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GLI OCCHIALI DA SOLE
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Scheda Pratica di Primo Mastrantoni
15 luglio 2005 0:00
 

La normativa li definisce "dispositivi di protezione individuale", spesso pero' per l'acquisto si guarda piu' alla moda, all'abbinamento con un vestito, alla marca nota, al colore o alla montatura, cioe' in genere a tutto quello che poco ha a che fare con la qualita' delle lenti. La legislazione in materia ha invece definito con precisione le caratteristiche che devono avere sia le lenti che la montatura degli occhiali da sole (1).

E' appena il caso di ricordare
che gli occhiali da sole servono alla protezione dell'occhio dalle radiazioni solari, in particolare dai raggi ultravioletti e da quelli viola-blu. In caso di luce intensa l'occhio provvede gia' alla propria difesa con il restringimento delle palpebre, la restrizione della pupilla, la schermatura del cristallino e dei pigmenti della retina, ma se l'esposizione e' prolungata si e' soggetti a danni (congiuntiviti, cataratta, degenerazione maculare) che possono essere evitati con l'uso degli occhiali da sole.

Le lenti possono essere
di cristallo o di resina. Le prime non si graffiano pero' si possono rompere e pesano di piu', le seconde sono leggere ma possono graffiarsi.
La normativa classifica le lenti in base al potere filtrante, suddividendole in quattro categorie, in relazione al grado di luminosita' dell'ambiente circostante:

* Categoria 0-1: poca illuminazione;
* Categoria 2: illuminazione media;
* Categoria 3: piena luminosita';
* Categoria 4: forte illuminazione.

Gli occhiali quindi dovrebbero essere scelti in base all'intensita' della luce che ci circonda: in giornate di sole la Categoria 3 e' quella piu' adatta. Per la guida e' sconsigliato indossare occhiali di Categoria 4 perche' molto scuri.
Gli occhiali a specchio riflettono ulteriormente la luce molto intensa, riverberata altresi' da superfici bianche, come la neve. La riflessione puo' dar luogo a scottature al naso.

Le lenti, inoltre, possono essere:
* fotocromatiche (adattano l'intensita' del proprio colore alla quantita' di luce);
* polarizzanti (filtrano i riflessi);
* degradanti (forte riduzione della luce solare).

In base alla qualita' ottica delle lenti si ha la seguente qualifica:
* Classe ottica 1a;
* Classe ottica 2a.
La Classe ottica 1a e' migliore.

La colorazione delle lenti e' piuttosto varia. Ricordiamo che una semplice lente trasparente ferma le radiazioni ultraviolette; anche le finestre di casa svolgono questa funzione. I colori piu' riposanti sono il verde, il marrone e il grigio. Il colore giallo e' indicato in caso di cielo nuvoloso per gli sciatori.

La montatura puo' essere in lega metallica o in plastica biocompatibile per evitare l'ingestione di sostanze tossiche.

I test di laboratorio verificano la capacita' delle lenti di assorbire o riflettere le radiazioni dannose: maggiore e' la percentuale piu' alta sara' la protezione. Altri controlli riguardano la qualita' e la forma degli occhiali nel loro complesso.

Gli occhiali da sole devono essere accompagnati dalla nota informativa nella quale devono essere indicati:
* il fabbricante o mandatario;
* il grado di protezione (da 0 a 4, dal piu' chiaro al piu' scuro);
* il tipo di filtro solare (fotocromatico, ecc.)
* la classe ottica (1a o 2a);
* i limiti di impiego;
* le istruzioni d'uso;
* la marchiatura CE (conformita' europea).

L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ha predisposto una norma, l'UNI 1836: "Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole". La norma specifica le caratteristiche (meccaniche, ottiche, etc) degli occhiali da sole e dei filtri solari che non siano lenti correttive, ma che abbiano solo la funzione di proteggere gli occhi contro le radiazioni solari. La norma si applica alle lenti di uso comune (incluse quelle che vengono utilizzate in strada durante la guida), mentre non riguarda le lenti per la protezione dalle radiazioni da sorgenti di luce artificiali (ad esempio solarium) o le lenti di protezione degli occhialoni da sci.

(1) Decreto Legsl. n. 475/1992 e n.10/1997. Direttiva comunitaria 89/686 CEE.
 
 
 
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