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Immigrati. Esame italiano per permessi CE. Le regole
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
16 agosto 2010 11:31
 
Con decreto ministeriale del 4 giugno 2010 il Ministero dell'Interno ha dato attuazione ad una norma che era stata varata lo scorso anno, nel pacchetto sicurezza (art. 1 comma 22 lettera i) legge 94/2009), stabilendo criteri e modalita' di svolgimento del test di lingua italiana per gli stranieri aspiranti alla (ex) carta di soggiorno (oggi permesso Ce di lungo periodo).
Chi effettua l'istanza dovra' anche occuparsi di inoltrare, con modalita' telematiche, la domanda di ammissione al test linguistico. L'amministrazione entro 60 giorni dovra' (dovrebbe) convocare nei propri uffici lo straniero e procedere ad un esame, normalmente per vie informatiche, oppure, su richiesta dello straniero stesso, scritte. Il test si articola a punti e il richiedente l'esame ne dovra' ottenere almeno l'80% del complessivo ammontare.
Una volta superata la prova, il risultato sara' comunicato a cura dell'amministrazione nel sistema informativo del dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno (quello che si occupa anche delle richieste di cittadinanza per intendersi). La prova e' ripetibile dallo straniero che non la dovesse superare, senza limiti.
Ancora non siamo in grado di conoscere l'effettiva difficolta' del test, che dovra' rispecchiare i parametri di difficolta' media pari al livello A2, che secondo gli standard europei consiste in un approfondimento piuttosto elementare della lingua.
Il Ministero chiarisce per adesso che l'esame e' "strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione, in conformita' ai parametri adottati, per le specifiche abilita', dagli Enti di certificazione riconosciuti dal Ministero per gli affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca" (ad oggi Universita' degli studi di Roma Tre; Universita' per gli stranieri di Perugia; Universita' per gli stranieri di Siena; Societa' Dante Alighieri).
Una convenzione fra il ministero dell'Interno e questi ultimi Enti stabilira' contenuti e tempi del test linguistico
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Il luogo di svolgimento, invece, sara' determinato dai Prefetti territorialmente competenti.
Vi sara' poi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle risorse statali e comunitarie, la possibilita' di offrire agli stranieri attivita' formativa e informativa volta ad affrontare l'esame in questione, anche tramite accordi con le realta' territoriali e associative private.
Sono invece esonerati dall'obbligo di esame di lingua alcune categorie di persone:
- i figli minori di 14 anni,
- chi ha gravi problemi di apprendimento linguistico (certificati da un medico) dovuti all'eta' ad handicap o altre patologie,
- chi avesse gia' in passato conseguito un certificato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 richiesto,
- chi ha studiato in Italia o frequenta l'universita' italiana,
- dirigenti, professori universitari, traduttori o interpreti e giornalisti (tutti appartenenti agli stranieri cosiddetti "fuori quota" di cui all'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione).
Ci auguriamo che tutto questo non aggravi ulteriormente la disastrosa situazione dei tempi e dei ritardi delle Amministrazioni nel rilascio dei titoli di soggiorno, che nel caso della ex carta (oggi permesso Ce di lungo periodo) sarebbero legalmente determinati in soli 90 giorni. La cosa migliore e' che lo straniero, nell'ottica della richiesta, si premunisca dell'esame e lo alleghi al momento della domanda fra i requisiti documentali richiesti.
 
 
 
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