Ultimo aggiornamento: 17/2/2020
Il 1/1/2015 sono diventate operative le norme relative al nuovo modello Isee ”indicatore della situazione economica equivalente”, lo strumento che "fotografa" la situazione economico/patrimoniale dei soggetti che intendono fruire di prestazioni sociali agevolate.
Scadono esattamente a tale data infatti i 30 giorni calcolati dall'entrata in vigore del DM 7/11/2014, momento nel quale (secondo quanto previsto dalla normativa del 2013 che ha ridisegnato l'Isee) le nuove regole sostituiscono le vecchie che vengono abrogate. L'INPS ha poi ha fornito le prime indicazioni operative con la Circolare n.171 del 19/12/2014.
Non cambia tanto il metodo di calcolo dell'ISEE (rapporto tra ISE e scala di equivalenza), né la nozione stessa di ISE (somma dei redditi e quota di patrimoni immobiliari e mobiliari di tutti i componenti del nucleo familiare). Vengono invece introdotte alcune modalità diversificate di calcolo a seconda del suo utilizzo. Oltre all'Isee standard (o ordinario) si hanno infatti l'Isee università, l'Isee sociosanitario, l'Isee sociosanitario per residenze, e l'Isee minorenni.
Per ottenere l'Isee occorre presentare il nuovo modello DSU, una sorta di autocertificazione sulla quale l'INPS, prima di rilasciare l'attestazione, svolge controlli incrociati integrandovi dati provenienti da archivi propri e dell'Agenzia delle entrate.
Ma vediamo i dettagli delle novità.
Indice scheda
COS'E'
TIPI DI ISEE
OTTENIMENTO
FUNZIONI
L'ISEE CORRENTE
L'ISEE PRECOMPILATO: SPERIMENTAZIONE DAL 2020
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE: LE MODALITÀ DI CALCOLO
CONTROLLI
RIFERIMENTI NORMATIVI E ITER
COS'E'
L'Isee è un documento che “fotografa” la situazione economica dei soggetti, espressa attraverso criteri uniformi ed unificati a livello nazionale.
L'Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare del soggetto, tenendo conto dei redditi e del patrimonio dei singoli componenti nonché -in detrazione- delle spese (assegni familiari, spese per disabili, canoni di affitto, spese per assistenza ai disabili, debito residuo dei mutui, etc.). Vi sono poi delle detrazioni forfettarie (franchigie) relative alla presenza nel nucleo di soggetti disabili, figli a carico, immobile di proprietà utilizzato per l'abitazione principale, etc. Dal valore relativo all'intero nucleo familiare si arriva poi al valore attribuito al singolo componente, utilizzando dei coefficienti predefiniti e crescenti al crescere del numero di componenti il nucleo familiare (vedi più avanti, la sezione sul calcolo).
Il calcolo dell'Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con la DSU -dichiarazione sostitutiva unica- e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'Isee gestito dalla stessa INPS (vedi sotto).
TIPI DI ISEE
Come già detto le modalità di calcolo sono in parte comuni, ed in parte differenziate a seconda del tipo di ISEE, che a sua volta cambia al variare del tipo di prestazione per le quali è chiesto.
Si può aver. In breve
- un ISEE STANDARD O ORDINARIO, utilizzabile per tutti i tipi di prestazione, calcolato secondo criteri standard.
- un ISEE UNIVERSITA' per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo ISEE va considerato il nucleo familiare dello studente, indipendentemente dall'eventuale residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Quindi nel caso di studenti che non abitano con i genitori fa sempre fede il nucleo familiare dei genitori, e l'ISEE tiene conto anche dei redditi di questi.Ci sono delle esclusioni a questo criterio, ben descritti all'art.8 del DPCM 159/2013. Si veda lo stesso articolo anche per studenti che chiedono benefici per il corso di dottorato di ricerca e per studenti stranieri.
- un ISEE SOCIOSANITARIO per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, come ad esempio l'assistenza domiciliare per i disabili e/o i non autosufficienti. In questo caso è possibile far riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ovvero composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso (non sposati e senza figli). Nel caso di persona disabile maggiorenne che vive con i genitori, non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è formato dalla sola persona disabile.
- ISEE SOCIOSANITARIO PER RESIDENZE per l'accesso alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio). Stante la facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto, si tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Non sono inoltre applicabili alcune detrazioni previste per altre prestazioni sociosanitarie (spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
- ISEE MINORENNI con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni i cui genitori non convivono, l'Isee viene calcolato con riferimento ad un nucleo familiare che comprende anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro, che abbia riconosciuto il figlio. Ci sono delle esclusioni, però, ben dettagliate nel decreto (si veda nel caso l'art.7 del DPCM 159/2013).
Per chi volesse approfondire le modalità di calcolo si veda più avanti, la sezione apposita.
OTTENIMENTO
Come già detto, l'ISEE viene elaborato sulla base dei dati raccolti con la dichiarazione DSU, una sorta di autocertificazione che il contribuente deve compilare e presentare, alternativamente:
- al Comune;
- ad un centro di assistenza fiscale (i Caf, che offrono anche consulenza per la sua compilazione);
- direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è chiesta la prestazione;
- all'INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche self service presenti presso le sedi INPS o collegandosi al
sito Internet creato ad hoc munendosi di PIN, che contiene anche un percorso guida per l'inserimento.
I modelli DSU sono diversi. Nella maggior parte dei casi è sufficiente presentare il cosiddetto DSU MINI (modulo FC.1) utile per ottenere l'ISEE ordinario, ma non utilizzabile in casi particolari (nucleo con disabili, con genitori non coniugati e non conviventi, etc.). In termini generali vale la stessa logica dell'ISEE, ovvero il tipo di DSU da utilizzare dipende dallo scopo per il quale si chiede l'ISEE, quindi dipende dal tipo di ISEE che si vuole ottenere.
Al momento della presentazione viene rilasciata al richiedente una ricevuta. Scatta poi l'elaborazione dei dati dichiarati e il loro “incrocio” con quelli già presenti negli archivi Inps e Agenzia delle entrate.
L'Isee è poi reso disponibile presso le sedi territoriali dell'INPS, inviato per mail certificata (Pec), se comunicata dal richiedente, oppure sul sito web dell'INPS. Può anche esser reperito, anche telematicamente, presso l'organo a cui è stata consegnata la Dsu, se c'è autorizzazione e consenso del richiedente.
Il tutto dovrebbe concludersi in 10/15 giorni lavorativi dalla presentazione del DSU. Se dopo 15 giorni il richiedente non avesse ottenuto l'Isee, potrà compilare il modulo integrativo DSU (modulo FC.3) ed ottenere subito una attestazione ISEE provvisoria in attesa di quella definitiva.
Se c'è particolare urgenza perchè sta scadendo il termine per accedere ad una prestazione agevolata è possibile ottenerla con la ricevuta di presentazione della Dsu. Si potrà poi presentare all'ente l'Isee, una volta ottenuto; l'ente può anche acquisirlo, volendo, attraverso il sistema informativo dell'Inps.
L'attestazione viene consegnata al richiedente/dichiarante. Tuttavia anche gli altri componenti del nucleo familiare possono richiederla all'INPS mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali, e poi utilizzarla per chiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.
Note:
- i modelli DSU sono disponibili sul
sito INPS nella sezione modulistica. Può essere utile anche la
guida del Ministero del lavoro a questo link.
- solo ai fini dell'attività di controllo nella DSU devono essere dichiarati anche gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore a 500cc e le navi e imbarcazioni da diporto intestati ai componenti del nucleo familiare.
- dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre; in caso di variazioni in corso d'anno è sempre possibile chiedere l'ISEE corrente (vedi più avanti).
- eventuali omissioni e/o difformità che venissero rilevate in sede di “incrocio” dei dati dichiarati sulla DSU con quelli presenti negli archivi Inps e Agenzia delle entrate sono analiticamente riportate sull'Isee. Il soggetto richiedente può utilizzarlo o presentare una nuova DSU. Nel primo caso gli enti ai quali sono chieste le prestazioni agevolate o le riduzioni tariffarie possono chiedere ulteriore documentazione a prova della veridicità dei dati.
- nel caso in cui il dichiarante intenda contestare i dati non autodichiarati e rilevati dagli archivi Inps e Agenzia delle entrate può farlo inteloquendo con l'INPS. Si veda in proposito il sito INPS e quanto disposto dal decreto all'art.11 comma 7.
- per la DSU valgono le regole previste per le dichiarazioni sostitutive, sanzioni comprese (vedi Dpr 445/2000).
FUNZIONI
L'Isee è necessario tutte le volte che si vuole accedere a determinate prestazioni sociali o ad agevolazioni tariffarie (carta acquisti, asili nido, tariffe ridotte per la mensa scolastica, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari e riduzione ticket, assegni di maternità, agevolazioni per bollette della luce e del gas, fondo affitti, etc.) .
L'isee ha durata annuale e può essere utilizzato più volte. A prescindere dal tipo di prestazione o agevolazione, quindi, può essere utilizzato lo stesso Isee in corso di validità.
Note:
- gli enti erogatori dei servizi possono prevedere, accanto all'Isee, ulteriori criteri di selezione;
- essi inoltre possono eseguire controlli sulle informazioni auto-dichiarate ed inviare notizie su difformità ed omissioni all'Inps e all'Agenzia delle entrate.
L'ISEE CORRENTE
Chi già ha un Isee può ottenere un Isee sostitutivo, definito “Isee corrente”, calcolato rispetto ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, se vi è stata una variazione rilevante nelle sue condizioni economiche. Dal 23/10/2019, per effetto di quanto disposto dal Decreto Crescita, sono state ampliate le categorie che possono accedere all’ISEE corrente. Più precisamente i due requisiti principali (variazione del reddito e della situazione lavorativa), che prima dovevano essere posseduti cumulativamente, diventano alternativi.
l’Isee corrente può essere chiesto:
- in caso di variazione superiore al 25% della situazione reddituale rispetto a quella “fotografata” dall’Isee ordinario, OPPURE
- in caso di modifica della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare avvenuta negli ultimi 18 mesi rispetto alla richiesta della prestazione agevolata, OPPURE
- in caso di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari per almeno uno dei componenti il nucleo familiare.
La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1 Gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.
Negli ultimi due casi (modifica situazione lavorativa e interruzione di trattamenti pubblici) il periodo di riferimento dei redditi utili per il calcolo dell’ISEE corrente sono gli ultimi dodici mesi o gli ultimi due mesi (moltiplicati per sei).
Per ottenere l'Isee corrente si deve presentare, oltre al modello DSU, anche la documentazione attestante la variazione suddetta e i redditi aggiornati.
Dal 23/10/2019 L'Isee corrente ha validità SEI mesi; va aggiornato prima di tale scadenza nel caso in questo termine intervengano ulteriori variazioni (un componente del nucleo familiare trova un nuovo lavoro o inizia a percepire nuovi trattamenti pubblici), più precisamente entro due mesi dalla variazione.
Fonti normative:
- DPCM 159/2013 art.9
- D.lgs. 147/2017 art.10 comma 5
- Dl 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 (Decreto crescita) art. 28bis
- DM 4/10/2019 n.347 (nuovo modello DSU) pubblicato il 7/10/2019
L'ISEE PRECOMPILATO: SPERIMENTAZIONE DAL 2020
Dopo due anni di proroghe è partita la sperimentazione dell’Isee precompilato, utilizzabile in alternativa a quello tradizionale. Dal 3 Febbraio 2020 infatti è attivo sul sito INPS l’accesso online alla DSU precompilata, la dichiarazione (sostitutiva unica) sulla base della quale viene calcolato il valore Isee, con tutorial di aiuto, chiarimento e guida.
Il sistema è accessibile solo ai nuclei familiari che presentino una DSU in modalità web all’INPS, con accesso al relativo portale seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Isee precompilato” - “Acquisizione”.
Per l’accesso sono necessarie le credenziali INPS o quelle dell’Agenzia delle entrate o l’identità SPID o la carta nazionale dei servizi (CNS) o la carta di identità elettronica (CIE).
La Dsu è precompilata dall’INPS in cooperazione con l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni dell’Anagrafe tributaria, del Catasto e dei propri archivi, nonchè quelli sulle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.
Molti dati, considerando la fase sperimentale, devono essere inseriti dal contribuente.
La procedura di ottenimento dell’ISEE è piuttosto complessa. In prima fase il richiedente deve fornire una serie di elementi di riscontro che devono ottenere l’accettazione dell’Agenzia delle entrate a seguito della quale può partire la precompilazione con accettazione o modifica dei dati entro tre mesi. L’inserimento corretto degli elementi di riscontro, che garantiscono anche il proprio riconoscimento, è molto importante: l’esito positivo del loro controllo infatti è essenziale per ottenere l’accesso alla precompilazione.
Informazioni ed accesso dal sito INPS
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE: LE MODALITÀ DI CALCOLO
Come già detto il calcolo dell'Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi INPS e Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'Isee.
Per calcolare l'ISEE si deve partire dal calcolo del parametro ISE, l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che misura il reddito e il patrimonio (immobiliare e mobiliare) della famiglia. Una volta calcolato l'ISE, esso viene diviso per un coefficiente convenzionale (scala di equivalenza), crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare (si veda l'allegato 1 del DPCM 159/2013). Il risultato è l'indicatore ISEE che “misura” la ricchezza del singolo componente del nucleo familiare.
La prima cosa che viene fatta è quindi il calcolo dell'ISE, ovvero la somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale riferita all'intero nucleo familiare.
L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, spese e franchigie riferite a ciascun componente il nucleo familiare e al nucleo familiare. Si sommano i redditi di ciascun componente (voce A) e vi si detraggono le spese personali (voce B). Dalla somma dei risultati di questa operazione fatta per ogni componente del nucleo familiare si tolgono poi le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare (voce C).
A) Per ciascun componente viene considerato il reddito ottenuto sommando:
- reddito complessivo ai fini irpef;
- reddito soggetto a imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta;
- ogni altra componete di reddito esente da imposta compresi i redditi di lavoro prestato all'estero e tassati all'estero;
- proventi derivanti da attività agricole per le quali c'è obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (viene considerato l'imponibile IRAP al netto dei costi del personale);
- assegni di mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualsiasi titolo dalle amministrazioni pubbliche, se non già compresi nel reddito ai fini irpef;
- redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti ad IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini irpef, compresi anche i redditi dei beni posseduti all'estero soggetti ad IVIE (per le modalità con cui devono esser considerati tutti questi redditi si veda l'art.4 comma 2 lettera g del decreto);
- il reddito figurativo delle attività finanziarie ottenuto moltiplicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con esclusione dei depositi e dei c/c bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro oppure, se inferiore, il tasso di interesse vigente al 1/1 maggiorato di un punto percentuale;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno di riferimento del reddito;
B) Dal reddito ottenuto si sottrae, fino ad (eventuale) concorrenza:
- importo degli assegni periodici effettivamente pagati al coniuge (compresi gli importi destinati al mantenimento dei figli), anche se residente all'estero, in seguito a separazione legale ed effettiva o allo scioglimento/annullamento/cessazione effetti civili del matrimonio.
-importo degli assegni periodici effettivamente pagati per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, nè legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) svolta anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA;
- fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
- in alternativa al punto precedente: fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo ai fini irpef, nonchè dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
C) Dalla somma dei redditi dei singoli componenti decurtati delle suddette spese, si sottraggono, riferiti al nucleo familiare e fino ad eventuale concorrenza:
- se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione: valore del canone annuo previsto dal contratto di locazione per un massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; questa detrazione è alternativa a quella per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà (vedi art.5 c.2);
- se nel nucleo familiare ci sono persone non autosufficienti: per ognuna di esse la spesa sostenuta, comprensiva di contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale. Tale somma va considerata nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, al netto di una detrazione del 20%;
- in alternativa al punto precedente: per ciascuna delle persone non autosufficienti, in caso di ricovero presso strutture residenziali, si sottrae l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità media: per ciascuna di esse una franchigia pari a 4.000 euro (5.500 se minorenni);
- se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità grave: per ciascuna di esse una franchigia pari a 5.500 euro (7.500 se minorenni);
- se nel nucleo familiare vi sono persone non autosufficienti: per ciascuna di esse una franchigia pari a 7.000 euro (9.500 se minorenni).
Note:
- i redditi e gli importi di cui alle voci A e B sono riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della Dsu. Le spese e le franchigie di cui alla lettera C sono riferite all'anno solare precedente alla presentazione della Dsu.
- per la definizione di persone non autosufficienti e con disabilità media o grave si veda l'allegato 3 del DPCM 159/2013.
- le franchigie possono essere alternativamente sottratte fino ad eventuale concorrenza del valore dell'ISE.
- nel caso in cui il soggetto richiedente risulti già beneficiario di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare percepito nell'anno precedente la presentazione della Dsu, rapportato al parametro della scala di equivalenza (vedi allegato 1 del decreto). Ciò ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento.
L'indicatore della situazione patrimoniale, invece, è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, azioni, etc.)
Il patrimonio immobiliare è calcolato considerando:
- il valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni (definiti ai fini IMU) intestati alle persone fisiche non esercenti l'attività di impresa al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU, a prescindere dal periodo di possesso nell'anno. Sono compresi anche i fabbricati esenti dall'IMU.
e detraendo da tale valore, fino a eventuale concorrenza
- l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dei suddetti immobili/aree/terreni calcolato al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU.
Il patrimonio mobiliare si ottiene sommando:
- depositi e conti correnti bancari e postali: si considera il saldo contabile attivo al lordo di interessi al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU oppure, se superiore, valore della consistenza media annua riferita allo stesso anno.
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: si considera il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: si considera il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU;
- contratti di assicurazione sulla vita o a capitalizzazione mista: si considera l'importo dei premi complessivamente versati al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU, al netto degli eventuali riscatti. Per le polizze a premio unico anticipato va considerato l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla data suddetta non è esercitabile il diritto di riscatto.
(per le partecipazioni azionarie e altri patrimoni -di imprese individuali, in gestione- e altri strumenti o rapporti finanziari si veda il dettagli all'art.5 comma 4 del decreto).
E poi detraendo, fino a eventuale concorrenza:
- una franchigia pari a 6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia a cui si aggiungono 1.000 euro ogni figlio successivo al secondo).
Note:
- per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà il valore della casa di abitazione al netto dell'eventuale debito del mutuo NON viene conteggiato nell'ISE se inferiore a 52.500 euro, valore incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se il valore è superiore a detta soglia, viene in ogni caso preso in considerazione solo nella misura pari a due terzi della parte eccedente;
- per gli immobili esteri il patrimonio è quello definito ai fini dell'imposta IVIE e calcolato al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione del modello DSU. Vale anche per questi la possibilità di detrarre il debito residuo del mutuo acceso per l'acquisto o la costruzione.
- devono essere considerati anche i patrimoni mobiliari detenuti all'estero.
- per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti che non fanno parte del nucleo familiare, il valore è assunto a quota di spettanza.
Il nucleo familiare di riferimento
Il nucleo familiare di riferimento è quello anagrafico esistente alla data di presentazione della documentazione DSU.
Costituiscono eccezione i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica ma non sono separati. In questo caso essi, ai fini Isee, fanno parte dello stesso nucleo familiare coincidente con la residenza anagrafica familiare individuata con accordo o, in mancanza, con l'ultima residenza comune o con la residenza del coniuge di maggior durata.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore convivente. Ne fa parte anche il figlio -maggiorenne non coniugato e senza figli- non convivente con i genitori ma a loro carico ai fini irpef.
Come già detto, per determinati tipi di prestazioni sociali occorre ottenere un Isee particolare, calcolato su nuclei familiari convenzionali (vedi la voce Tipi di ISEE).
Per i casi particolari riguardanti coniugi non conviventi, figli e convivenze anagrafiche si veda l'art.3 del DPCM 159/2013.
Nota importante: riguardo agli ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (comprese le RSA) il TAR del Lazio ha emesso importanti sentenze
delle quali si può trovare approfondimento in questo articolo.
CONTROLLI
Le norme che disciplinano il nuovo Isee già prevedono una serie di controlli ed incroci di dati nella fase di rilascio dello stesso. I dati auto-dichiarati vengono quindi fin da subito verificati, e oltre ad essi vengono utilizzati dati già presenti nelle banche dati Inps e Agenzia delle entrate.
In più già da Marzo 2013 è istituito presso l'Inps un archivio di tutte le prestazioni agevolate con dettaglio sul loro valore e sugli utilizzatori. A questo archivio possono accede l'Agenzia delle entrate e la guardia di finanza sempre nell'ottica dei controlli -preventivi e non- inerenti il rilascio dell'Isee.
L'obiettivo non è solo preventivo, ma anche volto a far emergere casi di fruizione illegittima di prestazioni sociali, riduzioni tariffarie, etc.
RIFERIMENTI NORMATIVI e ITER
-
Dpcm 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
- Dm Min.Lavoro 8/3/2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”.
- Dm 7/11/2014 in vigore dal 2/12/2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE"
-
Circolare INPS 171/2014 del 18/12/2014
- DM 4/10/2019 n.347 (nuovo modello DSU) pubblicato il 7/10/2019
Per l'ISEE corrente in particolare:
- DPCM 159/2013 art.9
- D.lgs. 147/2017 art.10 comma 5
- Dl 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 (Decreto crescita) art. 28bis
- DM 4/10/2019 n.347 (nuovo modello DSU) pubblicato il 7/10/2019
- Messaggio INPS n.3835 del 23/10/2019
Per l'ISEE precompilato:
- D.lgs. 147/2017 art.10
- DM 9/8/2019 in GU 4/10/2019
- Messaggio INPS n.96 del 13/1/2020
Modifiche:
- Dl 91/2018 art.5 (proroga dal 2018 al 2019);
- Dl 4/2019 convertito nella Legge 26/2019, art. 11 comma 2 lettera d)
- Dl 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 art. 4 sexies comma 1 (proroga al 2020)
L'iter della normativa
Tutto è iniziato con l'entrata in vigore del decreto che ha ridisegnato l'ISEE (8/2/2014, Dpcm 159/2013); questo decreto prevedeva che ne arrivasse un altro (ministeriale) di approvazione del modello di richiesta dell'ISEE (modello DSU) e che decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo le nuove regole soppiantassero le vecchie. Tale decreto è il DM 7/11/2014, arrivato in ritardo, che a far data dal 1/1/2015 abroga le vecchie norme che disciplinano l'ISEE (d.lgs.109/1998 e Dpcm 221/1999).