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Assistenza medica e sanitaria agli stranieri irregolari: il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
5 giugno 2014 15:22
 
Gli stranieri che si trovano in Italia irregolari per qualsiasi ragione, hanno comunque diritto ad esser curati per cure urgenti o comunque essenziali, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del T.U. Immigrazione (D.lgs 286/98),, che così recita: Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. Cosa si intende per cure urgenti? Quelle non differibili senza che vi siano gravi conseguenze alla vita e alla salute della persona. E per cure essenziali? Si intendono quelle cure e prestazioni, diagnostiche e terapeutiche, che se non effettuate potrebbero portare ad aggravamenti o cronicizzazione, o comunque danni e rischi per la vita e per la salute della persona nel medio e lungo periodo. Le cure posso esser anche quelle fornite a carattere continuativo, ossia a cicli ripetuti più volte. Recandosi allo sportello dell'Asl di riferimento, lo straniero non dovrà esibire alcun documento di soggiorno, titolo che peraltro non è richiesto dal personale medico sanitario che operi prestazioni ai soggetti non iscritti al SSN, secondo il disposto dell'art. 6 comma 2 T.U. Imm. Il tesserino (Codice STP) ha una durata di sei mesi, è rinnovabile ed è valido anche per ottenere prescrizioni di farmaci su ricettario regionale. Al momento del rilascio viene richiesta anche una dichiarazione di indigenza, se del caso, redatta su un apposito modello del Ministero della Sanità. In linea generale il rilascio comporta la registrazione delle generalità del soggetto richiedente, ma è previsto anche che, in assenza di documento di identità, la tessera sia rilasciata anche in base a generalità indicate ma non documentate. E' previsto, inoltre che, in caso di richiesta di restar anonimi, la si possa ottenere anche senza nome e cognome. Ad ogni modo, il personale medico o anche amministrativo, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all'autorità, salvo che non debba provvedere a referto (per ipotesi di delitto a procedibilità di ufficio), nei casi previsti anche per i cittadini italiani e solo se lo stesso non esponga il soggetto assistito a procedimento penale. Ciò dovrebbe tranquillizzare chi, per timore di esser segnalato non si rechi al pronto soccorso o ai consultori, per timore di esser scoperto clandestino. Lo stesso vale anche nei casi di dichiarazione di nascita e di riconoscimento del figlio naturale. Ciò, tuttavia, non significa che i sanitari che erogano le prestazioni non debbano identificare coloro che chiedono assistenza: con Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo del 2000 si è specificato la necessità di farlo, per ragioni attinenti alla tutela degli stessi pazienti in caso di responsabilità dei sanitari, per eventuali dichiarazioni alle autorità diplomatiche del paese di appartenenza e per ragioni di incolumità pubblica dovute a malattie infettive diffusive.
 
 
 
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