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Multe prese all'estero e norme comuni europee: una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 marzo 2014 11:06
 
Ultimo aggiornamento: 11/10/2017

Una circolare del Ministero dell’Interno del 12/9/2017 ha dettato istruzioni operative per lo scambio dei dati dei veicoli in ambito europeo ai fini dell’applicazione transfrontaliera delle sanzioni amministrative (multe) relative alle violazioni delle normative stradali ritenute più importanti e pericolose compiute, in questo caso, in Italia.

La circolare si rifà in particolare alla Direttiva UE 2015/413 che ha sostituito la 2011/82/UE annullata dalla Corte di Giustizia europea a causa di errori formali, mantenendone il contenuto per dare continuità alle regole. La base normativa italiana rimane il decreto legislativo 37/2014 di recepimento della direttiva del 2011.

Il sistema di scambio di informazioni creato per agevolare l'individuazione dei trasgressori di violazioni commesse nei Paesi UE con veicoli immatricolati in un altro Paese membro si chiama Cross Border operativo attraverso “punti di contatto nazionali” (in Italia la Motorizzazione civile), con richieste inviate dagli organi di Polizia.

Le regole dettate dalle Direttive europee sono comuni ma, lo precisiamo, può variare a seconda dello Stato in cui viene compiuta la violazione sia la modalità di notificazione della violazione sia, soprattutto, la modalità di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.

Indice scheda
INFRAZIONI COINVOLTE
INFORMATIVA AL TRASGRESSORE
MANCATO PAGAMENTO E CONSEGUENZE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

INFRAZIONI COINVOLTE
Sono coinvolte le infrazioni, non contestate subito (*), inerenti:
- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- mancato arresto davanti al semaforo rosso;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco;
- circolazione su corsia vietata;
- uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Le norme di riferimento, sia per quanto riguarda la circolazione stradale che le sanzioni e la loro applicazione, sono ovviamente quelle del paese di infrazione. In Italia si applica il Codice della Strada (D.lgs.285/92) nelle modalità previste dalla Circolare Ministero dell’Interno del 12/9/2017.

Il sistema di Cross Border funziona, per quanto riguarda l’Italia, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it con un’apposita applicazione accessibile a tutte le forze di polizia.

(*) Per le multe contestate subito anche relative a infrazioni diverse dalle suddette -con il fermo del veicolo e l'immediata notifica del verbale- non si pone ovviamente il problema di rintracciare il trasgressore ne' quindi di applicare le disposizioni della Direttiva. In tali casi in molti paesi esteri viene imposto il pagamento immediato o comunque a breve termine.

INFORMATIVA AL TRASGRESSORE
La Direttiva -così come il D.lgs.di recepimento- prevedono, una volta individuato l'ipotetico trasgressore, l'invio da parte dell'organo di Polizia del Paese membro ove l'infrazione è stata commessa, di un'informativa scritta denominata “Lettera di informazione”, contenente gli estremi dell'infrazione (articolo di legge violato, luogo data e ora di rilevazione), la descrizione dell'eventuale dispositivo utilizzato (per esempio per le multe di eccesso di velocità) e le sanzioni applicabili.

L'informativa -redatta nella lingua del Paese di immatricolazione del veicolo- contiene un questionario, il “Modulo di risposta” tramite il quale l'interessato può eventualmente fare correzioni, comunicazioni od anche “contestare” l'infrazione -soprattutto in caso di errore di identificazione- rispondendo entro 60 giorni.
Sul modulo è indicata l'autorità che si occupa di esaminare il caso e le osservazioni inviate, il cui esito viene comunicato entro ulteriori 60 giorni dalla risposta al questionario.
Una procedura, per quanto capiamo, totalmente stragiudiziale, che può però determinare l'annullamento di atti formali già eventualmente emessi o in corso di emissione.

Quindi, d'ora in poi, in caso di infrazione commessa in un Paese UE che abbia correttamente recepito la Direttiva (del tipo già detto) riceveremo un avviso scritto in italiano a fronte del quale, oltre che col pagamento, potremo rispondere con osservazioni, richieste di correzione dati, od addirittura contestazioni, così da cercare di evitare la notifica di un atto formale che altrimenti, in caso di errore, dovremo poi impugnare davanti all'autorità giudiziaria straniera, seguendo le normative locali.
Da precisare che la risposta con osservazioni NON sostituisce il ricorso contro l’atto formale di contestazione, in Italia il “verbale” notificato secondo le regole del Codice della Strada. Se quindi viene notificato o anche semplicemente inviato un atto formale successivamente o contestualmente alla lettera di informazione, si dovrà eventualmente procedere al ricorso nelle modalità previste dal Paese che lo ha emesso e dove è stata commessa l’infrazione.

La norma in questione prevede anche le classiche protezioni in ambito privacy. Tra le altre cose (diritto a conoscere la provenienza dei dati, a chiederne la correzione o cancellazione, etc.), una volta ricevuta la comunicazione, è possibile chiedere alla Motorizzazione italiana quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale del Paese membro di infrazione, nonché la data della richiesta e l'autorità che l'ha effettuata.

Ambedue i moduli tipo (“lettera di informazione” e “modulo di risposta”) sono allegati sia alla Direttiva (per tutti, riferimento generico) che al D.lgs.37/2014 (per gli stranieri che prendono multe in Italia).

Attenzione! Per quanto riguarda l’Italia la lettera di informazione affianca, ma NON sostituisce, la notifica del verbale prevista dal Codice della Strada, in questo caso all’art. 201 comma 1 (notifica a residente all’estero). Per disposizioni ministeriali i due documenti dovrebbero essere inviati insieme.

MANCATO PAGAMENTO E CONSEGUENZE
Nè la direttiva nè la norma italiana entrano nel merito dei casi di mancato pagamento e delle azioni di riscossione delle multe fatte a stranieri; è vero che nella UE vige il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (decisione quadro 2005/214/GAI), ma ciò non basta a facilitare la riscossione transfrontaliera delle multe non pagate, disciplinata in modo diverso a seconda del Paese di infrazione. Non esistono procedure “fuori confine” uniformi ed ugualmente efficaci, ogni Paese fa come crede. Si va dai Paesi che “aspettano i debitori al varco”, rifacendosi anche di penali se il trasgressore/debitore rientra nel loro territorio e viene “pizzicato”, altri che cercano di riscuotere attraverso la giurisdizione civile, altri che addirittura spostano l'azione sul piano penale rendendo le minacce certamente più efficaci e concrete (si veda la Svizzera che anche se non fa parte dell'UE ha ottimi accordi di scambio dati con l'Italia e prevede l'arresto per alcune infrazioni). In molti casi le multe rimangono però impagate, catalogate come inesigibili.

Sul punto è la stessa direttiva che , nelle premesse, annuncia ulteriori misure europee in arrivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Direttiva 2011/82/UE 
- D.lgs.37/2014
- Direttiva (UE) 2015/413 sostitutiva della 2011/82/UE
-  D.lgs.37/2016 di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI
- Circolare Ministero interno 12/9/2017

LINK UTILI
- Sito della commissione europea con informazioni (anche sulle norme stradali nei Paesi UE): clicca qui
 
 
 
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