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PATENTE DI GUIDA: COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE RESIDENZA, SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 dicembre 2007 0:00
 
Ultima revisione: 19/4/2013

Com'e' noto, dal 19/1/2013 sono state introdotte in Italia le nuove patenti UE, rilasciate con caratteristiche uniformi in tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo grazie alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE recepite in Italia dal D.lgs.59/2011.

Queste nuove patenti, in 15 categorie (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D,DE), sono valevoli in tutto il territorio europeo senza necessita' di riconoscimento. Il formato e' quello tipo "tessera" gia' in vigore in Italia, ma privo dei dati relativi all'indirizzo di residenza. Per i dettagli sulle nuove patenti si veda la scheda PATENTE DI GUIDA UE ED EXTRA UE.

Le "vecchie" patenti mantengono il loro valore fino alla scadenza naturale. Vengono sostituite dalle nuove solo in caso di rinnovo o duplicazione (per furto, smarrimento o danneggiamento). Considerando che sulle nuove patenti non appare l'indirizzo del titolare, stante l'obbligo di comunicare la variazione di indirizzo non sara' invece piu' necessario -in questi casi- apporre adesivi sulla patente o ottenerne duplicato.

Indice scheda
VARIAZIONE RESIDENZA
SMARRIMENTO E FURTO
DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO

VARIAZIONE RESIDENZA
Con l'arrivo in Italia della nuova patente UE la variazione di residenza non comporta alcuna modifica sulla patente per il semplice fatto che su di essa NON compare piu' l'indirizzo del titolare.

Cio' non significa che la variazione non debba essere comunicata e che non venga registrata. Semplicemente non ci saranno modifiche sulla patente.

La comunicazione e' inglobata nella richiesta di variazione anagrafica presentata al nuovo comune di residenza. Nel presentare tale richiesta, infatti, si deve dichiarare i dati della patente e dei veicoli posseduti cosi' da procedere alle variazioni anagrafiche anche rispetto ad essi.

Nella fattispecie il comune comunica la variazione (entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica) all'Ufficio centrale operativo del DTT -ex Motorizzazione-, e detto ufficio poi provvedera' ad aggiornare gi archivi dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Lo stesso ufficio, inoltre, comunica l'avvenuto cambio di residenza al P.R.A (Pubblico Registro Automobilistico) che provvede d'ufficio ad aggiornare i propri archivi. (fonte: cds nuovo art.116 comma 13)

Per quanto riguarda la carta di circolazione rimane tutto come prima. A seguito della comunicazione del comune il DTT invia al titolare un adesivo da applicare alla carta.
L'aggiornamento e' invece facoltativo per quanto riguarda il certificato di proprieta'. Se il cittadino desidera aggiornare anche questo documento si puo' rivolgere al comune o direttamente al PRA.

Per avere informazioni sulla pratica si puo' contattare il numero verde 800-232323

SMARRIMENTO E FURTO
Qualora si smarrisse la patente o se essa fosse rubata, sara' necessario inoltrare denuncia presso le autorita' di pubblica sicurezza entro 48 ore dal fatto.
L'autorita' a cui ci si rivolge rilascera' un permesso provvisorio di guida valido 90 giorni e verifichera' che l'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti possa duplicare la patente (a tal fine necessitera' di due foto tessera e del documento di identita' del titolare della patente persa o rubata).
Il permesso e' valido 90 giorni e puo' essere prorogato se il duplicato non arrivasse in tempo.

Se la patente non e' duplicabile in tal modo, il titolare dovra' chiedere il duplicato all'ufficio locale del DTT (ex Motorizzazione) o ad un'agenzia privata (agenzia di pratiche auto o autoscuola) presentando una serie di documenti tra cui il permesso provvisorio e la denuncia, con compilazione del modello T2112.

Attenzione! Se si era in possesso di una patente rilasciata prima del 19/1/2013 il furto o smarrimento della stessa comporta il rilascio della nuova patente conforme al modello unico europeo, della categoria corrispondente a quella rubata o smarrita. In questo caso quindi il titolare dovra' fare la richiesta all'ufficio locale del DTT (o ad un'agenzia privata tipo autoscuola o agenzia di pratiche auto) per il rilascio della nuova patente, con compilazione del modello T2112.

Se dopo la denuncia si rientrasse in possesso della vecchia patente occorrerra' ovviamente distruggerla.

Per avere informazioni sulla pratica si puo' contattare il numero verde 800-232323

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO
La procedura da seguire e' sostanzialmente la stessa dei casi di furto o smarrimento, denuncia a parte. La domanda va presentata -personalmente od attraverso un'agenzia- all'apposito ufficio del DTT (ex Motorizzazione) che provvede a rilasciare il duplicato entro 30 giorni.
Se il deterioramento rende illeggibili i dati (scoloritura dei caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata.

Attenzione! Se si e' in possesso di una patente rilasciata prima del 19/1/2013 il deterioramento o la distruzione della stessa comporta la necessita' di chiedere il rilascio della nuova patente conforme al modello unico europeo, della categoria corrispondente a quella rubata o smarrita. In questo caso quindi il titolare dovra' fare la richiesta all'ufficio locale del DTT (o ad un'agenzia privata tipo autoscuola o agenzia di pratiche auto) per il rilascio della nuova patente, con compilazione del modello T2112.

Per avere informazioni sulla pratica si puo' contattare il numero verde 800-232323

LINK UTILI
- Sito utile per informazioni modulistica ed indirizzi (portale dell'automobilista)
- Sito del Ministero dei trasporti con informazioni e modulistica
 
 
 
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