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Reddito di cittadinanza, una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
5 febbraio 2019 9:57
 
Aggiornato al 8 gennaio 2022 a cura di Redazione

La legge di Bilancio del 2019 ha introdotto nell’ordinamento italiano nuove disposizioni di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale attuate attraverso misure di sostegno economico e di inclusione sociale di soggetti esposti al rischio di emarginazione. A tal scopo ha destinato fondi al cosiddetto “Rdc-reddito di cittadinanza” per 7.100 milioni per il 2019, 8.055 per il 2020 e 8.317 a decorrere dal 2021. La legge di Bilancio 2020 ha stanziato poi ulteriori fondi come il decreto "sostegni" del 2021, che ha stanziato addirittura 1 miliardo di euro.

Per le persone di età pari o superiore a 67 anni il Rdc assumerà la denominazione di “pensione di cittadinanza” come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Per le famiglie che hanno diritto al Reddito di cittadinanza la pensione di cittadinanza scatterà dal mese successivo a quello di compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.

Il reditto di cittadinanza è partito ad Aprile 2019 in sostituzione all’altra misura già esistente -peraltro molto simile-, il REI Reddito di Inclusione, non più richiedibile da Marzo.

Indice scheda
BENEFICIARI, REQUISITI
BENEFICIO ECONOMICO
RICHIESTA, EROGAZIONE
VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DEI BENEFICIARI
PATTO PER IL LAVORO E PER L’INCLUSIONE SOCIALE
PIATTAFORME DIGITALI PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI PATTI
SANZIONI, REVOCA
RIFERIMENTI NORMATIVI

BENEFICIARI, REQUISITI
Il Rdc-reddito di cittadinanza- è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente:

Cittadinanza
Il componente che chiede il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella i Paesi facenti parte dell’UE ovvero suo familiare titolare di diritto di soggiorno, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ulteriormente è richiesto che risulti residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due -considerati al momento di presentazione della domanda- in modo continuativo.
Reddito
Il nucleo familiare deve possedere
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione e come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a massimo euro 10.000 incrementato di euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
- un valore del reddito familiare inferiore a determinate soglie variabili a seconda del numero dei componenti; le soglie si ottengono moltiplicando 6.000 euro per un parametro della scala di equivalenza che parte da 1 per il primo componente e aumenta di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e 0,2 per ogni ulteriore minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
Quindi la soglia per un componente è 6.000 euro, mentre per due (maggiorenni) è 8.400 euro (e così via).
Per la pensione di cittadinanza la soglia per il singolo è aumentata a 7.560 euro.
Per i nuclei residenti in un’abitazione in locazione la soglia è aumentata a 9.360 euro.

Il nucleo invece NON deve possedere (a qualunque titolo) né avere piena disponibilità di
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta oppure di cilindrata superiore a 1.600 cc;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti;
- navi e imbarcazioni da diporto.

Altri casi di esclusione:
- non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- il richiedente non deve risultare sottoposto a misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, né a condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta.

Riguardo al concetto di nucleo familiare:
- i coniugi che risiedono nella stessa abitazione fanno parte dello stesso nucleo anche se separati o divorziati. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1/9/2018 il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo dei genitori quando hanno meno di 26 anni, sono a loro carico fiscalmente, non sono coniugati e non hanno figli.

Riguardo ai cittadini extra UE:
Per attestare i requisiti di accesso reddituali e patrimoniali nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non appartenenti all’UE devono produrre una apposita certificazione rilasciata dalle autorità dello Stato estero tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Questa disposizione, applicata dal 30/3/2019, non riguarda cittadini che abbiano lo status di rifugiato politico o di Stati nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire la certificazione (a tal fine decreti ministeriali dovranno definirli in un elenco).

Note:
- sono esclusi auto e motoveicoli che godono delle agevolazioni fiscali per i disabili;
- i requisiti suddetti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio;
- i casi di accesso al beneficio possono essere integrati con successivi regolamenti emanati sulla base di indicatori di disagio socioeconomico;
- Il Rdc è compatibile con il NaSpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL) nonché con gli altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

BENEFICIO ECONOMICO
l beneficio economico del Rdc si compone di due elementi, una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare e una componente che si aggiunge per i nuclei in locazione. Si parte dalla soglia annua di 6.000 euro moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (1 per il primo componente, 0,4 per gli ulteriori fino ad un massimo di 2,1 oppure 2,2 se nel nucleo ci sono disabili o persone non autosufficienti). Se il nucleo abita in una casa in affitto la base da cui partire aumenta dell’ammontare del canone annuo previsto dal contratto -dichiarato ai fini ISEE- fino a massimo euro 3.360 annui. Stesse soglie nel caso della pensione di cittadinanza sono aumentate rispettivamente a 7.560 euro e 1.800 euro annui. Ai nuclei residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo si aggiunge alla soglia anche la rata mensile dello stesso, fino ad un massimo di 1.800 euro annui. Il beneficio TOTALE non può comunque essere superiore a 9.360 euro annui (moltiplicati per il coefficiente già detto) né inferiore a 480 euro annui.
 
Importo mensile beneficio
per nucleo a reddito zero
In casa propria In affitto

 
Senza mutuo Con mutuo
 
1 componente 500 euro 650 euro 780 euro
2 componenti 700 euro 850 euro 980 euro
3 componenti 900 euro 1.050 euro 1.180 euro
e così via       

Note:
- le cifre suddette sono ad ipotesi reddito zero; in presenza di reddito il beneficio va ad integrazione fino alla soglia massima prevista;
. l’erogazione del beneficio è mensile (1/12 dell’importo annuo) e decorre dal mese successivo a quello della richiesta;
- l’erogazione dura per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste per poterne fruire, fino a massimo 18 mesi continuativi. Può essere rinnovato previa sospensione di 1 mese prima di ciascun rinnovo;
- non vengono considerati nel parametro di equivalenza i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
- il beneficio è esente da Irpef e non rileva ai fini Isee.

Interruzioni della fruizione
Nei casi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
Beneficio non fruito
Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Il Ministero del lavoro effettua in merito verifiche semestrali. L’ammontare del beneficio non speso o non prelevato nel semestre è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc. Per l’applicazione di queste disposizioni si attende l’adozione di un decreto ministeriale.

RICHIESTA, EROGAZIONE
Il Rdc è richiedibile, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali, con modalità telematiche, presso i centri di assistenza fiscale -CAF- convenzionati o presso i patronati. Il sito di riferimento, anche per le informazioni, è www.redditodicittadinanza.gov.it.

I requisiti dovranno essere certificati con presentazione di Isee in corso di validità. Successivamente il Rdc sarà riconosciuto dall’INPS, previa verifica delle condizioni richieste e dichiarate, entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la CARTA RDC, una carta di pagamento assimilata alla "carta acquisti". La nuova carta prevede la possibilità di prelevare contanti entro una soglia mensile calcolata partendo da 100 euro (unico componente) moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza già detto per calcolare il beneficio. Per chi fruisce delle maggiorazioni Rdc per mutuo o affitto la carta può essere utilizzata anche per i bonifici mensili destinati a questi scopi.

La CARTA RDC può essere utilizzata analogamente alla carta acquisti, per generi alimentari, bollette, etc. NON può essere utilizzata per giochi che prevedano vincite in denaro, acquisto di navi, armi, materiale pornografico, servizi assicurativi, gioielleria, pellicceria, oggetti in gallerie d'arte, acquisti in club privati.

Con un decreto il Ministero del lavoro potrà prevedere modalità di presentazione della richiesta del Rdc contestuale alla richiesta di certificazione ISEE, quindi contestuale alla presentazione della DSU, anche in forma integrata. I titolari della Carta potranno invece accedere ai bonus elettrico e gas previsti dalla legge.

CARTE INDIVIDUALI AI SINGOLI COMPONENTI DEL NUCLEO
Il reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
La richiesta di erogazione può essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo, anche contestualmente alla richiesta del Rdc. La suddivisione, che prevede l'emissione di più carte Rdc, decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda di suddivisione, nel caso venga presentata in un momento successivo.
La suddivisione degli importi inoltre è possibile solo se l'ammontare del beneficio risulta superiore alla quota di 200 euro.
In caso di suddivisione cambiano i limiti di prelievo di contante. Per i nuclei familiari con due componenti maggiorenni il limite è 100 euro per ciascuna carta individuale; per i nuclei con più di due componenti la soglia è di 80 euro.

Riferimento normativo: Decreto Min.lavoro e politiche sociali 30/4/2021 pubblicato sulla GU del 20/7/2021

VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DEI BENEFICIARI
Variazione della condizione occupazionale
Se durante l’erogazione del Rdc uno o più dei componenti il nucleo familiare avvia un’attività di lavoro dipendente il maggior reddito concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80% a decorrere dal mese successivo a quello di variazione e fin quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità. Se invece nello stesso periodo di erogazione viene avviata un’attività di impresa o di lavoro autonomo -svolta in modo individuale o in partecipazione da uno o più dei componenti il nucleo familiare- il beneficio viene erogato regolarmente nei primi due mesi successivi alla variazione e poi viene aggiornato trimestralmente sulla base del reddito percepito nell’attività (da calcolarsi secondo il criterio espresso nel dl 4/2019).
Variazione del nucleo familiare
Se in corso di fruizione del beneficio varia il nucleo familiare -fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi- i termini temporali si applicano al nucleo familiare modificato. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

PATTO PER IL LAVORO E PER L’INCLUSIONE SOCIALE
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione di un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono obbligati in tal senso TUTTI i componenti maggiorenni del nucleo, esclusi gli studenti e i già occupati nonché i titolari di pensione o coloro che hanno più di 65 anni e i disabili. Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura, valutati in merito alla presenza di bambini minori di tre anni ovvero di disabili gravi o non autosufficienti. La dichiarazione è resa di persona tramite l’apposita piattaforma digitale (vedi più avanti), gli uffici del patronato convenzionati o i centri per l’impiego – entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

I richiedenti vengono convocati entro 30 giorni direttamente dai Centri per l’impiego se nel nucleo familiare risultano presenti soggetti senza occupazione da massimo due anni, beneficiari della NASpI, che abbiano già sottoscritto un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego negli ultimi due anni o che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato nell’ambito del progetto “Reddito di inclusione”. Vengono convocati anche i beneficiari maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti suddetti e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza.

Viene sottoscritto un PATTO PER IL LAVORO che prevede determinati impegni da seguire (ricerca lavoro, corsi di formazione, colloqui psicoattitudinali, etc.). In particolare tra i doveri c’è l’accettazione di almeno una di due offerte di lavoro congrue.
Casi particolari, concetto di congruità e altro rispetto al Patto per il lavoro si trovano sul Dl 4/2019 all’art.4. 

Il PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE è simile al progetto personalizzato previsto per il REI-Reddito di Inclusione che infatti ne prende il nome. Vi sono inclusi interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. 
Gli impegni del beneficiario dei Rdc in merito a questi due PATTI sono definiti in sede di colloquio presso il centro per l’impiego, e in generale riguardano anche la partecipazione a progetti comunali in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale utili alla collettivita' messi in atto per un certo numero di ore settimanali. Le caratteristiche di questi ultimi devono essere fissate da un decreto ministeriale entro settembre 2019 e la partecipazione è comunque facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

PIATTAFORME DIGITALI PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI PATTI
Per la gestione del beneficio e in particolare dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale devono essere create due piattaforme digitali, una presso l’ANPAL e l’altra presso il MINISTERO del LAVORO. Tali piattaforme costituiranno, una volta realizzate, il portale delle comunicazione dai centri per l’impiego, dai comuni e da tutti gli altri organismi coinvolti. Ciò in tutte le fasi dell’erogazione del beneficio, dalla richiesta alle valutazioni successive alla gestione dei progetti, al monitoraggio.
Occorrono a tal scopo più decreti ministeriali.

SANZIONI, REVOCA
Per chi rendesse o utilizzasse dichiarazioni false o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettesse informazioni dovute AI FINI di ottenere indebitamente il beneficio è prevista reclusione da due a sei anni. Reclusione -da uno a tre anni- anche per chi omettesse comunicazioni della variazione del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, o altre informazioni dovute rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In sede di condanna definitiva scatta la revoca retroattiva del beneficio con rimborso di quanto indebitamente percepito. La revoca retroattiva tuttavia può scattare anche quando l’amministrazione erogante accerta violazioni. Per i dettagli di tutti i casi di decadenza revoca e riduzione del beneficio si rimanda alla lettura dell’art. 7 del Dl 4/2019.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 255
- Dl 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito nella Legge 26/2019
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 479/480/481

- Decreto Min.del lavoro e politiche sociali del 19/4/2019 "Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza"
- Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) art. 1 comma 74

 
 
 
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