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INVALIDITA': NUOVO CONTRASSEGNO EUROPEO E PARCHEGGI RISERVATI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 settembre 2012 13:52
 

Dal 15/9/2012 e' richiedibile il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili", uniforme a livello europeo, grazie al recepimento in Italia della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4/6/1998 tramite il D.lgs.151/2012.

Cogliamo questa occasione per dare informazioni aggiornate sulle regole della sosta dei disabili.
Indice scheda 
L'INVALIDITA' E IL SUO RICONOSCIMENTO
LE REGOLE DELLA SOSTA
PARCHEGGI BLU: GRATUITI O NO?
IL NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI
ALTRE AGEVOLAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

L'INVALIDITA' ED IL SUO RICONOSCIMENTO
Per legge sono invalidi i cittadini affetti da minorazioni (ovvero infermita'), congenite o acquisite, fisiche, psichiche o sensoriali, che provocano un danno funzionale, ovvero una limitazione o impedimento a svolgere normalmente le varie attivita' della vita. Rientrano ovviamente nella categoria anche non vedenti e non udenti.

La legge fissa livelli diversi di invalidita', a seconda dei quali e' possibile accedere a determinati incentivi economici (indennita', assegni di accompagnamento, pensione di invalidita', etc.) e agevolazioni (detrazioni fiscali, .iva ridotta, esenzione bollo auto, etc.).

La procedura di riconoscimento dell'invalidita' parte con la richiesta da presentare, telematicamente, all'INPS a cui seguono tutti gli accertamenti del caso, una visita medica, etc.

Approfondimenti su questi punti si trovano nelle nostre schede L'INVALIDITA' CIVILE e DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI & NON

LE REGOLE DELLA SOSTA
Il codice della strada ed il suo regolamento (vedi riferimenti normativi) trattano l'argomento della sosta delle persone invalide prevedendo che gli enti proprietari delle strade, quindi per strade urbane i comuni, debbano allestire e mantenere strutture e segnaletica per consentire la sosta.

In particolare nei parcheggi muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta (per esempio le aree a pagamento a strisce blu) e in quelli con custodia dei veicoli, deve essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione dei posti disponibili, ad uso gratuito. A livello locale possono esserci delle convenzioni che prevedono un numero piu' alto, ma non piu' basso. Cio' costituirebbe una violazione della legge (art.11 Dpr 503/1996).

I posti riservati agli invalidi posti parallelamente al senso di marcia devono essere lunghi almeno 6 metri, in modo da consentire il passaggio di una persona su sedia a rotelle tra un veicolo e l'altro.

I Comuni possono rilasciare, tra quelli riservati agli invalidi, spazi per la sosta "ad personam", riservati alle persone con particolari disabilita', sulla cui segnaletica sono apposti gli estremi del suo personale contrassegno. Tale particolare agevolazione puo' essere concessa nelle aree ad altra densita' di traffico all'invalido che sia abilitato alla guida e possegga un' autovettura.

Per poter usufruire dei posti riservati si deve ottenere un'autorizzazione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione", dal 15/9/2012 sostituito dal "contrassegno di parcheggio per disabili" (vedi piu' avanti).

Si ricorda anche che con il contrassegno e' possibile:
- circolare e sostare anche in caso di sospensione o limitazione del traffico decisa dalle autorita' locali per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico.
- circolare e sostare anche in caso siano stati stabiliti dalle autorita' locali divieti permanenti o provvisori (per esempio le domeniche ecologiche o la circolazione a targhe alterne), anche relativi alla sosta.
- sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Attenzione pero': esser muniti di contrassegno invalidi non significa poter sostare ovunque, anche violando le norme: non e' possibile sostare in tutti i casi di divieto di sosta con rimozione forzata, in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, davanti ad un passo carrabile, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso o di polizia, negli spazi riservati ai mezzi pubblici, sulle strisce (sentenza Cassazione n.25388/2007), nelle zone di deflusso del traffico (sentenza Cassazione 168/2012), etc. etc. Sul punto si veda anche la sentenza di Cassazione n.5588/13.

PARCHEGGI BLU: GRATUITI O NO?
Il Ministero dei Trasporti, tramite il Dipartimento dei trasporti terrestri, ha emanato nel 2006 un parere secondo il quale il disabile che utilizza un parcheggio a pagamento delimitato da strisce blu perche' impossibilitato ad utilizzare il parcheggio riservato agli invalidi, NON deve pagare la tariffa oraria.
Questo parere (nota Ddt n.107 del 6/2/2006) e' stato poi annullato dal TAR del Lazio con sentenza n.6044 del 25/5/2006.

Anche altre sentenze sono state pronunciate su questo punto, come la sentenza di Cassazione n. 21271/2009 che precisa come il pagamento dei parcheggi a strisce blu sia dovuto anche per le auto dei disabili e che l'esonero riguarda soltanto parcheggi a tempo limitato e limitazioni della sosta imposte dalle autorita' competenti.

E' da evidenziare tuttavia un'importante iniziativa della Commissione trasporti della Camera, che, con una risoluzione del 9/5/2011, ha suggerito con autorevole forza ai Comuni di prevedere nei propri regolamenti la possibilita' per i disabili di utilizzare gratuitamente i parcheggi a strisce blu qualora risultino occupati quelli a loro riservati e di innalzare il numero di questi ultimi.
Sono dello stesso tenore, relativamente alla necessita' di prevedere piu' posti per disabili nelle aree di parcheggio a pagamento, i Pareri del Ministero dei trasporti n.6241/2011 e n. 2026/2014.
A questa raccomandazione non e' seguita una legge, ma alcuni comuni hanno effettivamente accolto il suggerimento.

Ad oggi quindi i disabili muniti di contrassegno non possono sostare gratuitamente nei parcheggi a strisce blu, a meno che cio' non sia previsto dai regolamenti comunali.

IL NUOVO CONTRASSEGNO INVALIDI
Le persone invalide possono ottenere il contrassegno invalidi presentando domanda al Comune allegando una dichiarazione e di tutta la certificazione medica -rilasciata dalla ASL- che attesta lo stato di invalidita'. Possono inoltrare la richiesta anche le persone che si trovano in uno stato temporaneo di invalidita', a causa di un infortunio o altro.

Il contrassegno attualmente rilasciato e' arancione, ma dal 15/9/2012 e' richiedibile un nuovo contrassegno, uniforme a livello europeo, denominato "contrassegno di parcheggio per disabili", di colore azzurro.Sul retro vi e' la fotografia dell'intestatario e tutti i suoi dati.

Il passaggio al nuovo contrassegno dovra' essere completato in tre anni ed in questo periodo i comuni devono garantire la sostituzione del vecchio contrassegno (che continua ad essere valido) con il nuovo.
Sempre entro tre anni i comuni dovranno adeguare alle nuove norme europee anche la segnaletica stradale.

Il nuovo contrassegno, come il precedente, e' personale, non vincolato ad uno specifico veicolo, vale 5 anni e puo' essere utilizzato su tutto il territorio nazionale. Alla scadenza puo' essere rinnovato sulla base di documentazione medica che attesti la persistenza dello stato di invalidita'. Nel caso di invalidita' temporanee il contrassegno puo' avere una durata inferiore e puo' essere prorogato solo con nuove attestazioni mediche.

Una annotazione: la scadenza del contrassegno dovrebbe coincidere con la data di compleanno del titolare, al pari degli altri documenti di identita' e di riconoscimento. Lo ha chiarito con un parere del 5/3/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il contrassegno deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo, ben visibile.

Fac simile del nuovo contrassegno europeo:













ALTRE AGEVOLAZIONI
Ricordiamo che le persone disabili munite di contrassegno possono anche:
- circolare e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, se per queste aree e' autorizzato l'accesso almeno ad una categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilita';
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici o ai taxi;

E' bene informarsi presso il proprio comune riguardo alla modalita' di gestione dell'accesso nelle aree ztl o di passaggio nelle corsie preferenziali. A volte potrebbe bastare l'esposizione del contrassegno ma in caso di varchi elettronici, per esempio, potrebbe essere necessario comunicare preventivamente la targa del veicolo ai vigili o agli uffici comunali.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.285/1992 "Codice della Strada", art.188
- Dpr 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada", Art. 381 modificato dal
- Dpr 151/2012 emesso a seguito della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4/6/1998.
- Dpr 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", art.10/11/12

LINK UTILI
Schede collegate:
- L'INVALIDITA' CIVILE
- DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI & NON

Testo aggiornato dell'art.381 del Dpr 495/1992:
Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide 
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta L'autorizzazione ha validita' 5 anni.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.  

Ha collaborato Paola Brondi
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS