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Colf e badanti: requisiti e procedure per la regolarizzazione
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Scheda Pratica di Antonella Porfido
12 agosto 2009 0:00
 
La legge 3 agosto 2009, n. 102 (“cd. provvedimento anticrisi”), con l'art. 1-ter, ha previsto la possibilita' di regolarizzare i rapporti di lavoro domestico o di assistenza, relativi a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari comunque presenti nel territorio italiano (1).
Qui di seguito indichiamo i requisiti per essere ammessi alla sanatoria, e le procedure da seguire:
 
1) Chi puo' attivare la procedura, e in che termini
Dal 1 settembre al 30 settembre 2009 la dichiarazione di emersione puo' essere fatta dai seguenti datori di lavoro:
- cittadino italiano,
- cittadino comunitario,
- cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/98) o in possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (art. 10 d. lgs. 30/07).
La richiesta puo' riguardare cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio italiano (quindi anche senza valido titolo di soggiorno), che alla data del 30 giugno 2009 abbiano da tre mesi prestato in maniera irregolareattivita' di assistenza presso il datore di lavoro, per se' stesso o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, se affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti), oppure attivita' di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).
 
2) Requisiti per l'emersione
- Lavoro di sostegno al bisogno familiare (COLF):
E' possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.
I datori di lavoro devono possedere un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a € 20.000 se si tratta di famiglia monoreddito, oppure non inferiore a € 25.000 per il nucleo familiare nel quale i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono piu' d'uno.
- Assistenza a persone affette da patologie o handicap (BADANTI):
Si possono presentare al massimo due domande per nucleo familiare.
Il datore di lavoro deve provare la limitazione dell'autosufficienza, in relazione a se' stesso o ad un familiare anche non convivente, tramite la documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i cittadini gia' dichiarati invalidi, sara' sufficiente presentare la documentazione di invalidita' civile. In caso di presentazione di due domande per assistere una sola persona, la documentazione medica deve attestarne la necessita', e deve indicare espressamente.
 
In sostanza, ciascun nucleo familiare potra' regolarizzare fino a tre lavoratori (1 colf, due badanti).
La presentazione della dichiarazione di emersione deve essere preceduta dal pagamento di un contributo di € 500,00 per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare (il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito).
Il contributo dovra' essere versato utilizzando il modello “F24-versamenti con elementi identificativi” presso sportelli bancari, uffici postali o tramite procedura informatica attraverso i siti clicca qui - clicca quiwww.lavoro.gov.itclicca qui
E' richiesto anche il pagamento di una marca da bollo di € 14,62.
 
3) Dove presentare la domanda di emersione
Nel caso di lavoratore italiano o cittadino comunitario, la dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro dovra' avvenire presso l'INPS.
Nel caso di lavoratore extracomunitario, invece, la dichiarazione essere effettuata in via telematica utilizzando il modulo telematico contenuto nel programma scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno (clicca qui) entro il 30 settembre 2009. Nel sito saranno presenti informazioni utili per la compilazione.
Per essere considerata ammissibile, la dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del datore di lavoro (se si tratta di datore di lavoro extracomunitario, dovranno essere resi noti i dati relativi al titolo di soggiorno);
b) generalita' e nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione, nonche’ l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che sia valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) indicazione della tipologia dell'impiego e delle modalita’ di svolgimento dello stesso;
d) nel caso di impiego al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'attestazione relativa al reddito del datore di lavoro (o del nucleo familiare);
e) attestazione che dichiari che il lavoratore e’ occupato da almeno tre mesi anteriori alla data del 30 giugno 2009;
f) dichiarazione attestante che la retribuzione stabilita per il lavoratore non e’ inferiore a quella prevista dal contratto vigente collettivo nazionale di categoria di riferimento, e nel caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, attestante che l'orario lavorativo non e’ inferiore a quello stabilito dall'art. 30 bis comma 3 lettera c dpr 394/1999 (e cioe' deve trattarsi di un orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali);
g) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall'art. 5-bis del testo unico sull'immigrazione;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di € 500,00.
 
Una volta terminata la procedura d'inoltro per via telematica, verra' inviata una email all'indirizzo del richiedente. La data risultante dall'email corrisponde alla data di invio della domanda di emersione.
La copia della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di emersione dovra' essere consegnata al lavoratore.
Il sistema informatico del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione) trasmette le domande allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura della propria provincia, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
Lo Sportello Unico per l'immigrazione verifica preliminarmente l'ammissibilita’ della dichiarazione.
In un secondo momento, acquisisce il parere della Questura in merito all'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e, se non ve ne sono, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Per chi ha presentato la richiesta di regolarizzazione di badanti, in questa sede e' necessario esibire la documentazione medica attestante lo stato di non autosufficienza del soggetto per cui si richiede assistenza, nonche' la certificazione attestante la necessita' dell'impiego di due unita' (se si intendono regolarizzare due badanti).
Non possono essere regolarizzati i lavoratori extracomunitari:
- che sono stati raggiunti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 comma 1 e 2 lett. C del d. lgs. 286/98 (espulsione amministrativa) e dall'art. 3 del d.l. 144/05 (espulsione di stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo);
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati in cui e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato (artt. 380 e 381 c.p.p.).
 
La presenza di meri errori materiali non costituisce causa d'inammissibilita' della dichiarazione di emersione.
La mancata presentazione delle parti alla convocazione avra’ come conseguenza l'archiviazione del procedimento.
 
4) Chi ha presentato in precedenza una richiesta di permesso di soggiorno
Beneficiare della sanatoria, comporta per il datore di lavoro la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato avanzata ai sensi del decreto flussi del 30 ottobre 2007 e del 3 dicembre del 2008, limitatamente all'attivita’ di lavoro prevista dalla sanatoria.
 
5) Cosa accade una volta presentata la domanda
Una volta stipulato il contratto di soggiorno, il datore di lavoro ha 24 ore di tempo per effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, mentre il lavoratore avra’ l'onere di osservare le disposizioni relative alla richiesta del permesso di soggiorno.
Nelle more del procedimento di emersione, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti dall'art. 13 del d.lgs. 286/98 (espulsione amministrativa).
Dal momento dell'entrata in vigore della sanatoria, e fino alla conclusione della procedura, verranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi che abbiano avuto inizio nei confronti di datori di lavoro e lavoratori che svolgano le attivita’ oggetto della sanatoria, per aver violato le norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio italiano (con esclusione dei casi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del testo unico immigrazione), o per avere violato norme a carattere finanziario, fiscale previdenziale e assistenziale, relative all'impiego di lavoratori.
La sospensione dell’accertamento dei suddetti reati cessa nel caso non si denunci la sussistenza del rapporto di lavoro, ovvero quando la richiesta venga archiviata o rigettata. Nel primo caso, la sospensione cessa allo scadere del termine previsto per la presentazione della domanda; nel secondo caso, nella stessa data del rigetto o dell’archiviazione della richiesta.
Allo stesso tempo, la norma precisa che l’avere sottoscritto il contratto di soggiorno, con contemporanea comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, e l’avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno comportano sia per il datore di lavoro che per il lavoratore l’estinzione stessa dei reati e degli illeciti amministrativi.
 
6) La presentazione di false dichiarazioni
Se il contratto di soggiorno viene sottoscritto sulla base di dati che non corrispondono a verita', ne derivera’ la nullita’ dello stesso ai sensi dell’art. 1344 c.c. e di conseguenza, il permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore sara’ revocato.
Le false dichiarazioni o attestazioni, invece, qualora non costituiscano un piu’ grave reato, saranno invece punite ai sensi dell’art. 76 dpr 445/2000. Se il fatto e’ commesso avvalendosi di contraffazione o alterazione di documenti, oppure mediante l’utilizzo di questi ultimi, verra’ applicata la sanzione della reclusione da uno a sei anni (art. 1 bis, comma 14).
La pena subira’ un aumento se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale.
 
(1) clicca qui

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