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Decurtazione punti patente: vale la notifica del verbale non l'informativa postale (Cassazione sentenza n.9270 del 16/4/2018)
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Sentenza 
16 aprile 2018 10:10
 
Caso: ricorso avverso provvedimento di revisione della patente a seguito di esaurimento dei punti sulla stessa, con motivazione di mancata comunicazione della decurtazione da parte del Ministero dei traporti che ha impedito al ricorrente di verificare le decurtazioni e di iscriversi ai corsi di recupero del punteggio.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che le decurtazioni dei punti vengono comunicate già coi singoli verbali notificati e che il trasgressore può inoltre conoscere in qualsiasi momento il "saldo" dei punti sulla propria patente chiamando un numero verde gratuito, visionando il sito "portale dell'automobilista" o rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione. L'atto di comunicazione della variazione di punteggio previsto dal cds è solo formale, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo. Inoltre il provvedimento di revisione della patente non si appoggia in alcun modo a tale comunicazione ma ha come presupposto l'esaurimento dei punti.

Principi:  
-"nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare/l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte  è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanzaingiunzione che, rigettando il ricorso ammnistrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa."
- "A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cass. n. 18174 del 2016)."
- "Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione; ed è, altresì, evidente che, ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio/non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempoWsbiurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013)."
 
 
 
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