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IL GRATUITO PATROCINIO NELLE CAUSE CIVILI
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Scheda Pratica di Elisa Fontanelli
2 aprile 2009 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 15/1/2013 e 16/9/2015 (soglia di reddito)

Il diritto di difesa e' considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalita' dell'interessato o dal reddito conseguito. Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato, che consente alle persone che non hanno risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato, di usufruire ugualmente dell'assistenza legale (1). L'onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, infatti, verranno liquidati dal giudice al termine del processo e pagati dallo Stato (2). Possono dunque accedere all'istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue, anche se -come vedremo in seguito- per questi ultimi si rendono necessarie alcune precisazioni che indicheremo.

Ambiti di applicazione
E' previsto per le cause civili, penali, amministrative, contabili, tributarie, gli affari di volontaria giurisdizione (es. separazione personale, affidamento dei figli, provvedimenti in materia di potesta' genitoriale), le cause relative alla fase dell'esecuzione, ai processi di revisione, di revocazione, opposizione di terzo, ai processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione, e nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza.
La richiesta e' possibile in ogni grado e fase del processo, e per tutte le eventuali procedure ad esso collegate, anche se derivate o accidentali.
E' invece escluso in via generale quando il motivo fatto valere venga ritenuto infondato.
Nei confronti dei soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso anche straniere, associazione finalizzate al contrabbando di tabacchi, associazione finalizzate al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall’art. 80 del Dpr 309/90, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. avvero al fine di agevolare l’attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, vige una presunzione di inidoneita' reddituale.
Altre ipotesi di esclusione, in materia penale, riguardano i casi di soggetti indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Inoltre, non e' ammesso al gratuito patrocinio chi si fa assistere da piu' di un difensore.
 
Il reddito
Requisito fondamentale per l'ammissione e' il possesso di un reddito basso. Occorre, cioe', che l'interessato non disponga di un reddito superiore a € 11.528,41 (3) considerato il reddito imponibile Irpef risultante dall'ultima dichiarazione. Ai fini della determinazione di questi limiti si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o a imposta sostitutiva.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Nelle sole cause penali, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito aumenta di € 1,032,91 per ognuno dei familiari conviventi, ed e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
In alcuni casi, quando oggetto della causa sono diritti della personalita' o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari con lui conviventi, si considera solo il reddito del richiedente.
Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).
 
Contenuto dell'istanza
E' redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dall'interessato o autenticata dal difensore, e deve contenere a pena di inammissibilita':
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, e la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Se a seguito della presentazione dell'istanza viene richiesta ulteriore documentazione per accertare la veridicita' di quanto dichiarato, l'interessato la deve produrre a pena d'inammissibilita' della domanda. Se vi e' impossibilita' a presentare questa ulteriore documentazione, questa e' sostituita da un'autocertificazione.
Per i cittadini extracomunitari: la legge prevede che debba allegare all'istanza una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesti la veridicita' di quanto in essa dichiarato. Nel caso in cui risulti impossibile ottenere questa certificazione dall'autorita' consolare, il cittadino extracomunitario la puo' sostituire con un'autocertificazione. La posizione dei cittadini comunitari e' equiparata a quella dei cittadini italiani (e' sufficiente quindi l'autocertificazione).
Per i cittadini extracomunitari irregolari o senza codice fiscale: segnaliamo che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 144 del 14 maggio 2004, ha stabilito che nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero non residente nel territorio italiano, la mancata indicazione del suo codice fiscale o di quello dei suoi familiari non costituisce causa d'inammissibilita' se vengono indicati gli elementi di cui all'art. 4 D.P.R. n. 605/1973 (cognome nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale estero). Grazie a questa ordinanza dunque, anche i cittadini stranieri clandestini possono usufruire del gratuito patrocinio, ad esempio per impugnare provvedimenti di espulsione o di diniego di rinnovo del permesso, in materia di lavoro e per procedimenti penali.
N.B: la falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste alle lettere b), c), d) sopra indicate, o relative alle integrazioni richieste, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena e' inoltre aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Modalita' di presentazione della domanda
Nelle cause in materia civile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve esser presentata personalmente, o inviata tramite lettera raccomandata a/r, dall'interessato o dal suo difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente per la causa (4). La domanda deve contenere gli elementi in fatto e in diritto utili a valutarne la fondatezza, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. Il Consiglio dell'Ordine decide entro 10 giorni se ammettere o meno l'interessato al gratuito patrocinio, ed in caso positivo trasmette l'atto di accoglimento al giudice competente (l'istanza viene inviata anche agli uffici finanziari che verificano, anche con collaborazione con la Guardia di Finanza, la veridicita' delle dichiarazioni). In caso negativo, cioe' se il Consiglio dell'Ordine respinge la richiesta o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere presentata al giudice competente per il giudizio.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato anche allo straniero, che pero' deve risultare regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare. E' ammesso al gratuito patrocinio anche l'apolide, e gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
La parte ammessa al gratuito patrocinio che all'esito di un processo sia rimasta soccombente, non puo' usufruirne nuovamente per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
 
Nelle cause tributarie, la domanda deve essere presentata alla Commissione del gratuito patrocinio istituita presso ogni Commissione tributaria.
 
Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado e le relative sezioni distaccate, davanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrative per la Regione Sicilia, la domanda deve essere presentata alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato (legge finanziaria 2007).
 
Nelle cause penali l'istanza deve essere presentata dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata a/r, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (5). Se il richiedente e' detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, o custodito in un luogo di cura, la domanda puo' essere presentata tramite il direttore dell'istituto, che a sua volta la invia tramite raccomandata a/r all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Fermi restando la deroga ai limito di reddito, ed i casi di esclusione per determinati reati, sopra indicati, puo' essere ammesso al gratuito patrocinio chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide residente nello Stato, risulti indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato dal reato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Un altra ipotesi di esclusione dal gratuito patrocinio riguarda l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Il giudice entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza deve decidere se ammettere al gratuito patrocinio, verificando, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, se sussistono i requisiti dichiarati, tenuto conto del tenore di vita del richiedente, delle condizioni personali e familiari, delle attivita' economiche eventualmente svolte e delle risultanze del casellario giudiziale (6).
 
(1) Possono prestare assistenza con il gratuito patrocinio solo gli avvocati iscritti in speciali albi istituiti presso i Consigli dell'Ordine.
(2) Si vedano a tal proposito gli artt. 130, 131 e 132 del Dpr 115/02;
(3) Ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il limite di reddito viene adeguato alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat. L'importo attuale e' stato fissato dal DM Min.Giustizia 7/5/2015 pubblicato nella GU del 12/8/2015;
(4) Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
(5) Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
(6) Cosi' come previsto dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92.
 
Fonti normative
Artt. Da 74 a 145 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Approfondimenti
Sito del ministero della Giustizia
Giustizia. Sui limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio
 
 
 
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