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Fondo di sostegno alla natalità, come fruirne
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
9 settembre 2019 12:30
 
E’ finalmente attivo il nuovo fondo di garanzia denominato “fondo di sostegno alla natalità” istituito dalla Legge di Stabilità del 2017 per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1/1/2017. Per l'attivazione si sono dovuti aspettare, nell'ordine, un decreto attuativo, due protocolli di intesa Abi-PCM e il via vero e proprio da parte dell'ente gestore, la CONSAP, a seguito dell'adesione delle prime banche all'apposita piattaforma telematica. 

Il fondo, che sostituisce il vecchio “fondo credito nuovi nati”, è stato finanziato in modo piuttosto sostanzioso, 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Queste dotazioni sono utilizzabili dalle banche/finanziarie che aderiscono all’iniziativa per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, ai genitori che hanno i requisiti e fanno richiesta di credito.

Indice scheda
FINANZIAMENTI E SOGGETTI COINVOLTI
PRESENTAZIONE DOMANDA
RILASCIO E INTERVENTO DELLA GARANZIA
REVOCA DEI BENEFICI
RIFERIMENTI NORMATIVI

FINANZIAMENTI E SOGGETTI COINVOLTI
Sono ammessi alla garanzia di Stato i finanziamenti a favore dei genitori di bambini nati od adottati a partire dal 1 Gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età o entro tre anni dall’adozione.
Per i finanziamenti coinvolti -di ammontare non superiore ai 10.000 euro e durata fino a sette anni- le banche aderenti all’iniziativa si impegnano ad applicare un tasso effettivo globale (TAEG) non superiore a quello effettivo globale medio (TEGM) fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia ed in vigore al momento del rilascio del prestito.
(per i tassi di riferimento si veda qui: www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html)

I soggetti beneficiari devono possedere dei requisiti:
- cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’UE oppure, se si tratta di un cittadino extracomunitario, il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- residenza in Italia.

Ai finanziamenti coinvolti le banche/finanziarie non possono applicare penali in caso di estinzione anticipata; non possono essere richieste, inoltre, garanzie aggiuntive oltre a quella del Fondo.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Il genitore deve prima di tutto rivolgersi ad una delle banche/finanziarie che ha aderito all’iniziativa, presentando la domanda di concessione di un prestito/finanziamento col modulo predisposto e fornito dalla banca/finanziaria stessa insieme alla certificazione attestante la nascita o adozione. La domanda  può essere presentata fino al compimento del terzo anno di età del figlio oppure entro tre anni dall’adozione.
L’elenco delle banche/finanziarie aderenti così come la modulistica si trovano sul sito del gestore del fondo, la CONSAP, a questo link

Si fa presente che l'agevolazione facilita il rilascio del finanziamento ma non riguarda in alcun modo il pagamento delle rate, che deve avvenire regolarmente. Infatti in caso di morosità potrebbe intervenire il Fondo evitando alla banca azioni di recupero che però a quel punto verrebbero messe in atto dal gestore Consap (vedi per i dettagli il prossimo paragrafo sll'intervento della garanzia).
Si ricorda anche che le banche/finanziarie, pur facilitate grazie al Fondo, non sono obbligate a concedere il credito; se lo fanno, e se il cliente ha i requisiti giusti, devono però attenersi alle disposizioni di legge.

RILASCIO E INTERVENTO DELLA GARANZIA
La banca o finanziaria una volta ricevuta la domanda dal cliente la trasmette al gestore (Consap) che effettua le verifiche -anche relative alla disponibilità del fondo- e comunica poi l’esito dell’istruttoria. Il finanziatore poi deve comunicare al gestore l’eventuale perfezionamento o mancata erogazione del finanziamento. Al Gestore va comunicata anche l’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Al richiedente in ogni caso deve essere data subito l’eventuale notizia dell’indisponibilità dei fondi e quindi dell’esito negativo dell’istruttoria.
La garanzia è concessa nella misura del 50% del finanziamento, incondizionata e irrevocabile e permanente per tutta la durata del prestito. Il fondo copre la parte capitale del prestito e gli interessi contrattuali in misura non superiore a quelli legali. Sono esclusi anche gli interessi di mora.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una o più rate di rimborso del finanziamento, la banca/finanziaria invia un sollecito formale per raccomandata a/r al cliente entro 90 giorni. Dopo 60 giorni dall’invio, se non avviene il pagamento, la banca/finanziaria invia al gestore richiesta di intervento del fondo, e avvia la procedura di riscossione della parte del credito eventualmente non coperta.
Una volta corrisposti gli importi il gestore (Consap) diventa titolare del credito e provvede direttamente alla riscossione coattiva per il recupero di quanto sborsato, con interessi legali e spese sostenute, anche tramite iscrizione a ruolo del credito (emissione di cartella esattoriale).

REVOCA DEI BENEFICI
Il gestore Consap può effettuare controlli, anche a campione, sui finanziamenti erogati col beneficio e se riscontra dichiarazioni mendaci o false attestazioni può revocare l’agevolazione e segnalare i casi all’Autorità giudiziaria.
In questo caso il beneficiario deve rimborsare al fondo la somma corrisposta dal gestore.

RIFERIMENTI NORMATIVI
-
Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 348/349
- DPCM 8/6/2017 pubblicato sulla GU del 12/9/2017
- Protocolli di Intesa ABI-PCM del 21/6/2018 e 19/3/2019
 
 
 
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