Autovelox: la riforma e le regole aggiornate
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024 (pubblicato in GU n. 123 del 28 maggio 2024) ha ridisegnato le regole sull'installazione e l'uso degli autovelox in Italia. Le nuove norme sono entrate pienamente in vigore il 12 giugno 2025, data entro cui tutti i dispositivi già installati dovevano essere adeguati o disattivati.
La questione è tuttavia ancora in evoluzione, in particolare per il nodo irrisolto dell'omologazione: la Cassazione ha stabilito che le multe comminate da autovelox meramente "approvati" ma non "omologati" sono annullabili, e il decreto del MIT non ha risolto questo problema.
Indice scheda
LE NUOVE REGOLE DI INSTALLAZIONE
SEGNALETICA E DISTANZE MINIME
IL PROBLEMA DELL'OMOLOGAZIONE
IL CENSIMENTO NAZIONALE DEGLI AUTOVELOX
QUANDO SI PUÒ FARE RICORSO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LE NUOVE REGOLE DI INSTALLAZIONE
Il decreto ha ridotto drasticamente l'autonomia dei Comuni nell'installazione degli autovelox. Le principali novità:
Obbligo del nulla osta del Prefetto
I tratti stradali in cui possono essere installati autovelox devono essere individuati con un provvedimento del Prefetto. Il Comune deve dimostrare che l'installazione è necessaria per ragioni di sicurezza stradale. Devono ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
- elevata incidentalità da eccesso di velocità nel quinquennio precedente;
- impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;
- velocità media dei veicoli in transito superiore ai limiti consentiti.
Limiti di velocità minimi per l'installazione
- Centri abitati: vietati gli autovelox dove il limite è inferiore a 50 km/h. Il decreto è stato in parte una risposta alle città che avevano adottato il modello "Città 30". Eccezione: controlli con pattuglia di vigili davanti a scuole e ospedali rimangono possibili anche sotto i 50 km/h;
- Strade extraurbane: autovelox ammessi solo se il limite imposto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite ordinario della strada (es. su una provinciale con limite di 90 km/h, l'autovelox può rilevare solo chi supera i 70 km/h).
Priorità ai dispositivi fissi
Gli autovelox a bordo di veicoli delle forze dell'ordine (in movimento) sono ammessi solo dove non è possibile installare postazioni fisse o mobili, e i veicoli devono essere adeguatamente riconoscibili.
SEGNALETICA E DISTANZE MINIME
Distanza minima tra il segnale di preavviso e l'autovelox:
- almeno 1 km sulle strade extraurbane;
- almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento;
- almeno 75 metri sulle altre strade urbane.
Il cartello di preavviso deve essere leggibile e non coperto da vegetazione o altra segnaletica. Non sono validi i cartelli generici "controllo elettronico della velocità" privi dell'indicazione della distanza precisa.
Distanze minime tra due dispositivi:
- tra postazioni fisse: almeno 500 metri in ambito urbano;
- tra dispositivi mobili: 4 km su autostrade; 3 km su strade extraurbane principali; 1 km su strade extraurbane secondarie e locali; 500 metri su strade urbane di quartiere.
Questa regola pone fine alle cosiddette "multe in serie" consecutive.
IL PROBLEMA DELL'OMOLOGAZIONE
Questa è la questione più rilevante per gli automobilisti che intendono contestare le multe.
Approvazione ? Omologazione: il Codice della Strada (art. 142 comma 6) richiede che le apparecchiature per l'accertamento della velocità siano "debitamente omologate". La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10505/2024, ha stabilito che approvazione e omologazione sono procedure diverse, con natura e finalità distinte, e che le multe comminate da autovelox solo "approvati" ma non "omologati" sono annullabili.
Il paradosso: in Italia non esistono di fatto autovelox regolarmente omologati secondo questa distinzione, perché i decreti ministeriali necessari per definire la procedura di omologazione non sono mai stati emanati. Il decreto del MIT dell'aprile 2024 non ha risolto questo problema, continuando a usare in modo alternativo i termini "approvazione" e "omologazione".
I tentativi di risoluzione: il Governo ha tentato a marzo 2025 di emanare un decreto per sanare retroattivamente i dispositivi "approvati" dopo il 13 giugno 2017, dichiarandoli "omologati d'ufficio". Il decreto è stato ritirato il 25 marzo 2025 perché circa 86 dei 100 modelli di autovelox in uso erano stati approvati prima del 2017 e sarebbero stati comunque non conformi.
La situazione attuale (marzo 2026): il tavolo tecnico ministeriale avviato nel novembre 2024 (con partecipazione di ANCI, Ministero dell'Interno e MIT) ha concluso i lavori ma un decreto definitivo sull'omologazione non è ancora stato adottato. Nel frattempo, le sentenze della Cassazione (ordinanze n. 13996 e 13997/2025) hanno ribadito che le multe elevate con dispositivi approvati ma non omologati sono illegittime e possono essere annullate su semplice ricorso .
IL CENSIMENTO NAZIONALE DEGLI AUTOVELOX
Con la legge di conversione del D.L. 73/2025, gli enti locali e le forze di polizia stradale sono obbligati a comunicare al MIT i dati di tutte le apparecchiature usate per l'accertamento della velocità, specificando per ciascuna se è "approvata" o "omologata". Il MIT ha predisposto una piattaforma dedicata (Decreto Dirigenziale n. 305 del 18/08/2025), resa operativa tra settembre e ottobre 2025.
Conseguenze per i cittadini: dal completamento del censimento sarà possibile verificare online se un autovelox specifico è regolarmente registrato e conforme. Gli autovelox non comunicati al MIT nei termini previsti non possono essere legittimamente utilizzati per nuovi accertamenti, e le eventuali sanzioni rischiano l'annullamento.
QUANDO SI PUÒ FARE RICORSO
Dal 12 giugno 2025 le possibilità di contestare con successo le multe da autovelox si sono ampliate. I principali motivi di ricorso sono:
- Mancanza di omologazione: il dispositivo è solo "approvato" e non "omologato" — motivo di annullamento secondo la Cassazione. Attenzione: se il verbale attesta falsamente che il dispositivo è omologato, è possibile rafforzare il ricorso con una querela per falso;
- Mancanza o non conformità del cartello di preavviso: assenza del segnale, distanza insufficiente dal dispositivo, cartello generico o illeggibile;
- Posizionamento non autorizzato: tratto stradale non individuato da provvedimento del Prefetto;
- Distanze insufficienti tra dispositivi (per multe consecutive);
- Installazione in zona con limite inferiore a 50 km/h senza contestazione immediata;
- Dispositivo non censito nel registro ministeriale (dal momento in cui il censimento è diventato obbligatorio);
- Mancata taratura periodica del dispositivo.
Per presentare ricorso si veda la scheda: Ricorso al Giudice di Pace contro le multe al Codice della Strada
- Decreto MIT 11 aprile 2024 (GU n. 123 del 28/5/2024) — nuove regole installazione e uso autovelox
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), art. 142 comma 6 — obbligo di omologazione
- Cassazione, ordinanza n. 10505/2024 — distinzione approvazione/omologazione
- Cassazione, ordinanze n. 13996 e 13997/2025 — illegittimità multe da dispositivi non omologati
- D.L. 73/2025 (convertito in legge), art. 5 comma 3-bis — censimento nazionale autovelox
- Decreto Dirigenziale MIT n. 305 del 18/8/2025 — piattaforma censimento autovelox