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TARI, la tassa sui rifiuti: una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
27 dicembre 2019 11:04
 
Ultimi aggiornamenti 8/5/2020 e 2/7/2021

La TARI è la tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares, con presupposto nel “possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Le tariffe della TARI sono decise autonomamente dai Comuni, con applicazione di criteri diversi tenendo conto della disposizione normativa che impone la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio. Anche le scadenze di pagamento vengono decise dai Comuni, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale.
I criteri sono normalmente basati su calcoli presuntivi riguardo ai rifiuti prodotti dall’utenza; tuttavia I Comuni che realizzano un sistema di misurazione preciso dei rifiuti prodotti dalle utenze possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva (non una tassa, quindi), al posto della Tari, la cosiddetta “tariffa puntuale”, TARIP.

Le novità per il 2020 sono tre: un bonus per le famiglie disagiate che sarà dettagliato dall'Autorità ARERA, nuove regole tariffarie uniformi in tutto il territorio nazionale fissate dall'ARERA con approvazione regolamentaria da parte dei Comuni entro Aprile, e nuove regole di trasparenza in partenza sempre ad Aprile. 

Indice scheda
REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA
CHI PAGA, DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO 
SU COSA SI PAGA
QUANTO SI PAGA
COME E QUANDO SI PAGA
ESENZIONI E RIDUZIONI
BONUS PER I NON ABBIENTI DAL 2020
NUOVO METODO TARIFFARIO ENTRO APRILE 2020
NUOVE REGOLE DI TRASPARENZA DA APRILE 2020
LA TARIFFA PUNTUALE (TARIP)
ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA
RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA
La normativa nazionale è completata dai regolamenti comunali che dettagliano l'applicazione della TARI.
In termini generali i regolamenti devono essere approvati entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito www.finanze.it. Anche per la TARI, come per l'IMU, la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento a condizione che essa avvenga entro il 28/10 dell'anno a cui il regolamento si riferisce. 
Per quanto riguarda il 2021 ai Comuni è stata data facoltà di approvare tariffe e regolamenti entro il 31/7/2021 (vedi come ultima proroga il Dl 99/2021 art.2). Per ogni verifica si rimanda al sito suddetto e ai siti dei singoli comuni.

CHI PAGA, DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati e' responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.

DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO
Il soggetto obbligato deve presentare una dichiarazione di inizio possesso (generalmente ciò avviene in modo contestuale rispetto alle pratiche di trasferimento della residenza). La dichiarazione, da farsi compilando modelli messi a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modifiche dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (TARSU, TIA, TARES), sempre se nel frattempo non siano intervenute modifiche.

SU COSA SI PAGA
Il presupposto della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

QUANTO SI PAGA
Criterio di determinazione delle tariffe
La tariffa della Tari e' commisurata ad anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento) nonche' dei costi di investimento.

Il Comune puo' scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa.
Puo' trattarsi del classico criterio fissato dal Dpr 158/1999, che prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (criterio gia' utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), oppure del piu' recente criterio denominato “chi inquina paga” , che prevede la commisurazione della tariffa alla quantita' e qualita' medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unita' di superficie, valutando gli usi e la tipologia di attivita' svolta e ovviamente tenendo anche conto del costo del servizio.

Nel primo caso la tariffa e' composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantita' di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare tramite applicazione di appositi coefficienti (di produttività).
Nel secondo caso viene invece preso in considerazione il costo del servizio moltiplicato per unita' di superficie moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
In ambedue i casi i calcoli sulla quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sono presuntivi.
Tra i costi che possono essere presi in considerazione, per legge, vi sono anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili rispetto anche alle vecchie Tia e Tares.

Per i soggetti che detengono temporaneamente locali od aree pubbliche (per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) i comuni stabiliscono una tariffa giornaliera.

Rimane vigente come nel passato l'applicazione del “tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente” previsto dal D.lgs. 504/1992, applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Superficie tassabile
Per tutte le categorie di immobili (a destinazione ordinaria e non, quindi abitazioni e non) iscritti o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a Tari e' quella calpestabile.
Per l'applicazione della tariffa si considerano comunque le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti.
Il criterio cambiera' poi al momento in cui sara' completata la fase di riallineamento dei dati catastali tra comuni ed agenzia delle entrate. L'utilizzo delle superfici catastali decorrerà infatti dall'anno successivo a quello dell'adozione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovra' attestare la completa attuazione del suddetto riallineamento.

COME E QUANDO SI PAGA
Per il versamento della Tari il comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. 

Per il pagamento deve essere consentito l'utilizzo dei modelli F24, di bollettini di c/c postale, ed anche di strumenti elettronici bancari o postali. A differenza dell'IMU la TARI è pre-calcolata dal comune che normalmente invia bollettini postali pre-compilati. La prima rata (o le prime due rate) di solito vengono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente con "conguaglio" sull'ultima rata che si riferisce ai regolamenti tariffari dell'anno in corso pubblicati sul sito del MEF entro il 28/10. Tutto dipende da quando avviene l'approvazione del regolamento tariffario e la sua pubblicazione.

Per ogni dettaglio si prendano a riferimento i siti dei Comuni o il sito del MEF già detto (www.finanze.it).

ESENZIONI E RIDUZIONI
Stante il fatto che i comuni sono liberi di prevedere esenzioni e/o riduzioni che tengano conto della capacita' contributiva delle famiglie -valutata anche tramite l'Isee- e ovviamente dei vincoli di copertura del costo del servizio fissati per legge (che possono essere solo parzialmente “sforati” e compensati da altre tasse).

Esenzioni
Come esenzione la legge prevede solo quella per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani invece i comuni possono prevedere delle riduzioni della tariffa proporzionati alla quantita' di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

Riduzioni obbligatorie per legge (incrementabili dal comune con regolamento)
* Tariffa ridotta al 20% di quella deliberata dal comune, al massimo, in caso di:
- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
- effettuazione dello stesso in violazione delle norme.
- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall'autorita' sanitaria.
* Tariffa ridotta al 40% di quella deliberata dal comune, al massimo, nelle zone dove non e' effettuata la raccolta. La tariffa ridotta e' graduale e determinata in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.
* Riduzioni, di entita' decisa dal comune, in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
* Riduzioni calcolate in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Riduzioni facoltative decise con regolamento comunale (anche relativamente all'entita'):
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- bassa capacita' contributiva delle famiglie (valutata con Isee).

BONUS PER I NON ABBIENTI DAL 2020
La conversione in legge del decreto fiscale ha introdotto un bonus detto “bonus rifiuti” , concesso agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate. L’Arera dovrà dettagliare il bonus, gli utenti beneficiari e le modalità di accesso con criteri analoghi ai già esistenti bonus sociali del settore gas, energia elettrica e idrico.
Attenzione! In considerazione del particolare periodo legato all'epidemia di COVID, l'Arera a Maggio 2020 ha introdotto dei bonus per le utenze NON domestiche e possibili agevolazioni per quelle domestiche, in attesa della definizione del Bonus Tari vero e proprio. QUI informazioni

NUOVO METODO TARIFFARIO ENTRO APRILE 2020
L’Arera ha fissato un nuovo criterio di determinazione dei costi da includere nella tariffa che il gestore applica ai cittadini, sia fissi che variabili, mantenendo invariate -almeno per il biennio 2020/2021- le regole precedenti riguardo alla formula applicabile per il calcolo della tariffa, con utilizzo dei coefficienti e delle tabelle del Dpr 158/99. 

Il criterio di considerazione dei costi, uniforme a livello nazionale, è preciso e stringente. Viene stabilito un perimetro che include solo certi costi (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti differenziati e trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati) escludendone altri (derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, gestione servizi igienici pubblici, gestione verde pubblico, manutenzione fontane).

All’interno del perimetro vengono dettagliati i costi includibili nella tariffa, divisi tra fissi e variabili. Da evidenziare che nella parte fissa, tra i costi comuni, vi sono anche le quote dei crediti inesigibili, ridotte rispetto al passato ma non eliminate come nelle iniziali intenzioni dell’ARERA.

Per evitare lievitazioni incontrollate della nuova tariffa rispetto a quelle precedenti l’Arera ha anche fissato dei limiti di variazione per gli anni 2020 e 2021.
Il primo limite riguarda in special modo l’incremento dei costi variabili, fissato tra l’8 e il 20% (per la precisione il rapporto dei costi variabili di un certo anno rispetto al precedente deve rientrare tra lo 0,8 e l’1,2).
Il secondo riguarda la variazione delle tariffe totali. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, eccetto le variazioni relative a:
• il tasso di inflazione programmata (pari all’1,7%);
• l’eventuale previsione del miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (applicando un coefficiente di massimo il 2%);
• le eventuali modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (applicando un coefficiente di massimo il 3%);
• l’eventuale miglioramento della produttività (in decremento con coefficienti variabili tra lo 0,1 e lo 0,5%).

Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

Attenzione! Per l'applicazione di queste novità i Comuni devono redigere un piano finanziario e approvare nuove tariffe e regolamenti entro Aprile 2020, per far iniziare l'applicazione da questo anno. Tuttavia ci risulta che il Governo, nell'ambito delle trattative della Conferenza Stato-Città, abbia di fatto SOSPESO l'applicazione delle novità almeno fino al 2021, rendendole facoltative per il 2020, ovvero non prevedendo applicazione di sanzioni per chi non adempie agli obblighi. Quindi in pratica i Comuni potranno continuare, se vogliono, ad applicare i metodi precedentemente adottati.

NUOVE REGOLE DI TRASPARENZA DA APRILE 2020
L’Arera ha stabilito anche regole di trasparenza -informazioni minime da dare all’utenza -per il periodo decorrente dal 1/4/2020 al 31/12/2023 che incombono sul gestore che eroga il sevizio di gestione dei rifiuti. L’applicazione è differita al 1/1/2021 per i piccoli comuni o territori (fino a 5.000 abitanti).
Le novità riguardano principalmente il sito internet del gestore del servizio che dovrà contenere tutta una serie di informazioni, e gli avvisi di pagamento, con contenuti minimi. In particolare sui siti vi devono essere informazioni sul calendario e orari relativi alla raccolta dei rifiuti, delle attività di spazzamento e lavaggio strade nonché le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.
Sugli avvisi, invece, informazioni sui calendari dei vari servizi, sulle variazioni, importi dettagliati e dati utili per tutte le forme di pagamento previste, e informazioni sui recapiti, sui reclami e richieste di rettifica.

LA TARIFFA PUNTUALE (TARIP)
I Comuni che avessero gia' realizzato un sistema di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva (non una tassa, quindi), al posto della Tari, riscossa dal soggetto affidatario del servizio.
Questa tariffa viene comunemente chiamata "tariffa puntuale", Tarip, e il metodo di applicazione deve rispettare criteri nazionali fissati dal DM 20/4/2017. Per esser precisi, i Comuni che adottano la Tarip devono essersi adeguati a questo decreto entro Giugno 2019.
Qui un articolo di approfondimento.

ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA
In fase di accertamento il comune puo' considerare come superficie assoggettabile a Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del Dpr 138/1998.
Per l'attivita' di accertamento i comuni possono contare sulla collaborazione (in termini di scambio dei dati) dell'agenzia delle entrate (che ha incorporato quella del territorio) secondo i programmi gia' messi in atto relativamente ai tributi precedenti.
Piu' precisamente e in merito al suddetto criterio della determinazione dell'80% della superficie catastale, e' in corso l'attivita' di revisione del catasto con allineamento dei dati in mano ai comuni con quelli tenuti dal catasto. Al termine di tale attivita' agli interessati verra' comunicata dai comuni la nuova superficie imponibile.

Sanzioni
Le sanzioni applicabili in caso di violazioni sugli obblighi relativi alla tassa rifiuti sono descritte nella scheda Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni

Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva della tassa rifiuti, così come per tutti i tributi locali dei comuni, ci sono novità dal 2020.
Gli avvisi di accertamento emessi dal 1/1/2020, anche relativamente ad annualità pregresse, sono diventati "esecutivi" ovvero consentono di aprire le porte ad azioni di riscossione coattiva (come il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca e i pignoramenti) SENZA l'ulteriore notifica di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. 
Per gli avvisi di accertamento notificati prima della data suddetta si applicano le procedure di riscossione previgenti.
Dettagli si trovano sulla scheda Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 641/668, 682/683 e 688/689
- Dm 20/4/2017 (tariffa puntuale)
- Decreto fiscale Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, art. 57bis (bonus tari e differimento del termine di approvazione delle delibere)
- Delibere ARERA 443/2019 e 444/2019 (nuovo metodo tariffario e nuove regole di trasparenza)
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 738 (abolizione IUC esclusa la TARI) e commi da 784 a 815 (riscossione coattiva)
- Dl 99/2021 art.2 (ultima proroga termine di approvazione regolamenti e tariffe), vedi anche Dl 41/2021 art.30 comma 5
 
 
 
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