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PATENTE A PUNTI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2007 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 23/8/2010 (riforma cds) e importi sanzioni

Dal Gennaio 2003 -per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 9/2002 prima e della legge 214/03 poi- ad ogni nuova patente viene assegnato un punteggio iniziale di venti punti, registrato presso il DTT (dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, la vecchia Motorizzazione) nell'archivio dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Questo punteggio diminuisce se si commettono alcune violazioni al c.d.s., quelle per le quali e' prevista -tra le sanzioni accessorie- la decurtazione dei punti.

Indice scheda
DECURTAZIONE DEI PUNTI
VERIFICA DELLA PATENTE
RECUPERO DEI PUNTI
DOVE SI CONTESTA LA DECURTAZIONE
LINK UTILI

DECURTAZIONE DEI PUNTI
Il soggetto destinatario della decurtazione punti e' il conducente del veicolo al momento dell'infrazione, identificato tramite fermo -con contestazione immediata della multa- o tramite comunicazione da parte degli altri soggetti obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo).

Ciò per quanto previsto dall'art.126 bis del c.d.s., modificato anche da una sentenza della Corte costituzionale (n.27/2005) che ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevedeva -in caso di mancata identificazione del conducente- che i punti dovevano essere decurtati al proprietario del mezzo. Di conseguenza la nuova versione dell'art.126 bis dispone che il proprietario (o altro obbligato in solido) debba comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa, pena l'applicazione di un'ulteriore sanzione variabile da € 286 a € 1.143 (dal 1/1/2017).

Da precisare che questa comunicazione è obbligatoria e va effettuata anche se si fa ricorso contro il verbale. Se si intende comunicare di non essere in grado di identificare il conducente si deve sapere che molto probabilmente la sanzione sarà comminata lo stesso e si dovrà affidare ad un giudice le nostre motivazioni e giustificazioni (Cassazione ordinanza n.9555 del 18/4/2018). Sul punto altri orientamenti di Cassazione hanno comunque specificato che il proprietario deve essere in grado di comunicare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione (vedi sentenze n. 10786/2008 e 15542/2015).

La procedura amministrativa di decurtazione prevede un iter che parte dall'organo da cui dipende l'agente rilevatore, organo che deve comunicare telematicamente all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la perdita di punteggio applicata. Cio' entro trenta giorni da quando la contestazione effettuata e' diventata definitiva e solo nel caso, ovviamente, in cui il conducente sia stato identificato nei modi previsti.
La contestazione diventa definitiva quando l'organo accertatore ha notizia dell'avvenuto pagamento oppure della scadenza dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere senza che sia avvenuto il pagamento ne' sia stato presentato ricorso, oppure -nel caso in cui il ricorso sia stato presentato nei termini detti- della conclusione dello stesso con esito negativo per il ricorrente.
L'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del dipartimento trasporti terresti dovra' poi registrare la decurtazione e darne comunicazione al soggetto interessato (il conducente, come abbiamo gia' detto). Per questa fase non sono previsti, dalla legge, termini temporali.

In numero totale dei punti persi dipende dal tipo di violazione, si va dai 10 punti dell'eccesso di velocita' oltre i 40 km/h (art.141 comma 9 bis) e di alcuni tipi di sorpasso vietato (art. 148 comma 16) fino ad 1 punto di violazioni come la mancata accensione delle luci (art.152 comma 3) o l'eccessivo numero di passeggeri a bordo (art.169 comma 10).

Per tutti i dettagli e' utile consultare la tabella punti acclusa al codice della strada, scaricabile qui

Note:
* i punti detraibili devono sempre essere indicati sul verbale notificato, sia che venga direttamente consegnato al conducente in caso di fermo sia che venga notificato successivamente al proprietario del mezzo;
* se le violazioni commesse sono piu' di una il punteggio massimo decurtabile e' di 15 punti, a meno che non sia applicata -come ulteriore sanzione accessoria- la sospensione o la revoca della patente;
* se le violazioni avvengono nei primi tre anni dal rilascio della patente (per quelle rilasciate a partire dal 1/10/03 a soggetti non titolari di altre patenti) la quantita' di punti decurtabili viene raddoppiata;
* per tutti coloro che si sono visti decurtare il punteggio illegittimamente in conseguenza alla sentenza gia' detta (corte costituzionale n.27/2005), il collegato alla finanziaria 2007 (legge 286/06) ha disposto la restituzione degli stessi tramite attribuzione automatica (senza che debba essere fatta alcuna domanda) da parte dell'ufficio accertatore. Ovviamente tutti gli eventuali provvedimenti seguiti a tali decurtazioni in caso di perdita totale del punteggio perdono di efficacia;
* le regole suddette si applicano anche ai i titolari di patente rilasciata da uno stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti. Quando tali soggetti commettono nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti viene loro vietata la guida sul territorio italiano per due anni. Se invece la perdita totale avviene in due anni il divieto di guida e' limitato ad un anno. Se invece essa avviene nell'arco di tempo tra i due e i tre anni il divieto e' di sei mesi.
* In caso di infrazione commessa da titolare di patente a bordo di un mezzo per la cui conduzione la stessa non è necessaria (bicicletta, tipicamente), la decurtazione dei punti, in quanto sanzione accessoria come la sospensione, non avviene. Stessa cosa per le infrazioni commesse con il foglio rosa, ovviamente, pur se successivamente la patente viene conseguita. Si veda in proposito la sentenza di Cassazione n.47589/2017. Si precisa che la normativa che prevedeva la decurtazione dei punti anche nel primo caso suddetto è stata introdotta nel 2009 e abrogata nel 2010 (art.219 bis del cds introdotto dalla Legge 94/2009 e poi cancellato e sostituito dalla Legge 120/2010).
* la comunicazione ministeriale della decurtazione e della conseguente variazione del punteggio "a saldo" è atto informale, meramente informativo, privo di contenuto provvedimentale. Non si può quindi contestare l'eventuale provvedimento di revisione della patente conseguente all'esaurimento dei punti basandosi sulla/e mancate comunicazioni (che tra l'altro avvengono per posta ordinaria). L'atto di comunicazione formale è il verbale inerente l'infrazione e vi sono diversi sistemi per conoscere e monitorare la situazione "punti" della propria patente. Si veda in proposito la sentenza di Cassazione n.9270/2018.

VERIFICA DELLA PATENTE
Ogni titolare di patente puo' verificare lo stato dei propri punti rivolgendosi al locale ufficio del dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione) oppure telefonando al numero 848 782 782 istituito dal Ministero, consultabile al costo di una telefonata urbana.

In alternativa ci si puo' collegare al portale dell'automobilista dove il Ministero dei trasporti ha attivato un servizio on-line di consultazione dei punti della patente.

RECUPERO DEI PUNTI
Se non si sono ancora persi tutti i punti e' possibile recuperarne sei (nove per i titolari di patente C o D o di certificato di abilitazione professionale) frequentando appositi corsi tenuti dalle autoscuole o da altri soggetti autorizzati dal DTT.
Informazioni dettagliate sui corsi possono essere trovate sul sito del Ministero dei Trasporti riportato in calce alla scheda.

In ogni caso il punteggio iniziale si “ripristina” automaticamente se per due anni consecutivi non si commettono violazioni che implicano decurtazioni.

A chi invece mantiene per due anni il punteggio originale, senza quindi commettere infrazioni che comportano decurtazioni, viene assegnato un “premio” di due punti, calcolati per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti.

Per i neopatentati, inoltre, dal 13/8/2010 e' previsto un bonus aggiuntivo di un punto all'anno (fino ad un massimo di tre) se nel primo triennio di rilascio della patente non commettono infrazioni a norme di comportamento che comportino la decurtazione di punti.

In caso di perdita di tutti i punti viene disposta dal DTT la revisione della patente e debbono quindi essere sostenuti nuovamente gli esami. Se non si provvede entro il termine dato, trenta giorni, la patente viene sospesa a tempo indeterminato.

Dal 13/8/2010, per effetto della legge 120/2010, dovra' subire la revisione della patente anche chi, dopo la notifica di un provvedimento di decurtazione di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni (non contestuali) nell'arco di un anno dalla prima, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
La stessa legge ha anche introdotto l'obbligo di sostenere un esame per poter recuperare i punti. 

DOVE SI CONTESTA LA DECURTAZIONE
Di solito la decurtazione dei punti viene contestata nel contestare la multa a cui e' collegata per motivi di merito o di illegittimita', e quindi all'ipotetico annullamento della multa consegue in modo naturale l'annullamento della decurtazione dei punti.

Tuttavia la decurtazione e' contestabile in se', anche da sola, tutte le volte che e' ritenuta illegittima. In questo caso l'organo a cui rivolgersi e' il giudice di pace. E' un principio sancito e ben chiarito dalla Corte di Cassazione (sezione unite civili) che con sentenza 9691/2010 ha chiarito che la giurisdizione e' sempre del giudice ordinario (di pace in questo caso). Cio' in quanto la decurtazione e' una sanzione amministrativa accessoria, e non un mero atto "amministrativo" di comunicazione. Nel caso specifico, era stata contestata la decurtazione comunicata PRIMA che la multa  fosse diventata "definitiva", ovvero prima che fosse decorso il termine utile per ricorrere contro il decreto del prefetto che aveva rigettato il primo ricorso. 

Da sapere, inoltre, che la decurtazione dei punti e' contestabile anche se si e' gia' pagato la multa (Cassazione sezione unite civili sentenza 20544 del 29/7/2008). Cio', ovviamente, se il ricorso riguarda SOLO la decurtazione punti e non la multa a cui e' collegata.

LINK UTILI
- Scheda pratica PATENTE AUTO: REVISIONE, RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA

- Sito del MINISTERO dei trasporti con tutte le informazioni sulla decurtazione dei punti e sui corsi di recupero degli stessi
 
 
 
 
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