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PATENTE DI GUIDA. Malattie invalidanti il rilascio o il rinnovo
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Scheda Pratica di Primo Mastrantoni
15 settembre 2005 0:00
 

Alcune malattie rendono difficile se non impossibile la guida di un automezzo. La normativa individua una serie di affezioni che vietano o limitano il rilascio o il rinnovo della patente. Qui di seguito riportiamo l'elenco delle malattie invalidanti.

A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneita' sara' espresso dalla commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopraccitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non sia pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita';
d) Epilessia La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovra' essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra' in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.

F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.

G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potra' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'.
 
 
 
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