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Mutui per la casa di abitazione: chi può ottenere la sospensione delle rate e come
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
20 agosto 2010 12:12
 
Ultimo aggiornamento: 11/1/2021 e 28/5/2021 

Il "fondo di solidarieta' per i mutui per l’acquisto della prima casa" -che permette a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà di chiedere alla banca la sospensione delle rate per massimo 18 mesi- e' stato istituito dalla legge Finanziaria del 2008 (legge 244/07 art.2 commi dal 475 al 480), e poi reso attuativo, in ritardo, dal DM 21/6/2010 modificato in seguito dal DM 22/2/2013. Sui requisiti di accesso è successivamente intervenuta una legge (92/2012) che ha introdotto restrizioni e limitazioni.

Il gestore del fondo è la CONSAP a cui vanno presentate le domande di accesso attraverso le banche erogatrici dei mutui. Dal 2010 il fondo è stato ripetutamente finanziato e funzionerà fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

Indice scheda
CHI PUO' CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE
MUTUI INCLUSI
MUTUI ESCLUSI
LA PROCEDURA DI OTTENIMENTO
FONTE NORMATIVA

CHI PUO' CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE
Puo' presentare domanda alla propria banca il titolare di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale, posta nel territorio italiano, che sia:
- proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, di categoria diversa da A/1, A/8, e A/9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli) non considerabile "di lusso" (vedi DM 2/8/69);
- intestatario di un mutuo di importo erogato (quindi il debito iniziale) non superiore a 400mila euro (*).
Fino a fine 2021 si può accedere senza presentare l'ISEE e quindi senza limitazioni al riguardo (*).

E' inoltre necessario che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilita' di pagare le rate alla loro scadenza naturale a causa di almeno uno dei seguenti eventi accaduto dopo la stipula del contratto di mutuo e nel triennio precedente alla presentazione della domanda:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale (pattuita tra le parti), di risoluzione per limiti di eta' con diritto alla pensione (di vecchiaia o di anzianita'), di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con prestazione di opera continuativa e coordinata, anche non subordinata, ad eccezione delle risoluzioni consensuali (pattuite tra le parti), di recesso datoriale (licenziamento) per giusta causa, di recesso del lavoratore (dimissioni) non per giusta causa.
- morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80%.


Nell'ambito dell'emergenza sanitaria per il coronavirus, sono stati aggiunti tra i beneficiari:
- lavoratori dipendenti che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
- lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.
La sospensione delle rate, in questi casi, ha durata diversa a seconda della sospensione dal lavoro. Si veda per i dettagli questo articolo

Dal 26/5/2021 al 31/12/2021 tra i beneficiari sono di nuovo inclusi (**): 
- lavoratori autonomi e dai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
- le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, a condizioni particolari (si veda l'articolo di legge in caso di interesse).

Note:
- (*) la possibilità di accedere senza presentare l'ISEE e il tetto dei 400mila sono disposizioni rentrodotte dal decreto "sostegni-bis" (vedi sotto) per il periodo 26/5/2021-31/12/2021. Dopo tale periodo ritornano le disposizioni originarie: ISEE necessario fino a 30mila euro e tetto del mutuo a 250mila euro. La limitazione che prevede che il mutuo debba esistere da almeno un anno è invece stata sospesa fino all'Aprile 2022, sempre grazie alle normative anti-Covid. 
-  (**) le disposizioni del Dl 18/2020 (decreto cura italia) riguardo all'inclusione tra i beneficiari di liberi professionisti lavoratori autonomi  imprenditori e cooperative edilizie nonchè le altre misure speciali come la possibilità di non presentare l'ISEE e l'inclusione di mutui di importo fino a 400.000 è stata in prima fase valida fino a fine 2020 poi rinnovata dal 26/5/2021 al 31/12/2021 dal Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 comma 1. 

MUTUI INCLUSI

Sono inclusi, come gia' detto, i mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale, intesa come quella dove il proprietario intestatario del mutuo e i suoi eventuali familiari dimorano abitualmente. Essa si identifica per legge con la casa di residenza anagrafica e sta al soggetto interessato, eventualmente, dimostrare di aver fissato abitazione principale in un immobile diverso.

La sospensione si applica anche ai mutui
- oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (quando la banca, a fronte del mutuo, ha emesso obbligazioni garantite, le cosiddette "covered bond");
- oggetto di cartolarizzazione (cessione a terzi);
- erogati per portabilita' tramite surroga, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
- che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' esse non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi.

MUTUI ESCLUSI
La sospensione non puo' essere richiesta per mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- intervento della decadenza dal beneficio del termine
- intervento della risoluzione contrattuale, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
- avvio da parte di terzi delle procedure esecutive sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- presenza di un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi a causa dei quali il mutuatario non e' piu' in grado di pagare, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

LA PROCEDURA DI OTTENIMENTO
I soggetti che si trovano nelle condizioni di poter chiedere la sospensione delle rate possono ottenerla, nel corso dell'esecuzione del contratto, per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.

Va presentata una domanda alla banca presso la quale e' attivo il mutuo. Vi deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate e si deve allegare:
- l'attestazione ISEE;
- la documentazione che dimostra l'evento, rientrante tra quelli suddetti, che impedisce il pagamento puntuale della rata del mutuo.

Se in condizioni ordinarie per l'ottenimento poteva occorrere anche un mese, nell'ambito dell'emergenza coronavirus e comunque fino alla fine del 2021 sono state previste procedure più veloci, con sospensione della prima rata successiva all'accertamento da parte della banca dei requisiti formali necessari e autorizzazione da parte del gestore Consap entro 20 giorni dalla ricezione della domanda. 

Una volta scaduto il periodo di sospensione l'intestatario del mutuo deve riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, a meno che nel frattempo non sia stata sottoscritta una rinegoziazione.
Ovviamente la durata del contratto e quella delle garanzie risultera' prorogata per un periodo uguale alla sospensione ottenuta. Le rate non pagate perche' sospese, in parole povere, "si spostano" in avanti, allungando il periodo di ammortamento.

Informazioni e modulistica si trovano sul sito della CONSAP

Note:
- la sospensione non puo' essere chiesta dopo che sia iniziato l'eventuale procedimento esecutivo inerente le garanzie;
- al termine del periodo di sospensione, una volta ripreso il regolare pagamento delle rate del mutuo, la banca si rivolge alla societa' che gestisce il fondo per ottenere il rimborso dei costi sostenuti (sostanzialmente gli interessi delle rate sospese).

FONTE NORMATIVA
- Legge Finanziaria del 2008 (legge 244/07) art.2 commi dal 475 al 480;
- Decreto Ministero dell'economia n. 132 del 21/6/2010 (GU del 18/8/2010) modificato dal Decreto Ministero dell'economia n.37 del 22/2/2013 (GU del 12/4/2013);
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 comma 20 (rifinanziamento fondo per gli anni 2012 e 2013)
- Legge 92/2012 art.3 comma 48 
- Dl 102/2013 art.6 comma 2 (rifinanziamento per gli anni 2014/2015)
- Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013), art.1 comma 51
- Dl 9/2020 art.26 e DM 25/3/2020 
- Dl 18/2020 (decreto cura italia) convertito nella legge 27/2020, art.54
- Dl 23/2020 (decreto liquidità) convertito nella legge 40/2020 art. 12
- Dl 137/2020  (decreto ristori) convertito nella legge 176/2020 art.13 octies (dilazioni termini decreto liquidità)
- Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 comma 1
 
 
 
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