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CANONE RAI: ESENZIONE E RIMBORSO PER GLI ULTRA 75ENNI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 settembre 2010 12:14
 
Ultimo aggiornamento: 31/1/2020

L'Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni pratiche su come ottenere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai da parte dei contribuenti ultra 75enni introdotta dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 comma 132).

Con la circolare n.46/2010 sono state dettate le modalita' per ottenere l'esenzione ed anche quelle per ottenere il rimborso retroattivo dei canoni pagati dal 2008 al 2010.

Indice scheda
CHI PUO' OTTENERE L'ESENZIONE
COME OTTENERE L'ESENZIONE
CHI PUO' OTTENERE IL RIMBORSO
COME OTTENERE IL RIMBORSO
SANZIONI
NOTA SULLA RATEIZZAZIONE PER I PENSIONATI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

CHI PUO' OTTENERE L'ESENZIONE
L'esenzione riguarda i soggetti che
* abbiano compiuto il 75simo anno di eta' entro la scadenza del termine di pagamento del canone. Per ottenere l'esenzione annuale, per esempio, il 75simo anno di eta' dev'essere compiuto entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede l'esenzione; per ottenere l'esenzione dal secondo semestre -in caso di pagamenti semestrali- il 75simo anno di eta' deve risultare compiuto entro il 31 luglio dello stesso anno;
* abbiano un reddito proprio che, unito a quello del coniuge, non superi complessivamente gli 8.000 euro annui (*). Devono essere presi in considerazione tutti i redditi -anche quelli non soggetti a tassazione irpef- relativi all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione. Sono compresi quindi i redditi imponibili desumibili dal CUD o dalla dichiarazione dei redditi (al netto degli oneri deducibili), nonche' i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta, come gli interessi maturati su conti bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, tutti i proventi di quote di investimenti e i redditi percepiti all'estero. Devono essere comprese nel conto anche le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche consolari, missioni, o quelle corrisposte dalla Santa Sede, da enti gestiti da essa o da entri centrali della Chiesa cattolica. NON si considerano invece i redditi esenti da irpef (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidita'), i redditi derivanti dall'abitazione principale, i trattamenti di fine rapporto e gli altri redditi assoggettati a tassazione separata;
* non convivano con altre persone (diverse dal coniuge, collaboratori domestici, colf e badanti) che abbiano un reddito proprio.

Per gli "abbonamenti" che dovrebbero attivarsi durante l'anno l'esenzione e' applicabile se il soggetto ha gia' compiuto i 75 anni. Va inviata la dichiarazione di esenzione entro 60 giorni da quando e' sorto l'obbligo di pagamento (inizio del possesso della TV).

L'esenzione riguarda esclusivamente l'apparecchio televisivo detenuto presso l'abitazione di residenza.

(*) valore in vigore dal 2019 per effetto di quanto disposto dal DM 24/10/2019 confermato della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 355; prima il limite di reddito era di 6.713,98 euro.

COME OTTENERE L'ESENZIONE
E' necessario compilare un modulo -consistente in una dichiarazione di possesso dei requisiti- approntato dall'Agenzia delle entrate.

Il modulo/dichiarazione va poi consegnato o spedito per raccomandata a/r (piegando il foglio, senza busta) entro il 30/4 dell'anno a partire dal quale si intende usufruire dell'esenzione (stante l'aver compiuto i 75 anni entro il 31/1).

Se si paga in canone semestralmente e si intende iniziare a godere del beneficio dal secondo semestre dell'anno l'invio deve avvenire entro il 31/7 (stante l'aver compiuto i 75 anni entro lo stesso 31/7).

Il modulo (dichiarazione sostitutiva) e' scaricabile QUI.

L'invio va effettuato a AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - 10121 - Torino
allegando copia di un documento di identita'.

La consegna a mano puo' invece essere effettuata presso qualunque ufficio locale o territoriale dell'Agenzia delle entrate (gli indirizzi sono sul sito inserito tra i link utili).

Se successivamente all'invio della domanda il soggetto perde il diritto al beneficio (perche' magari cambia il suo reddito o perche' inizia a convivere con possessori di reddito proprio), dovra' ricominciare a pagare il canone.

CHI PUO' OTTENERE IL RIMBORSO
Il rimborso spetta ai soggetti che possiedono i requisiti per l'esenzione (vedi sopra) e che abbiano regolarmente pagato i canoni dal 2008.

I rimborsi spettano ovviamente per gli anni per i quali risultino maturati i requisti di eta' e reddito. Per quanto riguarda l'eta', i 75 anni devono risultare compiuti, come gia' detto, entro il 31/1 dell'anno in questione (31/7 se si intende chiedere il rimborso del pagamento dell'ultimo semestre dell'anno).
Per il canone dell'ultimo semestre dell'anno, nel caso di pagamenti semestrali, il compimento dei 75 anni deve essere avvenuto entro il 31/7.

COME OTTENERE IL RIMBORSO
Anche in questo caso deve essere compilata una domanda di rimborso approntata dall'Agenzia delle entrate, che deve essere presentata unitamente alla richiesta di esenzione per gli stessi anni per i quali si chiede il rimborso. L'esenzione, in questo caso, scattera' retroattivamente, come il rimborso.

Il modulo per il rimborso, come quello per la dichiarazione di esenzione, sono scaricabili QUI.

Gli invii o la consegna a mano possono essere fatti nelle modalita' gia' dette valide per le dichiarazioni di esenzione.

I rimborsi avverranno poi mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali.

Nota importante per chi ha gia' inviato una richiesta di rimborso: chi ha gia' inviato una richiesta di rimborso, magari utilizzato la modulistica ADUC, potrebbe teoricamente non inviare ulteriori richieste. A livello pratico, tuttavia, crediamo sia opportuno che vengano comunque inviati entrambi i moduli approntati dall'Agenzia delle entrate, sia per sollecitare l'Agenzia che, a quanto ci risulta, ha fino ad oggi ignorato le richieste, sia per far si' che la propria pratica risulti inequivocabilmente completa. Cio' vale a maggior ragione per chi ha gia' inviato una richiesta di rimborso redatta per conto proprio, senza utilizzare il modulo ADUC.

SANZIONI
Per ogni abuso relativo al diritto di esenzione e' comminabile una sanzione amministrativa variabile da 500 a 2.000 euro per ciascuna annualita' "evasa", che si aggiunge al canone dovuto e agli interessi di mora.

Altre sanzioni penali sono poi applicabili relativamente alle false dichiarazioni fatte compilando il modulo di autocertificazione.

NOTA SULLA RATEIZZAZIONE PER I PENSIONATI
I pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone con una detrazione dalle tasse, in massimo 11 rate. Il decreto infatti introduce, per questi pensionati, anche la possibilita' di pagare a rate le tasse eventualmente dovute. 
La richiesta va presentata entro il 15/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone Rai all'ente che eroga la pensione. L'ente comunica poi al pensionato l'accettazione della domanda entro il 15 del successivo mese di Gennaio.
L'addebito avviene come trattenuta sulla pensione, in 11 rate mensili a partire dal mese di Gennaio dell'anno a cui si riferisce il Canone Rai.  

Fonte: Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art.38 comma 8 e Provvedimento Agenzia delle entrate n.133729 del 29/9/2010

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) art.1 comma 132 modificato dal Dl 248/2007 art.42
- Circolare Agenzia delle entrate n.46/E del 20/9/2010
- DM 16 febbraio 2018 di Economia e Sviluppo Economico
- Dm Min.economia e finanze 24/10/2019 (soglia reddito dal 2019)
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 355

LINK UTILI
- Sito Agenzia delle entrate con modulistica e testo della circolare: clicca qui
- Sito ADUC settore CANONE RAI utile anche per inoltrare domande: clicca qui
 
 
 
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