Decreto Min.Economia e Finanze 25/3/2020 - Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 2020
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (20A01918)(GU n.82 del 28-3-2020)
Capo I
INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO
INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
DISPOSIZIONI FINALI
INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai
commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia
e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);
Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento
recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto
della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22
febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26,
che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis)
sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un
periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del
reddito.»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.
54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata
in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del
Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la
data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato,
superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria
attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; b. Per
l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n. 244/2007
prevede che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del
mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione»;
Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni di
attuazione del medesimo articolo, nonche' dell'art. 26 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di adottare le necessarie
disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per
consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla
legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di
offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta
emergenza, si possano trovare in difficolta' con il pagamento delle
rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;
Decreta
Art. 1
Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n.
132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della
lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, rilevano le seguenti situazioni:
i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi
consecutivi;
ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30
giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno
pari al 20% dell'orario complessivo.
2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima
complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha
una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi
consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di
lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi
consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di
lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la
sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non
continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo
copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei
trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di
lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la
dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del
periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario
di lavoro.
Art. 2
Ammontare delle agevolazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle
rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi
compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della
legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 54, comma 2 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma
1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento
della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento
delle rate del mutuo.
3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta
l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
4. Le modalita' di calcolo di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonche' alle sospensioni gia'
concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non abbia ancora liquidato l'importo dovuto ai
sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.
Capo IIINTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
Art. 3
Ambito di applicazione
Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla
ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall'art. 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 4
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
1. L'ammissione ai benefici del Fondo e' concessa ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio
2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora
non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio
giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura
o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione
delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus.
2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attivita'
e' ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n.
81.
3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto
agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni
professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in
possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge
n. 4 del 2013.
Art. 5
Modalita' di accesso al Fondo
in deroga alla disciplina
1. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), gia'
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.
2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso
adeguate modalita' di ricezione delle istanze, anche ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del DM n.
132/2010.
3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo
di sospensione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) del DM
132/2010, non si tiene conto delle sospensioni gia' concesse su mutui
per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso,
per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Capo IIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 6
Disposizioni operative e finali
1. Il gestore del Fondo assicura l'immediata estensione
dell'operativita' del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni
legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile
sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di
accesso al Fondo. Allo scopo, per l'esercizio 2020 non operano i
limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione
fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di
cui all'art. 5 del DM n. 132/2010, come da ultimo modificato
dall'atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non
incompatibili con le previsioni introdotte dall'art. 26 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma 25 marzo 2020
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 271
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