Traghetti e navi: le regole
Le regole sul trasporto passeggeri via mare e per vie navigabili interne si basano su due pilastri: il Codice della navigazione (RD 327/1942) per i rapporti contrattuali tra passeggero e vettore, e il Regolamento UE 1177/2010 (in vigore dal 18 dicembre 2012) per i diritti minimi garantiti a tutti i passeggeri nell'UE in caso di ritardo, cancellazione e assistenza. A questi si affianca il Regolamento CE 392/2009 sulla responsabilità del vettore in caso di incidente. In Italia l'organismo di vigilanza è l'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).
Indice scheda
IL BIGLIETTO
SE IL PASSEGGERO NON PARTE O INTERROMPE IL VIAGGIO
SE IL VETTORE CANCELLA, RITARDA O CAMBIA ITINERARIO
ASSISTENZA IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO
COMPENSAZIONE PER RITARDO ALL'ARRIVO
BAGAGLIO E VEICOLO: PERDITA E DANNI
PASSEGGERI CON DISABILITÀ O MOBILITÀ RIDOTTA
LE CROCIERE: CASO PARTICOLARE
COME FARE RECLAMO
NORMATIVA E LINK UTILI
IL BIGLIETTO
Il biglietto è il contratto di trasporto. Con l'acquisto si accettano le condizioni generali della compagnia di navigazione. Il biglietto deve indicare: luogo e data di emissione, porto di partenza e destinazione, classe di viaggio, prezzo, nome e recapito del vettore.
Biglietto nominativo: non può essere ceduto a terzi senza consenso della compagnia (e comunque non dopo l'inizio del viaggio).
Imbarco senza biglietto: chi si imbarca senza titolo di viaggio deve dichiararlo immediatamente al comandante o al commissario di bordo; in difetto è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio fino al porto di destinazione o di sbarco, oltre all'eventuale risarcimento danni.
SE IL PASSEGGERO NON PARTE O INTERROMPE IL VIAGGIO
Impossibilità non imputabile al passeggero (es. malattia grave, lutto, calamità): il contratto si risolve e il passeggero deve pagare solo un quarto del prezzo del biglietto, al netto di eventuali servizi di vitto già fruiti.
Recesso volontario prima della partenza: il passeggero perde il prezzo del biglietto, salvo diverse condizioni previste dalla compagnia (verificare le condizioni tariffarie al momento dell'acquisto — molte compagnie offrono tariffe rimborsabili o modificabili).
Interruzione del viaggio a metà percorso: il passeggero ha diritto al rimborso proporzionale alla tratta non percorsa, dedotto un terzo.
SE IL VETTORE CANCELLA, RITARDA O CAMBIA ITINERARIO
In base al Regolamento UE 1177/2010, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti, il vettore deve offrire al passeggero la scelta tra:
- Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni (anche per la parte del viaggio non effettuata se il viaggio è iniziato ma non ha più senso proseguire, più eventuale trasporto di ritorno al punto di partenza iniziale)
- Trasporto alternativo verso la destinazione finale in condizioni comparabili, appena possibile e senza costi aggiuntivi
- Trasporto alternativo in una data successiva, a scelta del passeggero
Entro 30 minuti dall'orario di partenza previsto, il vettore deve informare i passeggeri del ritardo/cancellazione e dell'orario stimato di partenza e arrivo.
ASSISTENZA IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO
In caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti, il vettore deve fornire gratuitamente:
- spuntini, pasti o bevande in proporzione all'attesa
- sistemazione a bordo o a terra (albergo o altro) se la partenza slitta al giorno successivo — fino a 3 notti, con un massimo di 80 euro a notte
- trasporto tra il porto e il luogo di sistemazione
L'obbligo di sistemazione non si applica se il ritardo/cancellazione è causato da condizioni meteorologiche avverse che mettono a rischio la sicurezza della navigazione.
COMPENSAZIONE PER RITARDO ALL'ARRIVO
Se il vettore non offre trasporto alternativo e il passeggero arriva a destinazione in ritardo rispetto all'orario contrattuale, ha diritto a una compensazione economica:
- 25% del prezzo del biglietto per ritardo pari al 25–49% della durata del viaggio prevista
- 50% del prezzo del biglietto per ritardo pari o superiore al 50% della durata prevista
La compensazione non si applica se il ritardo è dovuto a condizioni meteo avverse o a circostanze eccezionali non evitabili.
BAGAGLIO E VEICOLO: PERDITA E DANNI
La responsabilità del vettore per perdita o danni a bagagli e veicoli è disciplinata dal Regolamento CE 392/2009 (applicabile dal 31 dicembre 2012), che recepisce il Protocollo di Atene. I limiti di risarcimento sono:
- Bagaglio a mano: fino a 2.250 DSP (Diritti Speciali di Prelievo, circa €2.800) per passeggero
- Veicoli (incluso il bagaglio in esso contenuto): fino a 12.700 DSP (circa €16.000) per veicolo
- Altro bagaglio: fino a 3.375 DSP (circa €4.200) per passeggero
Per richiedere il risarcimento occorre segnalare il danno per iscritto al vettore entro 15 giorni dallo sbarco (per i bagagli) o dalla riconsegna del veicolo.
PASSEGGERI CON DISABILITÀ O MOBILITÀ RIDOTTA
Il Regolamento UE 1177/2010 vieta ai vettori di rifiutare l'imbarco a persone con disabilità o mobilità ridotta (PMR) per il solo fatto della disabilità. Le eccezioni sono ammesse solo per documentati motivi di sicurezza previsti dalla normativa. In caso di negato imbarco, il vettore deve offrire il rimborso integrale o un percorso alternativo. I porti e le navi devono garantire assistenza gratuita: accoglienza, imbarco/sbarco assistito, trasporto della sedia a rotelle. L'assistenza va prenotata con almeno 48 ore di anticipo.
LE CROCIERE: CASO PARTICOLARE
La crociera è un "pacchetto viaggio" in cui al trasporto si aggiungono alloggio e altri servizi. Si applica il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) per i diritti in caso di cancellazione o inadempimento del pacchetto. Il Regolamento UE 1177/2010 si applica alle crociere solo per le norme su disabilità e mobilità ridotta e per la responsabilità del vettore in caso di incidente. Non si applicano alle crociere i diritti di rimborso, trasporto alternativo e compensazione economica per ritardo previsti dal Regolamento.
- Reclamo al vettore (o all'operatore del terminal portuale): entro 2 mesi dalla data in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto esserlo. Il vettore deve rispondere entro 1 mese (risposta definitiva entro 2 mesi).
- Se non soddisfatto, reclamo di seconda istanza ad ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) tramite il Sistema Telematico dedicato: autorita-trasporti.it
- Conciliazione obbligatoria (condizione di procedibilità prima di andare in giudizio): tramite la piattaforma ConciliaWeb (AGCOM) o gli Organismi ADR accreditati da ART (delibera 60/2023). L'istanza va presentata entro 1 anno dal reclamo al vettore.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in 1 anno (art. 418 Cod. nav.) salvo il caso di dolo o colpa grave del vettore (10 anni).
- ART — Trasporto via mare e per vie navigabili interne
- Regolamento UE 1177/2010 su EUR-Lex
- Regolamento CE 392/2009 (responsabilità vettore) su EUR-Lex
- Commissione europea — Diritti passeggeri trasporto via acqua