Autovelox: una guida
Scheda pubblicata originariamente il 16 settembre 2020, ricostruita tenendo conto delle fonti allora vigenti (Direttiva Min. Interno 14/8/2009, riforma del Codice della Strada L. 120/2010, Dm 13/6/2017, Direttiva Min. Interno 21/7/2017). Da allora la materia è stata riscritta due volte: dal Decreto MIT dell'11 aprile 2024 (posizionamento e segnalazione, in vigore dal 12 giugno 2025) e dal Decreto MIT dell'8 giugno 2026 (omologazione, taratura e verifiche di funzionalità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 e in vigore dal 12 luglio 2026, che ha abrogato il Dm 13/6/2017). Abbiamo mantenuto la ricostruzione storica, utile per capire come si è arrivati alla situazione attuale, aggiungendo per ogni voce le indicazioni su cosa è cambiato e cosa non è più valido.
Indice scheda
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
UTILIZZO
POSIZIONAMENTO
SEGNALAZIONE
CONTROLLO, TARATURA E OMOLOGAZIONE (aggiornato al decreto 2026)
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
FOTO, FILMATI E PRIVACY
PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DELLA VELOCITA'
DUE PAROLE SULLE TRUFFE-AUTOVELOX
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita' istantanea o media (tutor). Storicamente il modello o prototipo doveva essere "approvato" dal Ministero dei Trasporti, che poi doveva approvare ogni singolo apparecchio:
I fissi sono solitamente destinati al funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.
I tutor, che calcolano la velocità media, vengono installati su tratti di strada di una certa lunghezza, normalmente le autostrade o superstrade (in ogni caso di lunghezza non inferiore a 1km se la velocità massima ammessa è di 110 km orari o più). Per questi apparecchi la rilevazione avviene nel luogo in cui è situata la seconda postazione, quella che rileva il tempo impiegato a percorrere il tratto.
I piu' diffusi apparecchi (storico decreti di approvazione fino al 2017 — elenco superato, vedi avviso sopra):
VELOCAR Red&Speed EVO: decreto omologazione 18/11/2015 n.6099
VELOCAR Red&Speed: decreto omologazione 29/7/2013 n.4614
AUTOVELOX 106: decreto omologazione 6/7/2015 n.3299
CELERITAS EVO 1308L e CELERITAS EVO 1411: decreto omologazione 17/3/2015 n.1123
CELERITAS EVO 1307 E 1308: decreto omologazione 26/3/2014 n.1463
VELOMATIC 512 D: decreto omologazione 17/12/2014 n.5913
T-EXSPEED V 2.0: decreti omologazione 27/10/2014 n.5072 e 16/10/2014 n.4910
PASVC: decreto omologazione 2/4/2014 n.1565
SCOUT SPEED: decreto omologazione 20/1/2014 n.260
ARENA 1.5 MB: decreto omologazione 21/11/2013 n.6978
ENVES EVO MVD: decreto omologazione 29/3/2013 n.1883
AUTOSTOP HD: decreto omologazione 28/12/2012 n.7360
VIZIER 2M: decreto omologazione 21/11/2012 n.6511
SICVE: decreto omologazione 6/3/2012 n.1254
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 30/6/2011 n.3556
TRUSPEED e TRUCAM: decreto omologazione 13/6/2011 n.3248
TRAFFISTAR SR520: decreto omologazione 19/4/2011 n.2217
GATSO GTC-GS11: decreto omologazione 15/4/2011 n.2131
LASERCAMII: decreto omologazione 4/2/2011 n.612
AUTOVELOX 104E: decreto omologazione 30/12/2010 n.103757
etc.etc.
Attenzione: si tratta di decreti di "approvazione" (non di vera omologazione) risalenti fino al 2017. Per verificare se il modello che ci ha multato risulta oggi tra quelli considerati omologati (circa 3.150 dispositivi a livello nazionale) o tra quelli sospesi in attesa di completare la procedura (circa 850), è necessario consultare la piattaforma di censimento nazionale del MIT, attiva dal 2025, oppure richiedere l'accesso agli atti all'ente accertatore.
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche' convalidare le foto fatte dagli apparecchi.
Alle societa' private possono essere affidate unicamente attivita' sussidiarie all'accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta' dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da societa' i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.
Alla velocita' rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h. Questa e' la tolleranza a favore del conducente, da non confondere con i margini di errore tecnico dello strumento (3 km/h fino a 100 km/h, 3% oltre) fissati dal decreto 2026 ai fini dell'omologazione: sono due parametri distinti.
POSIZIONAMENTO
Per gli apparecchi fissi a funzionalita' automatica (a distanza) nel 2020 erano intervenute novità, in vigore dal 15 settembre 2020, per effetto del decreto semplificazione 76/2020 convertito in legge, che aveva modificato l'art.4 del Dl 121/2002.
Da quella data i Comuni potevano installare questi apparecchi su tutte le proprie strade, anche quelle di quartiere e locali (tipo E ed F), individuate tramite decreto del Prefetto.
In precedenza, oltre che su autostrade e strade extraurbane (tipo A, B e C), questi apparecchi potevano essere installati, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento (tipo D), sempre previa individuazione del Prefetto.
- l'installazione resta subordinata a un provvedimento del Prefetto, che deve individuare il tratto stradale in presenza di almeno una di queste condizioni: elevata incidentalità da eccesso di velocità nel quinquennio precedente, impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, oppure velocità media dei veicoli superiore ai limiti;
- vietati gli autovelox nei centri abitati dove il limite è inferiore a 50 km/h (quindi, di norma, non nelle zone 30), salvo i controlli con pattuglia davanti a scuole e ospedali;
- sulle strade extraurbane, l'autovelox è ammesso solo se il limite locale non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite ordinario di quel tipo di strada.
Restano invece invariate le regole procedurali di base già illustrate in questa scheda: gli apparecchi a funzionalita' automatica a distanza, stante apposita omologazione, non richiedono la presenza degli agenti né la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu' avanti).
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) continuano ad essere utilizzabili su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche' su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia- consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le modalita' di controllo che legittimano il mancato fermo.
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi' come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu' avanti).
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
Fonti storiche: direttiva Min.interno del 21/7/2017 e Cds. Fonte attuale sui requisiti di installazione: Decreto MIT 11 aprile 2024.
LA DISTANZA MINIMA DAL SEGNALE DEL LIMITE DI VELOCITA' (aggiornata al 2024)
L'ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010 art.25) aveva previsto che gli apparecchi a funzionalita' automatica dovessero essere installati -fuori dai centri abitati- ad almeno 1 km dal cartello che impone il limite di velocita'.
Il Dm 13/6/2017, oggi abrogato dal decreto 8 giugno 2026 (che ne mantiene però in vigore per un anno le sole disposizioni sulle tarature periodiche), aveva precisato, al riguardo, che:
* la distanza minima valeva solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita' derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo.
* se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni con ripetizione del segnale di limite di velocita', la distanza minima deve essere ri-calcolata dal segnale ripetuto.
* la distanza minima vale anche per i tutor (apparecchi SicVe) per i tratti stradali ove e' fissato un limite di velocita' inferiore a quello previsto dalla legge per cause contingenti (per esempio un cantiere). In questo caso la distanza deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione, quella di rilevamento.
* per i dispositivi che eseguono l'accertamento con il veicolo in avvicinamento (es.telelaser), il km deve essere misurato rispetto al punto in cui viene rilevata l'eventuale infrazione.
Il Decreto MIT 11 aprile 2024 ha in seguito fissato le distanze minime oggi vigenti tra segnale di preavviso e apparecchio: almeno 1 km sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre strade urbane. Sono state introdotte anche distanze minime tra due dispositivi consecutivi (500 metri tra postazioni fisse in ambito urbano; da 500 metri a 4 km tra dispositivi mobili, a seconda del tipo di strada), per porre fine alle cosiddette "multe in serie".
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili. L'obbligo di visibilita' non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che ovviamente questi non "facciano parte" della postazione di controllo perche' utilizzano manualmente l'attrezzatura (vedi telelaser).
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti aveva pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che definiva le modalita' di segnalazione. In seguito il Dm 13/6/2017 aveva formalizzato le disposizioni sulle distanze dei cartelli. Queste regole sono state sostituite dal Decreto MIT 11 aprile 2024 (vedi voce precedente per le nuove distanze) e, per la parte relativa alla taratura, dal Decreto MIT 8 giugno 2026.
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da "fermi", ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento "a inseguimento", ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.
La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. La visibilità può essere assicurata con cartelli apposti sugli apparecchi con il simbolo dell'autovelox ma anche, a prescindere dalla presenza di questi, dalla presenza di agenti accertatori in divisa o da veicoli di servizio muniti di insegne.
I cartelli devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada. Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita'" oppure "rilevamento elettronico della velocita'", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. Non sono più considerati validi i cartelli generici privi dell'indicazione della distanza precisa, secondo l'interpretazione consolidata a seguito del decreto 2024. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo "controllo velocita'" oppure "rilevamento velocita'". Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione nè l'utilizzo di colori particolari per i contenitori (box) e eventuali supporti (pali) dei dispositivi.
Le disposizioni ministeriali precisano che:
- quando il rilevamento della velocità è effettuato sul lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata con il segnale che riporta il simbolo della polizia orientato in modo da essere visibile su quel lato (segnale a doppia faccia); in alternativa possono essere presenti gli agenti accertatori.
- se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia la segnalazione deve avvenire con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni.
- le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti od anche da segnali luminosi posti su veicoli di polizia; possono essere utilizzati segnali permanenti solo se la postazione sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il suo impiego su quel tratto di strada non sia occasionale ma frequente, sistematico. Di conseguenza, se i controlli sono episodici NON deve essere lasciata la cartellonistica fissa.
- nel caso di postazioni che rilevano l'infrazione su veicoli "in avvicinamento" (es.il telelaser), il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada.
Le distanze minime tra il segnale di preavviso e l'apparecchio rilevatore oggi in vigore sono quelle indicate dal Decreto MIT 11 aprile 2024, richiamate nella voce POSIZIONAMENTO (1 km extraurbane, 200 metri urbane di scorrimento, 75 metri altre strade urbane). Le vecchie distanze del regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada (250 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri su extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 80 metri sulle altre strade) restano di riferimento generale per la segnaletica di prescrizione ordinaria, ma per gli autovelox valgono ora le distanze più ampie fissate dal decreto 2024.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la "fine" della prescrizione. Non è nemmeno necessaria la loro ripetizione sul lato sinistro della strada.
Per i telelaser la distanza minima e' quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui l'apparecchiatura effettua il rilevamento (a prescindere da dove sia collocata la strumentazione).
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.
Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Qui il nostro osservatorio legale sul caso: clicca qui
Fonti, oltre alla legge:
- Decreto ministeriale del 15/8/2007 (attuazione del Dl 117/07) — superato
- Decreto ministerale del 13/6/2017 pubblicato sulla GU 31/7/2017 — abrogato dal decreto 8/6/2026
- Direttiva Ministero dell'Interno del 21/7/2017 prot.300/A/5620117114415120/3 — di valore storico
- Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU 28/5/2024), in vigore dal 12/6/2025 — oggi vigente per posizionamento e distanze
- Decreto MIT 8 giugno 2026 (GU n.159 dell'11/7/2026), in vigore dal 12/7/2026 — oggi vigente per omologazione e taratura
- Circolare ministeriale del 20/8/2007 — superata
- Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6/10/2009 (prot.0085965) — superato
- Circolare Ministero dell'interno del 15/3/2010 (300/A/3870/10/144/13) — superata
CONTROLLO, TARATURA E OMOLOGAZIONE (aggiornato al decreto 8 giugno 2026)
Come funzionava fino al 12 luglio 2026. La sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015 e il decreto ministeriale 13/6/2017 avevano disposto che gli apparecchi di rilevazione automatica o manuale della velocità dei veicoli dovessero essere sottoposti a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale. Le verifiche venivano eseguite sulle strade dove erano impiegati gli apparecchi, con un certo numero di rilevamenti "campione" da analizzare anche con il confronto dei dati ottenuti con sistemi ausiliari di rilevazione. Tutta la documentazione (verbali di verifica, certificati di taratura) restava presso gli uffici degli agenti accertatori, mentre sui verbali di contestazione veniva riportata solo l'indicazione sintetica dell'approvazione o della regolare esecuzione delle verifiche, secondo una formula standard indicata dalla circolare ministeriale del 7 agosto 2017. Su questo impianto, la Cassazione ha però accertato un vizio di fondo: le "approvazioni" rilasciate secondo il Dm 2017 non equivalevano a una vera omologazione richiesta dall'art. 142 comma 6 del Codice della Strada, rendendo annullabili moltissime multe (ordinanza n. 10505/2024 e successive).
Cosa cambia con il decreto 8 giugno 2026. Il decreto, in vigore dal 12 luglio 2026, abroga il Dm 13/6/2017 (salvo il Capo 7 del suo allegato e le disposizioni sulle tarature periodiche, valide ancora per un anno) e introduce un sistema strutturato su tre livelli:
- omologazione del prototipo: ogni modello deve essere preventivamente verificato dal Ministero, con requisiti tecnici precisi (errore massimo 3 km/h fino a 100 km/h, 3% oltre; tasso di rilevamento veicoli almeno il 90%; corretta associazione velocità-veicolo almeno il 95%; riconoscimento targa e acquisizione immagini con precisione almeno il 95%). Solo dopo il rilascio del decreto di omologazione il produttore può realizzare gli esemplari da installare su strada;
- taratura iniziale e periodica di ogni singolo esemplare: prima della messa in servizio ciascun apparecchio deve essere tarato da un laboratorio accreditato; successivamente deve essere sottoposto a tarature periodiche almeno annuali. Se la taratura non viene rinnovata entro un anno il dispositivo va messo fuori servizio; se non viene ripetuta con esito positivo entro tre anni dall'ultima, occorre ripartire da una nuova taratura iniziale completa;
- controlli di conformità sulla produzione: i produttori devono possedere la certificazione ISO 9001 per le nuove omologazioni; sono comunque previste verifiche a campione (almeno due esemplari, e comunque non meno del 5% della produzione annua), ogni tre anni se il produttore è certificato ISO 9001, altrimenti ogni anno.
Regime transitorio per gli apparecchi già in uso (Allegato B). I dispositivi il cui prototipo è stato approvato dopo il 13 giugno 2017 e figura nell'Allegato B del decreto 2026 si considerano automaticamente omologati, senza dover ripetere la procedura (basta aggiornare la targhetta identificativa alla prima taratura utile). Per i modelli approvati prima del 2017, il titolare può chiedere l'omologazione presentando la documentazione tecnica già disponibile, con risposta del Ministero entro sessanta giorni. Secondo i dati diffusi dal Ministero all'entrata in vigore del decreto, su circa 4.060 dispositivi censiti a livello nazionale circa 3.150 risultano già conformi (quindi operativi), mentre circa 850 sono stati disattivati e restano sospesi fino al completamento della procedura di omologazione.
Dati e privacy. Il decreto impone che immagini e rilevazioni siano protette con crittografia e firma digitale, per garantirne autenticità e integrità, e che nelle immagini frontali siano oscurati i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall'infrazione.
Attenzione alla non retroattività. Il decreto si applica solo alle infrazioni rilevate dal 12 luglio 2026 in poi. Per le infrazioni precedenti, comprese quelle già oggetto di ricorso, resta di riferimento l'orientamento della Cassazione sulla differenza tra approvazione e omologazione: la "sanatoria" prevista dall'Allegato B non dovrebbe avere effetto retroattivo sui verbali già notificati, anche se non mancano dubbi giuridici — sollevati da alcune associazioni di automobilisti — sulla legittimità stessa di questa equiparazione, che potrebbero alimentare un nuovo filone di contenzioso.
Cosa può fare l'automobilista che desidera sapere se l'autovelox nel quale è incappato è regolare? La prima cosa è chiedere all'organo che ha emesso il verbale copia della documentazione (certificato di omologazione, di taratura, verbali delle verifiche di funzionalità); in alternativa, per gli apparecchi in uso dopo il 12 luglio 2026, si può consultare la piattaforma di censimento nazionale del MIT, attiva dal 2025, che indica se un dispositivo è tra quelli considerati omologati o tra quelli sospesi. Su questa base va poi valutato un ricorso al giudice di pace o al prefetto.
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu' affrancato l'apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia. Questa parte non è stata modificata dai decreti 2024 e 2026, che intervengono su posizionamento, taratura e omologazione ma non sulle regole procedurali dell'art. 201 c.d.s.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione (oggi da intendersi nel senso proprio chiarito dal decreto 2026, vedi voce precedente).
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale, con la presenza dell'agente accertatore, dipende dal tipo di strada. Per le autostrade, strade extraurbane e strade segnalate dal Prefetto non occorre motivare in modo particolare le ragioni del mancato fermo. Quando l'utilizzo avviene su altre strade, anche urbane, con la presenza degli accertatori e quando si verifica una delle condizioni previste dall'art.201, sul verbale basta l'indicazione delle modalità di effettuazione del servizio di controllo. Può quindi giustificarsi l'impossibilita' di fermo, con frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso o può esserci semplicemente la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).
In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.
Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).
FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo' visionarli.
Queste "prove", qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo, devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo che inquadrino il conducente in modo identificabile. Esse sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
Il decreto 8 giugno 2026 ha rafforzato queste tutele imponendo che, quando riprese frontali sono comunque effettuate, i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall'infrazione vengano oscurati, e che immagini e dati raccolti dai dispositivi siano protetti con crittografia e firma digitale per garantirne autenticità e integrità.
PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DI VELOCITA'
L'ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita' del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell'Interno con la circolare del 12/8/2010 gia' citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le cronache hanno più volte evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.
In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita' negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati", oppure risulta tra gli 850 dispositivi sospesi dal 12 luglio 2026 perché privi di omologazione, e' possibile far ricorso al giudice di pace o al prefetto se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (30 giorni al giudice di pace, 60 al prefetto, dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche' il verbale non e' piu' impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione comunale, e la piattaforma di censimento nazionale del MIT.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Fonti storiche (di valore ricostruttivo, in gran parte superate):
- Direttiva Min.interno del 21/7/2017
- Decreti ministeriali (Min.trasporti) del 15/8/2007 e 13/6/2017 — quest'ultimo abrogato dal decreto 8/6/2026
- Circolare Min.interno del 7/8/2017
- Decreto semplificazioni, Dl 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, art.49 — disposizioni sul posizionamento superate dal decreto 2024
Normativa oggi vigente:
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), artt. 45 comma 6 e 142 comma 6
- Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU n.123 del 28/5/2024), in vigore dal 12/6/2025 — posizionamento, distanze e segnalazione
- Cassazione, ordinanza n. 10505/2024 e ordinanze n. 13996 e 13997/2025 — distinzione tra approvazione e omologazione
- Decreto MIT 8 giugno 2026 (GU n.159 dell'11/7/2026), in vigore dal 12/7/2026 — omologazione, taratura e verifiche di funzionalità
Schede collegate
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: clicca qui
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