Canone RAI: esenzione e rimborso per gli ultra 75enni
I contribuenti che hanno compiuto 75 anni e rispettano determinati requisiti reddituali hanno diritto all'esenzione dal pagamento del Canone RAI. L'esenzione è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) e rimane in vigore nel 2026. Non è automatica: va richiesta ogni anno con apposita dichiarazione.
Si ricorda che dal 2016 il Canone RAI è addebitato nella bolletta dell'energia elettrica per gli intestatari di utenza domestica, in presunzione di possesso di un televisore. Chi non possiede TV deve dichiararlo separatamente (si veda la scheda Canone RAI: modulo per dichiarare il non possesso della TV).
Indice scheda
CHI PUÒ OTTENERE L'ESENZIONE
COME OTTENERE L'ESENZIONE
CHI PUÒ OTTENERE IL RIMBORSO
COME OTTENERE IL RIMBORSO
SANZIONI
RATEIZZAZIONE PER I PENSIONATI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Hanno diritto all'esenzione i soggetti che soddisfano tutte e tre le seguenti condizioni:
- abbiano compiuto il 75° anno di età entro la scadenza del termine di pagamento del canone (entro il 31 gennaio per l'esenzione annuale; entro il 31 luglio per l'esenzione dal secondo semestre);
- abbiano un reddito proprio che, unito a quello del coniuge, non superi complessivamente 8.000 euro annui. Si considerano tutti i redditi dell'anno precedente, inclusi quelli soggetti a imposta sostitutiva (interessi bancari, BOT, ecc.) e quelli percepiti all'estero. Non si considerano: pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni di invalidità, redditi dell'abitazione principale, TFR e redditi a tassazione separata;
- non convivano con altre persone — diverse dal coniuge, da collaboratori domestici, colf o badanti — che abbiano un reddito proprio.
L'esenzione si applica esclusivamente all'apparecchio televisivo detenuto presso l'abitazione di residenza.
Occorre compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva predisposta dall'Agenzia delle Entrate e inviarla entro i seguenti termini:
- entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si chiede l'esenzione (per l'intero anno);
- entro il 31 luglio per ottenere l'esenzione solo dal secondo semestre.
Il modulo si scarica dal sito dell'Agenzia delle Entrate e può essere inviato:
- per raccomandata a/r (senza busta, piegando il foglio), allegando copia del documento d'identità, all'indirizzo:
Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 — S.A.T. Sportello abbonamenti TV — Casella Postale 22 — 10121 Torino; - per via telematica tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate (con SPID, CIE o Fisconline/Entratel), anche tramite CAF o intermediari abilitati;
- per PEC con firma digitale all'indirizzo [email protected];
- consegnando a mano presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Se successivamente all'invio il soggetto perde i requisiti (cambia reddito o inizia a convivere con possessori di reddito), deve ricominciare a pagare il canone.
Hanno diritto al rimborso i soggetti che possiedono i requisiti per l'esenzione (vedi sopra) e che abbiano regolarmente pagato i canoni negli anni per i quali vantano il diritto, contando il compimento dei 75 anni entro il 31 gennaio (o 31 luglio per il secondo semestre) dell'anno di riferimento.
La domanda di rimborso va presentata insieme alla dichiarazione di esenzione per gli stessi anni, usando l'apposita modulistica dell'Agenzia delle Entrate (scaricabile dal sito). L'invio avviene nelle stesse modalità descritte per la dichiarazione di esenzione. I rimborsi vengono effettuati mediante bonifico bancario o postale.
In caso di abuso del diritto all'esenzione (dichiarazione falsa o requisiti non posseduti) è applicabile una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni annualità, oltre al canone dovuto e agli interessi di mora. Si applicano inoltre le sanzioni penali per false dichiarazioni rese in autocertificazione.
RATEIZZAZIONE PER I PENSIONATI
I pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone RAI tramite trattenuta mensile sulla pensione, in massimo 11 rate da gennaio a novembre. La richiesta va presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente all'ente erogatore della pensione (INPS o altro). L'ente conferma l'accettazione entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- L. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 132
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 20 settembre 2010
- D.M. 24 ottobre 2019 (soglia reddito elevata a 8.000 euro dal 2019)
- L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 355
- Sito Agenzia delle Entrate — modulistica esenzione e rimborso canone RAI