Giovedì 4 giugno 2026
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Auto e moto

Guida sotto effetto degli stupefacenti

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026 (novità Legge 177/2024 e sentenza Corte Costituzionale n. 10/2026)

È vietato guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada). La Legge 177/2024 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha riscritto la norma eliminando il vecchio riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica", introducendo la punibilità basata sulla sola assunzione accertata. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, ha però chiarito che questa norma va interpretata in modo restrittivo: non basta un test positivo, occorre dimostrare che la sostanza era presente in quantità idonea a creare un pericolo reale per la circolazione stradale. L'articolo 187 resta in vigore, ma con un perimetro applicativo preciso.

 

Indice scheda
COSA DICE LA LEGGE: LA NORMA ATTUALE
LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/2026: COSA CAMBIA IN PRATICA
SANZIONI
AGGRAVANTI: INCIDENTE, MORTI O FERITI
FARMACI E MEDICINALI PSICOATTIVI
CATEGORIE PARTICOLARI: GIOVANI E CONDUCENTI PROFESSIONALI
LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
SANZIONI PER CHI NON HA LA PATENTE
NORMATIVA E LINK UTILI

 

 


COSA DICE LA LEGGE: LA NORMA ATTUALE

L'art. 187 del CdS, come riscritto dalla Legge 177/2024, punisce chi guida "dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope". Rispetto alla versione precedente, è stato eliminato il requisito espresso dello "stato di alterazione psico-fisica": non era più necessario accertare in concreto che il conducente fosse alterato al momento della guida, bastava il test positivo.

Questa formulazione ha subito sollevato polemiche e tre giudici di merito hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma rischiasse di punire comportamenti del tutto innocui (es. chi avesse assunto cannabis giorni prima senza essere minimamente alterato al volante).

 

 


LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/2026: COSA CAMBIA IN PRATICA

Con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 187 non incostituzionale, ma solo a condizione che venga interpretato nel seguente modo:

Non basta la semplice positività al test. Per configurare il reato occorre dimostrare che, al momento della guida, nel corpo del conducente fossero presenti sostanze stupefacenti o psicotrope in qualità e quantità tali da essere — sulla base delle conoscenze scientifiche — idonee a determinare, in un assuntore medio, un'alterazione delle capacità psicofisiche e dunque un pericolo per la circolazione stradale.

In pratica:

  • Un test positivo a distanza di giorni dall'assunzione, senza più tracce attive nell'organismo, non è sufficiente per la condanna
  • Serve un accertamento tossicologico in un momento prossimo alla guida, che attesti la presenza di principi attivi in concentrazioni scientificamente rilevanti
  • Il semplice dato analitico va valutato insieme alla tipologia di sostanza, alla matrice biologica analizzata e alle soglie scientifiche di riferimento

La Corte ha salvato la norma riportandone il centro di gravità dalla mera assunzione alla pericolosità concreta della condotta. Spetterà al legislatore adeguare la disciplina tecnica con soglie numeriche precise (ancora assenti al momento dell'aggiornamento di questa scheda).

Nota: già dall'aprile 2025 una circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e della Salute (prot. n. 10180 dell'11 aprile 2025) aveva anticipato questa impostazione, richiedendo che gli accertamenti dimostrassero uno "stretto collegamento" tra l'assunzione e la guida e una "perdurante influenza" della sostanza sull'abilità di guida.

 

 


SANZIONI

Le sanzioni dell'art. 187 CdS (invariate dalla riforma 2024 quanto agli importi):

  • Ammenda da € 1.500 a € 6.000
  • Arresto da 3 mesi a 1 anno
  • Sospensione della patente da 1 a 2 anni
  • Confisca del veicolo (se di proprietà del conducente)

In caso di recidiva nel biennio: revoca della patente. Il Prefetto, una volta accertato il reato, dispone che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni; in caso di inadempienza la patente è sospesa a tempo indeterminato.

Le forze dell'ordine possono procedere al ritiro cautelare immediato della patente (fino a 10 giorni) già a seguito di test salivare positivo, in attesa degli accertamenti di laboratorio.

 

 


AGGRAVANTI: INCIDENTE, MORTI O FERITI

Se il conducente sotto effetto di stupefacenti provoca un incidente: sanzioni raddoppiate, fermo del veicolo per 180 giorni, patente revocata.

Se ci sono morti o feriti gravi: si applicano le norme sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), con pene detentive molto elevate. In questi casi il requisito dell'alterazione psicofisica rimane espressamente necessario ai fini della punibilità per i reati più gravi. Vedi la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali.

 

 


FARMACI E MEDICINALI PSICOATTIVI

L'art. 187 si applica anche a chi guida dopo aver assunto medicinali psicoattivi regolarmente prescritti (benzodiazepine, oppioidi, antistaminici sedativi, ecc.) che figurano nelle tabelle del DPR 309/1990 o che comunque possono alterare le capacità di guida. La Corte Costituzionale nella sentenza 10/2026 ha ribadito che anche per questi casi vale lo stesso principio: non basta la positività, occorre che la sostanza fosse presente in quantità idonea ad alterare la guida al momento del controllo.

Chi assume medicinali psicoattivi deve verificare il foglietto illustrativo (avvertenze sulla guida) e, in caso di dubbio, consultare il medico curante prima di mettersi alla guida.

 

 


CATEGORIE PARTICOLARI: GIOVANI E CONDUCENTI PROFESSIONALI

Come per l'alcol, valgono regole più severe per:

  • Under 21 e neopatentati (primi 3 anni): divieto assoluto di qualsiasi assunzione di stupefacenti prima di guidare
  • Conducenti professionali (autobus, mezzi pesanti, taxi, NCC): stesse restrizioni
  • Chi non ha ancora la patente e viene sorpreso a guidare dopo aver assunto stupefacenti: se ha meno di 21 anni, non potrà conseguire la patente fino ai 24 anni; se ha più di 21 anni, divieto di conseguire la patente da 1 a 2 anni

 


LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Le forze dell'ordine possono sottoporre i conducenti a test in qualsiasi momento. La procedura prevede:

  1. Test salivare (tampone del cavo orale) sul posto: se positivo consente il ritiro cautelare immediato della patente (fino a 10 giorni) e l'accompagnamento a struttura sanitaria
  2. Analisi di laboratorio su sangue o urine presso struttura sanitaria: fornisce il dato quantitativo della sostanza presente
  3. Il risultato viene valutato alla luce delle soglie scientifiche di riferimento per la pericolosità alla guida (secondo i criteri indicati nella circolare ministeriale dell'11 aprile 2025 e i principi della sentenza Corte Cost. 10/2026)

Non è più prevista la visita medica immediata per l'accertamento dell'alterazione al momento del fermo (eliminata dalla riforma 2024); tuttavia la sentenza 10/2026 richiede che il dato analitico sia accompagnato da una valutazione scientifica sulla sua idoneità a produrre alterazione.

 

 


SANZIONI PER CHI NON HA LA PATENTE

Chi guida senza patente dopo aver assunto stupefacenti:

  • Under 21: non potrà conseguire la patente fino al compimento dei 24 anni; se era in possesso di "foglio rosa", non potrà ottenerne uno nuovo fino ai 24 anni
  • Over 21 senza patente: divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni

 


NORMATIVA E LINK UTILI

 

 

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