Guida sotto l'influenza dell'alcool
È vietato guidare in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del Codice della Strada). Il limite generale è 0,5 g/l di tasso alcolemico. Le sanzioni sono graduate in tre fasce. La Legge 177/2024 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto importanti novità: codici unionali 68 e 69 sulla patente e obbligo di alcolock per i condannati recidivi.
Indice scheda
I LIMITI: QUANTO ALCOL SI PUÒ ASSUMERE
SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
AGGRAVANTI: INCIDENTE, MORTI O FERITI
CATEGORIE PARTICOLARI: TASSO ZERO OBBLIGATORIO
LE NOVITÀ 2024: CODICI 68/69 E ALCOLOCK
LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
IL RIFIUTO DELL'ALCOLTEST
MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
NORMATIVA E LINK UTILI
I LIMITI: QUANTO ALCOL SI PUÒ ASSUMERE
- Conducenti in generale: tasso alcolemico massimo consentito 0,5 g/l
- Tasso zero obbligatorio per: neopatentati (nei primi 3 anni dal rilascio), under 21, conducenti professionali (autobus, mezzi pesanti, taxi, NCC), conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose con massa >3,5t
SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Fascia A — tasso tra 0,5 e 0,8 g/l (illecito amministrativo):
- Sanzione amministrativa da € 543 a € 2.170
- Sospensione della patente da 3 a 6 mesi
- Restituzione della patente condizionata a visita medica
Fascia B — tasso tra 0,8 e 1,5 g/l (reato penale):
- Ammenda da € 800 a € 3.200 + arresto fino a 6 mesi
- Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
- Dalla condanna: apposizione sulla patente dei codici 68 e 69 (vedi sezione dedicata) per almeno 2 anni
Fascia C — tasso superiore a 1,5 g/l (reato penale grave):
- Ammenda da € 1.500 a € 6.000 + arresto da 6 mesi a 1 anno
- Sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiata se il veicolo è di terzi)
- In caso di recidiva nel biennio: revoca della patente
- Confisca del veicolo (se di proprietà del conducente)
- Dalla condanna: apposizione dei codici 68 e 69 per almeno 3 anni
Nota: le pene detentive possono essere sostituite con lavori di pubblica utilità (salvo che vi sia stato un incidente). La pena detentiva convertita in pecuniaria corrisponde a € 250 per ogni giorno di detenzione.
AGGRAVANTI: INCIDENTE, MORTI O FERITI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: tutte le sanzioni delle fasce B e C sono raddoppiate; è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a terzi). Se il tasso è superiore a 1,5 g/l la patente è sempre revocata.
Se ci sono morti o feriti si applicano le norme sull'omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), con pena detentiva fino a 12 anni e revoca della patente. Vedi la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali.
CATEGORIE PARTICOLARI: TASSO ZERO OBBLIGATORIO
Per neopatentati (primi 3 anni), under 21, conducenti professionali e di mezzi pesanti il tasso alcolemico deve essere pari a zero (art. 186-bis CdS). Le sanzioni in caso di superamento della soglia zero sono analoghe alla fascia A, ma con importi aumentati e maggiori conseguenze accessorie. Per i neopatentati la violazione comporta anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.
LE NOVITÀ 2024: CODICI 68/69 E ALCOLOCK
La Legge 177/2024 (in vigore dal 14/12/2024) ha introdotto due nuovi commi all'art. 186 CdS:
Codice 68 — "Niente alcool": divieto assoluto di assumere qualsiasi quantità di alcol prima di guidare. Viene apposto sulla patente di chiunque sia condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l (fasce B e C).
Codice 69 — "Solo veicoli con alcolock": il conducente può guidare esclusivamente veicoli dotati di dispositivo alcolock, installato a sue spese (costo stimato tra € 1.500 e € 2.000 più manutenzione). L'alcolock blocca l'avvio del motore se rileva qualsiasi traccia di alcol nel respiro (soglia: 0,0 g/l).
I due codici vengono sempre apposti insieme e restano sulla patente per:
- almeno 2 anni per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l
- almeno 3 anni per tassi superiori a 1,5 g/l
- Eventuale proroga da parte della Commissione Medica Locale al momento del rinnovo
Aggravanti per chi ha già i codici 68/69 sulla patente:
- Se viene nuovamente fermato in stato di ebbrezza: sanzioni aumentate di un terzo
- Se manomette o rimuove l'alcolock o i suoi sigilli: sanzioni raddoppiate
Nota: il decreto attuativo che disciplina nel dettaglio le modalità di installazione e omologazione dell'alcolock era in fase di approvazione presso la Commissione Europea al momento dell'aggiornamento di questa scheda. Verificare lo stato di attuazione su mit.gov.it.
LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Le forze dell'ordine possono sottoporre i conducenti ad alcoltest (etilometro) in qualsiasi momento, anche senza un incidente. La procedura prevede:
- Pre-test con etilometro portatile (valore indicativo)
- Se positivo: secondo accertamento con etilometro omologato presso il comando o struttura sanitaria, eseguito a distanza di almeno 5 minuti dal primo
- Il valore più basso tra i due accertamenti è quello che conta
Il conducente ha il diritto di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti. Se il valore è positivo, la patente è immediatamente ritirata dal verbale di accertamento e trasmessa alla Prefettura che emette l'ordinanza di sospensione.
IL RIFIUTO DELL'ALCOLTEST
Rifiutare di sottoporsi all'alcoltest è un reato autonomo, sanzionato come la fascia più grave (tasso oltre 1,5 g/l):
- Ammenda da € 1.500 a € 6.000 + arresto da 6 mesi a 1 anno
- Sospensione della patente da 1 a 2 anni
- Confisca del veicolo
MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
Le sanzioni pecuniarie di tutte le fasce sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa dalle 22:00 alle 7:00.
- Art. 186 e 186-bis Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) — su normattiva.it
- Legge 177/2024 (nuovo CdS) — su normattiva.it
- Scheda correlata: Guida sotto effetto degli stupefacenti
- Scheda correlata: Omicidio stradale e lesioni personali stradali