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PATENTE DI GUIDA: IL RILASCIO ED IL RINNOVO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2007 0:00
 
Ultima revisione: 19/4/2013; ultimo aggiornamento: 15/1/2014 

Com'e' noto, dal 19/1/2013 sono state introdotte in Italia le nuove patenti UE, rilasciate con caratteristiche uniformi in tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo grazie alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE recepite in Italia dal D.lgs.59/2011.

Queste nuove patenti, in 15 categorie (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D,DE), sono valevoli in tutto il territorio europeo senza necessita' di riconoscimento. Il formato e' quello tipo "tessera" gia' in vigore in Italia, ma privo dei dati relativi all'indirizzo di residenza. Per i dettagli sulle nuove patenti si veda la scheda PATENTE DI GUIDA UE ED EXTRA UE.

Le "vecchie" patenti mantengono il loro valore fino alla scadenza naturale. Vengono sostituite dalle nuove solo in caso di rinnovo o duplicazione (per furto, smarrimento o danneggiamento).
Le regole relative al rilascio e il rinnovo sono sostanzialmente le stesse e sono state estese anche alla nuova patente AM sostitutiva del "vecchio" patentino. Si veda in proposito la scheda PATENTE UE PER GUIDARE I CICLOMOTORI.

Indice scheda
IL RILASCIO - La domanda, il nuovo concetto di residenza, esercitazioni ed esami, i requisiti morali, guida accompagnata per i minori
IL RINNOVO - Cos'e', come si fa
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

IL RILASCIO
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli e' rilasciata dall' ufficio provinciale del DTT (ex Motorizzazione), ovvero dagli uffici decentrati SIIT (servizi integrati infrastrutture e trasporti) a cui ci si puo' rivolgere direttamente o attraverso agenzie autorizzate (di pratiche automobilistiche o di scuola guida).

Dal portale dell'automobilista e' possibile cercare l'ufficio di proprio interesse: clicca qui

LA DOMANDA
Va presentata una domanda con un modello predisposto (modulo TT2112) allegando:
- documento di identita';
- 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
- certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 mesi, rilasciato da un medico abilitato (vedi piu' avanti);
- un'attestazione del versamento di € 24,00 sul ccp 9001 e € 14,62 sul ccp 4028 (diritti e bolli destinati agli uffici del DTT; attenzione, spesso e' necessario utilizzare bollettini postali prestampati).

I cittadini extracomunitari devono allegare anche il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento (in visione).

La visita medica e' necessaria per controllare e certificare il proprio stato fisico e psichico e puo' essere effettuata sia presso l'ufficio della locale ASL competente per territorio sia da un medico inserito in particolari ambiti del servizio sanitario nazionale (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle ferrovie dello Stato ecc.).

Alla presentazione della domanda segue il rilascio di una ricevuta che consente di effettuare la prova teorica.

Dal portale dell'automobilista e' possibile trovare la modulistica (modulo TT2112): clicca qui

IL NUOVO CONCETTO DI RESIDENZA
Al normale concetto di residenza in Italia (che costituisce principale requisito per ottenere la patente italiana) si affianca quello di "residenza normale" di cittadini dell'UE e dello Spazio economico europeo.
La residenza normale e' il luogo dove la persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e/o professionali. Nel primo caso e' necessario che la persona abbia stretti legami col territorio dove dimora e vi ritorni regolarmente. Il concetto comprende anche i casi ove la persona effettua un soggiorno in Italia per eseguire una missione a tempo determinato, come per esempio seguire corsi universitari. Lo studente che abiti in Italia per almeno sei mesi all'anno ha la "residenza normale" necessaria per ottenere la patente italiana.
Si ricorda che ogni persona puo' avere, in ambito europeo, UNA sola patente

ESERCITAZIONI ED ESAMI
Per ottenere la patente e' necessario sostenere e superare due prove, una teorica e una pratica (di guida).

Preparazione alla prova teorica
L'entrata in vigore della nuova patente unica europea ha comportato alcune piccole variazioni nella procedura di rilascio delle patenti. Dal 19/1/2013, infatti, la preparazione per la prova teorica si puo' fare autonomamente (da privatista) o presso un'autoscuola, senza alcun obbligo di frequenza di corsi o altro. Non e' piu' prevista la possibilita' di frequentare corsi presso gli istituti scolastici.

Prova teorica
Come gia' detto, la presentazione della domanda di ottenimento della patente consente di accedere alla prova teorica, da sostenere presso gli uffici del Dtt (ex Motorizzazione) o presso l'autoscuola dov'e' stata presentata la domanda.

La prova teorica non e' cambiata, e consiste in un test di 40 domande a risposta unica (vero o falso). Per passare occorre rispondere correttamente ad almeno 36 domande (non piu' di 4 errori), in un tempo massimo di 30 minuti.

La prova di teoria deve essere superata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ottenimento della patente e in questo periodo puo' essere ripetuta una volta sola a distanza di un mese dalla prima.
Dopo il superamento dell'esame di teoria e' rilasciata un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il "foglio rosa", valida 6 mesi. Si tratta di un permesso che consente di esercitarsi alla guida dei veicoli per i quali e' stata chiesta la patente.

Preparazione alla prova pratica
Le esercitazioni possono essere fatte avendo a fianco una persona di eta' non superiore ai 65 anni in possesso -da almeno 10 anni- di patente della stessa categoria di quella richiesta o di categoria superiore.
Sul veicolo utilizzato per le esercitazioni dev'essere presente -nella parte anteriore e posteriore- un contrassegno con la lettera “P” maiuscola di colore nero su fondo bianco retroriflettente.

per poter sostenere l'esame pratico per la patente B e' necessario effettuare almeno sei ore di esercitazione in autostrade, strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato. Sono esclusi da questo obbligo coloro che hanno ottenuto l'"autorizzazione alla guida accompagnata", un documento che consente al minore, gia' in possesso di patente (A1), di esercitarsi alla guida con accanto un adulto patentato. Si veda in proposito il DM Min.trasporti del 20/4/2012 . Per approfondimenti sulla guida accompagnata per minori si veda piu' avanti.

Prova pratica (esame di guida)
L'accesso alla prova pratica e' condizionato, oltre che al superamento della prova teorica, ad una prenotazione dell'esame per la quale e' dovuto un ulteriore pagamento di euro 14,62 (bolli) sul ccp 4028. Se si e' scelto di far tutto presso un'autoscuola sara' questa ad occuparsi di questa pratica.

La prova pratica deve essere effettuata su un mezzo che rappresenti la categoria per la quale e' richiesta la patente.
Per le patenti A, A1 e A2 (motocicli) il mezzo puo' essere messo a disposizione da un terzo, sia se il candidato si e' preparato come privatista sia se si e' rivolto ad un'autoscuola. Attenzione al mezzo scelto, pero', perche' se si effettua la prova su un mezzo dotato di cambio automatico si otterra' una patente che consente la guida solo su tali mezzi.

La prova pratica e' divisa in farie fasi con esecuzione di manovre diverse, compresa quella finale di guida nel traffico. Per i motocicli (come per i ciclomotori, trattati in una scheda a parte) la prima fase delle prove e' effettuata al chiuso, in locali attrezzati. Superata questa si passa alla prova di guida nel traffico.
Le prove sono diverse a seconda del tipo di patente richiesta. Per i dettagli si veda l'allegato II del D.lgs.59/2011 e i decreti ministeriali emessi per tipo di patente (vedi in calce alla scheda, tra le normative).

In caso di prova pratica con esito negativo, nel caso in cui questa non possa essere piu' effettuata con lo stesso foglio rosa, al “candidato” viene restituito il certificato medico (se ancora valido) e l'ultima attestazione di versamento in modo che gli stessi possano essere utilizzati per ulteriori richieste.

Se la prova ha esito positivo, invece, la patente viene rilasciata immediatamente.
La prova pratica puo' essere ripetuta una sola volta entro i 6 mesi di validita' del foglio rosa.

I REQUISITI "MORALI"
Dal 2009 la mancanza dei requisiti morali impedisce il rilascio della patente, oltre che rappresentare causa di revoca della stessa quando sia stata gia' conseguita.

Non possono conseguire la patente (ne' il patentino per i ciclomotori ne' il certificato per la guida di motoveicoli) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, nonche' le persone condannate per reati quali la "produzione, traffico e detenzione" di sostanze stupefacenti o di associazione finalizzata a traffico di stupefacenti.

GUIDA ACCOMPAGNATA PER I MINORI
I ragazzi che hanno compiuto 17 anni muniti di patente A1 o B1 possono esercitarsi alla guida con un accompagnatore. Per farlo devono:
1- presentare una domanda (istanza) al Dtt (ex Motorizzazione); all'atto della presentazione viene rilasciata una ricevuta che scade al compimento del 18simo anno di eta' oppure alla scadenza della patente posseduta dal minore, se precedente.
2- frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola di almeno 10 ore effettive di guida; al termine viene rilasciato un'attestato di frequenza che deve essere presentato agli uffici della Mororizzazione che poi rilascera' l'autorizzazione.

L'autorizzazione contiene i nomi di massimo 3 possibili accompagnatori. Per le esercitazioni:
- si possono utilizzare mezzi di massa non superiore a 3,5 tonnellate e privi di rimorchio;
- si deve essere accompagnati da una delle persone designate nell'autorizzazione e munite di patente B (o superiore) da almeno 10 anni, senza alcun altro passeggero;
- si deve apporre sul veicolo un contrassegno con la dicitura "GA";
- non di deve superare la velocita' di 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle extraurbane principali;

Chi e' stato autorizzato alla guida accompagnata non ha l'obbligo, per conseguire la patente B a 18 anni, di effettuare almeno 6 ore di esercitazioni in autostrada, strade extraurbane, e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola. Cio' in quanto queste ore di pratica sono gia' comprese in quelle che dovra' fare per il rilascio dell'autorizzazione. Per beneficiare dell'esenzione pero' si deve presentare domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.

Per dettagli vedi Cds art.115 comma 1bis e DM Min.trasporti del 11/11/2011)
QUI il modulo da presentare all'ufficio locale del Dtt.

IL RINNOVO
L’avanzare degli anni porta con se' una diminuzione complessiva delle capacita' attitudinali che devono essere valutate per garantire la mobilita' senza pericolo.
Per questo motivo le patenti vanno rinnovate periodicamente. Per le nuove patenti UE di categoria AM, A1, A2, A, B1, B il rinnovo deve avvenire ogni 10 anni fino al cinquantesimo anno d'eta, successivamente ogni cinque anni per arrivare a tre anni dopo il settantesimo anno d'eta'.Le patenti di categoria C1, C1E, C e CE sono valide per cinque anni fino al compimento del 65simo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni. Le patenti di categoria D1, D1E, D e De sono valide per cinque anni; a partire dal 70simo anno di eta' per tre anni.
In tutti i casi dopo gli 80 anni il rinnovo della patente deve avvenire ogni due anni.
Le patenti speciali rilasciate ai mutilati e minorati fisici sono valide per cinque anni.

Fa fede, in ogni caso, la scadenza riportata sul documento. A tal proposito si ricorda che dal Febbraio 2012 la scadenza dei documenti rilasciati o rinnovati coincide con la data di nascita del titolare del documento immediatamente successiva alla data di scadenza naturale. Si tratta di una disposizione che riguarda tutti i documenti di riconoscimento compresa quindi anche la patente.

Si ricorda anche che per le patenti rilasciate prima del 19/1/2013 la scadenza rimane quella naturale e che al momento del loro rinnovo verranno sostituite dalla nuova patente UE della categoria corrispondente.

COME SI FA
E' necessario sottoporsi a visita medica presso una delle strutture previste dal codice della strada e gia' specificate nella sezione relativa al rilascio (medico della ASL competente per territorio od inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato etc.).
Se la visita ha esito positivo, il medico invia telematicamente all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento dei trasporti terrestri la documentazione di idoneita' al rinnovo comprensiva, oltre che del certificato medico, di foto e firma dell'interessato.

Allo stesso tempo il medico consegna all'interessato la ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' rilasciata dal sistema informatico del Dtt -e stampata su carta semplice- che vale ai fini della circolazione per 60 giorni, in attesa della patente rinnovata. Entro gli stessi 60 giorni la patente rinnovata e' spedita dall'ufficio del Dtt direttamente al titolare per posta (a meno che non vi siano di mezzo intermediari come autoscuole o agenzie di pratiche auto). Il titolare deve a questo punto distruggere la vecchia patente scaduta.

Se per contro l'esito della visita medica e' negativo e viene rilevata la temporanea o definitiva perdita dei requisiti psico-fisici necessari, la patente potrebbe NON essere rinnovata ma bensi' sospesa o revocata. Nel caso in cui non si ottenesse il rinnovo si potra' comunque rivolgersi direttamente agli uffici del Dtt per i chiarimenti ed eventuali adempimenti.

Il modulo da utilizzare per la richiesta di rinnovo e' il DTT 953I scaricabile dal portale dell'automobilista. il Il costo della visita varia a seconda della struttura a cui ci si rivolge (si va da 20 a 50 euro). Si devono anche pagare 9 euro di diritti al DTT e 14,62 euro per il bollo sul certificato. Se ci si rivolge ad un'agenzia privata (di pratiche auto o autoscuola) si dovra' pagare anche il compenso fissato dalla stessa.

Il Ministero ha predisposto un numero al quale rivolgersi per ottenere informazioni sui rinnovi e sulle pratiche in corso: 800 232323.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Per il rilascio:
- Cds (D.lgs.285/1992) artt. 115/118bis/119/120/121/122/123 modificati ed integrati da
- Legge 94/2009 e Decreto Interministeriale 24/10/2011 (requisiti morali)
- Legge 120/2010 (riforma del Cds)
- D.lgs.59/2011 di recepimento delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE (nuova patente UE)

- Decreto Min.trasporti 20/4/2012 (esercitazioni in autostrade, strade extraurbane e in visione notturna)
- Decreto Min.trasporti 11/11/2011 e Circolare 19/4/2012 (guida accompagnata per minori)
- Decreto Min.trasporti 8/1/2013 e Circolare Min.trasporti 29/1/2013 n.2459 (prove per patenti di categoria A, A1 e A2)
- Decreto Min.trasporti 19/12/12 e Circolare Min.trasporti 24/1/2013 n.2190 (prove per patenti di categoria B,B1 e BE)
- Decreto Min.trasrporti 8/1/2013 e Circolare Min.trasporti 29/1/2013 n.2613 (prove per patenti di categoria C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E e DE)
per visionarli si veda il portale dell'automobilista

Per il rinnovo:
- Cds (D.lgs.285/1992) art.126 modificato dalla legge 120/2010
- Dl 5/2012 art.7 e Circolare n.7/2012 del 20/7/2012 del Ministero della pubblica amministrazione (scadenza documenti di identita' coincidente col compleanno).
- DM Min.trasporti 9/8/2013 (GU 2/10) e 15/11/2013 (GU 10/12) e Circolare del 16/10/2013 (procedura rilascio con ricevuta telematica); la nuova procedura di rinnovo e' in vigore dal 9/1/2014.

LINK UTILI
- sito del Ministero dei Trasporti con informazioni

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