- le autovetture che non siano in grado, per costruzione, di sviluppare una velocita' in piano di almeno 80 Km/h;
- i velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
- ad altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- i veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti (applicabile una sanzione variabile da 419 a 1.682 euro);
- i veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione (applicabile una sanzione variabile da 419 a 1.682 euro);
- i veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- i veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
Tutte le suddette esclusioni non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
Le sanzioni applicabili, a parte quelle gia' indicate sopra, variano da 41 a 168 euro.
Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero puo' stabilire particolari modalita' di uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.
i pedoni e gli animali, eccezion fatta ovviamente per le aree di servizio e di sosta, dove pero' gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso. In caso di violazione la sanzione varia da 23 a 92 euro.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
In autostrada e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. In questi casi e' applicabile la sanzione amministrativa variabile da 1.988 a 7.953 euro, con revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni il veicolo viene confiscato.
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
In questi ultimi tre casi la sanzione amministrativa applicabile varia da 419 a 1.682 euro. Nei casi c) e d) e' prevista anche la sospensione della patente da due a sei mesi.
Inoltre:
- Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza variano da 84 a 335 euro.
- La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo' essere rimosso o bloccato ed e' applicabile una sanzione variabile da 419 a 1.682 euro.
- Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. In questi casi la sanzione applicabile varia da 84 a 335 euro.
- Fermo restando che e' ovviamente possibile procedere per file parallele, resta vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. La sanzione applicabile varia da 419 a 1.682 euro.
E' anche vietato:
- trainare veicoli che non siano rimorchi;
- richiedere o concedere passaggi;
- campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
In questi casi e' applicabile una sanzione di importo variabile da 41 a 168 euro.
E' vietato svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma, sia sull'autostrada vera e propria che nelle zone attigue o confinanti, anche a chi sia munito di licenza o autorizzazione. Tali attivita' sono consentite solo nelle aree di servizio o di parcheggio, se autorizzate dall'ente proprietario.
In questi casi la sanzione applicabile varia da 419 a 1.682 euro, con fermo amministrativo dell'auto per 60 giorni.
E' vietato sostare nelle aree di servizio e di parcheggio -nonche' in ogni altra pertinenza dell'autostrada- per un periodo superiore alle 24 ore, ad eccezione dei parcheggi riservati agli alberghi o presenti nelle aree attrezzate. Dopo tale termine il veicolo puo' essere rimosso o bloccato, con applicazione di una sanzione variabile da 41 a 168 euro.
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Alla rimozione sono sottoposti anche i veicoli in sosta che per il loro stato o altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati.
Sono vietate le competizioni motoristiche, le riunioni, i giuochi e le gare sportive in genere, nonche' tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario della strada ingiunge al responsabile di cessare l'attivita', e qualora cio' non avvenga puo' provvedere coattivamente e denunciare lo stesso ai sensi dell'art.650 c.p.
E' invece obbligatorio:
- impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
- impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- segnalare tempestivamente il cambiamento di corsia, dopo essersi ovviamente assicurati di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti.
In caso di veicolo fermo, oltre a rispettare le disposizioni generali riguardo alla segnalazione previste dall'art.162 c.d.s., se il fatto avviene di notte o quando la visibilita' e' limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, gli anabbaglianti, le luci della targa e quelle di ingombro, come prescritto dall'art.153 c.d.s.
Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano inefficienti le luci di posizione.
In tutti i casi suddetti e' applicabile la sanzione variabile da 84 a 335 euro.
Inoltre:
- In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra. La sanzione applicabile varia da 84 a 335 euro;
- In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. La sanzione applicabile varia da 84 a 335 euro.
- Il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto ad una sanzione variabile da 168 a 674 euro, ed e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.
LIMITI E RILEVAZIONE DI VELOCITA'
In autostrada il limite di velocita' e' di 130 km/h (110 km/h in caso di pioggia o neve) per tutti i veicoli esclusi:
- gli autotreni con rimorchio, sottoposti al limite di 80 km/h;
- gli autobus di massa superiore a 8t, sottoposti al limite di 100 km/h;
- gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva superiore a 3,5 t e fino a 12 t, sottoposti al limite di 100 km/h;
- gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva superiore a 12 t, sottoposti al limite di 80 km/h;
- gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone, sottoposti al limite di 80 km/h;
Tali mezzi devono esporre il suddetto limite di velocita' sulla parte posteriore oppure, quando vi sono, sui rimorchi.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza dotate di apparecchiature omologate per il calolo della velocita' media di percorrenza (i cosiddetti tutors), gli enti proprietari possono elevare il limite fino a 150 km/h, sulla base delle caratteristiche del tracciato e previa installazione di appositi segnali.
Allo stesso modo gli enti possono, dandone adeguata segnalazione, fissare limiti inferiori, anche temporanei, in caso di lavori, emergenze, situazioni particolari.
La rilevazione della velocita' puo' essere effettuata sia manualmente da parte degli agenti di polizia stradale (tipicamente tramite i cosiddetti apparecchi Telelaser), sia tramite apparecchiature automatiche omologate, tra le quali gli autovelox e il tutor.
Quest'ultimo, ormai piuttosto diffuso nelle autostrade, e' un sistema atto alla rilevazione della velocita' media in tratti determinati. Fonte di prova riguardo alla velocita' sono anche i cronotachigrafi e i documenti relativi ai percorsi autostradali (attraverso il raffronto delle annotazioni cronologiche stampate sui biglietti di entrata ed uscita).
Per precisa disposizione di legge si ricorda che le postazioni di controllo devono essere ben visibili e segnalate con cartelli o dispositivi luminosi.
Dal sito di Autostrade per l'Italia si puo' scaricare una mappa di autovelox e tutor: clicca qui
Maggiori informazioni, anche sulle sanzioni applicabili, si trovano nella scheda pratica LIMITI DI VELOCITA’, AUTOVELOX E SANZIONI: clicca qui
Fonte: codice della strada art.142 e suo regolamento (art.343/344/345 del Dpr 495/92).
Tutte le sanzioni sono valide dal 1/1/2013 per effetto dell'aggiornamento biennale apportato dal DM 19/12/2012.
VENDITA ALCOOL
L'ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010) ha modificato le regole esistenti inerenti la vendita di alcol in autostrada (art.14 legge 125/2001).
Dal 13/8/2010 nelle aree di servizio lungo le autostrade (autogrill) e' vietata:
- la somministrazione di bevande superalcoliche (in qualsiasi orario) e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
- la vendita per asporto delle bevande superalcoliche dalle 22 alle 6.
In caso di violazione sono previste delle sanzioni per i venditori.
IL PEDAGGIO
Il codice della strada prevede l'obbligo di pagamento del pedaggio sulle autostrade dove lo stesso sia dovuto, pagamento da farsi presso le apposite barriere utilizzando il tagliando ritirato alla stazione di entrata, che deve essere conservato integro per tutto il viaggio.
Presso le barriere (i caselli) e' possibile pagare ad un addetto, con le carte (Viacard, bancomat, carte di credito, etc) oppure tramite rilevazione automatica del passaggio (con apparecchi Telepass, Europass, etc.). In caso di problemi di pagamento ci si deve rivolgere all'addetto (presso le porte automatiche c'e' un pulsante di chiamata). In caso contrario, se si prosegue, si viene fotografati per i successivi rilevamenti ed eventuali invii dei solleciti di pagamento.
I caselli autostradali sono infatti normalmente dotati di un sistema di ripresa video che registra la targa dei veicoli in transito in tutti i casi di illecito previsti dal codice della strada (mancato pagamento del pedaggio, utente sprovvisto del titolo di entrata, utente che impegni in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, etc.etc.).
Ovviamente il soggetto interessato puo' e, riguardo al trattamento dei propri dati personali, esercitare diritti previsti dal codice della privacy (art. 7 del D.lgs.196/2003).
In caso di mancato pagamento del pedaggio (o qualora si arrivi al casello sprovvisti del biglietto di entrata), il codice prevede in modo generico che sia dovuto quello calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del proprio veicolo, alle tariffe previste dallo specifico ente proprietario dell'autostrada. Cio' a meno che il soggetto non dia prova di essere entrato successivamente (Autostrade per l'Italia, per la rete di propria competenza, accetta anche autocertificazioni emesse ai sensi del Dpr 445/2000,
si veda il loro modulo).
L'attivita' di riscossione del pedaggio viene gestita dal singolo ente proprietario dell'autostrada in modo autonomo o con affidamento del servizio a terzi (Autostrade per l'Italia, per esempio, si serve della societa' Essediesse).
Solitamente il mancato pagamento da' luogo all’emissione di un
rapporto di mancato pagamento che viene consegnato al casello di uscita o inviato per posta prioritaria con una lettera di sollecito (a seconda del caso).
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui all'emissione del rapporto suddetto segua il pagamento entro 15 giorni (fattibile con bollettino postale, presso gli sportelli dell'ente o addirittura on-line con carta di credito).
Per quanto ci risulta, al primo sollecito informale ne seguono altri (uno o due) , dopodiche' l'ente procede -autonomamente o attraverso societa' di recupero crediti- alla riscossione coattiva, generalmente effettuata tramite ingiunzione ai sensi del RD 639/1910.
All'atto di ingiunzione, che viene notificato tramite ufficiale giudiziario o per posta, puo' seguire il pignoramento mobiliare e dei crediti presso terzi, eseguito secondo le procedure ordinarie senza emissione di precetto.
Contro l'ingiunzione si puo' fare ricorso davanti al giudice di pace del luogo ove ha sede l'ente creditore entro 30 giorni.
Note:
- Al pagamento del pedaggio rispondono in modo solidale sia il conducente del mezzo che il proprietario dello stesso. Quest'ultimo e' escluso solo nel caso in cui dimostri che la circolazione del mezzo e' avvenuta contro la sua volonta'. Detta responsabilita' solidale, prevista dall'art.176 del c.d.s. (comma 11bis), e' stata precisata dalla legge 289/2002 -finanziaria 2003- e confermata dalla sentenza di Cassazione n.20000/2007.
- Di solito la procedura di riscossione suddetta si attua nell'arco di un anno (almeno per quanto riguarda l'arrivo della prima notifica "ufficiale"), ma i tempi e la consequenzialita' dei passi dipende molto dall'importo "evaso" e dalle soggettive scelte della societa' concessionaria della strada. Il termine di prescrizione viene normalmente considerato di dieci anni, tenendo conto che il pedaggio e' interpretato come il corrispettivo di un contratto di servizio (Cassazione sentenza 298/2003). Il punto e' assai controverso, in realta', poiche' non c'e' armonia giurisprudenziale proprio riguardo alla natura del pedaggio. Il termine decennale, che a quanto ci risulta e' quello adottato dalle varie societa' concessionarie, e' pertanto quello prudenziale da tenere in considerazione.
Sanzioni amministrative applicabili
E' bene chiarire che il mancato pagamento del pedaggio in se' non corrisponde ad una "multa" e non prevede applicazione di sanzioni amministrative ma -come gia' visto- del pedaggio intero calcolato dalla stazione piu' lontana maggiorato di oneri e spese legati all'attivita' di accertamento e decisi dal singolo ente.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.176 del c.d.s., quindi, si puo' affiancare all'attivita' di riscossione del pedaggio come non. Si tratta di due procedure diverse, perche' mentre le sanzioni amministrative prevedono la notifica di un verbale emesso dagli organi di polizia stradale (come per qualsiasi "multa"), il mancato pagamento del pedaggio comporta -come gia' detto- l'emissione di avvisi informali da parte del gestore dell'autostrada con eventuale successiva diffida ed ingiunzione.
La sanzione amministrativa eventualmente applicabile e' quella prevista nel caso in cui il soggetto che non si e' fermato al casello abbia anche avuto un comportamento pericoloso per la circolazione o per se stesso o altri soggetti o che comunque, come genericamente dice il codice, ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio (leggasi l'uso fraudolento della Viacard, del Telepass, etc.). In questo caso e' applicabile infatti una sanzione variabile da 419 a 1.682 euro (dal 1/1/2013).
L'applicazione di dette sanzioni, come gia' accennato, e' sottoposta alle stesse regole di qualsiasi sanzione amministrativa prevista dal c.d.s., con riscossione tramite emissione di verbale, iscrizione a ruolo, etc.. La prescrizione in questo caso e' quindi di cinque anni dall'infrazione.
Fonte: C.d.s., art.176 commi 11, 11bis, 16 e 17; Regolamento c.d.s. Art.373
Quando si puo' parlare di reato
A fronte del mancato pagamento del pedaggio si puo' essere, in particolari casi, anche denunciati per il reato di
insolvenza fraudolenta, ovvero il contrarre un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando uno stato di insolvenza. Tale reato, se riconosciuto, comporta la reclusione fino a due anni o l'applicazione di una multa massima di 516 euro (art.641 c.p.). In tal senso si e' piu' volte espressa la Cassazione, su casi diversi che vanno valutati in modo specifico. Tra le piu' recenti la Cassazione penale, sentenza 24300/2003 e la Cassazione penale sentenza 11734/2008, che ha condannato un automobilista che aveva ripetutamente eluso il pagamento del pedaggio passando dalle corsie riservate al Viacard senza esserne in possesso e che aveva inoltre ignorato i numerosi solleciti di pagamento del pedaggio. Questa sentenza ha in particolare sancito che la denuncia per insolvenza fraudolenta non e' affatto in contrasto con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.176 cds nel caso di comportamento elusivo del pagamento del pedaggio (vedi sopra). Con determinati comportamenti, quindi, come nella fattispecie suddetta, si puo' incorrere sia nelle sanzioni amministrative che nelle denunce penali, oltre che nelle azioni di recupero del pedaggio.
In altri casi, il comportamento tenuto dall'automobilista presso il casello al fine di evitare il pagamento del pedaggio e' stato denunciato e condannato come reato di
truffa (art.640 cp). In tal senso si e' espressa la Cassazione penale che, con sentenza 26289/2007, ha condannato un automobilista che per evitare di pagare il pedaggio era transitato dalla corsia riservata al Viacard senza esserne in possesso. Per lo stesso reato e' stato condannato un automobilista che "scroccava" il telepass di altri utenti autostradali riuscendo a passare subito dopo di loro e prima che si richiudessero le sbarre (Cassazione sentenza 34836/2008). In questi casi la multa puo' variare da 309 a 1.549 euro ed e' prevista reclusione da uno a cinque anni.
Altro illecito penale che puo' essere colpito e'
l'indebito uso o l'alterazione, per pagare il pedaggio, di carte di credito o di tessere Viacard. Due sentenze di Cassazione penale hanno condannato utenti che avevano abusivamente rimagnetizzato tessere Viacard (Cassazione penale n.15533/2007 e n.43056/2007). L'illecito, prima disciplinato dall'art.12 del Dl 143/91, e' ora sanzionato dall'art.55 del d.lgs.231/07 (decreto antiriciclaggio) e prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1550 euro.