Il contraente: soggetto che sottoscrive, paga i premi e puo' esercitare tutti i diritti del contratto (recesso, riscatto, etc.).
L'assicurato: persona sulla cui vita e' stipulato il contratto. Se diverso dal contraente deve firmare per accettazione.
Il beneficiario: persona indicata dal contraente come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione puo' avvenire alla stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo stesso modo la designazione del beneficiario e' revocabile, con la particolarita' che la revoca non puo' esser fatta dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' qualora il beneficiario, al verificarsi dell'evento, abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art.1921 c.c.).
La compagnia di assicurazione: deve essere specificatamente autorizzata dall'ISVAP ad operare in Italia nel settore delle assicurazioni vita. Attenzione, se si sceglie una compagnia di un Paese della Comunita' diverso dall'Italia, e' possibile che la legislazione applicabile sia diversa. La legge italiana vale solo per la fase precontrattuale nel caso di adesione a distanza (via Internet, telefono, etc.). Si veda piu' avanti.
Eventuali intermediari assicurativi (agenti, broker, sim, banche, uffici postali, etc.) devono essere registrati nel registro pubblicato sul sito dell'ISVAP.
Talvolta possono essere proposte offerte da agenti/venditori di una rete di multilevel marketing, in cui e' prevista la possibilita', per il sottoscrittore, di diventare a sua volta venditore con percezione di un guadagno sia sui contratti personalmente venduti sia su quelli venduti da coloro che questi ha "arruolato". A parte gli ovvi consigli di estrema cautela nel sottoscrivere questi contratti, e' bene sapere che non possono essere vendute in questo modo le polizze unit-linked, index-linked.
Per verificare compagnie, agenti e intermediari:clicca qui
A seconda delle loro caratteristiche si puo' parlare di assicurazioni caso vita (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la rendita nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto), assicurazioni caso morte (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la rendita in caso di morte dell'assicurato) oppure assicurazioni miste (combinazione delle due forme).
Sono dedicate a chi ha esigenza di salvaguardare i propri cari in caso di decesso, per esempio perche' unico percettore di reddito in una famiglia gravata da un mutuo o da altri debiti.
Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che calcola quindi i premi da pagare in base ad esso, rispetto a tavole statistiche sulla mortalita'. Il premio ha entita' diversa, quindi, al variare dell'eta' del contraente, delle sue abitudini di vita, etc. Il premio potrebbe aumentare nell'ipotesi in cui lo stato di salute dell'assicurato peggiori gravemente rispetto al momento della sottoscrizione.
Esse possono distinguersi in
- polizze caso morte temporanee dette anche "puro rischio" o "a fondo perduto", perche' se non si verifica il decesso dell'assicurato nei termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della compagnia;
- polizze caso morte a vita intera: il versamento del capitale o della rendita avviene alla morte dell'assicurato, indipendentemente da quando questa si verifica.
Avrebbero la finalita' di trasformare un capitale in rendita, sebbene siano da sempre vendute come strumento per accantonare risparmio. In passato costituivano anche l'unica modalita' per sottoscrivere una pensione integrativa, mentre oggi sono piu' adatte a questo scopo i fondi pensione.
Come gia' detto, nelle polizze "caso vita" pure la prestazione della compagnia avviene nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto. Sovente invece esse sono associate ad una polizza "caso morte" temporanea, rientrando quindi nelle polizze miste di cui parliamo piu' avanti.
Possono essere:
- polizze a rendita immediata: viene versato un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto. La rendita viene versata immediatamente o a partire dal primo anno, con scadenze stabilite contrattualmente;
- polizze a rendita differita: il pagamento della rendita avviene dopo un certo tempo definito contrattualmente, se l'assicurato e' ancora in vita.
- polizze a capitale differito (di capitalizzazione): il premio puo' essere versato in un'unica soluzione oppure a scadenze fissate contrattualmente. La compagnia versa una determinata somma (capitale) al beneficiario nel caso in cui l'assicurato sia ancora in vita ad una certa data.
Nota importante
Nella realta' quasi la totalita' delle polizze "caso vita" presenti sul mercato sono prodotti detti "a prevalente componente finanziaria", veri e propri prodotti d'investimento che mischiano le caratteristiche delle suddette categorie.
In esse la prestazione della compagnia (capitale o rendita) non e' definita quantitativamente ma ne sono solo descritti i metodi di calcolo, e soprattutto essa e' collegata all'andamento del prodotto finanziario sottostante, con tutti i conseguenti rischi a carico del contraente. Da qui la fondamentale importanza di inquadrare, oltre alle proprie esigenze, il proprio profilo di rischio prima di scegliere il prodotto (si veda piu' avanti).
Associano una "caso morte" con una "caso vita", quindi combinano in vari modi tutte le caratteristiche gia' viste.
La prestazione della compagnia (pagamento della rendita o del capitale al beneficiario) avviene sia nel caso in cui l'assicurato muoia sia nel caso in cui sopravviva, rispetto alla scadenza del contratto.
I premi possono essere unici, annui costanti o rivalutabili. I costi sono piuttosto alti, spesso superiori rispetto a quelli gravanti su due polizze ("caso vita" e "caso morte") sottoscritte separatamente.
Si possono avere:
- polizze miste immediate: la prestazione "caso morte" e' corrisposta al beneficiario alla morte dell'assicurato, a breve distanza di tempo;
- polizze miste a termine fisso: la prestazione "caso morte" puo' essere corrisposta solo alla scadenza del termine contrattuale, anche se il decesso avviene prima.
Le polizze "caso vita" e miste possono rientrare in queste categorie:
- polizze rivalutabili: polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle prestazioni assicurate. Parte del premio confluisce in una gestione finanziaria "separata", ovvero in un fondo di investimento appositamente creato dalla compagnia assicuratrice e riservato a tali polizze. Le prestazioni assicurate si rivalutano ogni anno in funzione dell'andamento di tale gestione interna separata. Normalmente queste polizze sono gravate da ingenti costi e producono bassi rendimenti;
- polizze index o unit linked: polizze sulla vita la cui prestazione e' collegata all'andamento di determinati strumenti finanziari in cui viene investito parte del premio versato (fondi comuni di investimento per le Unit e investimenti in borsa per le index). Anche queste polizze combinano normalmente costi piuttosto alti con rendimenti bassi rispetto al rischio.
PRIMA DI FIRMARE
Prima di sottoscrivere il contratto e' necessario scegliere cio' che meglio risponde alle proprie esigenze che, come abbiamo gia' visto, possono riguardare la salvaguardia dei propri cari in caso di decesso, la costituzione di una futura disponibilita' finanziaria, etc. etc.
Il primo documento che deve essere fornito e' il fascicolo informativo, che si compone di una scheda sintetica, di una nota informativa, delle condizioni contrattuali comprensive del regolamento dell'investimento eventualmente sottostante, di un glossario e di un modulo di "proposta di assicurazione".
Le note informative e le condizioni contrattuali dei prodotti devono anche essere pubblicati sui siti della compagnia, visionabili da chiunque.
La compagnia assicuratrice, o l'intermediario a cui ci siamo rivolti, nel caso in cui si sottoscriva un prodotto con componente finanziaria, deve anche verificare la nostra propensione al rischio raccogliendo tutta una serie di informazioni, in modo da consigliare il tipo di investimento piu' adatto. Il tutto deve risultare da un modulo/questionario che inquadra -oltre al nostro profilo di rischio- anche la nostra conoscenza ed esperienza della materia.
Se non si vogliono dare informazioni si deve firmare una dichiarazione di rifiuto, mentre nel caso si voglia comunque sottoscrivere una polizza che l'intermediario non ritiene adeguata alle nostre esigenze, si deve firmare una dichiarazione dalla quale risulti che ci sono noti i motivi dell'inadeguatezza.
Per approfondire queste nuove regole di sottoscrizione, dettate dalla direttiva europea MIFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari), e' di utile lettura questa guida.
Per i contratti rivalutabili e di capitalizzazione deve anche essere fornito, al piu' tardi al momento della sottoscrizione, il "progetto esemplificativo personalizzato" inerente lo sviluppo del capitale o della rendita nonche' dei premi versati, con evidenza, ad ogni scadenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Si tratta di un documento redatto basandosi su stime che serve a farsi un'idea dell'ipotetico andamento della polizza. Esso quindi non vincola in alcun modo la compagnia rispetto al raggiungimento dei risultati riportati.
NEL VALUTARE LE OFFERTE, FARE ATTENZIONE A....
- il tipo di prestazione offerta dalla compagnia, ovvero il versamento del capitale o di una rendita;
- l'evento a cui la prestazione e' legata (vita, morte);
- il premio da pagare e la parte dello stesso che viene investita. Ricordiamoche il premio puo' essere unico (pagato tutto in una volta) o periodico. I premi annui possono essere pagati nel corso dell'anno in modo frazionato, con aggiunta di costi che devono essere specificati;
- modalita' di pagamento del premio (assegno, bonifico, addebiti automatici, etc.). Se il pagamento non viene fatto direttamente alla compagnia ma ad un intermediario, nella proposta di assicurazione deve essere inserita una formula di ricevuta che tale intermediario dovra' firmare;
- il numero dei premi minimi che debbono essere pagati per poter maturare il diritto al riscatto o alla riduzione (vedi piu' avanti);
- i termini di riscatto della polizza e le relative penali. Si tratta della possibilita' di chiedere la liquidazione anticipata del capitale, a cui normalmente sono collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene nel primo periodo, potrebbero non consentire nemmeno il recupero dei premi versati (vedi piu' avanti);
- i costi che gravano sulla polizza (caricamenti e costi di gestione). Questi costi sono compresi nel premio;
- i rischi finanziari legati alla prestazione;
- la durata della copertura assicurativa;
- le eventuali limitazioni di copertura in caso morte (per esempio il suicidio, di solito escluso);
- la presenza di opzioni che consentano di convertire, a scadenza, la rendita in capitale e viceversa;
- la possibilita' di differimento automatico di scadenza del capitale o della rendita, ovvero la possibilita' di rimandare la riscossione della prestazione ovviamente maggiorata rispetto al termine di "slittamento".
Fonte: Circolare ISVAP 551/2005, che contiene anche molte utili informazioni sulla fase precontrattuale con copia dei documenti che vanno forniti dalle compagnie (allegati). Se ne trova il link in calce alla scheda.
Dopo aver effettuato la scelta si deve sottoscrivere la proposta di assicurazione inclusa nel fascicolo informativo. Il contratto si conclude, a livello formale, nel momento in cui la compagnia accetta tale proposta.
Attenzione! Si differenzia in tal senso la proposta-polizza che talvolta viene proposta alla firma dagli intermediari. La sottoscrizione di questa rende il contratto immediatamente concluso.
In alcuni casi puo' essere richiesta anche una visita sanitaria o la compilazione di un questionario sanitario. Il valore di questo documento e' piu' che formale, perche' in caso di informazioni non veritiere la compagnia puo' rifiutare di pagare il capitale o la rendita o di ridurle.
Una volta concluso il contratto, il cliente dovra' riceverne la polizza di assicurazione.
Il contraente ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento, informazioni sull'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riferimento all'ammontare del valore di riscatto maturato (vedi piu' avanti), e al riepilogo dei premi pagati ad una certa data. Cio' entro 10 giorni dalla richiesta (Art.1 circolare ISVAP 403/2000).
Devono anche essere forniti con tempestivita' conteggi sul capitale o sul valore di riscatto liquidati.
In caso di polizze unit linked ad ogni versamento del premio dovra' corrispondere l'invio di una lettera dove viene specificata la parte di esso investita. Per queste polizze, inoltre, e' previsto l'invio di comunicazioni nel caso si verifichino perdite di oltre il 30% rispetto a quanto investito, con successivi invii ogni volta si verificassero ulteriori perdite di almeno il 10%.
Per le polizze rivalutabili, le unit linked e le index linked viene inviato un estratto conto annuale entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare. Per le unit linked e le index linked vengono inoltre pubblicati -sui siti delle compagnie e sui quotidiani finanziari- il valore della quota del fondo o, a seconda, del paramento di riferimento a cui la polizza e' collegata.
Sui siti delle compagnie devono inoltre essere disponibili i rendiconti periodici delle gestioni e dei fondi.
Per qualsiasi tipo di polizza, infine, le compagnie devono obbligatoriamente comunicare per iscritto -con modalita' che il contratto deve prevedere- qualsiasi variazione delle condizioni contenute nel fascicolo informativo consegnato in sede di sottoscrizione, anche quelle derivate da modifiche normative.
I sottoscrittori devono anche essere informati preventivamente su ogni eventuale scadenza di diritti di opzione che fossero previsti dal contratto, nonche' di ogni trasformazione del contratto (fornendo un documento informativo delle nuove condizioni).
Tutto cio' anche tramite tecniche di comunicazioni a distanza (email, fax, etc.) a condizione che vi sia apposita autorizzazione del sottoscrittore.
Fonte normativa: Circolari ISVAP 403/2000 e 551/2005.
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno (in un unica volta o ripartito in piu' rate, a seconda di cosa prevede il contratto) la compagnia di assicurazione puo' agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dello stesso al fine di recuperare quanto dovuto.
Non sono previste azioni di recupero, invece, per eventuali mancati pagamenti che riguardino le rate dal secondo anno in poi. In questo caso il codice civile prevede genericamente che la compagnia assicuratrice possa risolvere il contratto per inadempienza trattenendo quanto gia' pagato.
Nella pratica, in questi casi il contratto semplicemente si "sospende" e le somme assicurate si riducono (vedi il paragrafo successivo alla voce "riduzione"). Determinante e' il tipo di contratto sottoscritto e le condizioni che regolano questa facolta', perche' e' possibile che per maturare il diritto alla riduzione si debbano versare un numero minimo di rate (normalmente tre). Diversamente cio' che e' stato versato sarebbe perso.
Fonte normativa: codice civile art. 1924 .
Si puo' applicare la REVOCA dal momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione finche' non si sia venuti a conoscenza dell'accettazione da parte della compagnia, ovvero quando il contratto non si e' ancora concluso. Le modalita' per esercitare questo diritto devono essere esposte nella nota informativa. Generalmente e' chiesta una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro 30 gg- il rimborso di quanto pagato escluse le spese di emissione del contratto specificate nella proposta.
Se si e' sottoscritta una proposta-polizza non e' possibile chiedere la revoca.
Dal momento in cui il contratto si conclude (accettazione della proposta o firma della proposta-polizza), e' esercitabile il RECESSO, entro 30 giorni. Le modalita' per ottemperare devono essere descritte nella proposta firmata.
E' necessario inviare una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro ulteriori 30gg- il rimborso dei premi eventualmente versati esclusa la parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e le spese di emissione dello stesso.
Attenzione, per le polizze unit linked viene normalmente restituito il controvalore a quella data delle quote versate, che puo' divergere molto dal valore originario versato. Dipende, ovviamente, dall'andamento dei mercati e del prodotto finanziario sottostante la polizza.
Se non e' possibile revocare il contratto ne' recedere dallo stesso, non resterebbe che estinguerlo chiedendo il RISCATTO, ovvero la liquidazione anticipata del capitale. Questa operazione e' possibile dopo un certo numero di anni specificati sul contratto (due per le polizze di capitalizzazione), e ad essa sono normalmente collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene presto, non consentono nemmeno il recupero dei premi versati.
Per tale motivo, se non si ha bisogno di rientrare subito in possesso dei soldi gia' versati e' senz'altro meglio prendere il considerazione la RIDUZIONE, ovvero semplicemente smettere di pagare i premi. In questo caso la polizza resta in piedi con un capitale ovviamente inferiore a quello inizialmente previsto, basato su quanto effettivamente versato. Normalmente la riduzione e' concessa dopo aver pagato almeno tre annualita'.
Tutte queste facolta' devono essere ben descritte dal contratto, con le modalita' precise di esercizio. Le compagnie devono inoltre mettere in condizione i propri clienti di conoscere con tempestivita' la documentazione da allegare alle richieste di riscatto.
Fonte normativa: Codice delle assicurazioni private art. 176 (revoca) 177 (recesso)
Per quanto riguarda la liquidazione della polizza (alla scadenza o dietro "riscatto"), il contratto dovra' indicare in modo esaustivo tutta la documentazione da allegare con ogni informazione utile. In taluni casi viene allegato addirittura un modulo pronto.
La compagnia deve informare il cliente dell'approssimarsi della scadenza del contratto con almeno un mese di anticipo, precisando quale documentazione andra' prodotta per eseguire puntualmente la liquidazione prevista.
La liquidazione deve poi avvenire con tempestivita', utilizzando il termine di tolleranza previsto dal contratto (generalmente 30 giorni dalla scadenza) solo quando effettivamente necessario (Art.4 Circolare ISVAP 403/2000).
Ricordiamo anche che il termine di prescrizione entro cui e' possibile chiedere la liquidazione e' di due anni dalla scadenza o comunque dal giorno in cui si e' verificato l'evento su cui il diritto si fonda (codice civile art.2952 secondo comma, cosi' modificato dal DL 134/08).
Per le sottoscrizioni a distanza effettuate da soggetti consumatori valgono le regole stabilite dal Codice del consumo agli articoli dal 67 bis al 67 vicies bis nella sezione titolata "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" e agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57 per la disciplina inerente l'informativa sul recesso.
In particolare, per le assicurazioni vita sottoscritte a distanza, le informazioni che il contraente deve obbligatoriamente ricevere prima della sottoscrizione sono:
- gli elementi informativi di cui all’allegato 7B del Regolamento ISVAP 5/2006 (attenzione! Dal 1/10/09 gli allegati sono cambiati. Per visionare il documento aggiornato clicca qui);
- la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
- il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all’utilizzazione della tecnica a distanza.
Dettagli sulle regole del codice del consumo, che riguardano sia gli obblighi di informazione in fase precontrattuale sia il recesso (esercitabile nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione) possono essere trovati nella scheda pratica specificatamente dedicata all'argomento
BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO: clicca qui
Possono poi essere molto utili le informazioni presenti sul sito ISVAP sulle sottoscrizioni via Internet (settore PER IL CONSUMATORE, voce RACCOMANDAZIONI UTILI...etc.): clicca qui
Fonte normativa: Codice del consumo art.67 bis e segg., Regolamento ISVAP 5/2006 art.58 e segg. e Circolare 393/2000
Detrazione dei premi
I premi di una polizza vita "caso morte" o "mista" sono detraibili -in sede di dichiarazione dei redditi- dall'imposta lorda per il 19% di quanto versato nell'anno di riferimento, per un massimo di 630 euro per il 2013 e di 530 euro per il 2014. Il precedente limite di euro 1.291,14 rimane per le polizze aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (vedi Dl 102/2013 art.12).
La detrazione può riguardare le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante e quelle di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (con tetto invariato), se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto.
Nelle polizze "miste" deve essere specificata la parte di premio relativa al caso morte, proprio perche' essa e' l'unica detraibile.I premi delle polizze "caso vita", comprese quelle a prevalente contenuto finanziario, non sono detraibili.
Fonte normativa: TUIR, dpr 917/86, art.15 comma 1 lettera f) modificato dal Dl 102/2013 art.12
Tassazione del capitale/rendite
La tassazione delle polizze vita e' cambiata dal 1/1/2012 per effetto del Dl 138/2011.
Per le polizze "caso vita" l'imposta è passata dal 12,5% del 20% ma la parte di gestione composta da titoli di Stato ed equiparati e' rimasta al 12,5%. L'aliquota si abbassa del 2% per ogni anno di durata superiore al decimo.
Per le polizze "caso morte" o invalidità permanente c'e' l'esenzione da qualsiasi imposta.
Per i calcoli e la compilazione della dichiarazione dei redditi e' bene però non far da sé. La materia è complessa e articolata e la miglior cosa e' affidarsi ad un CAF o ad un ragioniere/commercialista.
Fonte normativa: TUIR, art.44 comma 1 lettera g) quater e Dl 138/2011 art.2 comma 6. Si consiglia anche la lettura delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 229E del 12/7/2002, n.111E del 15/5/2003 e n.143E del 4/10/05.
Sancita dal codice civile, e' stata oggetto di un'interessante sentenza di Cassazione (SENTENZA 8676/2000) che ne ha chiarito i termini.
I reclami in ambito assicurativo possono essere presentati all'ISVAP, l'istituto di vigilanza, anche nel caso in cui il primo reclamo inviato alla compagnia assicuratrice non abbia avuto risposta entro 45 giorni o ne abbia avuta una ritenuta insoddisfacente. Le modalita' sono state fissate dalla stessa ISVAP nel regolamento 24/2008.
Sull'argomento tutte le informazioni utili si trovano nella scheda pratica
POLIZZE ASSICURATIVE: LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONI DEI RECLAMI: clicca qui
Oltre al reclamo puo' essere necessario od opportuno rivolgersi all'autorita' giudiziaria per ottenere quanto richiesto e/o un risarcimento del danno.
Il procedimento puo' iniziare con un tentativo conciliativo presso il Giudice di pace o la locale camera di commercio (informarsi in loco), per poi eventualmente passare alla vera e propria causa.
Il primo passo sara', in ogni caso, l'invio di una messa in mora (che puo' ottimamente anche fungere da lettera di reclamo): clicca qui
Riguardo al foro competente, ricordiamo che per il consumatore esso e' stabilito presso la propria localita' di residenza o domicilio. Qualsiasi clausola diversa puo' essere contestata come abusiva ai sensi del codice del consumo - d.lgs. 206/05- art.33 comma 2 lettera u).
- Codice civile: in generale art. 1882 e segg., in particolare art.1919 e segg.
- Codice del consumo per le sottoscrizioni a distanza (d.lgs.206/2005): clicca qui
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005): clicca qui
- Regolamento ISVAP 5/2006 cosi' come modificato dai Provvedimenti ISVAP n. 2664 del 17/12/08 e n. 2720 del 2/7/09: clicca qui
- Circolare ISVAP 403/2000 "Qualita' del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita"
- Circolare ISVAP 551/2005 "Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita: testo - allegati
- D.lgs. 58/1998 "Testo unico della finanza", modificato dalla legge sulla tutela del risparmio (clicca qui)
- Dpr 917/1986 "Testo unico imposte sui redditi"
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