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Immigrazione. Conversione permesso di soggiorno a compimento maggiore eta': novita' del pacchetto sicurezza 94/2009
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Scheda Pratica di Emmanuela Bertucci
28 aprile 2010 18:59
 
 Il pacchetto sicurezza 94/2009 ha modificato il quadro delle possibilita' di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' in senso restrittivo.
Il destino dei minori presenti sul territorio al compimento della maggiore eta' e' da sempre un punto problematico della disciplina del diritto degli stranieri, fatta esclusione per i minori presenti sul territorio italiano con i genitori regolarmente soggiornanti.

Un quadro dell'evoluzione della disciplina
Il testo iniziale del d.lgs. 286 del 1998 prevedeva che al compimento della maggiore eta' gli stranieri, conviventi con genitori regolarmente soggiornanti in Italia o con persona affidataria ai sensi della legge sull'affidamento dei minori (l. 184 del 1983) potessero convertire il permesso di soggiorno in motivi di studio, lavoro o attesa occupazione.

La legge 198 del 2002, cosiddetta legge Bossi Fini, prevede, in relazione ai minori stranieri non accompagnati, la possibilita' di convertire il permesso di soggiorno per minore eta' solo qualora lo straniero abbia seguito, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile, e sia in Italia da tre anni. La norma ha un suo senso, un minore straniero senza alcuna figura di riferimento deve essere seguito da qualcuno.
Nella prassi, le Questure estendono illegittimamente il requisito appena citato anche ai minori sottoposti a tutela o affidamento di fatto a parenti entro il quarto grado. Scopo di questa interpretazione, a nostro avviso, quello di evitare l'ingresso di minori dell'eta' di 16 o 17 anni, eta' durante la quale sono inespellibili, che poi vogliano - una volta diventati maggiorenni - convertire il permesso in modo da poter lavorare. Cio' al fine di evitare l'elusione delle quote dettate dai decreti flussi; intenzione mascherata dalla necessita' di partecipare, asseritamente nell'interesse del minore, a questi progetti di integrazione.
Quel che accade nella prassi e' infatti che il minore entra in Italia e raggiunge un parente, solitamente zii o cugini regolarmente residenti che vengono poi nominati tutori del minore dal giudice tutelare, o che rimangono di fatto a questi affidati. Il minore ottiene cosi' un permesso di soggiorno per minore eta' del quale viene richiesta la conversione al compimento della maggiore eta'. Successivamente all'entrata in vigore della Bossi Fini le Questure rigettavano sistematicamente le istanze di conversione da minore eta' a lavoro se il richiedente non aveva i genitori in Italia regolarmente soggiornanti o non aveva partecipato ai programmi di integrazione. E altrettanto sistematicamente questi dinieghi venivano impugnati innanzi ai tribunali amministrativi con gli esiti piu' disparati.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2003 mette un punto fermo sulla materia, dichiarando che i minori “comunque” affidati, compresi i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado e quelli sottoposti a tutela, debbono essere equiparati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', ai figli e agli affidati e quindi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione. Secondo la Corte infatti, la lacuna normativa contenuta all'art. 32 d.lgs. 286 del 1998, che non disciplina la conversione per i minori sottoposti a tutela, deve essere colmata equiparandoli alle altre categorie di minori maggiormente tutelate.

Con la legge 94 del 2009 si interviene nuovamente sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', andando pero' nel senso opposto rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale. Anziche' infatti consentire ai minori sottoposti a tutela o affidati di fatto a parenti entro il quarto grado la conversione diretta del permesso, li assimila ai minori stranieri non accompagnati, consentendo di conseguenza la conversione del permesso solo se al compimento della maggiore eta' abbiano seguito programmi di integrazione sociale e siano presenti sul territorio italiano da almeno tre anni. Si legge infatti al comma 1 bis dell'art. 32 nella nuova formulazione:
"Il permesso di soggiorno [...] può essere rilasciato [...] ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile [...]" e dovranno dimostrare che "l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni".

Il legislatore ha, ad avviso di chi scrive, disatteso le richieste della Corte Costituzionale e la norma modificata sara' molto probabilmente riportata al vaglio della Corte per una nuova pronuncia di costituzionalita' sulla irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai minori dati in affidamento familiare.
Disparita' appunto gia' vagliata – e bocciata – dalla Corte che, con sentenza del 2003, aveva ritenuto che l'unica interpretazione costituzionalmente legittima dell'art. 32 d.lgs. 286 del 1998 dovesse consentire la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', lasciando il requisito dell'aver seguito programmi di integrazione per due anni e permanenza sul territorio per tre ai minori non accompagnati, a tutte queste categorie di minori:
- con genitori regolarmente soggiornanti;
- sottoposti ad affidamento ai sensi dell'art. 4 della legge 184 del 1983;
- sottoposti ad affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983;
- sottoposti a tutela;
- affidati di fatto a parenti entro il quarto grado

Interpretazione, questa, rafforzata anche dal Consiglio di Stato in due recenti pronunce (decisione n. 182 del 19 gennaio 2010 e n. 1478 del 15 marzo 2010) nelle quali, pur successivamente all'entrata in vigore della modifica contenuta nel pacchetto sicurezza, si consente la conversione anche al minore affidato di fatto (nella prima pronuncia) che a quello affidato dal giudice tutelare, senza necessita' di aver compiuto il percorso biennale di integrazione.
 
 
 
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