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Incentivi 2020: agevolazioni e bonus per gli individui e le famiglie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
10 gennaio 2020 10:01
 
 Ultimo aggiornamento 30/4/2020

Per il 2020 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni degli anni passati, con alcune novità. Come al solito vi sono quelle finanziate da normative precedenti, e altre introdotte o riconfermate da vari decreti emessi nel corso del 2019 (decreto clima e decreto fiscale) ma soprattutto dall’ultima Legge di Bilancio.

Tra le novità la CARTA GIOVANI NAZIONALE destinata a cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per promuoverne l’accesso ai beni e ai servizi e il fondo per l’acquisto di SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, finanziato con 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per gli anni dal 2021 in poi. In corso di attivazione, nell’ambito mutui e finanziamenti, la possibilità di chiedere una sospensione delle rate da parte delle DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
Per quanto riguarda invece la rottamazione di vecchie auto e moto, introdotto un BUONO MOBILITÀ spendibile per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.
Introdotto anche il BONUS SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) che sarà regolato dall’ARERA con criteri analoghi a quelli già in essere per i bonus sulle bollette dell’elettricità del gas e dell’acqua.

Rifinanziato il REDDITO DI CITTADINANZA, confermate sia la CARTA ACQUISTI che la CARTA FAMIGLIA per le famiglie numerose, rifinanziata fino al 2021.

Incrementati tra questo e l’anno passato anche il il fondo a favore delle persone che assistono un familiare non autosufficiente (detti “CAREGIVER FAMILIARI”), fino al 2021, e il “Fondo per l’assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare (2 milioni di euro per il 2020).

Riconfermato anche il BONUS BEBE’ con 348 milioni di euro per l’anno 2020 e 410 milioni di euro per l’anno 2021 e ancora attivi sia il PREMIO NASCITA UNA TANTUM che il BONUS ASILI NIDO per famiglie con bambini nati dal 2016 affetti da gravi patologie croniche.
Esteso ai diciottenni del 2020 il cosiddetto BONUS 18ENNI o BONUS CULTURA, il borsellino elettronico utilizzabile per attività culturali.

Per quanto riguarda i mutui ancora possibile ottenere la SOSPENSIONE DELLE RATE a determinate condizioni. Sempre nell’ambito “finanziamenti” è attivo dal 2019 il FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, introdotto al posto del vecchio “Fondo credito nuovi nati” per fornire garanzie di Stato al credito concesso a famiglie che fanno o adottano figli e finanziato fino al 2021.
Il FONDO GARANZIA PRIMA CASA istituito nel 2014 è stato rifinanziato e continua ad operare il cosiddetto PLAFOND CASA con agevolazioni decise dalle banche che aderiscono volontariamente.

Per i fondi affitti gestiti localmente dai Comuni sono sempre attivi quello destinato agli inquilini morosi (cosiddetta morosità incolpevole) e il “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” relativo in generale a situazioni di difficoltà degli inquilini.

Infine, rinnovati come sempre anche i bonus sulle bollette di elettricità, gas e acqua con una nuova soglia Isee che include un maggior numero di famiglie. Si fa presente che ancora per il 2020 questi bonus sono fruibili SU RICHIESTA, ma dal 2021 dovrebbe scattarne l’automaticità.

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
- CARTA FAMIGLIA
- REDDITO DI CITTADINANZA
- INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
- SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
- ASSISTENZA A DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE (LEGGE “DOPO DI NOI”)
- BONUS “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
- CARTA GIOVANI NAZIONALE (CGN)
- BONUS BEBE' 2020
- PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
- BONUS ASILI NIDO per i nati dal 2016
- FONDO ACQUISTO SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO
- BUONO MOBILITÀ PER ROTTAMAZIONE AUTO E MOTO
- 80 EURO IN BUSTA PAGA
- ASSEGNI COMUNALI per e famiglie EROGATI DALL’INPS
- FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
- FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE
- FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
- MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
- MUTUI: FONDO DI GARANZIA "PRIMA CASA"
- TERRA E MUTUO A TASSO ZERO PER LA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI
- FONDI AFFITTI (inquilini morosi)
- BONUS ELETTRICITA'
- BONUS GAS
- BONUS ACQUA
- BONUS TARI

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'è
La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza ed è concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.).

Chi la può ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Dal 1/1/2014 è estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.966,54€ annui (9.288,72€ se di età pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.966,54€ (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- (*) valori valevoli per l'anno 2020 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.966,54 (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2020 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

Per approfondimenti e modulistica si veda il sito del Ministero dell'economia

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)
- DM Min.economia e finanze 3/2/2014 (estensione ai cittadini comunitari e stranieri)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 216 (rifinanziamento 2014 ed estensione)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 156/157
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 386/387 (rifinanziamento 2016/2017)
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 238/239 (rifinanziamento 2017 e anni seguenti)
Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 è stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014

CARTA FAMIGLIA
Rinnovata per gli anni dal 2019 al 2021 -con fondi per un milione di euro per ciascun anno- la carta famiglia destinata a cittadini italiani, o appartenenti a paesi membri UE ma residenti in Italia, con nucleo comprendente almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.
La carta esiste dal 2016 e continua ad essere utilizzabile per fruire di sconti sull’acquisto di beni o servizi oppure di riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa.

Attenzione! Nell'ambito dell'emergenza "Coronavirus" è stato stabilito, eccezionalmente per il 2020, che la carta della famiglia sia destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico anzichè tre.

Vedi QUI informazioni per informazioni e richieste 

Riferimenti normativi:
Istituzione e primo funzionamento:
- Dm 20/9/2017 pubblicato nella GU del 9/1/2018 in attuazione dell’art.1 comma 391 della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)
Rinnovo 2019/2021:
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 487
- Dm 27/6/2019 pubblicato sulla GU del 30/8/2019
Ambito emergenza "Coronavirus" vedi
- Dl 18/2020 convertito nella Legge 27/2020, QUI una scheda di approfondimento

REDDITO DI CITTADINANZA
Introdotto come misura contro la povertà la disuguaglianza e l’esclusione sociale, dal 2019 viene istituito un “fondo per il reddito di cittadinanza” dotato di 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
La legge di Bilancio 2020 ha destinato ulteriori fondi a questa iniziativa.

Informazioni dettagliate si trovano sulla scheda pratica REDDITO DI CITTADINANZA: UNA GUIDA

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 255
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 479/480/481

INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
A livello sperimentale per il 2018 parte dei fondi del REI- reddito di inclusione sono riservati ad interventi -da definire- a favore di ragazzi che compiono la maggiore età e vivono fuori dalla famiglia di origine a causa di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, per prevenire le loro condizioni di povertà ed esclusione sociale.
Si tratta di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 da destinare ad interventi che consentano di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantendo assistenza fino al compimento dei 21 anni.
Il Ministero del Lavoro ha ripartito i fondi alle Regioni per interventi mirati, pertanto per gli utilizzi ci si deve informare contattando la propria Regione.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 250/251
- DM Min.lavoro e politiche sociali 18/5/2018 art.3/6

SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
Istituito un fondo per gli anni dal 2018 al 2021 (20 milioni di euro per il primo anno e poi 25 milioni di euro ciascuno) destinato al sostegno delle persone che assistono -non professionalmente- un familiare non autosufficiente e riconosciuto invalido a causa di malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative oppure sia titolare di indennità di accompagnamento. Può trattarsi del coniuge, del convivente (di fatto) anche di coppie omosessuali, di un familiare fino al secondo grado (terzo grado nel caso di portatori di handicap).

I suddetti fondi sono destinati, fin dalla loro prima istituzione, ad interventi legislativi “futuri”, ma ad oggi ci risultano solo disegni di legge in corso di approvazione. Quindi di fatto il loro utilizzo deve essere ancora dettagliato e messo in atto.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 254/255/256
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 483/484

ASSISTENZA A DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE (LEGGE “DOPO DI NOI”)
Incrementato per il 2020 -per 2 milioni di euro- il fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Gli interventi sono in mano alle Regioni e quindi le informazioni specifiche vanno cercate in questo ambito.

Informazioni e dettagli sulla scheda Assistenza e interventi per i disabili gravi privi del sostegno familiare (Legge 'Dopo di noi'), una guida

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 490

BONUS “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
Si tratta di una carta utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audio- visiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile né rilevano ai fini Isee.

Per i diciottenni del 2019 il bonus è di 500 euro (come per gli anni precedenti) reso fruibile a partire dal 5/3/2020 con iscrizione sul sito www.18app.italia.it entro il 31/8/2020 ed utilizzo entro il 28/2/2021.
Per i diciottenni del 2020 i fondi sono già stati stanziati dall'ultima legge di Bilancio ma si attende ancora il decreto ministeriale che darà il via alla fruizione.

TUTTO -iscrizione e informazioni- sul sito www.18app.italia.it

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 979/980
- Dpcm 15/9/2016 di regolamentazione
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016), art.1 comma 626
- Dl 244/2016 art.11 comma 2
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)
- Dl 91/2018 convertito nella Legge 108/2018, art.7
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 604/616
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 357/358

- DPCM 4/8/2017 che ha modificato il DPCM 15/9/2016 (inclusione 18enni nel 2017)
- DPCM 7/12/2018 che ha modificato il DPCM 15/9/2016 (inclusione 18enni nel 2018)
- Dm Min.beni e attività culturali del 24/12/2019 pubblicato sulla GU del 19/2/2020 (fruizione per 18enni nel 2019). 

CARTA GIOVANI NAZIONALE
Nella legge di Bilancio 2020 sono stati destinati fondi (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022) al fine di “promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni".

I fondi dovrebbero essere utilizzati per l’emissione di una “carta giovani nazionale (CGN)” che sarà disciplinata da un prossimo decreto ministeriale.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 413/414

BONUS BEBE' 2020
In essere già dal 2015, è stato rinnovato anche per il 2020 con la stessa limitazione sulla durata prevista per gli anni precedenti (fino al primo anno del bambino anziché al terzo). Riconfermata la maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. Il beneficio è corrisposto a decorrere dal giorno della nascita/adozione fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

Questi gli importi per il 2020:
Figli nati o adottati dal 1/1/2020 al 31/12/2020 Importo annuale Importo mensile
Primo figlio – Isee fino a 7.000 euro Euro 1.920 Euro 160
Primo figlio – Isee da 7.000 a 40.000 euro Euro 1.440 Euro 120
Primo figlio – Isee oltre 40.000 euro Euro 960 Euro 80
Figli successivi                            + 20%

Chi può chiederlo
E' corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati nel 2020. l'Inps, con una circolare del 6/12/2016 (n.214) ha esteso il beneficio anche ai cittadini stranieri possessori di carta di soggiorno per familiare o di carta di soggiorno permanente per familiare (ex artt.10/17 D.lgs.20/2007). L'ISEE da produrre è quello del nucleo familiare rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013 e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Dal 2020 è possibile fruire del bonus anche in assenza della certificazione Isee al momento della presentazione della domanda (perchè scaduto, non presentato, con DSU senza il figlio per il quale il beneficio è richiesto, etc.). In questo caso sarà erogato l’importo minimo, quello previsto per Isee superiore a 40.000 euro. Se l’Isee viene presentato successivamente l’importo del bonus potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante.

Come si chiede
La domanda va presentata da uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente per via telematica dal sito INPS. Il modulo per la richiesta di pagamento (SR163), oltre che online, può anche essere inviato via PEC o spedito o consegnato a mano presso la sede INPS territorialmente competente.
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione. Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante. In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite. E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

QUI il sito INPS per accedere 

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 248/249 (rinnovo per 2018)
- Dl 119/2018 convertito nella Legge 136/2018 art.23 quater (rinnovo per 2019)
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 340
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
- Circolare INPS dell'8/5/2015 con predisposizione invio modulo telematico
- Circolare INPS del 6/12/2016 (n.214)
- Circolare INPS del 7/6/2019 con chiarimenti per fruizione nel 2019
- Circolare INPS del 14/2/2020 con chiarimenti per fruizione nel 2020

PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
Misura strutturale dal 2017, è un bonus di 800 euro corrisposto in un’unica soluzione -una tantum- in relazione a nuove nascite od adozioni. La futura madre può presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (dall’ottavo mese) oppure alla nascita o adozione o affido, e comunque improrogabilmente entro un anno dall’evento.

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso una di queste modalità:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

QUI il sito INPS per accedere

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353
- Circolare INPS n.78 del 28/4/2017

BUONI ASILO PER NATI DAL 2016
Con la legge di Bilancio 2020 è diventato definitivo il cosiddetto “bonus asilo” istituito nel 2017 e destinato ai genitori di bambini nati o adottati dal 2016 in poi affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative.

Il bonus è annuale, parametrato a 11 mensilità , e così strutturato
Anno 2020 nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro 3.000 euro annuali
Anno 2020 nuclei familiari con Isee tra 25.000 e 40.000 euro 2.500 euro annuali
Anno 2020 nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro (e anno 2021 salve future modifiche) 1.500 euro annuali
Dal 2022 Da fissare con decreto ministeriale entro il 30/9/2021

Il bonus può riguardare:
- il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; il pagamento in questo caso è mensile a fronte della presentazione da parte del genitore della documentazione di pagamento della retta;
- l’erogazione di contributi per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso l’erogazione avviene direttamente al genitore dietro presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Lo possono richiedere genitori residenti in Italia e conviventi col figlio, che nel contempo sostengono la retta dell’asilo nido. L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità sancite dalla Legge (250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 290 milioni di euro annui a decorrere dal 2020). Il bonus non è cumulabile con le detrazioni di imposta delle rete degli asili nido (dalle dichiarazioni dei redditi) ma può invece essere fruito insieme ai voucher per le mamme lavoratrici. Se si tratta di quello che integra i pagamenti agli asili la sua fruizione non può avvenire però in mensilità coincidenti con quelle dei voucher. Nel caso la condizione deve essere certificata al momento della presentazione della domanda telematica.

Il 17/2/2020 l’INPS ha dato il via all’invio delle domande per il 2020, con termine ultimo al 31/12/2020. Coloro che avessero già presentato la domanda nel 2019 devono confermare o modificare i dati sulla stessa senza necessità di presentarne una nuova (l'inps avvisa gli interessati con messaggi individuali con istruzioni). 

QUI per ogni informazioni e modulistica

Riferimenti normativi:

- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 355, Dpcm 17/2/2017 Circolare INPS del 22/5/2017 e Circolare INPS n.14/2018
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 488
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 343

FONDO PER ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO
La legge di Bilancio 2020 destina un fondo (di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per gli anni dal 2021 in poi) destinato a contributi per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono l’allattamento naturale.

Il contributo è fissato in massimo 400 euro a neonato fruibili fino al suo senso mese di vita.

Per l’effettiva erogazione si è in attesa di un decreto ministeriale.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 456

BUONO MOBILITÀ per rottamazione auto e moto
Introdotto dal cosiddetto “decreto clima” un bonus per chi rottama vecchie auto o moto.
Nel dettaglio, ai residenti in alcuni Comuni italiani (quelli interessati da procedure di infrazione comunitaria in materia di inquinamento) che rottamano entro il 31 Dicembre 2021 autovetture omologate fino alla classe Euro 3 oppure motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un buono mobilità di importo pari ad euro 1.500 (per vettura) ed euro 500 (per motociclo).

Il bonus può essere utilizzato, entro i successivi tre anni, anche a favore di persone conviventi, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, biciclette anche a pedalata assistita o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

I fondi destinati, fruibili fino ad esaurimento, sono di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni per gli anni 2020 e 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024, raccolti in un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”. Per fruirne è necessario un decreto ministeriale attuativo che agli inizi del 2020 non risulta ancora emanato.

Riferimenti normativi:
- Dl 111/2019 convertito nella Legge 141/2019 art.2

80 EURO IN BUSTA PAGA
Reso definitivo il bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti (e assimilati), introdotto da Maggio 2014 dal Dl 66/2014. Si tratta di un bonus di 960 euro annui per redditi fino a 24.000 euro, mentre per redditi tra 24.000 e 26.000 decresce gradualmente. Viene pagato mensilmente in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi:
- Dpr 917/1986 art.13 comma 1bis introdotto dal Dl 66/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 12

ASSEGNI COMUNALI per le famiglie EROGATI DALL’INPS
Assegno per sostegno alla maternità
Per ogni figlio nato o adottato è concesso dai Comuni un assegno di maternità mensile di euro 348,12, per il 2020.

Spetta alle donne residenti, italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che NON beneficiano di trattamenti di maternità (indennità per il periodo di congedo di maternità). Il nucleo familiare di appartenenza non deve avere un ISEE non superiore a 17.416,66 euro.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, utilizzando appositi moduli di domanda.

L’erogazione avviene da parte dell’INPS sul cui sito si trovano informazioni e dettagli.

Altro incentivo, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, a compensazione o integrazione delle indennità di maternità, fruibile dalle madri o dai padri in determinati e specifici casi.
Si veda per le informazioni, e per le domande, il sito INPS

Assegno nucleo familiare (del Comune)
E’ un assegno destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, con ISEE non superiore a 8.788,99 euro e con determinati requisiti.
Il beneficio, concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS, è fissato per il 2020 nella misura di 145,14 euro mensili se spettante nella misura intera.

Informazioni e modalità di richiesta sul sito INPS

Riferimenti normativi:
- Legge 151/2001 art. 74 e 75 (assegni di maternità)
- Legge 448/1998 art.65 (assegno nucleo familiare)
- Circolare INPS del 25/2/2020

FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
Per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1/1/2017 e senza scadenza è istituito un fondo finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021), utilizzabile per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche/finanziarie.

Il fondo è stato reso operativo nel corso del 2019 e ad oggi è fruibile presentando domanda di credito ad una delle banche/finanziarie aderenti all'iniziativa (lista e modulistica si trovano sul sito del gestore, la Consap).

Informazioni e dettagli sulla scheda pratica Fondo di sostegno alla natalità, come fruirne

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 348/349
- DPCM 8/6/2017 pubblicato sulla GU del 12/9/2017
- Protocolli di Intesa ABI-PCM del 21/6/2018 e 19/3/2019

FINANZIAMENTI e MUTUI: SOSPENSIONE RATE
FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA
Il fondo di solidarietà per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa, attivo dal 2010, permette a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà di chiedere alla propria banca la sospensione delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.
Il fondo è usufruibile, attraverso la banca erogatrice del mutuo, da chi:
- sia titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro;
- abbia un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l'ISEE);
- si trovi in temporanea impossibilità di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo).

Per ogni dettaglio si veda questa scheda
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO' OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME

CREDITO AL CONSUMO E MUTUI, SOSPENSIONE RATE DEL “PIANO ABI”
Prorogata anche per il 2019 e il 2020 la possibilità di ottenere la sospensione delle rate del finanziamento di credito al consumo o del mutuo (allungare il piano di ammortamento, recita la norma) secondo accordi sottoscritti tra ABI e alcune associazioni di consumatori, in particolare l'iniziativa promossa all’inizio del 2015.
Precisiamo che si tratta di una soluzione diversa e alternativa rispetto a quella relativa al FONDO di solidarietà descritta sopra.
La domanda va presentata alla propria banca verificando l'adesione e le condizioni di accesso.

Informazioni sulla proroga si trovano sul sito dell'ABI, QUI  

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) art.1 comma 246
- Dl 91/2018 convertito nella Legge 108/2018, articolo 11bis

FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Le banche possono aderire ad un protocollo, sottoscritto tra ABI e le organizzazioni sindacali, che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per le donne che sono state vittime di violenza e che rientrano in un “percorso di protezione” certificato dai servizi sociali, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

Più dettagliatamente, le donne interessate potranno ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari o di finanziamenti di credito ai consumatori, per un periodo coincidente con quello di protezione e comunque non superiore a 18 mesi. La quota interessi continua invece ad essere pagata alle normali scadenze. Il normale piano di ammortamento riprende al momento della scadenza della sospensione, ovviamente allungato di un periodo pari a quello sospeso.

Va presentata domanda alla banca/finanziaria che ha concesso il finanziamento, ovviamente se aderente all’iniziativa, utilizzando una specifica modulistica fornita dalla banca stessa ed allegata al protocollo. La sospensione diventa poi operativa entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda (45 se il finanziamento è cartolarizzato). Alla domanda va allegata la certificazione dell’inizio del “percorso di protezione”.
L'operazione non deve comportare addebito di commissioni o di interessi di mora, a meno che non vengano omessi i pagamenti degli interessi.

Pagina sito ABI dove apparirà la lista banche/finanziarie aderenti

Riferimenti normativi:
- Protocollo ABI-sindacati “per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere” sottoscritto il 25/11/2019

MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
Partito a Marzo 2014 un nuovo fondo destinato ai mutui accesi da persone fisiche, fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti in virtù di una normativa di Agosto 2013.

Il fondo, con relativi benefici, riguarda l'erogazione di mutui immobiliari per l'acquisto della “prima casa” (intesa come casa di abitazione principale), preferibilmente di classe energetica A, B o C, e di mutui accesi per la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali. Possono beneficiarne tutte le persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Le agevolazioni non sono predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente, che deve darne ampia pubblicità. L'utilizzo del fondo deve comunque portare un miglioramento delle condizioni finanziarie del mutuo rispetto a quelle “standard” applicate ai mutui dello stesso tipo. Il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sui vantaggi riconosciuti, anche in termine di riduzione del tasso (TAN).

I mutui agevolati possono avere tre tipi di durata (10,20 o 30 anni) con tre limiti di importo: 100 mila euro per i mutui per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili residenziali, 250 mila euro per i mutui per l'acquisto della “prima casa” senza ristrutturazione, 350 mila euro per i mutui che abbinano le due finalità.

Per fruire del fondo ci si deve rivolgere direttamente ad una delle banche aderenti, informarsi bene delle caratteristiche del mutuo di interesse ed eventualmente chiederne l'accesso presentando una specifica modulistica che si può anche scaricare dal sito dell'ABI.

Informazioni si trovano sul sito dell’ABI e  sul sito della Cassa depositi e prestiti

Riferimenti normativi
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6 comma 1
- Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013 con modifiche successive (ultima 6/9/2018)

MUTUI: FONDO DI GARANZIA "PRIMA CASA"
Attivo dal 2014, gestito dalla CONSAP, il fondo interviene a fronte del mancato pagamento delle rate con una garanzia statale del 50% della quota capitale su mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari ubicate in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori e i giovani di età inferire a 35 anni con lavoro atipico.
La prima dotazione è stata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; nel 2019, considerato che i fondi si stavano esaurendo, c'è stato un rifinanziamento per 100 milioni di euro e nel 2020 il rifinanziamento è stato di 10 milioni di euro. Sono affluite al fondo anche le risorse residue del "fondo mutui giovani coppie" (vedi Dl 112/08), che ha cessato di funzionare.

La lista delle banche aderenti e la modulistica utile si trovano sul sito del Ministero delle finanze

Per informazioni si veda la scheda Nuovo fondo di garanzia per i mutui 'prima casa': chi può fruirne e come

TERRA E MUTUO A TASSO ZERO PER LA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI
Ai nuclei familiari con tre e più figli, almeno uno dei quali nato negli anni 2019/2020 o 2021 viene concesso gratuitamente, per un periodo non inferiore a 20 anni, una quota del 50% di terreni demaniali agricoli (anche facenti parte di quelli abbandonati o incolti di cui all’art.3 del DL 91/2017). Stessa cosa per le società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.
Ai suddetti nuclei familiari è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni ad un tasso di interesse pari a zero per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.
Per la suddetta iniziativa sono stati destinati risorse iniziali pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per l’anno 2020.

Per la messa in pratica si attendono decreti ministeriali attuativi che, ad inizio 2020, non ci risultano ancora emanati.

Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 commi 654/655

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
E' un fondo nazionale previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto.
E’ stato rifinanziato dalla legge di Bilancio 2020 per il triennio 2020/2021/2022 con 50 milioni di euro per ciascun anno e, in ultimo dal decreto rilancio (dl 34/2020) con 160 milioni di euro per il 2020. I fondi sono ripartiti alle Regioni che a loro volta li assegnano ai comuni. Un decreto ministeriale ha già ripartito i fondi per il 2020 (Dm Min.trasporti 12/8/2020 pubblicato sulla GU del 6/10/2020).
Quindi per le iniziative locali inerenti gli affitti vanno tenuti d’occhio i Comuni e le iniziative da questi messe in atto.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
Ogni anno un decreto ministeriale deve fissare il tetto di questi contributi e i requisiti per accedervi.
Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5; si vedano modifiche ed integrazioni del Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.2.
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 20/21/22
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 234 (finanziamento Fondo nazionale per il triennio 2020/2022)

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.265 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2020 i valori sono:
- euro 125 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 148 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 173 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per controllare l’erogazione ci si può rivolgere:
- all’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Informazioni dettagliate QUI

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS GAS
L'autorità garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus:
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2020 il bonus può variare da 32 a 183 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) oppure da 49 a 264 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).
Come chiederlo:
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

QUI informazioni e modulistica

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Riferimenti normativi:
- D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS ACQUA
Richiedibile dal 1/7/2018 il bonus sociale idrico è destinato ad utenti in disagio economico, ovvero facenti parte di un nucleo familiare:
- con ISEE non superiore a 8.265 euro oppure
- con ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico;

Dal 2020 è fruibile anche ai titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, con possibilità di farne richiesta a partire dal 1 Febbraio.

Il bonus è fruito direttamente in bolletta ed è pari al corrispettivo annuo che l’utenza domestica deve relativamente al quantitativo minimo vitale fissato dal Dpcm 13/10/2016, ovvero 50 litri/abitante/giorno (corrispondente a 18,25 mc/abitante/anno), determinato a tariffa agevolata e calcolato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In pratica il bonus consente di non pagare questo importo che normalmente consiste nella prima fascia della bolletta. Dal 2020 rientrano nel bonus anche i costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza o presso altro organismo designato dal Comune, anche congiuntamente alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o del gas.

Qui informazioni e modulistica
Qui per controllare online la pratica: www.bonusenergia.anci.it/

Riferimenti normativi
- Delibere ARERA 897/2017/R/idr, 499/2019 e 3/2020

BONUS TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un bonus detto “bonus rifiuti” , concesso agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.

L’Arera dovrà dettagliare il bonus, gli utenti beneficiari e le modalità di accesso con criteri analoghi ai già esistenti bonus sociali del settore gas, energia elettrica e idrico.

Riferimenti normativi
- Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, art. 57bis











 
 
 
 
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