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GUIDA BREVE ALLA RIABILITAZIONE PENALE
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Scheda Pratica di Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio *
23 marzo 2013 11:03
 
Riteniamo importante che il cittadino sappia quali siano i propri diritti ed i propri doveri dinanzi alla legge per i reati in tema di stupefacenti.
Proprio per questo motivo, abbiamo redatto un vademecum pratico per comprendere al meglio l’istituto della riabilitazione.
Numerosi assistiti, infatti, si rivolgono a noi chiedendoci se rimarranno per sempre “segnati” da un processo penale, ovvero se esiste uno strumento che possa “cancellare” quello che, dopo molto tempo, sembra un brutto ricordo.
Proprio a questo scopo serve la Riabilitazione.

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1. COSA SI INTENDE PER RIABILITAZIONE?
L’istituto della riabilitazione penale è la procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l’estinzione degli stessi.
E’ opportuno comunque esaminare nel dettaglio la disciplina ponendo particolare attenzione ai requisiti che legittimano la richiesta.
In sostanza, la riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente).
La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l’ha emessa (ex art. 193 disp. Att. Codice di Procedura Penale).

2. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIABILITAZIONE?
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell’esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come da previsione dell’art. 99 del Codice Penale.
Il termine è maggiorato a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito
(art. 56, IV comma, del Codice Penale), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione e concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163 del Codice Penale.
La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilita di adempierle.

3. SERVE LA BUONA CONDOTTA?
SI! Una delle condizioni richieste per ottenere la riabilitazione è che il soggetto condannato abbia fornito prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del commesso reato.
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma deve essere instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove le medesime non abbiano rilevanza penale e non siano quindi penalmente sanzionate (Cassazione Penale n. 196/02).
Pertanto, ai fini della decisione del Giudice diverrà rilevante ogni aspetto della condotta del condannato.
Tanto più acquisiranno importanza eventuali condanne e denunce per fatti successivi alla sentenza, le quali tuttavia non costituiranno di per se elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, ma saranno valutate caso per caso e discrezionalmente dal Giudice (Cassazione Penale n. 46270/07).

4. COME DARE LA PROVA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO (LADDOVE CI SIA QUALCUNO/QUALCOSA DA RISARCIRE)?
Il risarcimento del danno – laddove ci sia una persona offesa – deve essere dimostrato con dichiarazione della parte lesa o deve essere data prova dell’avvenuto pagamento tramite assegno con dichiarazione della banca o mediante esibizione dell’avvenuta offerta reale da parte dell’Ufficiale Giudiziario, oppure deve risultare l’avvenuto risarcimento nella sentenza stessa.
Deve inoltre risultare adempiuto l’eventuale obbligo civile derivante dal reato.
Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell’impossibilita di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra.
E’ condivisibile in tal senso la tesi secondo cui le condizioni economiche e personali del reo siano rilevanti sia nell’ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale. Si pensi, con riferimento a tale ultima ipotesi, a quei danni di cosi rilevante entità che non possono essere risarciti in toto.

5. QUAL’E’ LA PROCEDURA?
Dopo aver depositato l’istanza per la riabilitazione, l’istruttoria e integralmente a carico dell’ufficio del Tribunale di Sorveglianza competente che provvede all’acquisizione delle copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc. e può durare alcuni mesi.
Al termine dell’istruttoria viene fissata udienza di trattazione; di essa viene data comunicazione all’interessato che ha presentato domanda.
All’udienza è necessaria l’assistenza di un difensore di fiducia o di Ufficio; anche in questo ultimo caso l’interessato dovrà comunque corrispondere il compenso riguardante l’onorario al difensore, salvo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal Tribunale. L’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell’ufficio.

6. ATTENZIONE LA RIABIITAZIONE E’ REVOCABILE!
La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.

7. IPOTESI DI RIABILITAZIONE RAPIDA
Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno ed il danno e stato interamente riparato prima della sentenza di primo grado, la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione e' concessa allo scadere di quel termine.

IN ESTREMA SINTESI
Il richiedente – si consiglia per mezzo di un legale – deve depositare istanza scritta, in carta semplice, ma la documentazione prevista ai fini della concessione del beneficio viene acquisita d’ufficio (l’iter dura alcuni mesi).
Resta alla parte solo l’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione (ovvero il risarcimento del danno) mentre il giudizio di concessione del beneficio e rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice .
La domanda va presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza dell’interessato.

* avvocati di Ascia (Associazione sensibilizzazione canapa autoprodotta)
 
 
 
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