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LIMITI DI VELOCITA', AUTOVELOX E SANZIONI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 agosto 2007 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 17/8/2010 (riforma c.d.s.) e succ.agg.sanzioni

Indice scheda
I LIMITI DI VELOCITA'
LE SANZIONI
I RILEVAMENTI AUTOMATICI (autovelox, telelaser, tutor) 
LA MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
LINK UTILI

I LIMITI DI VELOCITA'
Sono fissati dal Codice della strada (art.142) e distinti sulla base della classificazione ministrativa delle strade e della categoria di appartenenza del veicolo.

Tutti i tipi di veicoli, esclusi quelli delle altre categorie sottoriportate
- 130 km/h per le autostrade (110 km/h in caso di pioggia);
- 110 km/h per le strade extraurbane principali (90 km/h in caso di pioggia);
- 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
- 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali;
- 150 km/h sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calolo della velocita' media di percorrenza (i cosiddetti tutors). Questo limite massimo puo' essere fissato dagli enti proprietari o concessionari sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali, a condizione che lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio.

Ciclomotori: 45 km/h
Trasporto merci pericolose (veicolo carico)
- 30 km/h nei centri abitati
- 50 km/h fuori dei centri abitati
Macchine agricole, operatrici
- 40 km/h con pneumatici
- 15 km/h con cingoli
Quadricicli
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dai centri abitati
Autotreni, autoarticolati, autosnodati (compresi i complessi costituiti da autovettura piu’ roulotte o carrello trasporto imbarcazioni)
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
Autobus e filobus di massa a pieno carico, fino a 8 tonnellate
- Medesime velocita’ delle autovetture
Autobus e filobus superiori alle 8 tonnellate
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dei centri abitati
- 100 km/h in autostrada
Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico tra i 35 e i 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dei centri abitati
- 100 km/h in autostrada
Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico superiore ai 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
Mezzi d’opera a pieno carico
- 40 km/h nei centri abitati
- 60 km/h fuori dei centri abitati

LE SANZIONI
- per superamento dei limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h; sanzione pecuniaria variabile da 41 a 168 euro;
- per superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 168 a 674 euro. La sanzione accessoria e' la decurtazione di 3 punti dalla patente.
- per superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 527 a 2.108 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 6 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la sospensione della patente da otto a diciotto mesi;
- per superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 821 a 3.287 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.
(sanzioni aggiornate al 1/1/2013)

Tutte le sanzioni suddette sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di mezzi particolari, come gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, gli autotreni e autoarticolati (compresi quelli costituiti da un autoveicolo e un rimorchio), gli autobus, gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, gli autocarri, etc., mezzi per i quali sono stabiliti limiti di velocita' specifici (vedi sopra).
Per i veicoli dotati di limitatore di velocita', inoltre, viene stabilito che l'eccesso di velocita' oltre al limite al quale e' tarato il limitatore determina l'applicazione delle stesse sanzioni previste nel caso di limitatore non funzionante o alterato (si vedano i commi 2bis e 3 dell'art.179 del codice della strada).

I RILEVAMENTI
Dal 2007, per effetto delle modifiche apportate all'art.142 cds dal dl 117/07, tra le fonti di prova utilizzabili per determinare l'osservanza dei limiti di velocita' sono incluse, oltre che tutte le apparecchiature a rilevazione automatica (autovelox) o manuale (telelaser), alle registrazioni dei cronotachigrafi ed alle documentazioni relative ai percorsi autostradali, anche le rilevazioni degli apparecchi che calcolano la velocita' media su tratti determinati ( i “tutor” autostradali).

Autovelox segnalati
La regola generale e' che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo' avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.

I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante, della postazione di controllo.
La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.
Il ministero dell'interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita' operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.

Rilevante, e in qualche modo riassuntiva, e' la direttiva del Ministero dell'Interno del 14/8/2009
che chiarisce le regole di utilizzo, posizionamento e segnalazione delle apparecchiature automatiche di rilevamento.
Per avere un quadro di tutte le regole valide per gli autovelox clicca qui

L'intervento normativo del 2010
In questo quadro e' intervenuta anche la legge 120/2010 che ha annunciato un nuovo decreto ministeriale che dovra' stabilire le modalita' di collocazione ed uso degli apparecchi posti fuori dai centri abitati, che non potranno essere utilizzati od installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.
Frattanto il Ministero dell'interno, con circolare del 12/8/2010 n.300/A/11310 ha precisato che questa distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita' derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo. Per le extraurbane e autostrade, quindi, questa disposizione non vale a meno che l'apparecchio (autovelox o tutor) non sia installato in un tratto con un limite di velocita' diverso da quelli ordinari.

La legge 120/2010 ha anche inserito tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita' del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell'Interno con la circolare suddetta) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.

MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
Attualmente e' di un terzo di quelle ordinarie (vedi sopra), per infrazioni accertate nella fascia oraria oraria 22 (dieci di sera) - 7 del mattino.
Questa multa aggiuntiva va ad alimentare il Fondo per l'incidentalita' notturna costituito nel 2007.

Fonte: Art.195 c.d.s. comma 2 bis

LINK UTILI
- Il codice della strada (d.lgs.285/92): clicca qui
- Scheda pratica “PATENTE DI GUIDA: revisione, ritiro, sospensione, revoca” clicca qui
- Scheda pratica AUTOVELOX & CO: una guida: clicca qui
 
 
 
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