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PATENTE DI GUIDA. Malattie invalidanti il rilascio o il rinnovo
Ultimo aggiornamento: 22/12/2025
La normativa italiana individua specifiche affezioni che possono precludere o limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Codice della Strada (art. 119) e dal relativo regolamento di esecuzione.
Principi generali
L'articolo 119 del Codice della Strada stabilisce che non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente o da medici autorizzati. Nei casi dubbi o per specifiche categorie di soggetti, la valutazione è demandata alle commissioni mediche locali.
Commissioni mediche locali e obbligo di motivazione
Le commissioni mediche locali intervengono obbligatoriamente per l'accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti di mutilati e minorati fisici, soggetti che abbiano superato i sessantacinque anni per determinate categorie di patenti, e in tutti i casi in cui l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le valutazioni delle commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Tuttavia, è consolidato l'orientamento secondo cui le commissioni sono tenute a fornire una motivazione specifica e adeguata delle loro determinazioni.
Come evidenziato dal TAR Sardegna, il mero riferimento alle norme applicabili non costituisce motivazione sufficiente, dovendo la commissione specificare quale tra le patologie o affezioni sia stata concretamente riscontrata e ritenuta ostativa. L'obbligo di motivazione rappresenta un fondamentale baluardo nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Categorie di malattie invalidanti
A. Affezioni cardiovascolari
La patente non deve essere rilasciata né confermata ai candidati colpiti da affezioni cardiovascolari incompatibili con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi o quando si tratti di affezioni corrette da protesi, il giudizio è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi di consulenza specialistica.
B. Diabete mellito
La disciplina del diabete è stata oggetto di significative modifiche. L'articolo 119, comma 2-bis prevede che l'accertamento dei requisiti per i soggetti diabetici sia effettuato da medici specialisti in diabetologia per le patenti A, B e BE.
Per le patenti C, D, CE, DE, la commissione medica locale deve essere integrata da un medico specialista diabetologo. La patente può essere rilasciata o rinnovata con parere medico autorizzato e controllo regolare. Per i soggetti in trattamento insulinico, il rilascio è possibile solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
C. Malattie endocrine
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, che compromettano la sicurezza della guida, la patente non può essere rilasciata salvo certificazione espressa della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso
La normativa distingue diverse tipologie di affezioni neurologiche:
Malattie specificamente elencate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave, malattie associate ad atrofia muscolare progressiva, disturbi miotonici, malattie del sistema nervoso periferico, postumi invalidanti di traumatismi.
Per queste patologie, la commissione medica locale può rilasciare o confermare la patente solo se le malattie non sono in stato avanzato e la funzione degli arti è buona. La validità non può superare i due anni.
Epilessia: La concessione di patenti A e B è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni. La validità è limitata a due anni. Per le patenti C, D, E il divieto è assoluto.
E. Malattie psichiche
La disciplina delle malattie psichiche richiede particolare attenzione. Come chiarito dal TAR Umbria, non esiste un automatismo tra la presenza di una malattia psichica e l'inidoneità alla guida.
La normativa prevede che "La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida".
La commissione medica locale può valutare diversamente avvalendosi di consulenza specialistica. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
F. Sostanze psicoattive
La patente non deve essere rilasciata a chi si trovi in stato di dipendenza da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope. Nel caso di dipendenza passata, la commissione medica locale può esprimere parere favorevole dopo attenta valutazione del rischio di recidiva. La validità è limitata a due anni.
L'articolo 187 del Codice della Strada disciplina specificamente la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo sanzioni penali e la revisione obbligatoria della patente.
Il Consiglio di Stato ha recentemente precisato che il divieto si applica anche all'uso terapeutico di sostanze psicotrope o stupefacenti, ribadendo che la normativa deve essere interpretata alla luce dell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
G. Malattie del sangue
La patente non deve essere rilasciata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo certificazione espressa della commissione medica locale con eventuale consulenza specialistica.
H. Malattie dell'apparato urogenitale
Per l'insufficienza renale grave, la patente non può essere rilasciata. Per le categorie A e B, è possibile il rilascio quando l'insufficienza risulti corretta da trattamento dialitico o trapianto, con validità limitata a due anni.
Procedimento di accertamento e garanzie
Obbligo di motivazione specifica
La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui le commissioni mediche devono fornire motivazione specifica delle loro determinazioni. Il TAR Lazio-Latina ha chiarito che quando la commissione dispone una riduzione del periodo di validità della patente, deve esplicitare nella ricevuta consegnata all'interessato "i motivi medico-legali sui quali si fonda tale determinazione".
Limitazioni temporali e prescrizioni
Le commissioni mediche possono prevedere validità inferiori ai termini ordinari previsti dall'articolo 126 del Codice della Strada. Come precisato dal TAR Milano, sussiste l'obbligo di rilasciare un'attestazione adeguatamente motivata che consenta al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
Carattere tassativo delle disposizioni
Il TAR Liguria ha ribadito che le disposizioni che individuano le malattie ostative sono tassative e insuscettibili di applicazione analogica. Una condizione non espressamente ricompresa nell'elenco delle affezioni preclusive non può essere considerata ostativa al rilascio della patente.
Revisione della patente
L'articolo 128 del Codice della Strada disciplina la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici. La revisione è sempre disposta in caso di incidenti gravi con violazioni del codice della strada o per conducenti minorenni autori di violazioni che comportano sospensione.
Patenti speciali per mutilati e minorati fisici
L'articolo 116, comma 4 prevede che i mutilati e minorati fisici possano conseguire patenti speciali per tutte le categorie, con eventuali limitazioni e prescrizioni. L'articolo 25 del D.L. 90/2014 ha introdotto semplificazioni per i soggetti con invalidità stabilizzate.
Considerazioni conclusive
Il quadro normativo sulle malattie invalidanti per la patente di guida riflette l'esigenza di bilanciare il diritto alla mobilità con la sicurezza della circolazione stradale. La giurisprudenza ha progressivamente rafforzato le garanzie procedimentali, imponendo alle commissioni mediche obblighi di motivazione specifica e valutazione caso per caso, evitando automatismi che potrebbero risultare eccessivamente penalizzanti per i soggetti interessati.
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia una crescente attenzione verso la personalizzazione delle valutazioni mediche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono guidare l'azione amministrativa in un settore così delicato per i diritti fondamentali della persona.
La normativa italiana individua specifiche affezioni che possono precludere o limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Codice della Strada (art. 119) e dal relativo regolamento di esecuzione.
Principi generali
L'articolo 119 del Codice della Strada stabilisce che non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente o da medici autorizzati. Nei casi dubbi o per specifiche categorie di soggetti, la valutazione è demandata alle commissioni mediche locali.
Commissioni mediche locali e obbligo di motivazione
Le commissioni mediche locali intervengono obbligatoriamente per l'accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti di mutilati e minorati fisici, soggetti che abbiano superato i sessantacinque anni per determinate categorie di patenti, e in tutti i casi in cui l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le valutazioni delle commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Tuttavia, è consolidato l'orientamento secondo cui le commissioni sono tenute a fornire una motivazione specifica e adeguata delle loro determinazioni.
Come evidenziato dal TAR Sardegna, il mero riferimento alle norme applicabili non costituisce motivazione sufficiente, dovendo la commissione specificare quale tra le patologie o affezioni sia stata concretamente riscontrata e ritenuta ostativa. L'obbligo di motivazione rappresenta un fondamentale baluardo nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
Categorie di malattie invalidanti
A. Affezioni cardiovascolari
La patente non deve essere rilasciata né confermata ai candidati colpiti da affezioni cardiovascolari incompatibili con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi o quando si tratti di affezioni corrette da protesi, il giudizio è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi di consulenza specialistica.
B. Diabete mellito
La disciplina del diabete è stata oggetto di significative modifiche. L'articolo 119, comma 2-bis prevede che l'accertamento dei requisiti per i soggetti diabetici sia effettuato da medici specialisti in diabetologia per le patenti A, B e BE.
Per le patenti C, D, CE, DE, la commissione medica locale deve essere integrata da un medico specialista diabetologo. La patente può essere rilasciata o rinnovata con parere medico autorizzato e controllo regolare. Per i soggetti in trattamento insulinico, il rilascio è possibile solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
C. Malattie endocrine
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, che compromettano la sicurezza della guida, la patente non può essere rilasciata salvo certificazione espressa della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso
La normativa distingue diverse tipologie di affezioni neurologiche:
Malattie specificamente elencate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave, malattie associate ad atrofia muscolare progressiva, disturbi miotonici, malattie del sistema nervoso periferico, postumi invalidanti di traumatismi.
Per queste patologie, la commissione medica locale può rilasciare o confermare la patente solo se le malattie non sono in stato avanzato e la funzione degli arti è buona. La validità non può superare i due anni.
Epilessia: La concessione di patenti A e B è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni. La validità è limitata a due anni. Per le patenti C, D, E il divieto è assoluto.
E. Malattie psichiche
La disciplina delle malattie psichiche richiede particolare attenzione. Come chiarito dal TAR Umbria, non esiste un automatismo tra la presenza di una malattia psichica e l'inidoneità alla guida.
La normativa prevede che "La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida".
La commissione medica locale può valutare diversamente avvalendosi di consulenza specialistica. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
F. Sostanze psicoattive
La patente non deve essere rilasciata a chi si trovi in stato di dipendenza da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope. Nel caso di dipendenza passata, la commissione medica locale può esprimere parere favorevole dopo attenta valutazione del rischio di recidiva. La validità è limitata a due anni.
L'articolo 187 del Codice della Strada disciplina specificamente la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo sanzioni penali e la revisione obbligatoria della patente.
Il Consiglio di Stato ha recentemente precisato che il divieto si applica anche all'uso terapeutico di sostanze psicotrope o stupefacenti, ribadendo che la normativa deve essere interpretata alla luce dell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
G. Malattie del sangue
La patente non deve essere rilasciata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo certificazione espressa della commissione medica locale con eventuale consulenza specialistica.
H. Malattie dell'apparato urogenitale
Per l'insufficienza renale grave, la patente non può essere rilasciata. Per le categorie A e B, è possibile il rilascio quando l'insufficienza risulti corretta da trattamento dialitico o trapianto, con validità limitata a due anni.
Procedimento di accertamento e garanzie
Obbligo di motivazione specifica
La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui le commissioni mediche devono fornire motivazione specifica delle loro determinazioni. Il TAR Lazio-Latina ha chiarito che quando la commissione dispone una riduzione del periodo di validità della patente, deve esplicitare nella ricevuta consegnata all'interessato "i motivi medico-legali sui quali si fonda tale determinazione".
Limitazioni temporali e prescrizioni
Le commissioni mediche possono prevedere validità inferiori ai termini ordinari previsti dall'articolo 126 del Codice della Strada. Come precisato dal TAR Milano, sussiste l'obbligo di rilasciare un'attestazione adeguatamente motivata che consenta al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
Carattere tassativo delle disposizioni
Il TAR Liguria ha ribadito che le disposizioni che individuano le malattie ostative sono tassative e insuscettibili di applicazione analogica. Una condizione non espressamente ricompresa nell'elenco delle affezioni preclusive non può essere considerata ostativa al rilascio della patente.
Revisione della patente
L'articolo 128 del Codice della Strada disciplina la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici. La revisione è sempre disposta in caso di incidenti gravi con violazioni del codice della strada o per conducenti minorenni autori di violazioni che comportano sospensione.
Patenti speciali per mutilati e minorati fisici
L'articolo 116, comma 4 prevede che i mutilati e minorati fisici possano conseguire patenti speciali per tutte le categorie, con eventuali limitazioni e prescrizioni. L'articolo 25 del D.L. 90/2014 ha introdotto semplificazioni per i soggetti con invalidità stabilizzate.
Considerazioni conclusive
Il quadro normativo sulle malattie invalidanti per la patente di guida riflette l'esigenza di bilanciare il diritto alla mobilità con la sicurezza della circolazione stradale. La giurisprudenza ha progressivamente rafforzato le garanzie procedimentali, imponendo alle commissioni mediche obblighi di motivazione specifica e valutazione caso per caso, evitando automatismi che potrebbero risultare eccessivamente penalizzanti per i soggetti interessati.
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia una crescente attenzione verso la personalizzazione delle valutazioni mediche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono guidare l'azione amministrativa in un settore così delicato per i diritti fondamentali della persona.
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