Ultima revisione: 27/3/2013
Le regole generali valide in caso di spostamenti tramite traghetto o navi sono stabilite dal codice di navigazione (RD 327/1942), libro terzo, sezione "obbligazioni relative all'esercizio della navigazione", art. 396 e segg.
A queste norme si vanno ad affiancare, dal 18/12/2012, quelle de Regolamento UE 1177/2010 che riguardano i diritti dei passeggeri in caso di mancata o ritardata partenza e i diritti particolari dei passeggeri disabili o con mobilita' ridotta. In taluni casi il Regolamento supera la normativa nazionale, anche per le navigazioni interne (su tratte poste nelle acque territoriali), in mancanza di nuove norme italiane che prevedano deroghe.
Importanti anche le nuove normative sulla responsabilita' dei vettori in caso di incidente fissate dal Regolamento CE 392/2009 applicabile dal 31/12/2012.
Sono ovviamente determinanti, oltre alle norme, le condizioni di trasporto della singola compagnia di navigazione (tra le piu' famose Corsica e Sardinia ferries, Moby lines, Tirrenia, etc.), che stabiliscono le condizioni particolari a cui e' sottoposto il viaggio.
La CROCIERA e' un caso particolare: trattandosi di "pacchetto viaggio" dove, oltre al trasporto, sono previsti altri servizi, la normativa di riferimento e' il codice del turismo, anche per i diritti dei passeggeri in caso di mancata o ritardata partenza. Sono applicabili le normative europee inerenti i diritti dei passeggeri disabili o con mobilita' ridotta nonche' le regole sulla responsabilita' del vettore in caso di incidente.
Indice scheda
IL BIGLIETTO
MANCATA PARTENZA DEL PASSEGGERO, SUA INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
MANCATA PARTENZA DELLA NAVE, CAMBIO ITINERARIO, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
TRASPORTO DEL BAGAGLIO E DEL VEICOLO, PERDITA E DANNEGGIAMENTO
I REGOLAMENTI DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
COME CONTESTARE, PRESCRIZIONE
UN CASO PARTICOLARE: LA CROCIERA
FONTI NORMATIVE E LINK UTILI
IL BIGLIETTO
Se il traghetto o la nave hanno stazza lorda superiore alle 10 tonnellate (se a propulsione meccanica) o alle 25 tonnellate in tutti gli altri casi, il servizio di trasporto – il cosiddetto "passaggio"- dev'essere regolato da un contratto scritto.
Normalmente il contratto e' rappresentato dal biglietto di viaggio, che vi fa riferimento (con l'acquisto del biglietto si accettano, infatti, tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione scelta).
Il biglietto deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe di viaggio, il prezzo e il nome e domicilio del vettore.
Se e' nominativo (o comunque se il viaggio e' gia' iniziato) non puo' essere ceduto se non con il consenso della compagnia di trasporto.
Viaggio senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
MANCATA PARTENZA DEL PASSEGGERO, SUA INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Impossibilita' del passeggero
Se il passeggero non puo' partire a causa di un impedimento a lui non imputabile il contratto si risolve ed e' dovuto solo un quarto del prezzo del viaggio, conteggiato a netto dell'eventuale vitto. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con lui, ciascuno di essi puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
La condizione per usufruire della riduzione e' comunicare l'impossibilita' di viaggiare prima della partenza. In mancanza e' dovuto l'intero prezzo.
Nota: Attenzione! Le penali sono diverse, decise autonomamente dalla compagnia di navigazione, nei casi invece in cui l'annullamento del passeggero sia volontario, legato ad un ripensamento e NON ad un impedimento sopravvenuto. Si veda piu' avanti, nella sezione "regolamenti delle compagnie".
Passeggero che non si presenta a bordo
Se il passeggero non si presenta a bordo all'orario stabilito il prezzo del viaggio e' dovuto per intero, al netto dell'eventuale vitto. Cio' a meno che il biglietto non sia stato ceduto a seguito di domanda del passeggero e accettazione della compagnia di navigazione. In questo caso alla compagnia spetta una provvigione sul prezzo di massimo il 10%.
Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero non puo' concludere il viaggio per ragioni a lui non imputabili, il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto percorso. Negli altri casi (interruzione per scelta personale), e' dovuto il prezzo intero.
Per le eventuali penali fa fede il contratto, e ovviamente, se e' stata stipulata un'assicurazione, va appurata la possibilita' di rifarsi su di essa
MANCATA PARTENZA DELLA NAVE, CAMBIO ITINERARIO, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Impedimento della nave
Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione, il contratto e' risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato.
Soppressione della partenza o cambio di itinerario
Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non puo' essere fatto con altra nave di sua proprieta' (con partenza successiva), il contratto si risolve. Se vi sono partenze successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero puo' scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il contratto.
La risoluzione puo' essere chiesta anche se cambia l'itinerario di viaggio, nei casi in cui detto cambiamento vada contro gli interessi del viaggiatore.
La normativa europea (Regolamento UE 1177/2010) ribadisce il concetto, specificando che in caso di cancellazione del viaggio il passeggero deve poter scegliere tra un trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto con ritorno gratuito al primo punto di partenza, se una parte del viaggio e' gia' stata fatta. E' dovuta inoltre assistenza eventualmente necessaria (spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, ed in casi estremi soggiorno di una o piu' notti a bordo o in una struttura a terra). Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI.
Il passeggero e' libero, in ambedue i casi, di chiedere anche i danni, che non possono superare il doppio del prezzo pagato qualora dietro la soppressione e/o il cambiamento di itinerario vi sia un giustificato motivo.
Ritardo alla partenza
Per questi frangenti la normativa nazionale (codice della navigazione) e' senz'altro superata dalle nuove regole europee (Regolamento UE 1177/2010) che prevedono, in caso di ritardo alla partenza superiore a 90 minuti:
- scelta tra trasporto alternativo e rimborso del biglietto;
- assistenza commisurata al caso (spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, ed in casi estremi soggiorno di una o piu' notti a bordo o in una struttura a terra)
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI.
In tutti i casi il passeggero e' ovviamente libero di chiedere un rimborso del danno.
Ritardo all'arrivo
Qui i diritti sono quelli sanciti dalla normativa europea (Regolamento UE 1177/2010), che prevede, in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, un rimborso minimo del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo e' di almeno:
- un'ora in viaggio della durata fino a quattro ore;
- due ore in un viaggio di durata tra quattro e otto ore;
- tre ore in un viaggio di durata tra otto e ventiquattro ore;
- sei ore in un viaggio di durata superiore a ventiquattro ore.
Il rimborso minimo arriva fino alla meta' del prezzo del biglietto se i ritardi superano il doppio dei tempi suddetti.
In tutti i casi il passeggero e' ovviamente libero di chiedere un rimborso ulteriore del danno.
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI
Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio e' interrotto per cause di forza maggiore (maltempo, etc.) il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto percorso.
Se la compagnia di navigazione pero' consente al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell'attesa vitto e alloggio (quando questi sono compresi nel biglietto pagato), il prezzo e' dovuto per intero.
Se l'interruzione del viaggio non e' dovuta a cause di forza maggiore ne e' ovviamente responsabile il vettore. Al passeggero e' dovuto il rimborso parziale del biglietto (parte del viaggio non effettuato); nel caso possa dimostrarsi che il viaggio, a causa dell'interruzione, e' diventato inutile rispetto allo scopo originario del passeggero il rimborso deve essere totale.
Il passeggero e' ovviamente libero di chiedere un ulteriore rimborso del danno.
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI
Responsabilità del vettore
Le respnsabilita' del vettore in caso di annullamento o ritardo del viaggio sono quelle, gia' viste, disciplinate dalla normativa europea (Regolamento UE 1177/2010).
Per quanto riguarda i danni alle persone o alle cose dipendenti da incidenti o da eventi verificatesi durante il viaggio (dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco) sia la normativa nazionale che quella europea prevedono la responsabilita' del vettore, che e' tenuto ad un rimborso del danno a meno che non dimostri che il fatto sia stato causato da eventi eccezionali, inevitabili ed imprevedibili come fenomeni naturali, guerre, ostilita', insurrezioni, etc. oppure da atti od omissioni di terzi.
La normativa europea (Regolamento CE 392/2009) fissa dei limiti di risarcimento e ne delinea i tempi massimi per le azioni di recupero.
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI
Rimangono a parte, ovviamente, eventuali assicurazioni sottoscritte appositamente, di solito all'atto dell'acquisto del biglietto.
TRASPORTO DEL BAGAGLIO E DEL VEICOLO, PERDITA E DANNEGGIAMENTO
Trasporto del bagaglio
Nel prezzo del biglietto e' compreso anche il trasporto degli effetti personali in un bagaglio non registrato, i cui limiti di peso e misura sono fissati dalla compagnia di navigazione
I bagagli di misura eccedente a quelle fissate vengono registrati, tramite compilazione da parte del passeggero di un bollettino indicante i propri dati, numero dei colli, peso, valore. Il trasporto di questi bagagli e' da pagarsi a parte.
Responsabilità del vettore per il bagaglio
La compagnia di navigazione e' responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la causa dell'evento e' a lui non imputabile.
Anche in questo caso la normativa europea (Regolamento CE 392/2009) supera quella nazionale (il codice di navigazione), stabilendo nuovi tetti di risarcimento e nuovi tempi di "denuncia".
In caso di danni derivanti da perdita o danneggiamento del bagaglio causati da eventi dannosi imputabili a colpa o negligenza del vettore o da incidenti marittimi (in questo caso la colpa e negligenza si presumono) e' diritto del passeggero chiedere un risarcimento.
La perdita o il danneggiamento vanno contestati subito con una denuncia scritta al vettore. Se i danni sono visibili essa va presentata al momento dello sbarco (se bagaglio a mano) o al momento della riconsegna. Se i danni non sono visibili (o in caso di perdita) la presentazione deve avvenire entro 15 giorni dallo sbarco o dalla riconsegna (o da quando questa avrebbe dovuto avvenire).
La denuncia non e' necessaria se vi e' stata un'ispezione al momento della riconsegna. La mancanza della denuncia nei tempi suddetti puo' far presumere al vettore, salvo prova contraria, che il bagaglio (o l'auto) siano stati ricevuti in buono stato.
Il risarcimento, poi, va chiesto con una successiva raccomandata a/r di messa in mora, tenendosi entro i limiti fissati dalla normativa europea.
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI
Nota: Il Regolamento CE 392/2009 si applica sia ai viaggi internazionali che a quelli su acque interne (territoriali) di ogni paese UE effettuati con navi passeggeri di classe A e B, con esclusione quindi di quelle che navigano ad una distanza massima dalla costa di 5 miglia. Per queste ultime si continua ad applicare la normativa nazionale (codice di navigazione), consultabile tra i link utili.
Pegno legale sui bagagli
E' bene sapere che la compagnia di navigazione ha diritto di pegno sul bagaglio nei casi di morosita' del passeggero riguardo al prezzo del trasporto.
Bagaglio non ritirato
La compagnia di navigazione puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Veicolo a seguito e responsabilita' della compagnia
Al contrario di quanto prevede la normativa italiana (codice di navigazione) per la normativa europea (Regolamento CE 392/2009) il veicolo e' assimilato al bagaglio.
In caso di danni derivanti da perdita o danneggiamento del veicolo causati da eventi dannosi imputabili a colpa o negligenza del vettore o da incidenti marittimi (in questo caso la colpa e negligenza si presumono) e' diritto del passeggero chiedere un risarcimento.
La perdita o il danneggiamento vanno contestati subito con una denuncia scritta al vettore. Se i danni sono visibili essa va presentata al momento della riconsegna. Se i danni non sono visibili (o in caso di perdita) la presentazione deve avvenire entro 15 giorni dallo sbarco o dalla riconsegna (o da quando questa avrebbe dovuto avvenire).
La denuncia non e' necessaria se vi e' stata un'ispezione al momento della riconsegna. La mancanza della denuncia nei tempi suddetti puo' far presumere al vettore, salvo prova contraria, che il veicolo sia stato ricevuto in buono stato.
Il risarcimento, poi, va chiesto con una successiva raccomandata a/r di messa in mora, tenendosi entro i limiti fissati dalla normativa europea.
Si veda, per approfondimenti, la scheda
VIAGGI VIA MARE: I DIRITTI EUROPEI PER I PASSEGGERI
Nota: Il Regolamento CE 392/2009 si applica sia ai viaggi internazionali che a quelli su acque interne (territoriali) di ogni paese UE effettuati con navi passeggeri di classe A e B, con esclusione quindi di quelle che navigano ad una distanza massima dalla costa di 5 miglia. Per queste ultime si continua ad applicare la normativa nazionale (codice di navigazione), consultabile tra i link utili.
I REGOLAMENTI DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Come gia' detto, con l'acquisto del biglietto si danno per conosciute ed accettate tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione, condizioni che e' bene quindi consultare PRIMA dell'acquisto facendone oggetto di valutazione insieme a tutti gli altri elementi (qualita' del servizio, orari, prezzi, etc.). La cosa non e' difficile, considerando che le condizioni di trasporto debbono essere pubblicizzate presso tutte le biglietterie, gli uffici della societa' e i comandi di bordo. Spesso esse sono anche scaricabili dai siti delle compagnie.
Il regolamento e' essenziale per conoscere le tariffe, le offerte speciali, le modalita' di acquisto dei biglietti, le condizioni di viaggio dei ragazzi (normalmente vengono considerati tali i minori di anni 12) degli animali domestici, di soggetti per i quali la legge prevede facilitazioni o riduzioni (spostamenti per votare, a mutilati o invalidi, a militari, ai ciechi, etc.etc.) delle donne in gravidanza, etc.
Penali per annullamento del viaggio
Il regolamento fissa anche i divieti e le penali legate all'annullamento del viaggio da parte del passeggero.
Esse possono variare molto in relazione al momento in cui viene dato annullamento rispetto alla data di partenza. Si puo' andare da circa il 10% per gli annullamenti fatti piu' di un mese prima fino al 100% in caso di annullamento fatto lo stesso giorno della partenza (o anche quello precedente) .
Il tutto dipende dalla singola compagnia di navigazione, che puo' legittimamente decidere quali penali inserire nelle proprie condizioni di trasporto.
Queste penali sono di solito riferite genericamente all'annullamento fatto dal passeggero liberamente, per sua volonta' (il classico "ripensamento").
E' bene sapere che la legge prevede invece una penale massima del 25% nei casi in cui l'annullamento sia dovuto ad impedimenti sopravvenuti ed indipendenti dalla volonta' del passeggero (quali morte, infortunio, malattia, etc.etc.).
C'e' differenza, quindi, tra l'annullamento volontario e quello "forzato", stante l'obbligo per il passeggero di avvisare tempestivamente la compagnia e di fornire tutta la documentazione probatoria prevista.
Nei casi in cui la compagnia lo consenta, e' bene quindi stipulare un'assicurazione che copra i rischi legati agli impedimenti di cui sopra nonche' agli eventuali danni legati al viaggio (all'autovettura, alla persona, al bagaglio, etc.).
Non di rado le compagnie, a fronte di un annullamento legato ad un impedimento grave o comunque non dipendente dalla volonta' del passeggero, concedono il rimborso dell'intero biglietto, con copertura propria e/o della compagnia di assicurazione con loro convenzionata.
La fonte di informazioni primaria sono, come gia' detto, le condizioni di trasporto accettate con l'acquisto del biglietto di viaggio nonche' le clausole del contratto di assicurazione eventualmente sottoscritto (a parte o contestualmente all'acquisto del biglietto).
COME CONTESTARE, PRESCRIZIONE
La contestazione
A parte i classici reclami, sia verbali che scritti, sempre consigliabili per cercare di risolvere i problemi nel modo piu' "amichevole" possibile, il mezzo col quale e' bene contestare i danni patiti con relativa quantificazione e richiesta di rimborso e' la messa in mora, lettera da inviare con raccomandata a/r con la quale si detta un termine per adempiere minacciando, in difetto, di adire le vie legali.
E' sempre bene provvedere a alle contestazioni il prima possibile, considerando sia i termini decadenziali previsti dalla legge e dai regolamenti della compagnia di navigazione.
Per la perdita o il danneggiamento del bagaglio o del veicolo, per esempio, una prima contestazione va fatta subito, al momento della loro riconsegna (o, se i danni non sono visibili, entro 15 giorni).
In questi casi di solito vengono utilizzati dei moduli predisposti dalla compagnia di navigazione, per poi procedere, eventualmente, all'invio di una messa in mora utile per ribadire e formalizzare le proprie richieste.
La legge prevede anche dei termini di prescrizione da rispettare sia per inviare la messa in mora, sia per poi dare avvio alle eventuali conciliazioni (davanti al giudice di pace o alla locale camera di commercio), sia per agire giudizialmente. L'invio della messa in mora vale come atto interruttivo del periodo di prescrizione, che da quel momento quindi riparte. I termini di prescrizione sono riportati piu' avanti.
Per ogni informazione e dettaglio sulla messa in mora si veda la scheda
LA MESSA IN MORA.
La prescrizione
La normativa europea (Regolamento CE 392/2009) interviene anche sui termini di prescrizine delle azioni di risarcimento del danno.
Il diritto ai risarcimenti si prescrive in due anni da:
- dalla data di sbarco o da quando questo avrebbe dovuto avvenire (se posteriore), in caso di perdita o danni ai bagagli;
- dalla data di sbarco, in caso di lesioni personali;
- dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto sbarcare, in caso di morte avvenuta durante il viaggio;
- dalla data della morte, se sopraggiunta successivamente, a causa alle lesioni subite durante il viaggio (ma in questo caso il termine massimo e' di tre anni dallo sbarco);
In tutti i casi, pur se il termine venisse interrotto, le azioni legali di risarcimento dovranno essere fatte improrogabilmente entro:
- cinque anni dalla data di sbarco o, se posteriore, dalla data in cui esso avrebbe dovuto avvenire
- se precedente, tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione risarcitoria ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente.
Nota: Il Regolamento CE 392/2009 si applica sia ai viaggi internazionali che a quelli su acque interne (territoriali) di ogni paese UE effettuati con navi passeggeri di classe A e B, con esclusione quindi di quelle che navigano ad una distanza massima dalla costa di 5 miglia. Per queste ultime si continua ad applicare la normativa nazionale (codice di navigazione), consultabile tra i link utili.
UN CASO PARTICOLARE: LA CROCIERA
Le crociere, per loro caratteristica (combinano in un unico prezzo predeterminato trasporto, alloggio e servizi turistici), rientrano tra i cosiddetti pacchetti turistici, disciplinati a parte rispetto al semplice spostamento via traghetto o nave.
Le norme che le regolano, normalmente citate nelle condizioni di trasporto, sono quindi la direttiva n. 90/314/CEE recepita in Italia dal d.lgs. 111/1995 poi confluito nel codice del consumo, art. 82/100 e successivamente trasferito nel "codice del turismo" e la convenzione di Bruxelles del 1970 ratificata dalla legge 1084/1977.
Per approfondire le regole su questi tipi di contratto si puo' consultare la scheda pratica
I PACCHETTI VIAGGIO
FONTI NORMATIVE E LINK UTILI
- Codice di navigazione (RD 327/1942), libro terzo, sezione "obbligazioni relative all'esercizio della navigazione", art. 396 e segg:
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- Regolamento UE 1177/2010:
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- Regolamento CE 392/2009 che ha adottato la Convenzione di Atene del 13/12/1974 aggiornata, in ultimo, dal Protocollo del 1/11/2002:
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