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Decreto Min.Economia e Finanze 25/3/2020 - Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa
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Normativa 
29 marzo 2020 11:44
 

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 2020 
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai
sensi dell'articolo 54  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18.
(20A01918) 
(GU n.82 del 28-3-2020)
 
Capo I
INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive  modificazioni
e integrazioni, e in particolare, l'art.  2,  il  quale  prevede,  ai
commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia
e delle  finanze  di  un  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»); 
  Visto il proprio decreto del 21 giugno  2010  n.  132  «Regolamento
recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per  l'acquisto
della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma  475,  della  legge  24
dicembre 2007, n.  244»,  come  modificato  dal  proprio  decreto  22
febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»); 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26,
che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)
sospensione dal lavoro o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  un
periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione  dei
provvedimenti di  autorizzazione  dei  trattamenti  di  sostegno  del
reddito.»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico  per  le   famiglie,   lavoratori   ed   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in  particolare,  l'art.
54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9  mesi  dall'entrata
in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina  del
Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di  aver  registrato,  in  un  trimestre  successivo  al  21
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo  intercorrente  tra  la
data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato,
superiore  al  33%  del  fatturato  dell'ultimo  trimestre  2019   in
conseguenza  della  chiusura  o  della  restrizione   della   propria
attivita'  operata  in   attuazione   delle   disposizioni   adottate
dall'autorita'  competente  per  l'emergenza  coronavirus;   b.   Per
l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della  legge  n.  244/2007
prevede che: «Nel caso di mutui concessi da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione»; 
  Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, che demanda  ad  un  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni  di
attuazione  del  medesimo  articolo,   nonche'   dell'art.   26   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  adottare  le   necessarie
disposizioni di attuazione delle citate  previsioni  legislative  per
consentire l'accesso  tempestivo  alle  agevolazioni  previste  dalla
legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus,  al  fine  di
offrire un rapido ristoro a coloro che,  in  ragione  della  suddetta
emergenza, si possano trovare in difficolta' con il  pagamento  delle
rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
      Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro 
 
  1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del  DM  n.
132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi  della
lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, rilevano le seguenti situazioni: 
    i)  sospensione  dal  lavoro  per  almeno  30  giorni  lavorativi
consecutivi; 
    ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di  almeno  30
giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno
pari al 20% dell'orario complessivo. 
  2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione  del  pagamento
delle  rate  del  mutuo  puo'  essere  concessa  per  durata  massima
complessiva non superiore a: 
    a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro  ha
una  durata  compresa  tra  30  giorni  e   150   giorni   lavorativi
consecutivi; 
    b) 12 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una  durata  compresa  tra  151  e  302  giorni  lavorativi
consecutivi; 
    c) 18 mesi, se la  sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 
  3. Ferma restando la durata massima  complessiva  di  18  mesi,  la
sospensione  puo'   essere   reiterata,   anche   per   periodi   non
continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. 
  4. Il richiedente deve allegare all'istanza  di  accesso  al  Fondo
copia  del  provvedimento  amministrativo   di   autorizzazione   dei
trattamenti di sostegno del reddito, o la  richiesta  del  datore  di
lavoro di ammissione al trattamento di sostegno  del  reddito,  o  la
dichiarazione del datore di lavoro, resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la
sospensione  e/o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  cause  non
riconducibili a responsabilita' del lavoratore, con l'indicazione del
periodo di sospensione e della percentuale di  riduzione  dell'orario
di lavoro. 
                               Art. 2 
 
 
                    Ammontare delle agevolazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, a fronte della  sospensione  del  pagamento  delle
rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle  banche  gli  interessi
compensativi, nella misura definita  dall'art.  2,  comma  478  della
legge  n.  244/2007,  come  modificato  dall'art.  54,  comma  2  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma
1 si applica il tasso di interesse contrattuale  vigente  al  momento
della presentazione della  richiesta  di  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo. 
  3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo  non  comporta
l'applicazione di  alcuna  commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 
  4. Le modalita' di calcolo di cui al presente articolo si applicano
alle  istanze  presentate  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  nonche'  alle  sospensioni  gia'
concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, non abbia  ancora  liquidato  l'importo  dovuto  ai
sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010. 
Capo II
INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
                               Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga  alla
ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo  indicato  dall'art.  54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
                               Art. 4 
 
 
             Lavoratori autonomi e liberi professionisti 
 
  1. L'ammissione ai benefici del Fondo  e'  concessa  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21  febbraio
2020 e  precedente  la  domanda  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo
intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora
non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio  fatturato  medio
giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura
o della restrizione della propria  attivita'  operata  in  attuazione
delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus. 
  2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui  attivita'
e' ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017,  n.
81. 
  3. Per libero professionista si intende il professionista  iscritto
agli  ordini  professionali  e  quello  aderente  alle   associazioni
professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal   Ministero   dello
sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4  e  in
possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della  medesima  legge
n. 4 del 2013. 
                               Art. 5 
 
 
                    Modalita' di accesso al Fondo 
                      in deroga alla disciplina 
 
  1. Per  l'accesso  al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE),  gia'
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010. 
  2. Le banche mutuatarie  provvedono  ad  assicurare  in  ogni  caso
adeguate  modalita'  di  ricezione  delle  istanze,  anche  ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi  previsti  dall'art.  6  del  DM  n.
132/2010. 
  3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del  periodo
di sospensione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  lettera  c)  del  DM
132/2010, non si tiene conto delle sospensioni gia' concesse su mutui
per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia  ripreso,
per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. 
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 6 
 
 
                   Disposizioni operative e finali 
 
  1.  Il  gestore   del   Fondo   assicura   l'immediata   estensione
dell'operativita' del Fondo  ai  sensi  delle  specifiche  previsioni
legislative e del presente decreto e provvede a  rendere  disponibile
sul proprio sito internet il modello aggiornato  per  la  domanda  di
accesso al Fondo. Allo scopo, per  l'esercizio  2020  non  operano  i
limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione
fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del  Fondo  di
cui all'art.  5  del  DM  n.  132/2010,  come  da  ultimo  modificato
dall'atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019. 
  2. Per tutto quanto non previsto dal presente  decreto,  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  DM  n.  132/2010   non
incompatibili  con  le  previsioni  introdotte   dall'art.   26   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma 25 marzo 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 271 
 
 
 
 
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