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ETICHETTE: abbigliamento, calzature, cosmetici, detergenti
Aggiornata il 16/12/2025
Indice scheda
TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
CALZATURE
NOTA SUL "MADE IN"
COSMETICI
DETERGENTI
TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
L'etichetta dei prodotti tessili deve essere redatta in italiano, in linguaggio chiaro e ben leggibile. Vi deve essere riportata la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto, la denominazione delle fibre che compongono il tessile in ordine decrescente di composizione, nonché le disposizioni sulla manutenzione.
Composizione
Per elencare le fibre tessili che compongono il prodotto devono essere utilizzate denominazioni fissate per legge. Possono essere usate delle sigle (codici meccanografici) ma solo unitamente ad una legenda.
Per esempio: 80% CO 10% WO 10% PL
Legenda: (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere
Le fibre tessili riconosciute dalla legge sono contenute nell'Allegato 1 del D.lgs. 194/1999. Ne citiamo alcune: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, viscosa, acrilica, poliammide (nylon), poliestere, gomma, elastan, etc.
Il prodotto composto unicamente da una stessa fibra può essere qualificato con i termini "puro", 100%, oppure "tutto" seguito dalla denominazione della fibra. Non sono ammessi termini equivalenti.
Per i prodotti "misti":
FIBRE VARIE: È la dicitura utilizzabile per i prodotti la cui composizione sia difficile da precisare.
MISTO LINO: È la dicitura che indica prodotti con un ordito di puro cotone e una trama di puro lino nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale. Essa deve essere seguita da "Ordito puro cotone e trama puro lino".
Manutenzione e lavaggio
La legge (L. 126/91 poi confluita nel Codice del consumo e DM 101/97), dispone che nelle etichette debbano apparire istruzioni ed eventuali precauzioni d'uso, utili alla fruizione e alla sicurezza del prodotto. Per il Ministero dell'Industria, commercio e artigianato ciò implica che sulle etichette dei capi di abbigliamento debbano apparire indicazioni anche sul lavaggio date in conformità alle disposizioni europee (circolare ministeriale del 7/2/2001 che fa riferimento alla norma tecnica europea EN 23758/93).
La norma tecnica europea suddetta impone l'utilizzo di cinque simboli:
Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza recente riguarda la responsabilità per l'etichettatura. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli, in caso di violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti tessili, "grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di etichettatura al momento dell'immissione in commercio dei prodotti". Il mero decorso del tempo tra la vendita e l'accertamento, unitamente a mere ipotesi circa presunte alterazioni dell'etichettatura da parte di rivenditori, non esclude la responsabilità del fabbricante o importatore.
Le sanzioni per violazione delle norme sull'etichettatura tessile sono disciplinate dal D.lgs. 190/2017, con sanzioni amministrative pecuniarie che, come evidenziato dalla giurisprudenza, vanno "da 3.000 euro a 20.000 euro".
Fonte normativa:
Legge 883/1973 - etichettatura prodotti tessili - modificata da legge 669/1986
D.M. 101 dell'8 febbraio 1997 - attuativo della legge 126/1991
D.lgs. 194/99 - attuazione direttiva 96/74/CE su fibre tessili riconosciute
D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 (simboli per la manutenzione)
CALZATURE
Rientrano nella categoria tutti i tipi di calzatura, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e/o coscia. Quindi le classiche scarpe con o senza lacci, stivali, sandali, calzature speciali (sportive, da ballo, ortopediche, etc.), sandali o ciabatte usa e getta, etc.
Non rientrano nelle disposizioni sull'etichettatura le calzature d'occasione usate, le calzature/giocattolo, le calzature di protezione (stivali per motociclisti, per esempio, o calzature professionali specifiche) che sono disciplinate a parte, e quelle disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.
Definizione giurisprudenziale
Il Tribunale di Milano ha chiarito che la qualificazione di un prodotto come "calzatura" non richiede la presenza di una struttura rigida o semi-rigida. La definizione si basa sulla presenza delle tre componenti strutturali: "a) tomaia, b) rivestimento della tomaia e suola interna, c) suola esterna".
Etichettatura
L'etichetta delle calzature deve contenere informazioni sul materiale che compone le varie parti e che costituisce almeno l'80% del totale. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
L'etichetta va posta su almeno una delle due calzature.
Devono essere date informazioni:
La scheda deve specificare che "per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili".
Si ricordi che nei negozi di calzature dev'essere esposto un cartello illustrativo della simbologia suddetta, così da rendere chiara la lettura delle etichette all'atto dell'acquisto. Il venditore, inoltre, deve assicurarsi che le calzature in vendita siano munite dell'etichetta.
Sulla suola, il fabbricante può apporre la dicitura "suola prodotta in Italia", in italiano o in altra lingua ufficiale della comunità.
Le indicazioni non devono tener conto degli accessori o rinforzi applicati alla calzatura, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli etc.
L'autorità che vigila sulla corretta etichettatura delle calzature è il Ministero dell'industria attraverso gli uffici provinciali, con la collaborazione anche di altri enti competenti nonché della polizia. Calzature etichettate irregolarmente possono anche essere ritirate dal commercio. La responsabilità cade sul fabbricante che ha sede nella comunità europea o, in mancanza, sull'importatore/distributore.
Fonte normativa:
Decreto del Ministero industria, commercio e artigianato n. 397300 dell'11/4/96 (di recepimento della direttiva 94/11/CE) modificato dal DM n.10304 del 30/1/01.
NOTA SUL "MADE IN"
Quadro normativo attuale
La normativa sul "Made in Italy" ha subito significativi aggiornamenti rispetto alla versione precedente della scheda. Il Codice del consumo all'art. 6 comma 1 lettera c) prevede l'indicazione del Paese di origine in etichetta quando questo sia fuori UE, ma questa disposizione rimane "sospesa" fino all'emanazione di un decreto ancora non emanato.
Criteri di origine
Per quanto riguarda il "made in Italy", il parametro di riferimento è la normativa doganale europea (Regolamento CE 2913/92), secondo la quale "una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".
Giurisprudenza consolidata
La Cassazione Civile ha stabilito che costituisce fallace indicazione di origine "l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali".
Momento dell'illecito
Il Tribunale di Bari ha chiarito che l'illecito si realizza "nel momento stesso in cui la merce recante marchio idoneo a trarre in inganno il consumatore sull'origine italiana viene presentata in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica".
Valutazione complessiva
La Cassazione Penale ha precisato che la valutazione deve essere compiuta "in modo complessivo, considerando l'insieme degli elementi presenti sul prodotto", includendo anche l'apposizione di segni o figure che inducano nel consumatore la fallace convinzione di un prodotto realizzato interamente in Italia.
Normativa specifica
Il DL 135/2009 ha introdotto, accanto alla tutela della dicitura "Made in Italy", quella delle diciture riservate a prodotti interamente fatti in Italia (dalla progettazione alla realizzazione) prevedendo sanzioni penali per chi le utilizza indebitamente. Si tratta dei marchi "100% made in Italy", "100% italia", "tutto italiano", utilizzabili - a differenza del classico e semplice "made in Italy" - SOLO se tutta la realizzazione è avvenuta in Italia.
Sanzioni amministrative e penali
La Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che l'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 2003 configura una presunzione di idoneità a trarre in inganno il consumatore circa l'origine del bene quando un marchio italiano viene utilizzato su prodotti di origine estera in assenza di indicazioni precise ed evidenti sulla reale provenienza geografica.
La Cassazione Penale ha precisato che integra la fattispecie penale di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, e non il mero illecito amministrativo, la condotta di chi importa prodotti di origine estera recanti elementi visibili idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, quando l'indicazione della provenienza estera, pur presente, non sia apposta con modalità precise ed evidenti.
Fonti normative:
Codice del consumo art. 6 comma 1 lettera c) e art. 10
Codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/92), art. 22-26
Legge 350/2003 art. 4 commi 49, 49bis, 49ter
DL 83/2012 art. 43
Art. 517 codice penale
COSMETICI
Sono, per legge, "le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato".
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è ora principalmente il Regolamento UE 1223/2009 sui cosmetici, che ha sostituito la precedente normativa nazionale.
In etichetta devono essere presenti:
Per i prodotti confezionati dal venditore le informazioni devono essere presenti almeno sull'imballaggio secondario. Per i prodotti venduti sfusi devono essere riportate su un foglio allegato.
Profumi, aromi, coloranti
Le sostanze odoranti e gli aromi devono essere indicati con i termini "profumo" (o "parfum") e "aroma".
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli ingredienti. Per i trucchi e gli smalti può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma dei colori, con aggiunte le parole "può contenere" o il simbolo "+/-"
Ingredienti ammessi o vietati
L'elenco degli ingredienti ammessi, utilizzabili con determinate restrizioni o vietati è costantemente aggiornato con decreti del Ministero della Salute emessi a seguito di disposizioni comunitarie. Particolare attenzione va fatta alle sostanze allergizzanti, in particolare le fragranze, quando presenti oltre una certa concentrazione.
Note
Dal 2004 vige il divieto di vendita per i prodotti cosmetici testati su animali. Dal 2013 l'interdizione riguarda anche i singoli ingredienti. Il fabbricante però può specificare, sul prodotto, di non aver fatto ricorso alla sperimentazione animale solo se ciò è vero anche relativamente a tutti gli ingredienti, considerando anche le sperimentazioni fatte fare da terzi.
Nei messaggi pubblicitari, così come nelle etichette, non possono essere attribuite ai cosmetici funzioni terapeutiche o riportare denominazioni correlate con patologie.
Fonte normativa:
Regolamento UE 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Legge 713/1986 (per gli aspetti non abrogati)
Decisione 2006/257/CE sulla nomenclatura comune degli ingredienti
DETERGENTI
Sono, per definizione di legge, qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure. Possono essere in forma liquida, in polvere, pasta, barre, pani, pezzi, etc.
Vi rientrano:
Il DPR 21/2009 ha, in particolare, stabilito che è vietato introdurre nel territorio italiano preparati per lavare aventi contenuto in fosforo (composti di fosforo) superiore a:
- Regolamento parlamento europeo (CE) 648/2004 così come modificato dal Regolamento CE 907/2006 e dal Regolamento CE 1336/2008
- DPR 21/2009 esecutivo del Regolamento CE 648/2004
Indice scheda
TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
CALZATURE
NOTA SUL "MADE IN"
COSMETICI
DETERGENTI
TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
L'etichetta dei prodotti tessili deve essere redatta in italiano, in linguaggio chiaro e ben leggibile. Vi deve essere riportata la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto, la denominazione delle fibre che compongono il tessile in ordine decrescente di composizione, nonché le disposizioni sulla manutenzione.
Composizione
Per elencare le fibre tessili che compongono il prodotto devono essere utilizzate denominazioni fissate per legge. Possono essere usate delle sigle (codici meccanografici) ma solo unitamente ad una legenda.
Per esempio: 80% CO 10% WO 10% PL
Legenda: (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere
Le fibre tessili riconosciute dalla legge sono contenute nell'Allegato 1 del D.lgs. 194/1999. Ne citiamo alcune: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, viscosa, acrilica, poliammide (nylon), poliestere, gomma, elastan, etc.
Il prodotto composto unicamente da una stessa fibra può essere qualificato con i termini "puro", 100%, oppure "tutto" seguito dalla denominazione della fibra. Non sono ammessi termini equivalenti.
Per i prodotti "misti":
- se almeno una fibra raggiunge l'85% in etichetta può essere indicata solo questa, con la dicitura "minimo 85%" o con la sua percentuale in peso. In alternativa può essere riportata la composizione completa del prodotto, per esempio cotone 85% elastan 15%;
- se nessuna delle fibre componenti raggiunge l'85% è necessario indicare in etichetta la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggior quantità. Le altre eventuali fibre possono essere indicate anche senza percentuale. Esempio: 40% cotone, 30% poliestere, lana, elastan.
FIBRE VARIE: È la dicitura utilizzabile per i prodotti la cui composizione sia difficile da precisare.
MISTO LINO: È la dicitura che indica prodotti con un ordito di puro cotone e una trama di puro lino nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale. Essa deve essere seguita da "Ordito puro cotone e trama puro lino".
Manutenzione e lavaggio
La legge (L. 126/91 poi confluita nel Codice del consumo e DM 101/97), dispone che nelle etichette debbano apparire istruzioni ed eventuali precauzioni d'uso, utili alla fruizione e alla sicurezza del prodotto. Per il Ministero dell'Industria, commercio e artigianato ciò implica che sulle etichette dei capi di abbigliamento debbano apparire indicazioni anche sul lavaggio date in conformità alle disposizioni europee (circolare ministeriale del 7/2/2001 che fa riferimento alla norma tecnica europea EN 23758/93).
La norma tecnica europea suddetta impone l'utilizzo di cinque simboli:
- lavaggio ad umido: vaschetta (barrata se il prodotto non sopporta il lavaggio umido) con indicazione della temperatura massima di lavaggio o del lavaggio a mano;
- candeggio con cloro: triangolo (barrato se il prodotto non sopporta il candeggio);
- stiratura: sagoma di un ferro da stiro (barrato se il prodotto non sopporta stiratura) con indicazione della temperatura massima di stiratura;
- lavaggio a secco: cerchio (barrato se il prodotto non sopporta il lavaggio a secco) con indicazioni sul tipo di lavaggio;
- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: cerchio inscritto in un quadrato (barrato se il prodotto non sopporta l'asciugatura) con indicazioni sulla temperatura massima utilizzabile.
Un aspetto cruciale emerso dalla giurisprudenza recente riguarda la responsabilità per l'etichettatura. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli, in caso di violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti tessili, "grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di etichettatura al momento dell'immissione in commercio dei prodotti". Il mero decorso del tempo tra la vendita e l'accertamento, unitamente a mere ipotesi circa presunte alterazioni dell'etichettatura da parte di rivenditori, non esclude la responsabilità del fabbricante o importatore.
Le sanzioni per violazione delle norme sull'etichettatura tessile sono disciplinate dal D.lgs. 190/2017, con sanzioni amministrative pecuniarie che, come evidenziato dalla giurisprudenza, vanno "da 3.000 euro a 20.000 euro".
Fonte normativa:
Legge 883/1973 - etichettatura prodotti tessili - modificata da legge 669/1986
D.M. 101 dell'8 febbraio 1997 - attuativo della legge 126/1991
D.lgs. 194/99 - attuazione direttiva 96/74/CE su fibre tessili riconosciute
D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 (simboli per la manutenzione)
CALZATURE
Rientrano nella categoria tutti i tipi di calzatura, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e/o coscia. Quindi le classiche scarpe con o senza lacci, stivali, sandali, calzature speciali (sportive, da ballo, ortopediche, etc.), sandali o ciabatte usa e getta, etc.
Non rientrano nelle disposizioni sull'etichettatura le calzature d'occasione usate, le calzature/giocattolo, le calzature di protezione (stivali per motociclisti, per esempio, o calzature professionali specifiche) che sono disciplinate a parte, e quelle disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.
Definizione giurisprudenziale
Il Tribunale di Milano ha chiarito che la qualificazione di un prodotto come "calzatura" non richiede la presenza di una struttura rigida o semi-rigida. La definizione si basa sulla presenza delle tre componenti strutturali: "a) tomaia, b) rivestimento della tomaia e suola interna, c) suola esterna".
Etichettatura
L'etichetta delle calzature deve contenere informazioni sul materiale che compone le varie parti e che costituisce almeno l'80% del totale. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
L'etichetta va posta su almeno una delle due calzature.
Devono essere date informazioni:
- sulla tomaia (superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna);
- sul rivestimento della tomaia e suola interna (fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura);
- sulla suola esterna (superficie inferiore della calzatura, a contatto col terreno).
- cuoio e pelle;
- cuoio pieno fiore;
- cuoio rivestito (cuoio accoppiato con altro materiale pressato -gomma, cartone, stoffa- dove il cuoio non supera un terzo dello spessore totale, ma è comunque superiore a 0,15 cm);
- materiali tessili (naturali, sintetiche o non tessute);
- altre materie (es. gomma).
La scheda deve specificare che "per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili".
Si ricordi che nei negozi di calzature dev'essere esposto un cartello illustrativo della simbologia suddetta, così da rendere chiara la lettura delle etichette all'atto dell'acquisto. Il venditore, inoltre, deve assicurarsi che le calzature in vendita siano munite dell'etichetta.
Sulla suola, il fabbricante può apporre la dicitura "suola prodotta in Italia", in italiano o in altra lingua ufficiale della comunità.
Le indicazioni non devono tener conto degli accessori o rinforzi applicati alla calzatura, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli etc.
L'autorità che vigila sulla corretta etichettatura delle calzature è il Ministero dell'industria attraverso gli uffici provinciali, con la collaborazione anche di altri enti competenti nonché della polizia. Calzature etichettate irregolarmente possono anche essere ritirate dal commercio. La responsabilità cade sul fabbricante che ha sede nella comunità europea o, in mancanza, sull'importatore/distributore.
Fonte normativa:
Decreto del Ministero industria, commercio e artigianato n. 397300 dell'11/4/96 (di recepimento della direttiva 94/11/CE) modificato dal DM n.10304 del 30/1/01.
NOTA SUL "MADE IN"
Quadro normativo attuale
La normativa sul "Made in Italy" ha subito significativi aggiornamenti rispetto alla versione precedente della scheda. Il Codice del consumo all'art. 6 comma 1 lettera c) prevede l'indicazione del Paese di origine in etichetta quando questo sia fuori UE, ma questa disposizione rimane "sospesa" fino all'emanazione di un decreto ancora non emanato.
Criteri di origine
Per quanto riguarda il "made in Italy", il parametro di riferimento è la normativa doganale europea (Regolamento CE 2913/92), secondo la quale "una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".
Giurisprudenza consolidata
La Cassazione Civile ha stabilito che costituisce fallace indicazione di origine "l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali".
Momento dell'illecito
Il Tribunale di Bari ha chiarito che l'illecito si realizza "nel momento stesso in cui la merce recante marchio idoneo a trarre in inganno il consumatore sull'origine italiana viene presentata in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica".
Valutazione complessiva
La Cassazione Penale ha precisato che la valutazione deve essere compiuta "in modo complessivo, considerando l'insieme degli elementi presenti sul prodotto", includendo anche l'apposizione di segni o figure che inducano nel consumatore la fallace convinzione di un prodotto realizzato interamente in Italia.
Normativa specifica
Il DL 135/2009 ha introdotto, accanto alla tutela della dicitura "Made in Italy", quella delle diciture riservate a prodotti interamente fatti in Italia (dalla progettazione alla realizzazione) prevedendo sanzioni penali per chi le utilizza indebitamente. Si tratta dei marchi "100% made in Italy", "100% italia", "tutto italiano", utilizzabili - a differenza del classico e semplice "made in Italy" - SOLO se tutta la realizzazione è avvenuta in Italia.
Sanzioni amministrative e penali
La Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che l'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 2003 configura una presunzione di idoneità a trarre in inganno il consumatore circa l'origine del bene quando un marchio italiano viene utilizzato su prodotti di origine estera in assenza di indicazioni precise ed evidenti sulla reale provenienza geografica.
La Cassazione Penale ha precisato che integra la fattispecie penale di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, e non il mero illecito amministrativo, la condotta di chi importa prodotti di origine estera recanti elementi visibili idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, quando l'indicazione della provenienza estera, pur presente, non sia apposta con modalità precise ed evidenti.
Fonti normative:
Codice del consumo art. 6 comma 1 lettera c) e art. 10
Codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/92), art. 22-26
Legge 350/2003 art. 4 commi 49, 49bis, 49ter
DL 83/2012 art. 43
Art. 517 codice penale
COSMETICI
Sono, per legge, "le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato".
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è ora principalmente il Regolamento UE 1223/2009 sui cosmetici, che ha sostituito la precedente normativa nazionale.
In etichetta devono essere presenti:
- nome, ragione sociale e sede del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto;
- quantità (contenuto nominale);
- data di scadenza (durata minima). Se superiore a 30 mesi è sufficiente l'indicazione della validità post-apertura, ovvero il periodo di tempo in cui il prodotto aperto può essere usato senza effetti nocivi sulla salute. Il simbolo che contiene questo termine è un vasetto aperto;
- precauzioni d'impiego. Se non è possibile riportarle sul cosmetico o sull'imballaggio esterno devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegato;
- lotto di fabbricazione;
- Paese di origine per i prodotti fabbricati fuori dalla UE;
- funzione del prodotto;
- elenco degli ingredienti secondo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), che devono essere presenti sul recipiente che contiene il cosmetico nonché sulla confezione.
Per i prodotti confezionati dal venditore le informazioni devono essere presenti almeno sull'imballaggio secondario. Per i prodotti venduti sfusi devono essere riportate su un foglio allegato.
Profumi, aromi, coloranti
Le sostanze odoranti e gli aromi devono essere indicati con i termini "profumo" (o "parfum") e "aroma".
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli ingredienti. Per i trucchi e gli smalti può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma dei colori, con aggiunte le parole "può contenere" o il simbolo "+/-"
Ingredienti ammessi o vietati
L'elenco degli ingredienti ammessi, utilizzabili con determinate restrizioni o vietati è costantemente aggiornato con decreti del Ministero della Salute emessi a seguito di disposizioni comunitarie. Particolare attenzione va fatta alle sostanze allergizzanti, in particolare le fragranze, quando presenti oltre una certa concentrazione.
Note
Dal 2004 vige il divieto di vendita per i prodotti cosmetici testati su animali. Dal 2013 l'interdizione riguarda anche i singoli ingredienti. Il fabbricante però può specificare, sul prodotto, di non aver fatto ricorso alla sperimentazione animale solo se ciò è vero anche relativamente a tutti gli ingredienti, considerando anche le sperimentazioni fatte fare da terzi.
Nei messaggi pubblicitari, così come nelle etichette, non possono essere attribuite ai cosmetici funzioni terapeutiche o riportare denominazioni correlate con patologie.
Fonte normativa:
Regolamento UE 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Legge 713/1986 (per gli aspetti non abrogati)
Decisione 2006/257/CE sulla nomenclatura comune degli ingredienti
DETERGENTI
Sono, per definizione di legge, qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure. Possono essere in forma liquida, in polvere, pasta, barre, pani, pezzi, etc.
Vi rientrano:
- detersivi per bucato in lavatrice o a mano (in polvere, liquido, gel, tavolette, etc.);
- coadiuvanti di lavaggio, ammorbidenti, additivi, candeggianti, etc.;
- detersivi per lavaggio delle stoviglie, in lavastoviglie o a mano;
- detersivi per la pulizia della casa.
- la tipologia del prodotto (ad esempio se il prodotto è un detersivo per i piatti o per il bucato);
- la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
- il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato (fabbricante o importatore), con l'indirizzo completo e numero telefonico;
- l'indirizzo fisico ed e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica (destinata ai medici) con l'elenco completo di tutti gli ingredienti;
- la quantità di prodotto contenuto nella confezione (in Kg o in Litri);
- la composizione del prodotto;
- le istruzioni per l'uso (dosaggio) con eventuali precauzioni particolari;
- eventuali frasi di rischio ed indicazioni di sicurezza per i prodotti classificati come pericolosi (per es. il pericolo di ingestione o contatto e il consiglio di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini).
Il DPR 21/2009 ha, in particolare, stabilito che è vietato introdurre nel territorio italiano preparati per lavare aventi contenuto in fosforo (composti di fosforo) superiore a:
- 0,5% nei coadiuvanti per il lavaggio;
- 1% nei preparati per bucato in lavatrice o a mano, e per i preparati per il lavaggio dei piatti a mano;
- 6% per i preparati per lavastoviglie.
- Regolamento parlamento europeo (CE) 648/2004 così come modificato dal Regolamento CE 907/2006 e dal Regolamento CE 1336/2008
- DPR 21/2009 esecutivo del Regolamento CE 648/2004
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