Ultimo aggiornamento: 21/6/2017
Dal 18/12/2012 e' obbligatoria l'applicazione nei paesi UE del Regolamento UE 1177/2010 che delinea i nuovi diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.
Il Regolamento stabilisce come principio generale la non discriminazione tra i passeggeri, in particolare nei confronti dei disabili e delle persone con mobilita' ridotta, categorie a cui viene riservata una particolare assistenza.
Vengono poi sanciti i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del viaggio.
Seguono precisazioni su quali siano le informazioni minime da fornire al viaggiatore e sulle modalita' di presentazione -e di gestione- dei reclami.
Le tutele valgono per i viaggi via mare (su nave, traghetto o altro mezzo purche' a motore) con piu' di 12 passeggeri e con partenza od arrivo in porti situati in paesi dell'UE.
Indice scheda
VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE
IL BIGLIETTO
DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITA' RIDOTTA
RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO
RISARCIMENTI IN CASO DI INCIDENTE
VIGILANZA E SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
VIAGGI COINVOLTI, DEROGHE
Il Regolamento riguarda i passeggeri che viaggiano via nave con "servizi passeggeri" il cui porto di imbarco, o di sbarco, e' situato nel territorio di uno stato membro.
Nel secondo caso, ovvero se sul territorio di uno stato membro si trova il porto di sbarco, e' determinante che il gestore del servizio di trasporto abbia sede nell'UE o comunque presti regolarmente servizi di trasporto da o verso paesi dell'UE.
Per "nave" si intende qualsiasi imbarcazione usata per la navigazione marittima o fluviale, purche' dotata di motore (ovvero, per come specifica il Regolamento, di "mezzi di propulsione meccanica").
Per "servizi passeggeri" si intendono i servizi di trasporto commerciale effettuati secondo un orario prestabilito e pubblico.
Il Regolamento si applica anche alle crociere il cui porto d'imbarco si trovi in uno stato membro, con alcune eccezioni (si veda la sezione dei diritti in caso di cancellazione o ritardo).
Il Regolamento NON si applica:
- a viaggi su navi autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri;
- a viaggi su navi il cui equipaggio e' composto da non piu' di tre persone o dove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata.
- a viaggi con escursioni e visite turistiche (crociere a parte)
- a viaggi su navi senza mezzi di propulsione meccanica o storiche, d'epoca (originali o riprodotte prima del 1965, con materiali originali e che possano trasportare fino a 36 passeggeri).
Gli stati membri possono prevedere deroghe per non piu' di due anni (dal 18/12/12) per le navi di stazza inferiore a 300 t lorde utilizzate nei trasporti interni, a condizioni che i passeggeri godano degli stessi diritti, garantiti da leggi nazionali.
Possono poi esonerare dal Regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico, sempre che siano garantiti ai passeggeri gli stessi diritti, sanciti da leggi nazionali.
IL BIGLIETTO
Come per gli altri servizi di trasporto, anche per il trasporto via mare l'acquisto del biglietto significa accettazione di un contratto.
Il biglietto, cartaceo od elettronico, deve essere emesso senza alcuna discriminazione del passeggero, in base alla sua nazionalita' od altro.
DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE, RITARDO, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Il Regolamento stabilisce, in cado di cancellazione, ritardo o interruzione del viaggio, dei diritti di assistenza e rimborso fruibili dai passeggeri.
Informazione
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri il gestore del servizio di trasporto deve informare quanto prima i passeggeri in partenza dai porti, comunque NON oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto.
Deve essere data informazione sulla situazione e -appena possibile- sul nuovo orario di partenza (in caso di ritardo).
Se i passeggeri -a causa del ritardo o della cancellazione- perdono un servizio di trasporto in coincidenza, il gestore deve compiere ogni sforzo possibile per trovare, e dare informazione, su collegamenti alternativi.
La comunicazione delle informazioni e' particolarmente curata per i passeggeri disabili o a mobilita' ridotta.
Trasporto alternativo o rimborso
In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, appena possibile e senza alcun supplemento oppure
- rimborso del prezzo del biglietto e, se opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, prima possibile.
Se il viaggio viene interrotto ad un porto successivo rispetto a quello di partenza viene rimborsata solo la parte di biglietto non utilizzata, a meno che non si dimostri che il viaggio, a causa dell'annullamento o del ritardo, e' diventato inutile rispetto allo scopo originario del passeggero.
Il rimborso deve avvenire entro sette giorni in contanti, con bonifico bancario elettronico o con assegno bancario. Se c'e' il consenso del passeggero il rimborso puo' anche avvenire tramite consegna di un buono e/o con la resa di altri servizi per lo stesso importo, purche' le condizioni del buono siano flessibili per quanto riguarda il periodo di validita'.
Assistenza
In caso di cancellazione del viaggio o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti al passeggero deve essere offerta assistenza gratuita che consiste in
- spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa.
- se necessario, soggiorno di una o piu' notti a bordo o in una struttura a terra con trasporto compreso. Cio' per massimo tre notti, per un costo a carico del gestore del servizio di massimo di 80 euro a notte.
Rimborsi per ritardi all'arrivo
In caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, il passeggero ha diritto ad un rimborso minimo del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo e' di almeno:
- un'ora in un servizio regolare (ovvero "di linea", effettuato ad orari prestabiliti) della durata fino a quattro ore;
- due ore in un servizio regolare di durata tra quattro e otto ore;
- tre ore in un servizio regolare di durata tra otto e ventiquattro ore;
- sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore.
Il rimborso minimo arriva fino alla meta' del prezzo del biglietto se i ritardi superano il doppio dei tempi suddetti.
La percentuale e' riferita al prezzo effettivamente pagato per il biglietto; se e' stato acquistato un biglietto "andata e ritorno" e il ritardo si verifica in una sola delle due circostanze, la percentuale e' applicata sulla meta' del prezzo.
In caso di ritardi ripetuti durante il periodo di validita' di un abbonamento il passeggero deve ricevere un rimborso adeguato che deve essere espressamente previsto (anche con riferimento ad un criterio di calcolo) nelle condizioni di viaggio.
Il rimborso avviene dietro presentazione di una domanda da parte del passeggero, entro un mese, in denaro o in buoni a condizioni flessibili. La scelta spetta al passeggero.
Esso deve essere integrale, senza detrazione di costi come tasse, spese telefoniche od altro. L'unica limitazione che puo' essere prevista e' il minimo rimborsabile, che il gestore puo' fissare fino ad un massimo di 6 euro.
Questo rimborso "forfettario" NON impedisce ovviamente al passeggero di chiederne uno ulteriore e personale, fornendo motivazione e documentazione, anche rivolgendosi all'autorita' giudiziaria.
Eccezioni
L'assistenza e tutti gli altri diritti in caso di ritardo o cancellazione del viaggio (informazione a parte) NON sono applicabili ai passeggeri con biglietti aperti finche' l'orario di partenza non e' specificato.
L'assistenza e il rimborso aggiuntivo non sono dovuti se il passeggero e' informato della cancellazione o del ritardo PRIMA dell'acquisto del biglietto, o se la causa della cancellazione o del ritardo e' lo stesso passeggero.
Il soggiorno in strutture pagate dal gestore del servizio (facente parte dell'assistenza) non e' dovuta se la cancellazione o il ritardo sono provocate dalle condizioni meteorologiche avverse che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave. Stessa cosa per il rimborso aggiuntivo del 25% del prezzo del biglietto. In quest'ultimo caso contano anche eventuali circostanze straordinarie che ostacolano il servizio passeggero, imprevedibili ed inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Infine i diritti in caso di cancellazione e ritardo (compreso il rimborso per il ritardo all'arrivo) NON si applicano ai viaggi in crociera, del tutto diversi e particolari rispetto al classico trasporto su tratte passeggeri (su un traghetto o nave).
DIRITTI PARTICOLARI DEI PASSEGGERI DISABILI O CON MOBILITA' RIDOTTA
Il Regolamento prevede una serie di diritti particolari per i passeggeri disabili o a mobilita' ridotta,
Ogni paese UE puo' comunque prevedere delle deroghe a queste disposizioni per i propri servizi regolari interni, purche' le proprie norme assicurino la stessa protezione.
Diritto al trasporto
Il primo diritto sancito dal Regolamento e' che alle persone disabili o con mobilita' ridotta NON puo' essere rifiutata la prenotazione del viaggio o l'emissione del biglietto, ne' puo' essergli chiesto un sovrapprezzo o altri oneri aggiuntivi.
Costituiscono eccezione alla regola:
- rispetto degli obblighi di sicurezza stabiliti in ambito europeo o in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorita' competenti;
- configurazione della nave o delle infrastrutture di accesso (porti, terminali, etc.) che rende impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona disabile o a mobilita' ridotta in condizioni di sicurezza.
Nei casi suddetti la persona disabile o con mobilita' ridotta puo' chiedere di essere accompagnata da altra persona (a sua scelta) che l'assista in modo da risolvere gli impedimenti. L'accompagnatore puo' viaggiare gratuitamente e possibilmente seduto accanto alla persona che sta assistendo.
Se per i suddetti motivi il viaggio non puo' in alcun modo essere usufruito il gestore (o l'agente di viaggio o l'operatore turistico) devono comunque informare la persona disabile o con mobilita' ridotta riguardo eventuali servizi alternativi utilizzabili.
Dei motivi di impossibilita' deve ovviamente essere immediatamente informata la persona disabile o con mobilita' ridotta; se quest'ultima lo richiede la motivazione deve essere anche comunicata per iscritto entro cinque giorni lavorativi.
Diritti in caso di mancato imbarco
La persona disabile o con mobilita' ridotta in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia regolarmente comunicato al gestore del servizio la necessita' di essere assistita, alla quale venga rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilita' o mobilita' ridotta, puo' scegliere tra:
- il rimborso del biglietto (entro sette giorni in contanti o con bonifico elettronico) e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, il prima possibile, oppure
- il proseguimento del viaggio, anche con servizi di trasporto alternativi, fino alla destinazione indicata nel biglietto non appena possibile (tranne quando non praticabile) oppure
- il proseguimento del viaggio come nel punto precedente ma in una data successiva di proprio gradimento.
Il rimborso del biglietto e' dovuto anche in caso di viaggi "tutto compreso" (come le crociere).
Se una parte del viaggio e' gia' stata effettuata si rimborsa quella residua, a meno che non si dimostri che il viaggio, a causa del mancato imbarco, e' diventato inutile rispetto allo scopo originario.
In caso di accettazione del proseguimento con una soluzione alternativa, sono a carico del gestore del servizio le eventuali spese di trasferimento del passeggero a porti diversi.
Diritto all'informazione
Alla persona disabile o con mobilita' ridotta devono essere date informazioni sulle normative di sicurezza, sulle condizioni di accesso al servizio (accessibilita' dei porti, banchine, etc.), sul viaggio e sulle condizioni di trasporto, in special modo riguardo alle modalita' di prenotazione.
Tali informazioni devono essere fornite -anche via internet o sms- da chi rende il servizio o dalle agenzie di viaggio nel caso vi sia l'intermediazione di queste ultime o in caso di vacanze organizzate "tutto compreso" vendute o proposte dalle agenzie stesse.
Diritto all'assistenza
Per le persone disabili o con mobilita' ridotta e' dovuta assistenza gratuita nei porti (compresi imbarco e sbarco) e a bordo delle navi.
Assistenza nei porti
E' resa per consentire alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta di:
- comunicare l'arrivo in un terminale portuale (o se possibile un porto) e la richiesta di assistenza;
- spostarsi dal punto di ingresso al banco dell’accettazione (se esiste) o alla nave;
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario;
- procedere dal banco dell’accettazione, se esiste, alla nave, attraverso i controlli per l’emigrazione e la sicurezza;
- imbarcarsi sulla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore;
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
- procedere dal posto a sedere al portellone della nave;
- sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- ritirare i bagagli, se necessario, e procedere attraverso i controlli per l’immigrazione e doganali;
- procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato;
- recarsi, in caso di necessità, ai servizi igienici (se esistono).
Assistenza a bordo nave:
- trasporto sulla nave di cani da assistenza riconosciuti;
- trasporto di apparecchi medici e delle attrezzature per la mobilità, comprese sedie a rotelle elettriche;
- comunicazione delle informazioni essenziali sull’itinerario in formati accessibili;
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze del passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e secondo la disponibilità;
- se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici (se esistono);
- in presenza di accompagnatore, fare il possibile per attribuirgli un posto a sedere o una cabina vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.
Attenzione, pero'. Per poter usufruire dell'assistenza e' necessario che la persona disabile o con mobilita' ridotta
- comunichi al gestore del servizio (o al terminale portuale o all'agenzia di viaggio se del caso) la necessita' di fruire dell'assistenza, con un preavviso di almeno 48 ore, con ogni mezzo possibile (anche posta elettronica o sms);
- si presenti al punto indicato presso il terminale portuale all'ora stabilita dal gestore del servizio (ora che non deve precedere piu' di 60 minuti l'orario di partenza indicato) o comunque concordata tra passeggero e gestore. Qualora non fosse prevista ne' concordata un'ora precisa il passeggero si deve presentare almeno sessanta minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.
Nella comunicazione suddetta, e comunque all'atto della prenotazione o dell'acquisto del biglietto, il passeggero disabile o con mobilita' ridotta puo' anche specificare le proprie particolari esigenze riguardo il posto a sedere, i servizi richiesti e la necessita' di portare attrezzature mediche. Stessa cosa se fosse necessario essere accompagnati da un cane da assistenza che, in caso di regolare comunicazione, potra' viaggiare accanto al passeggero.
In mancanza di comunicazione il gestore del servizio deve comunque fare tutti gli sforzi possibili per assicurare l'assistenza al fine di far regolarmente fruire il viaggio al passeggero (salita a bordo, discesa, fruizione delle coincidenze, etc.).
Anche a tal fine presso ogni porto o terminale deve essere presente un punto presso il quale i passeggeri possono chiedere assistenza, ben segnalato.
Risarcimenti particolari
In caso di perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o di altre attrezzature per la mobilita' o di dispositivi di assistenza causata da eventi imputabili a colpa o negligenza del gestore del servizio (come per esempio un incidente marittimo), deve essere pagato un risarcimento pari al costo della sostituzione o della riparazione.
Se necessario deve esser fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea, con caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelle perdute o danneggiate.
Nota: sono a parte i risarcimenti dovuti quando la perdita o il danneggiamento sono conseguenti ad un incidente. In questo caso si applica infatti il Regolamento 392/2009 che, comunque, sancisce gli stessi principi.
RECLAMO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Quando si verifica un disservizio e' bene inviare un tempestivo reclamo al gestore del servizio.
Per i reclami il Regolamento prevede un tempo massimo di invio di due mesi dalla data in cui e' stato prestato (o avrebbe dovuto essere prestato) il servizio oggetto di contestazione.
La risposta deve arrivare entro un mese dal ricevimento del reclamo, anche nel caso in cui la pratica sia ancora in esame. In tal caso la risposta definitiva deve comunque arrivare entro due mesi dal ricevimento del reclamo.
Cio' premesso, e' chiaro che il miglior strumento e' l'invio di una
messa in mora per raccomandata a/r o di una email certificata (tramite PEC).
Quando oltre al semplice reclamo si voglia voglia chiedere un risarcimento del danno, anche se non e' strettamente previsto dal Regolamento, o se il danno subito sia di entita' maggiore, a maggior ragione e' bene inviare il prima possibile una
messa in mora per raccomandata a/r o email certificata.
Attenzione! Se il "contratto di viaggio" e' stato sottoscritto con una parte diversa dal gestore del servizio (per esempio agenzia di viaggio, operatore turistico, ente di gestione della stazione, etc.), il reclamo e/o la richiesta di rimborso andranno inviate a questa parte, mettendo il gestore del servizio in copia conoscenza.
RISARCIMENTI IN CASO DI INCIDENTI O EVENTI DANNOSI
Nell'ambito dei viaggi per mare e' in vigore, dal 31/12/2012, il Regolamento CE 392/2009 che sancisce i diritti in caso di incidente e delinea le responsabilita' del vettore (gestore del trasporto).
E' una norma che riprende ed amplia la Convenzione di Atene del 1974 (aggiornata l'ultima volta nel 2002) e la rende esecutiva in modo obbligatorio anche nei paesi -come purtroppo l'Italia- dove non e' mai stata ratificata.
E' applicabile sia ai trasporti internazionali che a quelli interni ad ogni singolo stato membro -effettuati con navi di classe A e B, con esclusione quindi di quelle che navigano ad una distanza massima di 5 miglia dalla costa- se le navi battono bandiera "europea" o se il luogo di partenza o arrivo e' situato in un paese europeo.
Attenzione, pero': per il trasporto marittimo interno ogni singolo stato puo' decidere di differire l'entrata in vigore del regolamento fino al 2016 (per navi di classe A) e fino al 2018 (per navi di classe B). Non ci risulta che ad oggi tale differimento vi sia stato.
Risarcimenti massimi in caso di morte o lesioni personali
Per danni che derivano dalla morte o da lesioni personali subite da un passeggero a causa di un incidente marittimo (naufragio, capovolgimento, collisione, incaglio della nave o incendio, esplosione a bordo) il danno massimo risarcibile e' di 250.000 DSP(*) per singolo evento.
In caso di eventi imputabili a colpa o negligenza del vettore -o dei suoi sottoposti- il risarcimento e' comunque dovuto, anche per danni di valore superiore o per eventi diversi dall'"incidente". L'onere della prova e' a carico di chi chiede il rimborso.
Il risarcimento non puo' comunque superare i 400.000 DSP(*) a passeggero per singolo evento.
Il vettore non e' tenuto al rimborso se dimostra che l'incidente e' stato causato da eventi eccezionali, inevitabili ed imprevedibili come fenomeni naturali, guerre, ostilita', insurrezioni, etc. oppure da atti od omissioni di terzi.
Nota:
- la responsabilita' sussiste il capo al vettore (la controparte nel contratto di viaggio, in poche parole), anche se il viaggio e' eseguito da altro soggetto.
- in caso di immediate necessita' economiche da perte del soggetto che ha diritto al risarcimento il vettore e' tenuto ad anticiparne una parte. In caso di morte l'anticipo non puo' essere inferiore a 21.000 DSP(*). Il pagamento dell'anticipo non costituisce comunque ammissione di responsabilita'.
Risarcimento massimo in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio o del veicolo
In caso di danni derivanti da perdita o danneggiamento del bagaglio o del veicolo, causati da eventi dannosi imputabili a colpa o negligenza del vettore o da incidenti marittimi (in questo caso la colpa e negligenza si presumono) e' diritto del passeggero chiedere un risarcimento.
La prima cosa da fare e' presentare una denuncia scritta al vettore. Se i danni sono visibili essa va presentata al momento dello sbarco (se bagaglio a mano) o al momento della riconsegna. Se i danni non sono visibili (o in caso di perdita) la presentazione deve avvenire entro 15 giorni dallo sbarco o dalla riconsegna (o da quando questa avrebbe dovuto avvenire).
La denuncia non e' necessaria se vi e' stata un'ispezione al momento della riconsegna. La mancanza della denuncia nei tempi suddetti puo' far presumere al vettore, salvo prova contraria, che il bagaglio (o l'auto) siano stati ricevuti in buono stato.
Dovra' poi essere richiesto il risarcimento del danno, inviando una raccomandata a/r di
messa in mora.
I tetti massimi di risarcimento, sono:
- per i bagagli a mano 2.250 DSP(*) a passeggero;
- per il veicolo eventualmente trasportato (compresi i bagagli trasportati sopra o dentro di esso) :12.700 DSP(*) a veicolo;
- per altri tipi di bagaglio: 3.375 DSP(*) a passeggero.
Per questi risarcimenti puo' essere concordata una franchigia (da dedurre dall'importo della perdita o del danno) non superiore a 330 DSP(*) per i veicoli e a 149 DSP(*) per i bagagli.
Risarcimento massimo in caso di perdita o danneggiamento di oggetti di valore
Il vettore e' responsabile della perdita o danneggiamento di oggetti di valore (denaro contante, titolo, oro, argento, gioielli, opere d'arte, etc.etc.) solo nel caso che questi gli siano stati dati in custodia.
Il risarcimento massimo e' comunque di 3.375 DSP(*)per passeggero, a meno che non sia stato convenuto (con apposito accordo) un tetto piu' alto.
Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di apparecchiature per passeggeri disabili o con mobilita' ridotta
Il risarcimento in caso di perdita o danni -derivanti da incidenti- ad ausili alla mobilita' o ad altre apparecchiature specializzate utilizzate da passeggeri disabili o a mobilita' ridotta e' pari al valore di sostituzione dell'apparecchiatura o ai costi di riparazione.
Prescrizione
Il diritto ai risarcimenti si prescrive in due anni da:
- dalla data di sbarco o da quando questo avrebbe dovuto avvenire (se posteriore), in caso di perdita o danni ai bagagli;
- dalla data di sbarco, in caso di lesioni personali;
- dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto sbarcare, in caso di morte avvenuta durante il viaggio;
- dalla data della morte, se sopraggiunta successivamente, a causa alle lesioni subite durante il viaggio (ma in questo caso il termine massimo e' di tre anni dallo sbarco);
In tutti i casi, pur se il termine venisse interrotto, le azioni legali di risarcimento dovranno essere fatte improrogabilmente entro:
- cinque anni dalla data di sbarco o, se posteriore, dalla data in cui esso avrebbe dovuto avvenire
- se precedente, tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione risarcitoria ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente.
Note:
- i risarcimenti vanno richiesti contestando il danno in modo formarle, con lettera raccomandata di
messa in mora e, se del caso, l'aiuto di un legale. Non e' esclusa la necessita' di rivolgersi all'autorita' giudiziaria, soprattutto in caso di danni ingenti.
- i limiti suddetti non valgono se e' dimostrato che il vettore, o un suo sottoposto, abbia provocato l'incidente con un'azione od omissione intenzionale o temeraria, fatta sapendo che la conseguenza probabile sarebbe stata un danno.
- sono nulle le eventuali clausole contrattuali che escludessero la responsabilita' del vettore o che fissi limiti massimi di risarcimento diversi.
- gli eventuali danni causati da indicenti nucleari imputabili agli esercenti degli impianti nucleari non possono essere inclusi tra quelli trattati dal Regolamento 392/2009;
- vi rientrano invece i trasporti commerciali effettuati da Stati o enti pubblici;
- (*) DSP: Si tratta dell'unita' di conto "diritto speciale di prelievo" del fondo monetario internazionale . La conversione in euro e' fatta con la quotazione della data pattuita dalle parti, o, in mancanza di accordo, della data della sentenza. Qui il sito con le quotazioni:
http://www.fog.it/quotazioni/index.htm
VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza in ambito di trasporto via mare e' in mano alla nuova “Autorità di regolazione dei trasporti” (ART), operativa da fine 2013. Tale autorità vigila sulla corretta applicazione del Regolamento europeo e può effettuare indagini, ispezioni, anche al fine di irrogare sanzioni ai gestori del servizio comminate secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità stessa del 15/10/2015.
Le sanzioni possono essere irrogate anche a seguito di reclami inviati dai viaggiatori presentati utilizzando il modulo predisposto dall'Autorità (vedi sotto), dopo che siano decorsi almeno 60 giorni dall'invio del reclamo al vettore (impresa, società) che gestisce il servizio di viaggio.
L'invio deve avvenire via raccomandata a/r o pec, oppure, in futuro, attraverso canali telematici predisposti dall'Autorità stessa (SiTe).
L'ART, dopo una fase istruttoria, può adottare un provvedimento sanzionatorio entro 120 giorni ed anche intervenire d'urgenza per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal regolamento.
Dal 14/6/2017 i reclami possono anche essere inviati alle competenti strutture regionali che poi li trasmettono all'autorità nazionale. Ogni Regione deve pubblicare sul proprio sito gli indirizzi e le modalità di trasmissione.
Informazioni ed indirizzi si possono trovare sul decreto ministeriale del 5/6/2017 che individua tali stutture.
Qui informazioni e modulistica
Qui un articolo con dettagli sulle sanzioni
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Regolamento UE 1177/2010:
clicca qui
- Regolamento CE 392/2009 che ha adottato la Convenzione di Atene del 13/12/1974 aggiornata, in ultimo, dal Protocollo del 1/11/2002:
clicca qui
Vigilanza e sanzioni:
- D.lgs.129/2015 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010"
- Regolamento Autorità di regolazione dei trasporti del 15/10/2015
-
Dm Min.trasporti 5/6/2017 "Strutture regionali deputate a ricevere i reclami (..)"
- Sito della Commissione europea con una GUIDA AI DIRITTI:
clicca qui