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PROTESTI: CANCELLAZIONE DAL BOLLETTINO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 ottobre 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 28/10/2011

Abbiamo gia' approfondito, nella scheda IL PROTESTO E LA SUA PUBBLICAZIONE (clicca qui), cosa sono i protesti e come avviene la loro pubblicazione.

In questa scheda ci occupiamo di come puo' avvenire la cancellazione del protesto e la riabilitazione del protestato, quando necessaria.

La cancellazione può avvenire:
- nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento (della cambiale o del vaglia cambiario/paghero') comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento);
- nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell'art.17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e' pagato un protesto cambiario oltre l'anno suddetto);
- qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non e' ovviamente necessario e puo' procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell'errore).

In termini pratici, quali sono gli scenari che si aprono di fronte al soggetto protestato?:
-potrebbe pagare tempestivamente (sia il debito originario che gli ulteriori gravami legati al protesto), prima che il debitore metta in atto le azioni esecutive che possono seguire il protesto, ovvero il precetto e il pignoramento. Se cio' avvenisse entro un anno dalla levata del protesto egli potrebbe anche ottenere la cancellazione dello stesso rivolgendosi alla Camera di commercio (a condizione che si tratti del protesto di una cambiale. Per gli assegni occorre la riabilitazione del Tribunale e di deve agire decorso un anno dalla levata).
- potrebbe pagare dopo un anno dalla levata del protesto. In questo caso la cancellazione potrebbe essere richiesta solo ottenendo la riabilitazione da parte del Tribunale, qualora nel frattempo non si sia stati protestati di nuovo. Rimane da vedere, poi, se il pagamento sia sufficientemente tempestivo da evitare le eventuali azioni esecutive del creditore.
- potrebbe non pagare mai, e quindi oltre a subire le azioni esecutive eventualmente messe in atto dal creditore insoddisfatto (precetto, pignoramento, etc.) dovra' rimanere iscritto per 5 anni nel bollettino dei protesti.

Vediamo, nel dettaglio, le procedure di cancellazione:
Indice scheda
CANCELLAZIONE A SEGUITO DEL PAGAMENTO ENTRO UN ANNO
CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RIABILITAZIONE
CANCELLAZIONE DEL PROTESTO ILLEGITTIMO OD ERRONEO
CANCELLAZIONE DOPO CINQUE ANNI
OLTRE AL PROTESTO: ISCRIZIONE ALLA CAI, SEGNALAZIONE NEGLI ARCHIVI DEI "CATTIVI PAGATORI"
LINK UTILI

CANCELLAZIONE A SEGUITO DEL PAGAMENTO ENTRO UN ANNO
Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento di una cambiale protestata (tratta o paghero') maggiorata di interessi e spese -comprese quelle relative alle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore (precetto e pignoramento)- puo' chiedere la cancellazione del protesto dagli appositi registri, ovvero dal cosiddetto bollettino.

Attenzione! La cancellazione dei protesti di assegni nonche' di cambiali (tratte o paghero') pagate oltre i 12 mesi dalla levata e' possibile solo ottenendo la preventiva riabilitazione da parte del Tribunale (vedi piu' avanti).

Va presentata un'apposita istanza presso la Camera di commercio competente per territorio, pagando il bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria (8 euro per titolo, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.10.2001).

Si dovra' allegare l'atto di protesto e il titolo quietanzato (dalla banca o dal creditore). In alternativa puo' essere allegato il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a al portatore, dell'importo del titolo maggiorato da interessi e spese (ai sensi dell'art.9 del dpr 290/1975). Esso dovra' riportare i dati del titolo e del protesto o dovra' essere accompagnato dal certificato di protesto rilasciato dal pubblico ufficiale levatore. In alcuni casi (verificare con la specifica Camera) potrebbe essere sufficiente invece una semplice dichiarazione scritta del debitore.

Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita', l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

Se mancasse risposta entro 20 gg o l'istanza non fosse accolta il debitore puo' rivolgersi al giudice di pace del suo luogo di residenza. Ovviamente la cosa va valutata opportunamente, possibilmente con l'aiuto di un legale.

Piu' avanti, tra i link in calce alla scheda, e' scaricabile un modulo fac-simile dell'istanza.

CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RIABILITAZIONE
Per quanto prevede la legge 108/96 all'art.17, il debitore protestato che abbia adempiuto al pagamento e non abbia nel frattempo subito ulteriori protesti ha diritto ad ottenere alla riabilitazione da parte del Tribunale. Cio', pero', non prima che sia decorso un anno dalla levata del protesto, indipendentemente da quando avviene il pagamento.

La riabilitazione riguarda, essenzialmente:
- il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di una cambiale (tratta o paghero') OLTRE un anno dalla levata dello stesso e che non e' stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;
- il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di un assegno e che non e' stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;

Per ottenere la riabilitazione egli si deve rivolgere al presidente del Tribunale compilando un'apposita istanza ed allegandovi i documenti che provino il pagamento.

Se il Tribunale nega la riabilitazione il debitore puo' far ricorso, entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento di dinego, alla Corte di Appello.

Ottenuta la riabilitazione il protesto viene praticamente “annullato” e puo' esserne chiesta la cancellazione dal bollettino (sul quale verra' pubblicato il decreto di riabilitazione) presentando un'istanza alla Camera di commercio competente per territorio. La pratica e' sottoposta alle stesse regole gia' dette per la cancellazione a seguito di pagamento entro l'anno dalla levata, ovvero con risposta entro 20 giorni e possibilita', in caso di rigetto, di ricorrere presso il giudice di pace.

Piu' avanti, tra i link in calce alla scheda, sono scaricabili i fac-simile di ambedue i moduli, con la descrizione delle modalita' di presentazione e degli allegati necessari.

CANCELLAZIONE DEL PROTESTO ILLEGITTIMO OD ERRONEO
Nel caso in cui la levata di protesto sia ritenuta illegittima o errata, puo' essere chiesta cancellazione dell'iscrizione dal bollettino direttamente al presidente della camera di commercio.

La richiesta puo' essere presentata da un pubblico ufficiale o da una banca, nonche' dallo stesso soggetto protestato. Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita', l'esecuzione della stessa entro 5 gg.

In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della camera di commercio il debitore puo' ricorrere al giudice di pace della propria zona di residenza oppure -in casi particolari- chiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza in Tribunale (ex art.700 c.p.c.), con l'ausilio di un legale.

Al riguardo e' da tener presente una interessante sentenza di Cassazione (n.17415 del 30/8/04) secondo la quale la camera di commercio puo' essere chiamata in causa -anche con un provvedimento d'urgenza- per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese processuali ne' tantomeno per l'eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto intendesse chiedere. Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei dati, non puo' infatti essere imputata la responsabilita' dell'errore che, presumibilmente, ricade sull pubblico ufficiale levatore.
Nel caso si voglia andare in causa e' comunque opportuno valutare bene i presupposti, magari con l'aiuto di un legale.

CANCELLAZIONE DOPO CINQUE ANNI
L'iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiche' la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico.
In caso contrario l'interessato potra' chiederla rivolgendosi al presidente della camera di commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell'attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.

OLTRE AL PROTESTO: ISCRIZIONE ALLA CAI, SEGNALAZIONE NEGLI ARCHIVI DEI "CATTIVI PAGATORI"
Quando ci si occupa di regolarizzare un protesto e' bene anche verificare che non si sia stati iscritti al CAI o in una delle centrali rischi come “cattivi pagatori” (CRIF, CTC, EXPERIAN, Banca d'Italia, etc.).
Le procedure, infatti, sono differenti e possono essere attivate indipendentemente l'una dall'altra.
Le prime due, per quanto riguarda gli assegni, sono spesso contemporanee benche' sia possibile che un assegno impagato -che ordinariamente viene iscritto alla CAI (centrale di allarme interbancaria)- non venga anche protestato. E' bene sapere inoltre che e' l'iscrizione al CAI che comporta la revoca all'emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonche' il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti. Cio' anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.
L'iscrizione alle centrali rischi, invece, si discosta dalle altre due procedure visto che riguarda esclusivamente mancati o ritardati pagamenti di rate di finanziamenti, che solo raramente avvengono con assegni o cambiali.

Per approfondire il punto e conoscere il funzionamento dei relativi archivi e la procedura di consultazione e cancellazione dei dati, si vedano queste schede:
Scheda pratica
ASSEGNI E CARTE IRREGOLARI: iscrizione al CAI e sanzioni: clicca qui
Scheda pratica CATTIVI PAGATORI E CENTRALI RISCHI: NUOVE REGOLE: clicca qui

LINK UTILI
Legge 235/2000 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”, che ha modificato la legge 77/1955 e la legge 108/1996: clicca qui

Modulistica PROTESTI: CANCELLAZIONE DAL BOLLETTINO: clicca qui

Ha collaborato Barbara Vallini
 
 
 
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