Patente di guida: revisione, ritiro, sospensione, revoca
La patente di guida può essere soggetta a quattro tipi di provvedimenti limitativi: revisione (verifica dell'idoneità), ritiro (temporaneo, in attesa di regolarizzazione), sospensione (privazione temporanea della validità) e revoca (cessazione definitiva). La Legge 177/2024 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto nuove fattispecie, inasprendo le conseguenze per guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti. Per la sospensione breve legata alla patente a punti vedi la scheda Patente a punti.
Indice scheda
REVISIONE DELLA PATENTE
RITIRO DELLA PATENTE
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
REVOCA DELLA PATENTE
NOVITÀ 2024: CODICI 68/69 E ALCOLOCK
CIRCOLARE CON PATENTE RITIRATA, SOSPESA O REVOCATA
RICORSI
NORMATIVA E LINK UTILI
REVISIONE DELLA PATENTE
La revisione è una verifica dell'idoneità psicofisica o tecnica alla guida. Può essere disposta dal MIT (Motorizzazione civile) o dal Prefetto nei seguenti casi:
- Dubbi sui requisiti psicofisici del conducente (es. dopo guida in stato di ebbrezza grave o sotto stupefacenti)
- Segnalazione ospedaliera di coma superiore a 48 ore
- Conducente coinvolto in incidente con lesioni gravi a persone, a carico del quale sia stata contestata una violazione con sospensione della patente
- Conducenti minorenni a cui sia stata contestata qualsiasi violazione che comporti sospensione
- Azzeramento del punteggio della patente a punti
- Tre infrazioni da almeno 5 punti ciascuna nell'arco di 12 mesi
- Novità 2024: guida sotto stupefacenti accertata — il Prefetto dispone visita medica obbligatoria entro 60 giorni; in caso di inadempienza la patente è sospesa a tempo indeterminato
La revisione comporta visita medica presso la Commissione Medica Locale (presso le ASL) e/o esame di idoneità tecnica (teoria e guida). Se il conducente non si presenta entro il termine assegnato, la patente è sospesa automaticamente dal giorno successivo alla scadenza.
Se l'accertamento attesta inidoneità temporanea: sospensione della patente fino al recupero dei requisiti. Se attesta inidoneità definitiva: revoca della patente.
RITIRO DELLA PATENTE
Il ritiro è una misura cautelare o accessoria con cui il documento fisico viene preso dall'agente accertatore sul posto. È previsto come sanzione accessoria per alcune violazioni specifiche (es. guida con patente scaduta, patente estera non convertita da conducenti residenti in Italia da oltre un anno).
Procedura: l'agente ritira il documento al momento della contestazione e rilascia un permesso provvisorio di circolazione per raggiungere il luogo indicato dal trasgressore. Il documento è trasmesso entro 5 giorni al Prefetto del luogo della violazione. La restituzione è possibile solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse.
Il ritiro della patente è distinto dalla sospensione: il ritiro è meramente materiale (si prende il documento), mentre la sospensione è il provvedimento che ne vieta l'uso.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione è la privazione temporanea della validità della patente. Il titolare non può guidare alcun veicolo per tutta la sua durata. Può essere disposta in più forme:
1. Come sanzione accessoria a violazioni specifiche
Il Prefetto emette ordinanza di sospensione entro 15 giorni dalla ricezione degli atti. La durata è commisurata alla gravità dell'infrazione. Principali casi con relative durate:
- Eccesso di velocità oltre 40 km/h: da 1 a 3 mesi (recidiva biennio: da 2 a 6 mesi)
- Eccesso di velocità oltre 60 km/h: da 6 a 12 mesi
- Guida in stato di ebbrezza (tasso 0,5–0,8 g/l): da 3 a 6 mesi
- Guida in stato di ebbrezza (tasso 0,8–1,5 g/l): da 6 mesi a 1 anno
- Guida in stato di ebbrezza (tasso >1,5 g/l): da 1 a 2 anni (raddoppiata se il veicolo è di terzi)
- Guida sotto stupefacenti: da 1 a 2 anni
- Inversione marcia in autostrada, contromano: da 6 mesi a 1 anno
- Semaforo rosso, mancata precedenza: da 1 a 3 mesi
- Uso cellulare/dispositivi alla guida (prima violazione): da 15 giorni a 2 mesi
La sospensione è retroattiva: decorre dal momento dell'accertamento della violazione (o del ritiro della patente sul posto).
2. Come conseguenza di recidiva nel biennio
Per molte violazioni la recidiva nella stessa infrazione entro 2 anni comporta una sospensione di durata maggiore rispetto alla prima volta.
3. A tempo indeterminato
Disposta in attesa dell'esito della revisione (visita medica o esame tecnico) quando il conducente non si è presentato nel termine, o quando la commissione medica attesta inidoneità temporanea. Cessa al superamento degli esami o al recupero dell'idoneità.
Nota sul termine di 15 giorni del Prefetto: è ordinatorio, non perentorio. Il suo mancato rispetto non comporta la decadenza del provvedimento; tuttavia l'interessato può presentare istanza in prefettura per ottenere la restituzione della patente se il termine è decorso senza che sia stata emessa l'ordinanza.
REVOCA DELLA PATENTE
La revoca è la cessazione definitiva della validità della patente. Il titolare deve riconseguire la patente ab initio (esami di teoria e pratica). Principali casi:
- Guida in stato di ebbrezza grave (tasso >1,5 g/l) in recidiva nel biennio
- Guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti con incidente che causa morte o lesioni gravi (omicidio stradale o lesioni stradali gravi)
- Accertamento definitivo di inidoneità psicofisica permanente alla guida
- Guida con patente sospesa (sanzione accessoria)
- Condanna definitiva per reati gravi connessi alla circolazione (es. omicidio stradale aggravato)
- Guida sotto stupefacenti accertata: se la visita medica disposta dal Prefetto attesta inidoneità permanente
Dopo la revoca, per riconseguire la patente è necessario attendere il termine previsto dalla norma (variabile da 3 anni in alcuni casi specifici a nessun limite minimo in altri) e superare nuovamente tutti gli esami.
NOVITÀ 2024: CODICI 68/69 E ALCOLOCK
La Legge 177/2024 ha introdotto un sistema di restrizioni post-condanna per guida in stato di ebbrezza (tasso >0,8 g/l):
- Codice 68 sulla patente: divieto assoluto di assumere alcol prima di guidare
- Codice 69 sulla patente: obbligo di guidare solo veicoli dotati di dispositivo alcolock (blocca l'avvio se rileva alcol nel respiro)
I codici restano sulla patente per 2 anni (tasso 0,8–1,5 g/l) o 3 anni (tasso >1,5 g/l). Chi viola queste restrizioni subisce sanzioni aumentate di un terzo; chi manomette l'alcolock subisce sanzioni raddoppiate. Per i dettagli vedi la scheda Guida sotto l'influenza dell'alcool.
CIRCOLARE CON PATENTE RITIRATA, SOSPESA O REVOCATA
- Patente ritirata: sanzione pecuniaria da € 1.988 a € 7.953 + fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (confisca in caso di reiterazione)
- Patente sospesa: sanzione pecuniaria da € 543 a € 2.170 + revoca della patente
- Patente revocata: stessa sanzione della sospesa + impossibilità di riconseguire la patente prima del termine previsto
- Guida con patente dichiarata inidonea a seguito di accertamento medico: stessa sanzione prevista per patente sospesa
RICORSI
I provvedimenti del Prefetto (sospensione, ritiro) possono essere impugnati:
- Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni
Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento; è necessario chiedere al TAR la sospensiva cautelare.
Per contestare la multa da cui deriva la sospensione (e quindi indirettamente la sospensione stessa), il ricorso va proposto entro 30 giorni al Giudice di Pace o entro 60 giorni al Prefetto dalla notifica del verbale.
- Artt. 128, 216, 218, 218-ter, 219 Codice della Strada — su normattiva.it
- Legge 177/2024 — su normattiva.it
- Schede correlate: Patente a punti · Guida sotto l'alcool · Guida sotto stupefacenti