza n.13226/2007 su otto mesi e la sentenza 28032/2011 su nove mesi). La ragionevolezza e' decisa dal giudice rispetto al caso specifico.
* La sorte della misura cautelare e' condizionata dall'esito del procedimento penale. A causa della lunghezza dei processi, molto spesso la decisione viene presa dopo la scadenza della sanzione, con la conseguenza che, in quel momento, il trasgressore potra' avere gia' scontato una sospensione piu' lunga di quella stabilita dal Giudice o avere ripreso a circolare prima della pronuncia.
* il periodo di sospensione provvisoriamente disposto dal Prefetto e quello definitivamente disposto dal Giudice non si cumulano ma sono complementari. Il Prefetto, nel dare esecuzione alla sentenza, deve provvedere alla detrazione del periodo di sospensione già "scontato", senza bisogno che vi sia una esplicita dichiarazione in tal senso da parte del Giudice (si veda in proposito la Cassazione sezione penale sentenza n.31/2013). 
* Il provvedimento a seguito di incidente va adottato indipendentemente dalla preventiva presentazione della querela, e quindi non e' subordinato al concretizzarsi della condizione di procedibilita' dell'azione penale; la remissione della querela non comporta l'obbligo di revoca.
* La circolare n.69/93 del Ministero dei Trasporti, integrata dalla circolare protocollo n.10934/CA del 1993, prevede che:
- la sospensione puo' essere disposta solo per incidenti con lesioni a terzi, senza possibilita' di procedervi in caso di lesioni del solo conducente;
-in caso di piu' violazioni si applica la sospensione piu' lunga;
-per il concorso di altri (o per l'esistenza di cause ambientali) nella causa del sinistro, si puo' diminuire il periodo di sospensione; mentre per cause relative alla deficiente manutenzione del veicolo si puo' disporre un aumento;
-la sospensione puo' essere disposta anche in assenza della contestazione di una violazione se, dall'esame delle circostanze di fatto, sia inequivocabile la responsabilita' del conducente.

TUTELA
Avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (o cautelare) della patente e' possibile ricorrere presso il giudice di pace entro 30 giorni, ai sensi dell'art.205 cds (che rimanda all'art.6 del D.lgs.150/2011 in vigore dal 6/10/2011). La procedura e' la stessa dei ricorsi ai verbali di multe.

Sul nostro sito, nel settore modulistica, e' disponibile una bozza utile per i ricorsi: clicca qui

Si consiglia comunque di avvalersi di un legale.
 
 
 
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