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Revisione obbligatoria veicoli, le regole
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
18 maggio 2018 8:38
 
Dal 20 Maggio 2018 si applicano nuove regole relativamente alla revisione obbligatoria dei veicoli, introdotte da un decreto ministeriale di recepimento della Direttiva 2014/45/UE.
Le novità rilevanti sono l’introduzione del certificato di revisione -che deve riportare una serie specifica di dati tra cui la lettura del contachilometri- e dell’attestato, rilasciato quando la revisione ha esito positivo.
Le nuove disposizioni fissano anche a livello europeo i controlli uniformi da effettuare e le possibili carenze riscontrabili, che potrebbero anche determinare il divieto di circolazione del veicolo.

Indice scheda
VEICOLI COINVOLTI
FREQUENZA E CALENDARIO
IL CONTROLLO E L’ESITO
IL CERTIFICATO DI REVISIONE E L’ATTESTATO
SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

VEICOLI COINVOLTI
Sono coinvolti tutti i veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h e più precisamente:
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non piu' di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente (cateogoria M1);
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi piu' di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente (categorie M2 ed M3);
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N1);
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (categorie N2 e N3);
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonche' per l'alloggiamento di persone (categorie O1, O2, O3 e O4);
- ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e);
- trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocita' massima di progetto superiore a 40 Km/h;
- veicoli atipici di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

FREQUENZA E CALENDARIO
I controlli periodici vanno effettuati presso i centri abilitati, pubblici o privati, ovvero gli uffici della motorizzazione civile o le officine autorizzate, da parte di ispettori del Ministero.

Per quanto riguarda la frequenza:
- veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
- veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.
- trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocita' di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
- veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
- veicoli della categoria L, classificati come motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.
- veicoli atipici, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.

Più precisamente per la prima volta, entro il primo o il quarto anno (a seconda del caso), la revisione va effettuata entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Successivamente, ogni anno o due (a seconda del caso), va invece effettuata entro il mese corrispondente a quello in cui è stata fatta l’ultima revisione.

Sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

La revisione può essere anche ordinata dagli organi di polizia stradale in qualsiasi momento, tutte le volte che sorgano dubbi sull’esistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti.
Stessa cosa in caso di incidente stradale, qualora i danni subiti dal veicolo mettano in dubbio la sua sicurezza (in questi casi si parla di revisione straordinaria).

IL CONTROLLO E L’ESITO
L’allegato I del decreto ministeriale fissa in modo preciso quali parti debbano essere controllate e come. L’ispezione, in termini generali, è finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie. Vengono sottoposte a controllo tecnico alcune parti (freni, sterzo, assi, ruote, sospensioni, telaio, etc.) e vengono anche effettuati accertamenti sulle emissioni e prove di velocità.
Per ciascun elemento sottoposto al controllo possono essere rilevate delle carenze di diversa gravità, ovvero difetti tecnici o non conformità, alcune delle quali possono determinare anche il divieto di utilizzare il veicolo sulle strade pubbliche.

L’esito del controllo viene riportato sul certificato di revisione e sulla carta di circolazione.
Si possono avere casi diversi:
- esito positivo, con rilascio di un attestato;
- esito negativo senza esclusione dalla circolazione: il veicolo può continuare a circolare fino ad un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione ma deve subire un nuovo controllo dopo il ripristino dell’efficienza prescritta. Sulla carta viene infatti posta la dicitura «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese».
- esito negativo per anormalita' o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico: in questo caso in veicolo non può circolare ma può solo essere condotto, nella stessa giornata, a riparazione. La revisione deve essere poi ripetuta. Sulla carta di circolazione è apposta la dicitura «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina».

IL CERTIFICATO DI REVISIONE E L’ATTESTATO
A partire dal 20 Maggio 2018, e questa è la sostanziale novità introdotta dal decreto ministeriale di recepimento della Direttiva UE, i centri abilitati per le revisioni rilasciano, al termine delle stesse, un certificato di revisione/verbale di controllo tecnico che deve contenere determinati elementi:
- numero di identificazione dei veicolo (numero VIN o del telaio);
- targa;
- luogo e data del controllo;
- lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
- categoria del veicolo, se disponibile;
- carenze individuate e livello di gravità;
- risultato del controllo tecnico;
- data del successivo controllo o scadenza del certificato attuale (se questa informazione non è fornita con altri mezzi);
- nome dell’organismo che effettua il controllo e firma (oppure dati dell’ispettore responsabile).

Una copia del certificato deve essere rilasciata alla persona che ha portato il mezzo a fare la revisione.

Ai veicoli che superano il controllo viene rilasciato un attestato dove è indicata la data entro la quale deve avvenire il controllo successivo. Sono validi gli attestati di qualsiasi Stato membro per i propri veicoli.

Note:
- in caso di re-immatricolazione di un veicolo gia' immatricolato in un altro Stato membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato e' riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. In caso di dubbio, deve essere verificata la validita' del certificato di revisione prima di riconoscerlo.
- Il certificato di revisione rimane valido in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo relativamente al quale e' stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico.
- le informazioni contenute nei certificati devono essere inoltrati, da parte dei centri di revisione, al Ministero dei trasporti per valutazioni dello stesso, con conservazione in un archivio per almeno 48 mesi.
- il dato di lettura del contachilometri è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica.

SANZIONI
La sanzione pecuniaria a carico di chi circola con un veicolo non revisionato fissate dal codice della strada (art.80) varia da 169 a 679 euro, raddoppiata se la revisione risulta omessa più di una volta. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione, e quindi può arrivare solo fino al centro di revisione.

La sanzione non si applica se il veicolo circola dopo la scadenza della precedente revisione ma viene dimostrato che la nuova revisione è stata prenotata entro i termini di legge. Ciò vale, attenzione, solo se la prenotazione è stata effettuata presso un centro di controllo pubblico e se la carta di circolazione non è stata revocata, sospesa o ritirata.

Eventuali prenotazioni fatte DOPO i termini di legge non consentono invece la circolazione ma solo la conduzione del veicolo alla visita di revisione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Codice della strada, D.lgs. 285/92, art.80
- Dm 214/2017 di recepimento della direttiva 2014/45/UE che abroga e sostituisce il Dm 408/1998

- Per dettagli si veda il sito del Portale dell’automobilista
 
 
 
 
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